Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone
Ordinanza 23 settembre 2019, n. 65
Disciplina della comunicazione degli avviamenti del lavoro portuale all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nei Porti di Trieste e Monfalcone.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale”;
VISTO l’articolo 8, comma 3, della citata Legge n. 84/1994 recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, con particolare riferimento a quella di provvedere al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali (art. 8, comma 3 lettera g), nonché a quelle di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge dettate in materia (art. 8, comma 3 lettera m) e a quelle afferenti e discendenti dal Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 (art. 8, comma 3 lettera s-bis, e comma 3-bis);
VISTI gli articoli 6 e 24 della citata Legge n. 84/1994 ss.mm.ii. concernenti la sicurezza e igiene del lavoro nelle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge stessa e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
VISTO inoltre l’articolo 24, comma 2-bis della citata Legge n. 84/1994 ss.mm.ii. che, ferme restando le attribuzioni delle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di Sanità Marittima del Ministero della Sanità, affida alle Autorità di Sistema Portuale i poteri di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l’adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e connesso Regolamento n. 328 del 15/02/1952 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 135/1999 relativa al conferimento delle funzioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro sentito il Comitato di Gestione in data 18/05/1999;
VISTA la deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 136/1999 relativa al conferimento dei poteri di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro sentito il Comitato di Gestione in data 18/05/1999;
VISTA la deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 418/1999 recante disposizioni sulle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nel Porto di Trieste;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente le norme di protezione ambientale;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 272/1999 dispone all’articolo 61 che la vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, posta in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali (oggi divenute A.A.S. e A.S.U.I.T.S.), deve essere esercitata in coordinamento con le Autorità indicate all’articolo 23 del D.Lgs. 626/1994, abrogato e sostituito dal corrispondente Art. 13 D.Lgs. 81/2008 dove al Co. 3 viene specificato che in ambito portuale la vigilanza spetta alle “Autorità portuali”, per quanto riguarda la sicurezza a bordo di navi [...] ed in ambito portuale;
VISTO il Protocollo d’intesa per gli interventi in ambito portuale per il personale di polizia giudiziaria e gli organi ispettivi del 16 novembre 2018;
VISTO il Decreto n. 1533 del 25/01/2018 - Approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste;
VISTO il Decreto n. 1592 del 03/09/2019 - Approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone;
VISTO il Decreto n. 1550 del 25/07/2018 - Regolamento per l’attuazione del Piano Stralcio del lavoro portuale nell’ambito del “Ciclo operativo del caffè”
VISTO il Decreto n. 1566 del 10/01/2019 - Regolamento per l’attuazione del piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/1994 - Porto di Trieste;
VISTO il Decreto n. 1595 del 10/09/2019 - Regolamento per l’attuazione del Piano dell’Organico del Porto dei Lavoratori delle Imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994 - Porto di Monfalcone;
VISTA l’Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 4/2018, Disciplina degli infortuni in ambito portuale del 20/04/2018;
VISTA l’Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 34/2019, Segnalazione infortuni e incidenti ai beni materiali o all’ambiente nell’ambito del porto di Monfalcone del 21/06/2019;
VISTA l’Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 35/2019, Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso la banchina di Monfalcone del 21/06/2019;
VISTA l’Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 47/2017, Disciplina riguardante l’assunzione, la detenzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in ambito portuale;
VISTA l’Ordinanza Autorità di sistema Portuale n. 28/2011, disciplina della circolazione dei veicoli e dei pedoni all’interno delle aree di interesse generale del Punto Franco Nuovo del 09/05/2011, integrata con Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 48/2017;
VISTA l’Ordinanza congiunta Autorità di sistema Portuale n. 25/2016 e Capitaneria di Porto n. 9/2016 in materia di imbarco, sbarco, trasbordo e transito di armi, munizioni, esplosivi;
VISTA l’Ordinanza congiunta Autorità di sistema Portuale n. 65/2016 e Capitaneria di Porto n. 25/2016 in materia di merci pericolose;
VISTA l’Ordinanza Autorità di sistema Portuale n. 72/2003, disciplina delle fonti termiche in ambito portuale;
VISTO il Decreto APT n. 1094/2002, Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si esercitano nel porto di Trieste;
VISTO il Decreto AdSP MAO n.1580/2019, Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si esercitano nel porto di Monfalcone;
VISTE le Ordinanze APT n. 23/1998 e n. 71/2014 e AdSP MAO n. 20/2018, Disciplinanti gli accessi nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
VISTA l’Ordinanza n. 40 dell’Autorità Portuale di Trieste di data 28 agosto 2008 con la quale venivano adottati i nuovi modelli di rilevazione degli avviamenti di manodopera alle operazioni portuali;
CONSIDERATA la Legge del 24/11/1981 n. 689/1981 e s.m.i. Modifiche al sistema penale.
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le procedure applicative relative all’attivazione dei poteri di controllo e vigilanza e dei connessi poteri di polizia amministrativa al fine di garantire che le attività portuali vengano esercitate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
 

ORDINA

SEZIONE A - RILEVAZIONE DEGLI AVVIAMENTI


Art. 1 Campo di applicazione e destinatari del provvedimento

1. La Sezione A della presente Ordinanza si applica al monitoraggio degli avviamenti effettuati nell’ambito delle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali presso i Porti di Trieste e di Monfalcone e dai soggetti autorizzati in base all’Art. 17 Co. 2 e Co. 5 di cui alla L.84/1994 e s.m.i.
2. In una prima fase definita “transitoria” che prevede una durata di n. 05 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, la Sezione A della presente Ordinanza trova applicazione per quanto definito al Comma precedente ai soli Soggetti autorizzati rispettivamente ai sensi dell’Art. 17 Co. 2 e Art. 17 Co. 5 L.84/1994 e s.m.i.
 

Art. 2 Modalità di trasmissione degli avviamenti

1. Gli avviamenti pianificati vanno comunicati tramite mail all’indirizzo avviamenti®porto.trieste.it utilizzando quale supporto lo schema di cui all’Allegato A.
2. Per ogni turno vanno comunicati gli avviamenti ad AdSP MAO prima della entrata in servizio del personale programmato.
 

Art. 3 Accesso alla verifica

1. I dati raccolti sono trattati esclusivamente secondo le finalità previste dai riferimenti di Legge riportati tra le premesse e dal personale preposto di AdSP MAO.
2. Il Nucleo Ispettivo è deputato dall’AdSP MAO al controllo e alla verifica a campione dell’attendibilità e veridicità dei dati trasmessi mediante sopralluoghi presso i Terminal e intervista del personale presente.
 

Art. 4 Rilevazione di irregolarità e provvedimenti amministrativi

1. L’accertamento di incongruenze tra l’elenco dichiarato del personale avviato con quello effettivamente riscontrato presso i Terminal, in assenza di comunicazioni scritte di aggiornamento del dato anteriori alla verifica svolta dal Nucleo Ispettivo, verrà sanzionato ai sensi dell’Art. 1174 del Codice della Navigazione per ogni nominativo risultato incongruente.
2. La mancata comunicazione degli avviamenti, oltre alla sanzione di cui al precedente Comma 1, comporta l’avvio del procedimento di sospensione fino alla revoca delle autorizzazioni di cui all’Art. 16 Co. 3 L. 84/1994, come da Art. 7 D.M. 585/1995.
3. L’accertamento di violazioni rispetto ai disposti cogenti emessi da AdSP MAO in relazione alla gestione degli avviamenti al lavoro e alle mansioni di avviamento da parte del Nucleo Ispettivo comporta l’applicazione delle misure previste al successivo Articolo 9 Co. 2.
 

SEZIONE B - FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA


Art. 5 Polizia amministrativa

1. I compiti di vigilanza e controllo ed i connessi poteri di polizia amministrativa in premessa citati vengono esercitati dal personale appartenente alla Segreteria tecnico-operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone preposto all’esercizio dell’attività ispettiva, di vigilanza e controllo individuato nell’elenco di cui all’Allegato B della presente Ordinanza e reso disponibile alla pubblica consultazione, anche in considerazione dei successivi aggiornamenti, sul sito di AdSP MAO al seguente indirizzo:
https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/sicurezza
 

Art. 6 Funzioni e compiti degli Ispettori Portuali

1. I poteri di polizia amministrativa sono esercitati nel corso dello svolgimento delle seguenti funzioni di vigilanza e controllo:
a. sulle attività portuali per verificare l’applicazione di corrette misure in materia di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale;
b. sull’applicazione delle norme che disciplinano l’utilizzo del demanio marittimo portuale;
c. sull’applicazione dei disposti cogenti emanati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone;
d. sulla rispondenza tra l’attività svolta dalle imprese all’interno delle aree portuali e le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone sulla base dell’Art. 16 L. 84/1994, del D.M. 585/1995, del Regolamento di cui al Decreto APT 1094/2002 e al Decreto di AdSP MAO 1580/2019, del Regolamento di cui al Decreto AdSP MAO 1533/2018, dell’ordinanza AdSP MAO 35/2019 e del Regolamento di cui al Decreto AdSP MAO 1592/2019;
e. sul possesso delle autorizzazioni relative alla presenza in ambito portuale e all’attività svolta;
f. della conformità delle operazioni portuali e delle attività cantieristiche svolte rispetto alle prescrizioni del documento di sicurezza trasmesso all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone e all’Azienda Sanitaria secondo quanto stabilito dall’articolo 4 e 38 del D.Lgs. n. 272/1999;
g. relativamente ad ogni altro compito connesso, correlato e strumentale a quelli sopraccitati ed agli obiettivi generali fissati dalla Legge n. 84/1994 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Nucleo Ispettivo attua in via prioritaria i controlli e gli accertamenti esterni sulla sicurezza e l’igiene del lavoro e l’ambiente in ambito portuale, con i connessi poteri di polizia amministrativa, sulla conformità ai regolamenti di settore e alle ordinanze emesse dall’Autorità di Sistema Portuale verso tutti i soggetti che operano in ambito portuale.
3. I compiti specifici di esercizio delle funzioni proprie e le modalità operative del Nucleo Ispettivo in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in materia ambientale sono le seguenti:
a. vigilare sull’osservanza in genere delle norme previste dai vigenti regolamenti e delle ordinanze portuali nonché sul rispetto, in coordinamento quando opportuno con gli altri organismi ispettivi operanti in Porto, delle clausole e delle prescrizioni inserite nei singoli titoli abilitativi, concessori e/o autorizzativi;
b. provvedere agli interventi urgenti e indifferibili che si rendessero necessari per rimuovere situazioni di pericolo o di danno a persone e cose, dandone immediata comunicazione al competente Responsabile di settore;
c. in caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato l’ispettore portuale esercita la facoltà di sospendere le operazioni in atto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
d. rilevare le circostanze che hanno portato a infortuni, danni e sinistri sui luoghi di lavoro presso le aree assentite in concessione e presso le aree comuni, collaborando all’analisi delle cause in collaborazione degli altri Organismi di vigilanza aventi competenza in materia e operanti in ambito portuale;
e. esercitare la vigilanza e controllo delle operazioni e servizi portuali autorizzate presso le aree in concessione al fine di verificare la loro rispondenza rispetto a quanto descritto nei pertinenti documenti della sicurezza di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08;
f. rilevare nelle aree del demanio e patrimonio marittimo sottoposte alla giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale l’eventuale presenza di situazioni difformi da quanto previsto dalla vigente normativa ambientale e tali da prefigurare un coinvolgimento dell’Amministrazione portuale in qualità di gestore delle aree;
g. verificare le operazioni e attività che, a giudizio dell’ispettore, possano determinare situazioni di pericolo per l’incolumità di persone e/o per l’integrità delle merci e di beni immobili e infrastrutture di Terzi e dell’Autorità di Sistema Portuale, impartendo ogni opportuna disposizione al responsabile dell’impresa o, in sua assenza, al soggetto preposto alla gestione delle operazioni, per la messa in sicurezza di attrezzature, macchinari, merci e spazi, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, mettendo in relazione a tale scopo lo stato di fatto di quanto osservato, con quanto descritto all’interno dei documenti della sicurezza;
h. relazionare in modo circostanziato e documentato al competente Responsabile di settore le risultanze dell’attività di controllo e vigilanza condotte, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione di disposizioni legislative e regolamentari per i seguiti di competenza, per l’inoltro dei “Rapporti interni” di cui all’Allegato D-l e delle comunicazioni di rito alle Autorità competenti. Qualora vengano accertati reati di tipo penale perseguibili d’Ufficio l’ispettore Portuale quale Pubblico Ufficiale, nelle forme previste dall’Amministrazione Portuale, provvederà a darne comunicazione diretta anche alla Polizia Giudiziaria o alla Procura della Repubblica secondo quanto previsto dall’art. 331 del C.P.P.
 

Art. 7 Funzioni e compiti del Responsabile di settore di AdSP MAO

1. Il Responsabile della funzione ispettiva definisce annualmente la pianificazione delle azioni di sorveglianza da attuare nell’ambito del comprensorio di competenza in attuazione dei requisiti previsti dal Coordinamento degli Organi Ispettivi operanti presso i Porti di Trieste e di Monfalcone, riferendo al proprio Dirigente.
2. Il Responsabile riferisce periodicamente ai propri superiori gerarchici in merito all’andamento dei controlli, ai risultati ottenuti e relative statistiche; informa, altresì, gli stessi nel caso di mancanze gravi rilevate e/o del co involgimento delle altre Autorità competenti.
3. Il Responsabile recepisce i risultati dell’azione ispettiva condotta sul territorio di competenza da parte dei componenti del Nucleo Ispettivo, verificando la completezza, pertinenza normativa e adeguatezza dei “Rapporti interni” redatti, curandone l’invio ai soggetti destinatari e alle Autorità a mezzo di posta certificata.
4. Il Responsabile, eventualmente di concerto con i Responsabili delle altre Direzioni dell’Autorità, definisce
a. le tempistiche concesse ai soggetti destinatari per l’attuazione delle azioni di adeguamento prescritte, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti Portuali applicabili;
b. tiene sotto controllo la gestione delle azioni pianificate e proposte dai soggetti destinatari, verificandone la congruità, l’efficacia e l’effettiva attuazione entro le scadenze approvate.
 

Art. 8 Reperibilità Ispettori portuali e modalità di accesso a terminal e concessioni

1. Il personale preposto all’esercizio dell’attività ispettiva di cui al comma precedente sarà dotato di apposita dicitura all’interno del badge di accesso ai Porti di Trieste e Monfalcone recante “Ispettore Portuale - AdSP MAO”. L’esibizione di tale documento da parte del possessore ne legittimerà l’accesso diretto agli impianti portuali e a tutti i terminali ed edifici situati nell’ambito del demanio marittimo di competenza, senza necessità di produrre o rilasciare altri documenti identificativi al personale preposto alla sorveglianza di tali aree, come previsto dall’Art. 28 Reg. Nav. Mar.
2. La presenza di personale del Nucleo Ispettivo è garantita su 2 turni dal Lunedì al Venerdì con il seguente orario
dal Lunedì al Venerdì 07:00 - 14:00 e 13:30 - 20:30
Sabato 07:00 -14:00
3. Al di fuori degli orari di cui al precedente Comma 2 sono garantiti i servizi di reperibilità di n° 01 Ispettore portuale sul Porto di Monfalcone e di n° 02 Ispettori portuali sul Porto di Trieste con le seguenti regole di attivazione:
a) l’unico soggetto autorizzato a richiedere l’intervento sul campo degli Ispettori portuali in reperibilità è la Sala Operativa di AdSP MAO, attiva 24h al n° 040 673 2523 e al n° 800 43 53 11;
b) stante il regime di urgenza con il quale sono attuati gli interventi in reperibilità, gli Ispettori Portuali possono accedere anche alle aree assentite in concessione con il proprio mezzo privato di trasporto, purché dotato di contrassegno ed apposito girofaro dal momento dell’ingresso nei terminal e altre aree operative;
c) l’elenco degli Ispettori Portuali e dei mezzi privati di dipendenti di AdSP MAO autorizzati all’accesso al demanio marittimo ai soli fini dello svolgimento del servizio:
i. vengono riportati nell’Allegato B e Allegato C alla presente Ordinanza,

ii. devono essere resi disponibili in copia al personale di vigilanza presso i varchi di accesso degli impianti portuali,
iii. sono resi disponibili alla pubblica consultazione, anche in considerazione dei successivi aggiornamenti, sul sito di AdSP MAO al seguente indirizzo:
https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/sicurezza-ed-ambiente
 

Art. 9 Rilevazione di irregolarità

1. Scopo della presente Ordinanza è rendere maggiormente efficace l’attività di controllo e vigilanza anche attraverso l’adozione di azioni di prevenzione, formazione, promozione e sensibilizzazione, in merito alla salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza del lavoro, nei confronti dei lavoratori portuali e delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994 ss.mm.ii..
2. Qualora il personale incaricato dell’attività di vigilanza amministrativa e controllo dovesse rilevare irregolarità nello svolgimento delle operazioni portuali, dovrà seguire le procedure di seguito indicate?
a) contestazione verbale - da applicare nel caso di irregolarità che possono essere sanate, modificando immediatamente comportamenti o prassi operative. Tali contestazioni verranno riportate su apposito registro tenuto presso gli uffici del Nucleo Ispettivo.
b) contestazione scritta - da applicare nel caso di irregolarità che non rientrano nel caso precedente o per ripetute o diffuse irregolarità di cui al precedente Comma 2 Lettera a.
c) qualora vengano accertati illeciti, puniti con la sola sanzione amministrativa pecuniaria, redigere l’Allegato D-2 “Verbale di primo accesso ispettivo” di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08 indicando il tempo per rimuovere l’illecito per poi emettere il relativo verbale di contestazione secondo le procedure previste dalla legge 689/81.
d) qualora vengano rilevate irregolarità che arrecano pregiudizio alla salvaguardia dell’ambiente o della salute e sicurezza delle persone, tale contestazione verrà trasmessa, per i provvedimenti del caso, all’Organo di vigilanza competente.
e) le contestazioni scritte sono effettuate utilizzando i modelli di cui agli Allegati D-1, D-2, D-3 denominati rispettivamente “Rapporto interno”, “Verbale di primo accesso ispettivo”, “Verbale di contestazione di illecito amministrativo”. Nella compilazione dei moduli vengono indicati:
elementi qualificativi della situazione esaminata (data, luogo, motivo e oggetto del sopralluogo, personale intervistato o presente, tipologia di attività e operazioni osservate e imprese operanti);
la descrizione dell’attività osservata evidenziando le irregolarità riscontrate, mettendole in relazione con il più appropriato riferimento normativo esistente e noto,
le eventuali prescrizioni che il soggetto destinatario è tenuto a intraprendere allo scopo di ripristinare le condizioni di conformità legislativa necessarie alla ripresa delle attività.
 

Art. 10 Sanzioni

1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, fatta salva l’applicazione di altre norme specifiche, è disciplinata come segue:
a. in caso di contestazione di cui al precedente Articolo 9, l’attività potrà essere sospesa fino al ripristino delle condizioni di regolarità;
b. in caso di reiterate contestazioni scritte di cui all’Articolo 9, comma 2, lettera b, riferite ai casi previsti nel precedente Articolo 6, Comma 1, Lettere a, b, c, d, e, g, l’Autorità di Sistema Portuale potrà sospendere, con proprio atto motivato e per un periodo non superiore a tre mesi, il titolo autorizzatorio o concessorio rilasciato e necessario all’esercizio delle attività;
c. nel caso di violazioni alle normative sulla viabilità in ambito portuale, non già perseguibili ai sensi del Codice della Strada, si potrà procedere:
all’erogazione delle sanzioni amministrative previste dalle specifiche Ordinanze e Regolamenti vigenti, in applicazione dell’Art. 1174 del Codice della Navigazione, quando necessario, alle rimozioni dei veicoli con l’addebito delle relative spese al proprietario;
d. nel caso di violazioni delle normative di cui all’Articolo 6, Co. 1, Lett, e, f, si potrà procedere anche all’eventuale procedimento di revoca dei titoli autorizzativi o abilitanti a lavorare o ad accedere in Porto, fino a richiedere alle Autorità competenti di provvedere all’allontanamento dei soggetti identificati dalle aree portuali;
e. nel caso di illeciti amministrativi verrà applicata la sanzione prevista e secondo le modalità indicate dalla normativa specifica;
f. nei casi in cui si configurino ipotesi di reato di tipo penale perseguibili d’Ufficio, il fatto sarà segnalato tempestivamente all’Autorità competente.
 

Art. 11 Ricorso

1. Nei confronti delle contestazioni scritte di cui all’Articolo 9, Co. 2, Let. b., e delle sanzioni previste nei casi contemplati nell’Articolo 10, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Gli interessati possono far pervenire alla Autorità di Sistema Portuale all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. scritti difensivi e documenti, chiedendo altresì di essere sentiti dalla medesima Autorità entro 60 giorni dalla comunicazione della contestazione o dalla irrogazione della sanzione.
 

Art. 12 Abrogazioni

1. L’Ordinanza n.40/2008 del Presidente di APT è abrogata.
2. La Deliberazione n. 418/1999 del Presidente di APT del 31/12/1999 cessa la sua validità nelle previsioni della presente Ordinanza.
 

Art. 13 Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua emanazione

23 settembre 2019

Il Presidente
(Zeno D’Agostino)

 

ALLEGATI:

A - Modello degli avviamenti
B - Elenco iniziale del personale dipendente dalla Segreteria Organizzativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone cui sono attribuite le funzioni di ispettore portuale
C - Elenco iniziale degli automezzi privati autorizzati ad accedere presso i terminal portuali e/o a sostare presso gli spazi riservati ad AdSP MAO e nell’ambito del Demanio Marittimo di competenza
D-1 - Rapporto interno
D-2 - Verbale di primo accesso ispettivo
D-3 - Verbale di contestazione di illecito amministrativo