CNR
Consiglio Nazionale delle ricerche
Direzione Generale
A TUTTO IL PERSONALE CNR
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità
e.p.c.
Al Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI
Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI
OGGETTO: Prime indicazioni sull'entrata in vigore del Regolamento in materia di lavoro agile del CNR.
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 203 del 21 dicembre 2021 relativa all'approvazione del Regolamento in materia di lavoro agile CNR.
Gentili Colleghe e Colleghi,
in relazione alla conclusione del periodo di stato di emergenza nazionale e tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 203 del 21 dicembre 2021 ha approvato il “Regolamento sul lavoro agile del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, si ritiene possibile - anche nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva - prevedere una prima fase sperimentale di attuazione semplificata delle disposizioni del suddetto Regolamento per il periodo dal 1 aprile al 30 giugno c.a..
Si segnala che l’Amministrazione sta operando affinché, entro il 1° giugno corrente anno, vengano rilasciati gli applicativi informatici atti alla gestione del lavoro agile secondo quanto disciplinato dal richiamato regolamento a far data dal 1° luglio c.a..
Per il suddetto periodo il numero massimo di giornate lavorative in modalità agile è definito su base mensile per un massimo di giorni 10, qualora le prestazioni lo consentano, le stesse possono essere definite anche in modo consecutivo.
Si riportano nei paragrafi seguenti le informazioni e le indicazioni necessarie alla prima attuazione del Regolamento sul lavoro agile per il personale dipendente dell’Ente.
Le indicazioni della presente circolare si applicano al personale dipendente del CNR con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ad esclusione del personale in regime di telelavoro e del personale in periodo di prova.
Modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
L’attività lavorativa del personale del CNR, che svolge la propria prestazione anche in modalità agile è caratterizzato da un regime “misto”. Il/la lavoratore/lavoratrice assicura prevalentemente lo svolgimento dell’attività in presenza in servizio presso la propria sede di afferenza e, in parte, in modalità agile a distanza.
La prestazione lavorativa agile è svolta con le seguenti modalità:
non è obbligatoria una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti in modalità agile;
il luogo di svolgimento dell’attività in modalità agile è individuato dal dipendente, secondo criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza, ove la prestazione sia logisticamente e tecnicamente possibile, nel rispetto di quanto indicato nell’informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile. In ogni caso, il luogo scelto dal lavoratore dovrà consentire il corretto svolgimento dell’attività lavorativa, permettendo il collegamento con i sistemi informatici dell’Ente.
Si evidenzia inoltre che:
l’eventuale coincidenza delle giornate di lavoro agile con ferie, congedi, malattia non dà diritto a usufruire di giornate di lavoro agile compensative;
nel caso in cui le giornate di lavoro agile siano preventivamente individuate, la richiesta dal Dirigente/Direttore/Responsabile, per comprovate esigenze lavorative, della presenza in sede in una giornata di lavoro agile non dà diritto ad usufruire di una giornata di lavoro agile compensativa a partire dal mese successivo, pertanto, il recupero potrò essere definito solo nel mese di riferimento (per il personale dei livelli IV – VIII);
Il lavoro agile deve essere svolto nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale/mensile/quadrimestrale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
alla/al lavoratrice/lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il “diritto alla disconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche;
nelle giornate di lavoro agile la/il dipendente dovrà essere contattabile in fasce orarie indicate nella richiesta. In caso di impossibilità ad essere contattabile, la/il dipendente è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al proprio Dirigente, Direttore, Responsabile, anche per via telematica (per il personale dei livelli IV – VIII);
i dipendenti in possesso di un cellulare di servizio sono tenuti a deviare su questo le chiamate in entrata al proprio telefono fisso di ufficio;
l'amministrazione, inoltre, metterà progressivamente in atto tutti gli adempimenti necessari a dotare il personale dipendente degli apparati digitali e tecnologici e, ove necessario in funzione delle attività, a dotare il personale di appositi cellulari di servizio, adeguati alla prestazione di lavoro richiesta, nelle more di tale adeguamento informatico le/i dipendenti potranno utilizzare gli strumenti in loro possesso che rispondano ai requisiti di sicurezza e tutela della privacy.
Attività escluse dal lavoro agile
Si considerano attività escluse dalla modalità di lavoro agile:
le attività connesse alla spedizione della corrispondenza, alla conduzione di autovetture e di mezzi tecnici, alla gestione e al controllo del territorio (a mero titolo esemplificativo: addetti al trasporto di merci e/o persone, addetti smistamento posta e materiale cartaceo, magazzinieri e tecnici manutentori, etc.);
le attività che non consentono la tracciabilità del dato (intesa come verificabilità dell’attività media effettuata ai fini della valutazione della prestazione da parte del Responsabile Funzionale e/o di progetto, ovvero le attività che non consentono di fissare scadenze entro cui devono essere svolte le prestazioni richieste o di individuare obiettivi realizzabili con conseguente utilità per l’ufficio), ove consentito dalla normativa in materia;
le attività di vigilanza e controllo ambientale;
le attività laboratoristiche che necessitano di una costante presenza sul luogo di lavoro (misurazioni, vetreria, etc.);
le attività che non consentono accessibilità dall’esterno alla prestazione di lavoro.
Gestione dei lavoratori in condizioni di fragilità fino al 30 giugno 2022
Le lavoratrici e i lavoratori in stato di fragilità e/o in condizioni di disabilità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, ovvero, immunodepresse/i o che presentino condizioni di rischio derivanti da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita certificati dai competenti organi medico-legali sono collocati in lavoro agile (cod. 39LA) fino al 30/06/2022. Tale disposizione è riferibile anche alle lavoratrici in stato di gravidanza che non ricorrano al congedo di maternità per gravidanza a rischio.
Per le/i lavoratrici/lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, e che vi prestano assistenza, giusto provvedimento dell’Amministrazione, hanno il diritto a poter richiedere al proprio datore di lavoro di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino al 30/06/2022 anche nel caso in cui il beneficiario non sia presente nella medesima certificazione anagrafica/stato di famiglia.
Tale proroga è riferibile alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 febbraio 2022, n. 11, come prorogate dal decreto-legge 17 marzo 2022.
Trattamento giuridico ed economico
L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Lo svolgimento dell’attività in lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali e alle condizioni dei Contratti collettivi nazionali integrativi.
La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera e del computo dell'anzianità.
Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario, notturne o festive, attività turnanti, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive, lavoro svolto in condizioni di rischio, sede disagiata ed ogni altro emolumento collegato alla prestazione in presenza.
È consentita la fruizione oraria dei permessi secondo le relative discipline normative e contrattuali.
Modalità di presentazione della richiesta di lavoro agile e disposizioni applicative. Periodo di sperimentazione.
Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, i dipendenti interessati all’attivazione del lavoro agile, come previsto nella presente nota circolare, dovranno inoltrare a mezzo e-mail al proprio Direttore/Dirigente/Responsabile la seguente documentazione:
- il modulo di richiesta di attivazione del lavoro agile, debitamente compilato e sottoscritto;
- comunicare di aver preso visione dell’informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile (all.1);
- comunicare di aver preso visione dell’Informativa in materia di dotazione informatica (all.2).
L’accordo è formalizzato con la sottoscrizione della richiesta da parte del Direttore/Dirigente/ Responsabile.
Per i lavoratori che svolgono l'attività in lavoro agile, in applicazione delle disposizioni sopra riportate, è previsto l'utilizzo del codice presenza “L-AGILE” e, fino al 30 giugno c.a., permane l'obbligo di programmazione e rendicontazione delle attività tramite l'applicativo "Nuova Scrivania Digitale" (https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it/) entro la prima settimana (7 gg) del mese successivo a quello di riferimento, come da apposite e precedenti circolari.
I lavoratori che svolgono l'attività in lavoro agile per una numerosità massima mensile di quattro giornate (anche continuative), sono esentati dalla suddetta procedura di monitoraggio e rendicontazione.
In allegato alla presente comunicazione sono inviate, a tutto il personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, le seguenti informative: "Informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile" e "Informativa in materia di dotazione informatica" in merito alle prescrizioni sulla custodia e la sicurezza delle dotazioni informatiche. Tali informative sono accessibili anche via web agli indirizzi:
https://intranet.cnr.it/intranet/index
https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it/#/ (all'avvio del flusso "Monitoraggio SW").
Si ribadisce, anche in questa sede, che permane l'indicazione nei confronti dei Direttori /Dirigenti / Responsabili
- di limitare, ove non sia strettamente necessario, la programmazione di riunioni in presenza in luogo di riunioni in modalità telematica a distanza;
- di adottare le disposizioni, nelle proprie strutture di riferimento, atte a garantire al proprio personale la dazione dei DPI e l'obbligo di effettuare i controlli dei green pass per il personale che accede presso le sedi di lavoro secondo le disposizioni già impartite con precedenti note circolari.
IL DIRETTORE GENERALE
COLPANI GIUSEPPE