DELIBERA n. 144/2020 DEL COMITATO PORTUALE
Seduta del 22/12/2020

Il Comitato Portuale:

Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro - Presidente del Comitato Portuale, e di Vittorio ALOI Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone - Vicepresidente del Comitato Portuale, nonché di:
1. Giancarlo SALVEMINI - Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro - Membro;
2. Alberto MANDRILLO-Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Membro;
3. Francesco Saverio BONACCI - Componente dell’ufficio del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria, delegato dal Capo di Gabinetto con nota prot. 0414401 del 16/12/2020- Membro;
4. Giorgio PUGLIESE - Direttore dell’ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro - Membro;
5. Domenico BERTI - Delegato dai Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria con nota prot. 31203, del 12/3/2019 - Membro;
6. Aldo ALESSIO - Sindaco del Comune di Gioia Tauro - Membro;
7. Claudio MALAVOLTA, Vicesindaco del Comune di Corigliano Rossano, delegato dal Sindaco con nota prot. 88027 del 1/10/2020, - Membro;
8. Ilario SORGIOVANNI - Assessore all’urbanistica, Viabilità e Trasporti del Comune di Crotone - Membro;
9. Giuseppe LAVIA - Consigliere camerale della Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza, delegato dal Presidente con nota prot. 21728/2020 del 17/12/2020 - Membro;
10. Michele MUMOLI - Rappresentante della categoria degli agenti e dei raccomandatari marittimi - Membro;
11. Vito FODERARO - Rappresentante della categoria degli spedizionieri - Membro;
12. Francesco DE BONIS - Rappresentante della categoria degli imprenditori artt. 16 e 18 della L. 84/94- Membro;
13. Azzurra NASO - Rappresentante dei dipendenti dell’Autorità Portuale - Membro;
14. Salvatore LAROCCA - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell’ambito portuale - Membro;
15. Daniele CARATOZZOLO - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell’ambito portuale - Membro;.
VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, ih tèma di riordino della legislazione in materia portuale;
VISTO l’art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall’art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I; 
VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell’Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; ;
VISTI il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale modificati con il verbale di delimitazione n. 17/2002 del 12/2/2002 approvato con Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002, ed i successivi DD.MM. del 29 dicembre 2006 e del 5/3/2008 con i quali la suddetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC);
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5/5/2016 n.156, di nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, il quale esercita i poteri del Presidente;
VISTO l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 4/8/2016, n. 169, che stabilisce che gli organi delle autorità portuali, soppresse in forza della predetta norma, restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi delle Autorità di Sistema Portuale;
VISTA la nota prot. 25755 del 23/9/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con la quale ha chiarito come gli organi operanti fino all’insediamento dei nuovi dovranno valutare la necessità di adottare i provvedimenti di competenza;
CONSIDERATO che l’art. 8, comma 3, lett. n) della L. 84/94 come novellata dal D.Lgs. 169/2016 stabilisce che “Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all'AdSP dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti, nonché delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, dell'articolo 18, commi 1 e 3”;
RITENUTO che il potere di ordinanza conferito alle AdSP dall’art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 come novellata, in via generale ed astratta, consente alle anzidetto Autorità di assumere strumenti amministrativi finalizzati a dispiegare effetti a contenuto normativo nei confronti di una platea di destinatari indeterminata ed interminabile;
RITENUTO pertanto necessario dotare l’Autorità Portuale di Gioia Tauro di un siffatto strumento amministrativo a contenuto regolamentare inteso a consentire che l’esercizio delle competenze attribuite dagli articoli 16,17 e 18 della L. 84/94 come novellata nei riguardi dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza venga esercitata con criteri di trasparenza, snellezza, non contraddizione;
RITENUTA non più procrastinabile tale adozione nelle more della trasformazione dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro in Autorità Portuale del Mar Tirreno Meridionale del Mar Ionio;
VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 57/2018 del 30/5/2018;
CONSIDERATO che nel corso della seduta del Comitato Portuale del 22/12/2020, il Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali presso i porti ricadenti nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro (porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Rossano (CS), è stato sottoposto all’esame dell’organo per la prescritta approvazione;
VISTO l’esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta di cui al punto precedente (votanti 17; favorevoli 17; contrari 0; astenuti 0), come risulta dal verbale della seduta;
VISTI gli atti d’ufficio;
 

DELIBERA

È approvato il Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali presso i porti ricadenti nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro (porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Rossano (CS), nella formulazione allegata alla presenta Delibera per farne parte integrante.
Copia delle presente Delibera unitamente al documento allegato sia pubblicata nei modi di legge.

Gioia Tauro, li 22 Dicembre 2020
 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
REGOLAMENTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI ED AI SERVIZI PORTUALI
Porti di Gioia Tauro, Corigliano Rossano e Crotone

 

Sommario
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 3 - Ambito territoriale di applicazione
TITOLO II PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI
Articolo 4 - Destinatari e Requisiti
Articolo 5 - Presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali
Articolo 6 - Termine per la presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali
Articolo 7 - Preistruttoria
Articolo 8 - Istruttoria
Articolo 9 - Termine del procedimento
Articolo 10 - Canone e cauzione
Articolo 11 - Rilascio dell’autorizzazione
Articolo 12 - Durata e rinnovi
Articolo 13 - Limitazioni
Articolo 14 - Valutazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione
Articolo 15 - Prestazioni presso imprese concessionarie
Articolo 16 - Responsabilità
Articolo 17 - Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro
Articolo 18 - Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate
Articolo 19 - Competenze in materia di controlli nell’ambito delle operazioni portuali
Articolo 20 - Sospensione e revoca
Articolo 21 - Autoproduzione
TITOLO III NORME PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI PORTUALI RIGUARDANTI MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA
Articolo 22 - Categorie
Articolo 23 - Precauzioni per la movimentazione
Articolo 24 - Precauzioni per la sosta temporanea
Articolo 25 - Obblighi dell’impresa autorizzata
Articolo 27 - Obblighi del Comandante della nave
Articolo 28 - Compiti dei rappresentanti dei terminali
Articolo 29 - Servizio antincendio
Articolo 30 - Procedure per la caricazione/scaricazione delle merci
Articolo 31 - Disposizioni finali
TITOLO IV RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI OPERAZIONI PORTUALI IN AUTOPRODUZIONE.
Articolo 32 - Destinatari e Requisiti
Articolo 33 - Documentazione
Articolo 34 - Canone e cauzione
Articolo 35 - Obblighi e Responsabilità
Articolo 36 - Sospensione o revoca
Articolo 37 -Termini
Articolo 38 - Utilizzo di Spazi Operativi
Articolo 39 - Attività svolte presso accosto pubblico
TITOLO V REGOLAMENTAZIONE DI UTILIZZO DELL’ACCOSTO PUBBLICO
Articolo 40 - Destinatari e Requisiti
Articolo 41- Documentazione
Articolo 42 - Canone e cauzione
Articolo 43 - Rinvio
Articolo 44 -Termini
TITOLO VI PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PORTUALI
Articolo 45 - Servizi portuali erogabili presso il porto di Gioia Tauro
Articolo 46 - Servizi portuali erogabili presso il porto di Crotone
Articolo 47 - Servizi portuali erogabili presso il porto di Corigliano Rossano
Articolo 48 - Presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di servizi portuali
Articolo 49 - Termine per la presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di servizi portuali
Articolo 50 - Preistruttoria
Articolo 51 - Istruttoria
Articolo 52 - Termine del procedimento
Articolo 53 - Canone e cauzione
Articolo 54 - Rilascio dell’autorizzazione
Articolo 55 - Durata e rinnovi
Articolo 56 - Limitazioni
Articolo 57 - Valutazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione
Articolo 58 - Prestazioni presso imprese concessionarie
Articolo 59 - Responsabilità
Articolo 60 - Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro
Articolo 61 - Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate
Articolo 62 - Sospensione e decadenza
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 63 - Rinvio e disposizioni finali

 

TITOLO I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 1- Definizioni
AP: l’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
Legge Portuale: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, cosi come novellata dal Decreto Legislativo n°169 del 04/08/2016, dal successivo Decreto Legislativo n° 232 del 13/12/2017 e dall’art. 22-bis della Legge 17/12/2018, n. 136 di conversione con modificazioni del D.L. 119/2018, avente ad oggetto la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84”;
Regolamento (UE) 2017/352: il Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 15/2/2017, in materia di fornitura di servizi portuali, (in G.U.E. n. L 57/1 del 3/3/2017) che ha introdotto alcuni principi vincolanti recati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 concernenti i requisiti minimi che devono essere posseduti dai prestatori di servizi portuali, le procedure per garantire la conformità ai requisiti minimi assicurando un trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato di tali prestatori, la limitazione del loro numero all’accesso al mercato del lavoro Normale;
Delibera ART: la Delibera n. 57/2018 del 30/5/2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante Prime misure di regolazione, metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali;
DM 585/95: il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31/3/1995, n. 585, recante il regolamento per la disciplina del rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali, emanato in attuazione all’art.16, comma 4, della L. 84/94;
DM 132/2001: il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6/2/2001, n. 132, recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994;
DM 16/12/2004: il Decreto Ministeriale di recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Acquisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
Autorità Marittima: le Capitanerie di Porto competenti per ciascuno dei porti rientranti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
Operazioni portuali: il ciclo delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito normale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un’altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge Portuale;
Servizi portuali: servizi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni normali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione del ciclo delle operazioni normali, connotati dalla particolare competenza tecnica del fornitore degli stessi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio, tenuto conto inoltre che per complementarietà ed accessorietà dei servizi portuali si intende la caratteristica degli stessi rappresentata dal rapporto funzionale con le operazioni normali e dal contributo che i servizi possono fornire per migliorare la qualità delle operazioni normali in termini di produttività, celerità e snellezza e che risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo delle operazioni normali ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 3, della Legge Portuale;
Impresa concessionaria: il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o spazi di banchina nell’ambito normale, per l’esercizio diretto di “attività normali”, ai sensi dell’art. 18, della Legge Portuale come modificata;
Impresa autorizzata: il soggetto non titolare di concessione demaniale marittima legittimato allo svolgimento di operazioni normali, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della Legge Normale, come modificata;
Autoproduzione: l’esercizio di operazioni normali svolte da un vettore, da un’impresa di navigazione, da un noleggiatore o da un loro rappresentante, con mezzi, risorse e personale proprio;
Accosto: punto di ormeggio disciplinato da apposita Ordinanza dell’Autorità Marittima;
Accosto pubblico: qualunque punto di ormeggio non assentito in concessione demaniale marittima, disciplinato con il presente Regolamento a cura dell’Autorità, per lo svolgimento delle operazioni portuali, anche in regime di autoproduzione;
Soggetti interessati: il vettore marittimo, l’impresa di navigazione, il noleggiatore o un loro rappresentante;
Regolamento: il presente Regolamento;
Circoscrizione: la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, comprendente le aree e gli specchi acquei così come individuati con Decreti Ministeriali del 4 agosto 1998, del 29 dicembre 2006, del 5 marzo 2008.

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale
Il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposita Delibera dell’Organo di Vertice dell’AP, sentito il Comitato Portuale, e potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, previo parere del Comitato Portuale/di Gestione e successiva adozione con apposita Delibera dell’Organo di Vertice.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, decadono tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate incompatibili con le previsioni in esso contenute.
Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l’approvazione, sul sito internet dell’AP e trasmesso alle Autorità marittime ed ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’AP.
Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse.

Articolo 3 - Ambito territoriale di applicazione
L’ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6, comma 1 della Legge Portuale, è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, segnatamente definita, per i singoli, porti facenti parte del sistema, con i DD.MM./Provvedimenti di seguito indicati:
- Porto di Gioia Tauro (RC): D.M. 4 agosto 1998;
- Porto di Crotone: D.M. del 29 dicembre 2006;
- Porto di Corigliano Rossano (CS): D.M. del 29 dicembre 2006;
- Porto di Taureana di Palimi (RC): D.M. del 5 marzo 2008.
Il porto di Taureana di Palmi (RC) è attualmente dedicato alla pesca ed alla nautica da diporto; pertanto, il presente Regolamento si applicherà al porto di Taureana di Palmi (RC) qualora presso tale scalo si dovessero svolgere operazioni portuali.
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di ordinamento amministrativo del lavoro portuale, nei limiti ed ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge Portuale, dei discendenti Regolamenti ministeriali e dell’ulteriore legislazione pubblicistica settoriale.
Le eventuali variazioni nella delimitazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro determineranno le conseguenti modifiche applicative del Regolamento, senza che occorra specifica statuizione

TITOLO II
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali
Articolo 4 - Destinatati e Requisiti
Nell'ambito dei porti di Gioia Tauro (RC), Crotone e Corigliano Rossano (CS) l'esercizio delle operazioni portuali per conto proprio e/o terzi è soggetto all'autorizzazione dell'AP, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della Legge Portuale.
L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei seguenti requisiti, che l’AP verificherà in sede istruttoria prima del rilascio dell’autorizzazione e la cui permanenza in capo all’impresa interessata potrà essere periodicamente verificata, a richiesta dell’Autorità, obbligandosi l’impresa stessa a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti:
a) capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;
c) organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto in forza di contratti di lavoro coerenti con le norme applicabili, e retribuito con salari non inferiori al minimo previsto dalla legge o dai contratti collettivi di categoria applicabili;
d) amministratori di adeguata idoneità personale e professionale per l’esercizio dell’attività di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell’art. 2382 cod. civ.

Articolo 5 - Presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali
Chiunque intenda svolgere l’attività di “impresa per operazioni portuali” presso i porti di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento deve formulare istanza in carta legale (allegato A), autenticata con le forme e le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, contenente:
a) indicazione della/e attività che intende svolgere;
b) dichiarazione attestante l’esistenza o l’inesistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, ai fini della presente disposizione, per collegamento e controllo le nozioni previste all’art. 2359 cod.civ. ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l’esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate o aspiranti tali siano controllate dalla medesima impresa, detti rapporti rilevando ai fini di quanto previsto all’articolo 4 e dell’obbligo, imposto dalla legge all’Autorità, di garantire la massima concorrenzialità possibile in porto tra imprese autorizzate. Restano comunque salve le diverse disposizioni, di cui alla Legge, in materia di assenza di collegamento tra imprese ex art. 16 e 18 e impresa ex art. 17 della Legge, ove costituita ed operante in porto; ’
c) indicazione della quota di capitale effettivamente versato;
d) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda);
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Documentazione relativa all’idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di imprenditore portuale (da fornirsi con riguardo al legale rappresentante dell’impresa):
1a) dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
1b) dichiarazione relativa all'attività svolta negli ultimi 3 anni;
Relativamente al titolare dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori e ai sindaci;
1a) autocertificazione relativa all’insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
1b) autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
1c) dichiarazione di inesistenza di alcun motivo di ineleggibilità o decadenza;
In caso di modifica di titolarità dell’impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale di ciascuna impresa, l’impresa interessata dovrà fornire entro 30 giorni all’Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.
2) Certificazione relativa alla capacità tecnica, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, relativa alla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili adeguato all’attività per la/e quale/i l’autorizzazione è richiesta, quali macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, specificando:
a. il rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà, noleggio, ecc...);
b. i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio);
c. la conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.
L’impresa richiedente dovrà altresì essere in possesso di apposita certificazione attestante l’implementazione di un sistema di gestione della qualità che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2015 a una norma equivalente che soddisfi almeno tutti gli aspetti della norma ISO 9001:2015 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma ISO 19011:2011 o a una norma equivalente che soddisfi tutti gli aspetti della norma ISO 19011:2011, ai sensi del D.M. 16/12/2004 di recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Acquisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse».
Per ciò che concerne i mezzi portuali in disponibilità, il Rappresentante Legale dell’impresa richiedente dovrà allegare all’istanza la sotto indicata dichiarazione:

DICHIARA
che la Società/Impresa rappresentata dal sottoscritto, è in possesso di mezzi $d attrezzata regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l’attrezzatura ed i mezzi son° stati costruiti e messi in servizio;
inoltre, che il personale dipendente, è dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l’attività per la quale si intende svolgere in ambito partitale sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
di aver effettuato la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro/ e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99;
che il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P) è il Sig. ____________________, recapito telefonico n. _________________
_____________li …../…. /…

Dichiarante
3) Certificazione relativa alla capacità organizzativa, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla possibilità di acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi; eventuale programma di potenziamento - ed adeguamento - del parco mezzi ed attrezzature e dell'organico, con indicazione dell'arco temporale entro il quale si intende portarlo a compimento; schema funzionale della società o dell'unità operativa per la quale si richiede l'autorizzazione.
4) Certificazione relativa alla capacità finanziaria, attestata:
a. dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero dalla data di costituzione, se posteriore; in ogni caso, da certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun provvedimento di carattere concorsuale.
b. referenze di almeno uno (1) istituto di credito.
5) Programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici.
Nel caso di richiesta di autorizzazione pluriennale da parte di imprese concessionarie, le stesse dovranno produrre piani operativi adeguati al periodo richiesto.
Per le imprese autorizzate il programma operativo deve essere rappresentato da contratti dì appalto relativi alla fornitura di operazioni o servizi portuali a favore di terzi, da prodursi in allegato (anche in estratto) alla richiesta di autorizzazione.
6) Elenco dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali e con l’indicazione dei relativi dati anagrafici di ciascun dipendente e/o dirigente e la specificazione del contratto di lavoro applicato. Contestualmente all'indicazione, di cui sopra, dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga, l’impresa dovrà altresì indicare l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione per l'espletamento del programma operativo di cui al punto 5).
7) Certificazione attestante l’implementazione di un sistema di gestione della qualità' che sia certificato conformemente alle; norme ISO 9001:2015 a una norma equivalente che soddisfi almeno tutti gli aspetti della norma: ISO 9001:2015 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma ISO 19011:2011 o a una norma equivalente che soddisfi tutti gli aspetti delia norma ISO 19011:2011, ai sensi del D.M. 16/12/2004 di recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse».
8) Dichiarazione secondo cui i salari pagati, ai dipendenti non sono inferiori al minimo previsto dalla legge o dai contratti collettivi di categoria applicabili. L’impresa dovrà inoltre dichiarare che, comunque, le condizioni Contrattuali normative ed economiche applicate non risultano inferiori al CCNL unico di riferimento.
Si specifica che sono obbligate all’applicazione delle condizioni contrattuali normative ed economiche previste dal CCNL unico dei lavoratori dei porti solo le Imprese portuali rappresentate dalle Associazioni Datoriali firmatarie del CCNL unico dei porti vigente (Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise/Uniport).
Per le imprese provenienti da altre aree di contrattazione collettiva, dovrà essere assicurato che le condizioni contrattuali normative ed economiche applicate non risultino inferiori al CCNL unico dei porti vigente.
Resta salvo, al riguardo, il diritto dell’Autorità di procedere a verifiche, richiedendo l’apposita documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni fornite.
9) Garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, recante sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore, autenticata nei modi di legge e munita di dichiarazione, resa davanti ad un notaio, contenente la potestà di impegnare legalmente l’Ente almeno fino alla concorrenza della somma garantita. La fideiussione non potrà essere inferiore al canone di cui al successivo art. 10. La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata dagli Intermediari Finanziari ex articolo 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e Creditizia) come aggiornato dal D.L. 12 maggio 2015, n. 72, (GU Serie Generale n.134 del 12-6¬2015) ovvero Banche ed Istituti di Credito. Tale elenco è consultabile nell’area ‘Vigilanza”, Sezione “Albi ed Elenchi di Vigilanza” del sito www.bancaditalia.it. La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’IVASS con sede legale in Italia o con sede secondaria, stabilita in Italia, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici. Tale elenco è consultabile nell’area “Albo Imprese”, Sezione I dal sito www.ivass.it.
10) Contratto assicurativo e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della Legge (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Dipendenti). La copertura assicurativa per un massimale di 2.582.284,50 Euro, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE.
11) Dichiarazione di essere al corrente con i versamenti contributivi riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
12) Piano della sicurezza e dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.L.gs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui all'art. 4 del D. L.gs. 272/99, al cui rigoroso rispetto si rimanda;
13) Dichiarazioni relative ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all’art. 85 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., ai fini della successiva acquisizione da parte dell’AP della certificazione antimafia tramite la Banca Data Nazionali Antimafia (BONA). L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list), nonché l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell’informazione antimafia.
14) Tariffario delle prestazioni. Tali tariffe, da intendersi come tariffe massime applicabili all’interno dell’ambito portuale, saranno depositate presso l'Autorità a disposizione di chi vi abbia interesse, per la consultazione e per l'eventuale rilascio di copie totali e/o parziali. Dovrà inoltre essere comunicata tempestivamente ogni successiva variazione. Secondo quanto previsto dall’art. 4.1 dell’Atto di regolazione annesso alla Delibera ART 57/2018, in sede di vigilanza sull’applicazione delle tariffe per le operazioni portuali particolare attenzione sarà riservata a quelle che presuppongono l’utilizzo di una infrastruttura essenziale, per tale intendendosi una infrastruttura per cui siano state verificate cumulativamente le condizioni di 1) condivisibilità, 2) non sostituibilità, 3) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.
Tutte la documentazione citata nel presente articolo come “dichiarazione” o “certificazione” ovvero “autodichiarazione/certificazione” deve essere redatta con le forme e le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
L’AP assicura che il trattamento dei dati avverrà in conformità al General Data Protection Regulation (GDPR) mediante la condivisione presso il proprio sito internet istituzionale www.portodigioiatauro.it di specifica documentazione.

Articolo 6 - Termine per la presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali
La domanda di cui all’art. 5, comma 1, del presente Regolamento deve pervenire entro il 1 Dicembre di ciascun anno solare, antecedente a quello per il quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DM 585/95.
Le domande di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inviate:
1. a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
2. a mezzo di raccomanda A/R presso la sede dell’AP, sita in Contrada Lamia Snc - 89013 GIOIA TAURO (RC).
Ai fini della valutazione in ordine alla tardività della presentazione della domanda rileva:
1. in caso di inoltro via PEC, la data di accettazione e di avvenuta consegna generata automaticamente dal server,
2. in caso di inoltro tramite raccomandata a/r, la segnatura di protocollo recante la data apposta sulla domanda dal personale addetto dell’AP.
Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo verranno respinte con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell’art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., senza dare luogo al preventivo invio del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 241/90.

Articolo 7 - Preistruttoria
Qualora pervengano istanze difformi rispetto a quanto previsto dall’art. 5 e seguenti del presente Regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, con le modalità prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale, con invito a regolarizzare la ^domanda perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l’istanza si intenderà respinta ed archiviata per manifesta carenza d’interesse disinteresse.
Nelle more dell’integrazione della domanda i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall’atto di ricevimento della documentazione integrativa, a termini dell’art. 2, comma 7, della L. 241/90.
L’integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall’Autorità.
Qualora, a seguito della presentazione dell’integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l’Autorità, fermo il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell’art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i..
Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l’individuazione dell’oggetto della richiesta;

Articolo 8 - Istruttoria
L’istruttoria è tesa a valutare, sulla scorta della documentazione acquisita, l’idoneità dell’operatore economico che ha presentato la domanda a rivestire lo status di impresa per operazioni portuali.
L’istruttoria si articola in una fase relativa alle verifiche intese ad accertare l’intuitus personae del richiedente ed in un rito istruttorio di natura tecnico-amministrativa.
In particolare si procederà:
a) Alla verifica preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali del richiedente, anche attraverso le autocertificazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso non possono essere rilasciate/mantenute autorizzazioni a coloro che:
1. risultino sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento.
2. quelli dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
3. per motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia; si applica il Protocollo di Legalità stipulato tra l’AP e la Prefettura di Reggio Calabria in data 21/5/2019;
4. a coloro che sono stati condannati per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione; a tali fini verranno acquisiti il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti riferiti ai precitati soggetti;
5. a coloro che non siano in regola con le attestazioni DURC, ovvero versino in situazioni debitorie nei confronti dell’AP per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali, di canoni per utilizzo temporaneo di spazi operativi di banchina e di accosti pubblici, di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
L’istruttoria tecnico-amministrativa comporterà l’acquisizione d’ufficio della documentazione a comprova delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni presentate dall’operatore economico a corredo della domanda di autorizzazione intesa a verificare il possesso dei requisiti riguardanti la capacità tecnica, la capacità finanziaria e la capacità organizzativa con particolare attenzione al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
L’AP richiede sempre le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, riguardanti il soggetto richiedente la concessione demaniale marittima con le modalità di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Reggio Calabria il 21/5/2019.
L’avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241 /90 e s.m.i.
Terminata formalmente l’istruttoria il Dirigente dell’Area Amministrativa trasmette al Segretario Generale una relazione sul procedimento svolto unitamente alla bozza di parere da sottoporre all’Organo di Vertice dell’Ente per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi dell’art.10 comma 4) lett. c) della Legge Portuale.
Per tutte le domande di autorizzazione di cui all’art. 5, comma 1, del presente Regolamento, dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva locale ex art. 15 L.84/94, qualora costituita presso il porto cui inerisce l’istanza di autorizzazione.
L’Organo di Vertice, sentito il Comitato Portuale/di Gestione, rilascia le autorizzazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9 comma 5, lett. f), della Legge Portuale.
Qualora l’istruttoria dia esito negativo, l’Autorità, fermo il preavviso di cui all’articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento a firma dell’Organo di Vertice, sentito il Comitato Portuale/di Gestione, ed il relativo procedimento viene archiviato; altrimenti si darà corso al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del successivo art. 11.

Art. 9 - Termine del procedimento
Il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento è di giorni 90 (novanta), ai sensi dell’art. 16, comma 7-ter della Legge Portuale nonché della tabella A - punto 11 annessa al Decreto n. 49/2010 del 21/6/2010, approvativo del Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 3, capoverso, della L. 7/8/1990, n. 241, come novellata dalla L. 18/6/2009, n. 69, relativo alla determinazione dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.
La decorrenza di tale termine può essere interrotta una volta sola, per un periodo non superiore a giorni trenta, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 3, capoverso, della L. 7/8/1990, n. 241, come novellata dalla L. 18/6/2009, n. 69, relativo alla determinazione dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.
Il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dalla data in cui perviene la domanda di cui all’art. 5, comma 1, del presente Regolamento ovvero da quando l’AP è in possesso di tutta la documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria prevista dal precitato art. 5.

Articolo 10 - Canone e cauzione
Il canone base dovuto per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, viene determinato in € 2.582,28 riferito all’anno 1995, con l’applicazione dei seguenti criteri:
a) imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali svolte in conto proprio per la movimentazione di merci containerizzate e carichi unitizzati:
- € 2.582,28 quale canone base;
- € 516,46 per ogni 10.000 TEUS in aggiunta al canone base,
- canone massimo di € 51.645,69,
- incrementato inoltre sulla base degli indici ISTAT determinati annualmente con provvedimento Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
b) imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali svolte in conto proprio per la movimentazione di autoveicoli:
- canone base € 2.582,28;
- € 516,45 per ogni 10.000 moves (sia in che out) in aggiunta al canone base;
- canone massimo € 51.645,68.
incrementato inoltre sulla base degli indici ISTAT determinati annualmente con provvedimento Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c) imprese che operano per conto terzi:
- per fatturato fino a € 516.456,90 € 2.582,28, incrementato inoltre sulla base degli indici ISTAT determinati annualmente con provvedimento Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- sull’ulteriore fatturato da€ 516.456,90 a €2.582.284,50 0,1% in più
- sull’ulteriore fatturato da € 2.582.284,50 a € 5.164.569,00 0,05% in più
- per fatturato superiore a € 5.164.569,00, 0,01% in più
prendendo a riferimento il fatturato dell’anno precedente a quello dell’autorizzazione, come risulta dal bilancio approvato e riclassificato nei modi di legge ovvero da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. n° 445/2000.
La cauzione di cui all’art. 6, comma 3, del D.M. 31.03.1995 resta di importo pari ad una annualità del canone, stipulata nei modi di legge (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in regola con la vigente normativa sul bollo), a garanzia degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, a favore dell’Autorità Normale di Gioia Tauro, avente i seguenti requisiti:
- avere la sottoscrizione del rappresentante dell’Ente Fideiussore autenticata dal notaio, che dovrà altresì attestare la capacità del firmatario di impegnare l’Ente almeno fino all’ammontare della somma assicurata;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 C.C.;
- garantire l’operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Autorità Normale di Gioia Tauro;
- essere valida fino allo svincolo, della stessa.

Articolo 11 - Rilascio dell’autorizzazione
Completata con esito favorevole l’istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato Portuale/di Gestione, l’Autorità ne dà comunicazione all’interessato ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:
- il pagamento del canone d’impresa, determinato in via definitiva dall’Autorità con apposito provvedimento;
- la presentazione della cauzione nelle forme e nei modi previsti dal precedente art. 10.
La presentazione dei documenti di cui ai precedenti capoversi dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 5 giorni per l’adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente.
Successivamente al versamento del canone ed alla prestazione della cauzione l’autorizzazione assumerà il numero progressivo e la data del registro previsto dall’art. 2, comma 1, del DM 585/95 e verrà inviata al richiedente.

Articolo 12 - Durata e rinnovi
A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DM 585/95.
L'autorizzazione ha validità di un anno per le imprese autorizzate. Nel caso di imprese cui è stata assentita concessione demaniale, può avere validità massima di pari durata della stessa concessione, compatibilmente con il piano operativo fornito. Nel caso di autorizzazioni pluriennali, il rispetto del piano operativo sarà sottoposto a verifica annuale.
L’autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all’accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio, nonché all’esito di Verifica sull’andamento del piano operativo presentato dall’impresa.
L'autorizzazione si intende, prorogata, alle stesse condizioni, sino al rinnovo della stessa ovvero al provvedimento di diniego della stessa, a condizione che sia presentata l'istanza di rinnovo corredata delle quietanze dei versamenti previsti riguardanti il canone e gli altri diritti erariali nonché della documentazione prevista.
La domanda di rinnovo dell’autorizzazione in scadenza deve pervenire entro il 1 Dicembre di ciascun anno solare, antecedente a quello per il quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DM 585/95.
Per la domanda di rinnovo si applica quanto previsto dal precedente art. 6.
Resta inteso che il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sia stato completato il prescritto iter istruttorio e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.
In caso di richiesta di rinnovo, l'istanza di cui all’allegato A dovrà contenere apposita dichiarazione attestante la non variazione di quanto precedentemente dichiarato ovvero dovrà essere corredata della certificazione comprovante eventuali intervenuti mutamenti negli organi societari.
Dovrà inoltre essere fornita la documentazione che l’Autorità riterrà richiedere di volta in volta nonché il consuntivo della attività e dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente con raffronto al "piano d'impresa" a suo tempo presentato, motivando gli eventuali scostamenti; alla richiesta sarà altresì allegato il "piano d'impresa" per l'anno o gli anni cui si riferisce la richiesta stessa.

Articolo 13 - Limitazioni
Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, l'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale laddove istituita, individua, entro il 31 Dicembre di ogni anno, in via prioritaria, il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno successivo in ciascun singolo porto di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, ai sensi dell’art.5, comma 1, D.M. 585/95.
In ottemperanza alla prescrizione di cui all’art. 3.3. della Delibera ART n. 57/2018, i motivi posti a base delle limitazioni di cui al primo comma del presente articolo, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono derivanti dalle caratteristiche salienti di ciascun singolo scalo portuale, avuto riguardo:
l)alle capacità operative;
2) all’organizzazione ed all’efficienza dei servizi;
3) all’organizzazione ed all’efficienza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Deve essere sempre rispettata la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo, compatibile con il massimo sviluppo possibile dei traffici.
Le determinazioni con cui vengono introdotte le limitazioni al numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno successivo in ciascun singolo porto di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento verranno pubblicate presso il sito internet istituzionale all’indirizzo www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti nonché agli albi d’ufficio dei Comuni interessati e delle competenti Capitanerie di Porto in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3.3, capoverso, della Delibera ART n. 57/2018.
Trova applicazione l’art. 6 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 15/2/2017 n. 352, in materia di fornitura di servizi portuali, (in G.U.E. n. L 57/1 del 3/3/2017).

Articolo 14 - Valutazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione
Nell’ipotesi in cui le domande di autorizzazione pervenute nei termini, inerenti ciascuno scalo portuale di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, siano superiori al numero massimo stabilito con la procedura prevista dal precedente art. 13, verrà formata una graduatoria di tali domande, in applicazione dei principi di trasparenza equità e non discriminazione, sulla scorta dei seguenti indicatori ponderali qualitativi e quantitativi, secondo quanto previsto dall’art. 3.4 della Delibera ART n. 57/2018:
a) pregressa esperienza maturata nel settore delle attività portuali, da dimostrarsi mediante l’allegazione dei volumi di traffico e del numero di navi lavorate nel triennio precedente all’anno in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione: punti 25:
- fino a tons 100.000 di merce: punti 2;
- da tons 100,001 a tons 200.000 di merce: punti 4;
- oltre tons 200.000 di merce: punti 6,5.
- fino a 25 navi operate come impresa portuale ex art. 16 L. 84/94: punti 2;
- da 25 a 50 navi operate come impresa portuale ex art. 16 L. 84/94: punti 4;
- oltre 50 navi operate come impresa portuale ex art. 16 L. 84/94: punti 6,5.
b) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato: punti 10:
- fino a euro 1.000.000 (unmilione/00): punti 2;
- da euro 1.000.001 (unmilioneuno/00) ad euro 2.000.000 (duemilioni): punti 3;
- oltre euro 2.000.000: punti 5.
c) obiettivi di traffico (e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria punti 10:
- incremento di volumi di traffico espressi in tons di merce movimentata fino a 100.000 (centomila): punti 2;
- incremento di volumi di traffico espressi in tons di merce movimentata da 100.001 fino a 200.000 (duecentomila): punti 3;
- incremento di volumi di traffico espressi in tons di merce movimentata oltre 200.000 (duecentomila): punti 5;
d) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera temporanea: punti 25;
- fino a dieci addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: punti 3;
- da undici a trentacinque addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: punti 7;
- oltre trentacinque addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: punti 15.
e) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto: punti 15;
- contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata fino ad anni due (2): punti 5;
- contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata oltre anni due e fino ad anni quattro (4):
punti 10;
f) tempi di realizzazione degli investimenti, la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni: punti 5;
- due anni: punti 2;
- un anno o inferiore: punti 3.
g) massimo rialzo offerto sul canone demaniale annuale base di cui all’art. 10: punti 10;
- rialzo fino al 30% del canone demaniale base: punti 2;
- rialzo dal 30,01% al 50% del canone demaniale base: punti 3;
- rialzo oltre il 50% del canone demaniale base: punti 5.
La graduatoria formata sulla scorta dei su elencati indicatori qualitativi e quantitativi verrà pubblicata presso il sito internet istituzionale www.portodigioiatauro.it e saranno adottate ulteriori forme di pubblicità, assicurandone la piena e tempestiva conoscenza.
Articolo 15 - Prestazioni presso imprese concessionarie
Le imprese portuali titolari di concessione demaniale marittima ex art. 18 della L. 84/94 posso chiedere all’Autorità Normale di; essere autorizzate ad affidare ad altre Imprese normali autorizzate ai sensi dell’art. 16 alcune attività o parti comprese nel proprio ciclo operativo (c.d. esternalizzazione o “outsourcing”), secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 7, della Legge Normale.
L’autorizzazione viene concessa dall’AP previa verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’impresa normale destinataria dell’esternalizzazione con l’obbligo per l’impresa terminalista di esercizio diretto della concessione e del rispetto del piano di impresa, che si ritiene assolto qualora il ciclo delle operazioni normali sia prevalentemente svolto in via diretta dall’impresa concessionaria. Al riguardo, si considera soddisfatto il requisito della prevalenza di cui sopra qualora, ad esempio, l’impresa concessionaria provveda in proprio all’esecuzione delle attività di imbarco e sbarco di merci, autoveicoli e/o contenitori.
Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 devono segnalare all’Autorità l’eventuale intenzione di operare presso imprese concessionarie di aree demaniali e/o di banchina nell'ambito normale per lo svolgimento di specifiche attività riconducibili al ciclo operativo di quest'ultime.
Alla fattispecie di cui al presente articolo si applica la Circolare n. 141 - Serie I- prot. DEM2A-2158 del 30/9/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 16 - Responsabilità
Le imprese autorizzate, in quanto non anche titolari di concessione demaniale ex art. 18 della Legge, svolgono la loro attività a favore delle imprese concessionarie e/o dell'utenza portuale in genere. Quando l'attività è resa a favore, delle imprese concessionarie, queste ultime restano le uniche responsabili nei confronti dell'Autorità per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi che queste imprese hanno assunto con l’Autorità medesima, limitatamente all’atto di concessione.
In ogni caso, l'impresa autorizzata sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l’autorizzazione, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell’autorizzazione.

Articolo 17 - Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro
In materia di normativa antinfortunistica in tutti i settori di attività pubblica o privata, compreso il settore portuale, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore.
Difatti il datore di lavoro committente individuato ex art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, che affida dei lavori a un'impresa appaltatrice pia lavoratori autonomi, ovvero utilizza lavoratori in somministrazione all'interno della propria azienda, deve elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI). In detti casi, compete al committente la predisposizione delle misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori non direttamente da lui dipendenti che operano nella sua azienda, quando le stesse sono generiche e non legate alla specifica attività del lavoratore.
Il documento di valutazione dei rischi da interferenza, se correttamente formato, dovrà consentire il coordinamento tra le attività e le cautele prevenzionali rispettive e, soprattutto, imporre la valutazione dei pericoli originati dalla sovrapposizione ed intersezione tra le lavorazioni demandate ai diversi operatori. L’onere di dotarsi di tale strumento fa capo ai soggetti che assumono la posizione di datore di lavoro committente e, quindi all’armatore nei confronti dell’impresa terminalista per i servizi di carico e scarico di merci e passeggeri all’impresa terminalista nei confronti di eventuali imprese appaltatrici alle quali essa abbia affidato lo svolgimento di uno o più segmenti operativi in outsourcing.
Per le navi battenti bandiera italiana si applica fi D. L.gs. 272/99 e s.m.i.; di conseguenza in capo all’armatore e al comandante, si configura l’assunzione della posizione di garanzia relativamente ai rischi da interferenza, non potendo l’obbligo essere trasferito su soggetti, quali l’agente marittimo o E raccomandatario, che non rivestono la qualità di datore di lavoro ai sensi di legge e non possono essere ritenuti diretti destinatari della normativa prevenzionale, ferme restando gli obblighi a carico del raccomandatario previsti dalla L. 135/77 “Disciplina della professione di raccomandatario marittimo”.
Con riguardo alla nave straniera, invece, la non assoggettabilità alle leggi nazionali richiede l’adozione del meccanismo sussidiario in forza del quale le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi le informazioni relative ai rischi specifici dell’attività da svolgersi all’interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell’impresa concessionaria.
Tali meccanismi assegnano un ruolo centrale all’impresa terminalista in qualità di soggetto legato da vincoli negoziali all’armatore o all’utilizzatore di nave, demandando alla medesima l’onere di acquisire dalla nave le informative circa la situazione prevenzionale ed i rischi specifici.
Più precisamente nell’interfaccia nave/porto:
- il comandante della nave o un suo delegato deve far pervenire al datore di lavoro, con congruo anticipo rispetto al tempo stimato d'inizio delle attività da effettuarsi a bordo della nave, tutti le informazioni sui rischi presenti sui luoghi di lavoro a bordo connessi alle attività da svolgervi, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, assumendo la piena responsabilità delle informazioni rese nave-terminal;
- il datore di lavoro dell’impresa portuale anche sulla base delle informazioni ricevute, valuta i rischi specifici in relazione alle attività da svolgere nei luoghi di lavoro a bordo e individua le misure tecniche e organizzative necessarie all'eliminazione, ove possibile, ovvero alla riduzione dei rischi specifici connessi alle suddette attività.
Le imprese portuali autorizzate ex art. 16 della Legge Portuale sono individuate come Datore di lavoro nell’accezione dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.L.gs 272/99 ed hanno l’onere di elaborare il documento di sicurezza previsto dal successivo art. 4, da presentarsi all’AP nonché alla competente A.S.P.- S.p.i.s.a.1., e di verificarne il puntuale rispetto.
L’impresa concessionaria e le imprese autorizzate operanti a favore dei medesimi utenti, anche attraverso appalti di servizi resi dalle seconde a favore della prima, sono tenute a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le in formazioni al riguardo rilevanti.

Articolo 18 - Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate
Le imprese autorizzate sono tenute a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi in disponibilità, regolarmente iscritto al Libro Unico del lavoro, ovvero avvalendosi dei succitati istituti giuslavoristici previsti per integrare l’organico dell’impresa di cui alla Sezione 9 - artt. 59 e seguenti del vigente C.C.N.L. di settore, purché il rapporto giuridico lavorativo intercorra tra l’appaltatore e il prestatore di lavoro subordinato.
La fornitura di lavoro portuale temporaneo può essere erogata solo dai soggetti di cui all’art. 17, commi 2 e 5, della Legge Portuale.
Qualora l’utilizzatore delle prestazioni lavorative sia soggetto diverso dal reale datore di lavoro, si integrerà la violazione del divieto posto dall’art. 16, comma 6-bis della L. 84/94 inerente l’obbligo di avvalersi dei soggetti di cui all’art. 17 per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, ed egli incorrerà nelle sanzioni contemplate ai commi 11 e 12 dell’art. 17 della L. 84/94, nonché in quelle di natura penale, civile ed amministrativa che conseguono a siffatte violazioni, inerenti le norme sul collocamento e le omissioni contributive relative agli illegittimi rapporti di lavoro instauratisi tra lo pseudo - appaltatore ed il lavoratore subordinato,. ferma restando la competenza dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Nell’ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, i lavoratori dipendenti sono considerati a tutti gli effetti di legge alle dipendenze del loro reale utilizzatore, anche se formalmente vincolati da rapporti di lavoro con lo pseudo-appaltante.
La violazione del divieto posto citato art. 16, comma ò-bis della L. 84/94 costituisce, oltre che l’integrazione delle fattispecie sanzionate dalle norme suindicate, anche una palese distorsione delle regole che governano il mercato del lavoro portuale, da segnalarsi a cura dell’AP all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, l’eventuale inosservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di divieto di interposizione abusiva di manodopera sarà sanzionata, previa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/90, con la revoca dell’autorizzazione.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, i requisiti richiesti ai sensi del precedente articolo 4 debbono sussistere in capo a ciascuna impresa autorizzata; pertanto, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali con altre imprese, finalizzate ad eludere la sussistenza degli stessi.
Le imprese autorizzate sono inoltre tenute a comunicare eventuali variazioni nell'organico del personale e/o della posizione amministrativa INAIL entro 5 giorni dalla data della variazione; la tabella di inquadramento INAIL ed codice di attività dovranno corrispondere all'attività realmente effettuata dall'impresa e per la quale è rilasciato 1' atto autorizzativo.

Articolo 19 - Competenze in materia di controlli nell’ambito delle operazioni portuali
I compiti che la L. 84/94 attribuisce all’Autorità Portuale in materia di attività portuali sono prevalentemente ordinatori (art. 6, comma 1, lett. a), art. 16 della L. 84/94, D.M. 585/95) e si estrinsecano con la loro regolamentazione mediante provvedimenti di rango secondario (c.d. “ordinance”') e con la successiva attività autorizzativa, una volta espletata la prescritta istruttoria di cui all’art. 8 del presente Regolamento, fatto salvo il disposto dell’art. 16, comma 2, che prevede che le Autorità Portuali vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa .
Tale vigilanza comporta l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti, munite dei correlati poteri di polizia, di qualunque irregolarità che possa essere riscontrata nel corso dello svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.
Le residuali funzioni di controllo e vigilanza, parimenti previste dalla richiamata normativa, attengono a compiti di polizia “amministrativa” in senso stretto, da azionarsi in via sanzionatoria e solo dopo che gli organi di polizia a ciò preposti abbiano rilevato eventuali illeciti nella condotta degli utenti portuali.
A norma dell’art. 14, comma 1, della Legge Portuale, le funzioni di polizia previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali restano di competenza dell’Autorità Marittima, con un implicito rimando agli artt. 30 e 1235 Cod. Nav., ed ai correlati obblighi di referto all’Autorità Giudiziaria in presenza di comportamenti che integrino fattispecie di reato.
Per ciò che concerne le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, esse sono attribuite al personale ispettivo in forza alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dall’art. 6 del D. L.gs. 23/4/2004, n. 124, che potranno coordinarsi, ove occorrente, con le Direzioni provinciali dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.; per quel che riguarda, invece, le funzioni di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro esse sono svolte dall’ASP- S.p.i.s.a.l. competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 9/4/2008, n. 81, ferme restando le competenze attribuite dall’art. 24 della L. 84/94 e s.m.i. all’AP.

Articolo 20 - Sospensione e revoca
II rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina deh lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente comma e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, nel rispetto del criterio della proporzionalità tra violazione e sanzione, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 585/95.
In particolare, si procederà a revoca/sospensione, qualora:
a) gli amministratori dell’impresa non risultino più in possesso dell’idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
b) la capacità tecnica accertata all’atto del rilascio dell’autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l’attività;
c) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dai contratti nazionali di lavoro;
d) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all’Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e di contratto collettivo;
e) vengano sistematicamente applicate tariffe difformi da quelle comunicate all’Autorità;
f) l’impresa abbia violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell’igiene del lavoro;
g) l’impresa sia incorsa in qualunque altra violazione di legge e/o di regolamento accertata dagli organi di polizia competenti.
L’intendimento dell’AP di procedere alla revoca/sospensione dell’autorizzazione rilasciata deve essere preventivamente comunicato all’impresa autorizzata mediante comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/90, con assegnazione del termine di legge per la presentazione di memorie partecipative/osservazioni/controdeduzioni.
Il provvedimento di revoca/sospensione viene adottato dall’Organo di Vertice dell’AP sentita la Commissione Consultiva Locale, nei porti ove è istituita, ed il Comitato Portuale di Gestione.
Restano ferme le disposizioni generai in materia di revoca, decadenza c/o sospensione dell’atto amministrativo di cui al Capo IV - bis della L. 241/90 c s.m.i..

Articolo 21- Autoproduzione
In materia di autoproduzione di servizi portuali si applica l’art. 16, commi 4 - bis e 4 - ter, della Legge Portuale, come introdotti dall’art. 199-bis della Legge 17/7/2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34.
L'auto produzione di attività inerenti al ciclo d'imbarco e sbarco delle merci e/o dei passeggeri è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità, ed è disciplinata ai sensi del successivo Titolo IV.

TITOLO III
NORME PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI PORTUALI RIGUARDANTI MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA
Articolo 22 - Categorie
Ai soli fini del presente Regolamento, ed in base alle loro caratteristiche chimico -fisiche, le merci polverulente trasportate alla rinfusa vengono classificate in tre categorie, allo scopo di individuare ed adottare specifiche prescrizioni per il carico/scarico, in relazione a ciascuno dei prodotti rientranti nelle precitate categorie.
Le merci polverulente sono classificate nelle seguenti categorie:
CATEGORIA 1: materiale a granulometria finissima ed a elevata volatilità;
CATEGORIA 2: materiale a granulometria medio - fine ed a media volatilità;
CATEGORIA 3: materiale a maggiore granulometria ed a bassa volatilità.
Articolo 23- Precauzioni per la movimentazione
Per la movimentazione dei materiali di cui alle categorie suindicate, dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:
CATEGORIA 1: intubazione totale; nell’ipotesi in cui la predetta modalità di movimentazione non sia utilizzabile, per comprovate ragioni di natura tecnico - operativa, da valutarsi di volta in volta da parte dell’Autorità, valgono le precauzioni previste per la categoria 2;
CATEGORIA 2: uso di tramoggia munita di apposita frangia parapolvere; movimentazione della benna carica à basse velocità, in modo da evitare la fuoriuscita di materiale dalla parte superiore della benna; minore altezza di caduta possibile del materiale in tramoggia; bassa velocità di apertura della benna in tramoggia, in modo da sfruttare lo scivolamento del materiale; efficiente pulizia delle ruote dei mezzi, provenienti dalla banchina interessata dalla movimentazione;
CATEGORIA 3: movimentazione della benna carica a basse velocità, in modo da evitare la fuoriuscita di materiale dalla parte superiore della benna; minore altezza di caduta possibile sul mezzo di carico e/o piazzale; bassa velocità di apertura della benna in tramoggia, in modo da sfruttare lo scivolamento del materiale; efficiente pulizia delle ruote dei mezzi, provenienti dalla banchina interessata allo sbarco.

Articolo 24 - Precauzioni per la sosta temporanea
Le merci di cui alle categorie 1, 2 e 3 del presente Regolamento non possono sostare presso gli spazi di banchina retrostanti l’accosto e devono essere immediatamente movimentate con le sequenze operative previste dal precedente art. 23.
Qualora, per inderogabili e comprovate esigenze di carattere tecnico-operativo, da valutarsi caso per caso dall’Autorità, si debba far sostare temporaneamente le predette merci in banchina, i soggetti interessati dovranno fornire, con un anticipo di almeno gg. 30 (trenta) dall’attivo della nave, la scheda tecnica e di sicurezza relativa alle merci trasportate, al fine di consentire all’Autorità l’eventuale acquisizione della prescritta autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale, nonché l’avviso del Comando Provinciale VV.F. competente, ove necessario, e della competente ASP nonché di altre amministrazioni interessate.
In tutti i casi, per la sosta temporanea in banchina, le merci di cui alle categorie 1, 2 e 3 del presente Regolamento dovranno essere completamente coperte tramite teloni o simili, di tipo impermeabile, compatibilmente con le caratteristiche della singola tipologia di merce e senza che tale precauzione comporti un innalzamento del rischio.
Qualora la predetta sosta temporanea interessi le aree non asfaltate e non assentite in concessione, retrostanti l’accosto pubblico, dovrà essere evitato il contatto diretto tra le predette merci ed il suolo, mediante l’utilizzo di ulteriori teloni isolanti o simili.
Preventivamente allo stoccaggio delle merci sulle aree di cui al precedente punto, dovrà essere verificato che il suolo adibito alla sosta non presenti dislivelli, pendenze o altre irregolarità, che possano causare la fuoriuscita accidentale delle suddette merci.
L’altezza dei cumuli di merce stoccata dovrà essere contenuta entro un limite massimo da stabilirsi di volta in volta in sede di rilascio della pertinente autorizzazione amministrativa da parte dell’AP, eventualmente sentita l’Autorità Marittima per i profili di competenza.
Restano comunque a totale carico dell’impresa autorizzata gli eventuali oneri derivanti dai danni dovuti ad inquinamento dell’acqua o dell’aria ovvero a contaminazione del suolo, a causa dell’azione degli agenti atmosferici a carico delle merci in sosta.

Articolo 25 - Obblighi dell’impresa autorizzata
L’Impresa autorizzata, che svolge le operazioni portuali presso la nave ormeggiata all’accosto pubblico aventi ad oggetto le merci polverulente, dovrà operare nel rigoroso rispetto del Piano di sicurezza presentato per l’ottenimento della relativa autorizzazione, nonché di tutte le norme vigenti, in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto applicabile, ed al D.Lgs. 272/99.
L’impresa autorizzata che svolge le operazioni portuali presso la nave ormeggiata all’accosto pubblico deve:
■ garantire la conformità dei terminali alle disposizioni dell’allegato II al D.M. 16/12/2004;
■ designare, a tali fini, uno o più rappresentanti;
■ elaborare manuali informativi contenenti i requisiti del terminale e le esigenze delle autorità competenti, nonché le indicazioni relative al porto ed al terminale elencate nell’allegato I, punto 1.2 del Codice BLU (allegato della Risoluzione IMO A.862 del 27/11/1997) e distribuire tali opuscoli ai comandanti delle navi portarinfuse, che fanno scalo al terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;
■ elaborare, attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2015 o norma equivalente che soddisfi tutti gli aspetti della Regolamento relativo alle operazioni ed ai servizi portuali - Autorità Portuale di Gioia Tauro Pagina 35
norma ISO 900L2015 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma 19011:2011 o norma equivalente.
L’Impresa autorizzata assumerà la responsabilità di datore di lavoro, a mente dell’art. 3, comma primo, lett. c) del D Lgs. 272/99.
Al termine di ogni operazione e comunque alla fine di ogni giornata di lavoro, la predetta Impresa dovrà curare che i tratti di banchina interessati dall’eventuale caduta della mercé, siano oggetto di accurata pulizia, con rimozione del materiale di risulta c conferimento in apposita discarica autorizzata.
Le citate operazioni dovranno avvenire esclusivamente lungo il tratto della banchina retrostante il punto di ormeggio denominato “Accosto Pubblico”, come individuato in ciascuno degli scali portuali di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 26 - Obblighi del Responsabile della sicurezza
Il Responsabile della sicurezza delle operazioni portuali, appositamente individuato dall’impresa autorizzata, dovrà:
concordare con il Comandante della nave un piano di caricazione o di scaricazione in riferimento ai relativi rischi e lo stesso dovrà accertarsi che sia stabilita e mantenuta un’efficacia comunicazione tra la nave e l’impresa portuale, comunicando al Comandante prima dell’inizio delle operazioni i nomi dei membri del personale dell’impresa che saranno responsabili delle operazioni di caricazione o di scaricazione, con i quali il Comandante sarà in contatto, nonché le procedure per mettersi in rapporto con tali persone, al fine di garantire una rapida reazione qualora il Comandante o il Responsabile della sicurezza o delle operazioni dell’impresa ordini l’interruzione delle stesse;
comunicare prima dell’inizio delle operazioni senza ritardo all’Autorità Marittima e Portuale le carenze rilevate a bordo nave che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di caricazione o di scaricazione delle merci alla rinfusa di che trattasi;
vigilare affinché non siano realizzati lavori a caldo a bordo o in prossimità della nave ormeggiata, salvo Autorizzazione del Comandante e compatibilmente con eventuali requisiti imposti dall’Autorità Marittima e Portuale;
- verificare che nelle aree operative non siano presenti persone o mezzi estranei alle operazioni;
- provvedere anche con altro personale dipendente, a delimitare tutto il tratto interessato dalle operazioni, garantendo comunque un passaggio di banchina per eventuali emergenze;
- operare la nave mediante l’impiego dei mezzi elencati all’art. 4, a seconda della tipologia della merce;
- provvedere alla sistemazione, tra la nave e la banchina, di appositi teloni, in modo che la merce nel momento dello sbarco fuori murata non cada nello specchio acqueo circostante;
- verificare che la nave sia dorata di idoneo scalandrone, posizionato in sicurezza;
- verificare che la nave sia dotata di scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie
terminali e che siano utilizzate dal personale in modo sicuro ed agevole;
- nel caso che per 1’ accesso al fondo stiva vi siano scale fisse verticali a pioli di altezza superiore a 5 m e sprovviste di guardia - corpo, prevedere che i lavoratori indossino idonei sistemi di anticaduta;
- verificare che sia possibile il transito in sicurezza dei lavoratori quando la merce è stivata in coperta;
- verificare che i boccaporti delle stive, se non utilizzati per le operazioni, siano chiusi;
- nelle fasi di pulizia della stiva svolta con attrezzi manuali (pale, lance ecc.) verificare che non
sussistano i seguenti pericoli: franamento della merce, affondamento delle merce, scivolamento della merce, caduta di merce delle paratie ó della benna. In ogni caso devono essere disponibili scale fisse o mobili atte ad assicurare un’ immediata operazione di soccorso dei lavoratori;
- verificare che tutti gli operatori siano provvisti di idonei dispositivi DPI, in particolare mascherine per polveri a norma CE, munite di eventuali accorgimenti specifici per la tipologia di merci da trattare;
- verificare la corretta applicazione delle procedure di sicurezza, qualora nella stiva operi un mezzo meccanico;
- verificare che il personale adibito a coprire ti carico con teloni operi su automezzi i cui piani di lavoro siano dotati di parapetto; altri utensili (per es. scale) devono essere a norma, ed usati correttamente;
- in caso di condizioni meteorologiche avverse concordare con il Comandante della nave, sentito il consulente Chimico di porto, la sospensione delle operazioni, al fine di evitare che la merce si disperda nell’ambiente ovvero raggiunga lo stato di scorrimento; la sospensione può essere in ogni caso ordinata dalla Autorità portuale e/o dalla Capitaneria di porto, in attuazione dei rispettivi poteri di vigilanza, sentito il Chimico di porto e, se necessario, gli altri Organi competenti, con l’indicazione delle condizioni (intensità limite dei fenomeni atmosferici, dimensioni massime degli accumuli di merce, tipologia di operazione, mezzi da impiegare, ecc.) alle quali le operazioni portuali possono essere riprese;
verificare che gli automezzi, prima di mettersi in movimento dopo la caricazione, siano accuratamente ripuliti dalla merce depositata nelle parti esterne della carrozzeria, quali parafanghi, ruote, tettuccio e bordi, verificando comunque che 1’ altezza del materiale caricato non superi 1’ altezza delle sponde.

Articolo 27 - Obblighi del Comandante della nave
Prima delle operazioni di movimentazione della merce alla rinfusa, il Comandante della nave operata dovrà fornire al Responsabile della sicurezza delle operazioni dell’ Impresa portuale informazioni dettagliate sulle caratteristiche e proprietà del materiale ed eventuali effetti di pericolosità conosciuti, scaturenti dalla sua movimentazione. .
Il Comandante della nave è inoltre responsabile in qualsiasi momento della sicurezza delle operazioni di carico e scarico della nave portarinfuse posta sotto il suo comando.
Dovrà comunicare con sufficiente anticipo al terminale l’ora prevista di arrivo della nave presso il terminale in questione e le informazioni di cui all’allegato III al D.M. 16/12/2004.
Prima di procedere al carico di rinfuse solide si dovrà accertare di aver ricevuto le informazioni riguardanti il carico previste dalla regola VI/2.2 della Convenzione SOLAS del 1974 e, ove necessario, una dichiarazione relativa alla densità del carico. Tali informazioni dovranno essere riportate in un formulario di dichiarazione di carico secondo il modello previsto nell’allegato 5 del Codice BLU.
Il Comandante della nave dovrà altresì assolvere agli obblighi di cui all’allegato IV al D.M. 16/12/2004 prima dell’inizio e durante le operazioni di carico e scarico
Egli dovrà sospendere le operazioni di carico e scarico a semplice richiesta dell’Autorità Marittima o dell’Autorità Portuale.
Qualora il Comandante della nave si avvalga dei membri dell’equipaggio per lo svolgimento delle
operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d), L. 84/94, esso assumerà la veste di Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. c), D.Lgs. 272/99.

Articolo 28 - Compiti dei rappresentanti dei terminali
Il rappresentante del terminale, una volta ricevuta la prima notifica dell’ora di arrivo prevista della nave, si accerterà che le informazioni di cui all’allegato V al D.M. 16/12/2004 siano a conoscenza del Comandante o, altrimenti, gliele comunicherà.
Si dovrà accertare inoltre che siano comunicate al Comandante quanto prima possibile le informazioni contenute nel formulario di dichiarazione del carico di cui all’art. 20 della presente Ordinanza.
Egli dovrà comunicare tempestivamente al Comandante, all’Autorità Portuale ed alla Capitaneria di Porto le carenze rilevate a bordo di una nave portarinfuse e che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di carico e scarico di carichi solidi alla rinfusa.
Prima dell’inizio e durante le operazioni di carico e scarico il rappresentante del terminale assolverà agli obblighi previsti dall’allegato VI al D.M. 16/12/2004

Articolo 29 - Servizio antincendio
In base alle caratteristiche chimico -fisiche delle merci movimentate, l’impresa autorizzata che opera la nave dovrà munirsi, sentito il consulente Chimico di Porto ed il Comando Provinciale W. F. competente, di idoneo servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco, da attivarsi durante le sequenze operative di cui all’art. 16.

Articolo 30 - Procedure per la caricazione/scaricazione delle merci
Nell’ipotesi in cui le merci da movimentare siano catalogate nell’IMDG Code, valgono le previsioni di cui al presente Regolamento nonché alle pertinenti Ordinanze dell’Autorità Marittima.
Qualora le merci alla rinfusa da caricare/scaricare non siano ancora classificate, i soggetti interessati dovranno produrre all’Autorità, con un anticipo di gg. 90 (novanta) dalla data di arrivo della nave, la scheda tecnica di origine della merce trasportata comprendente:
- denominazione commerciale;
- composizione, chimica;
- peso specifico;
- umidità relativa;
- tossicità;
- polverosità;
- frazione granulometrica,
nonché un campione, rappresentativo della merce, prelevato secondo le procedure indicate nel D.M. 7/4/2014, n. 303.
L’Autorità interesserà il consulente Chimico di porto, che si esprimerà, in base ai suddetti elementi, in ordine alla classificazione della merce in una delle tre categorie di cui all’art. 22 del Regolamento, ai fini dell’individuazione delle appropriate modalità di movimentazione della merce stessa, nonché a particolari profili di pericolosità, ed inoltre il Comando Prov.le VV.F. competente e l’A.S.P. territorialmente competente.
I pareri acquisiti verranno estesi all’Autorità Marittima nonché ad eventuali altri Enti competenti, da valutarsi caso per caso.
Tutto il personale che, per qualsiasi motivo, si trova ad operare con merci pericolose in ambito portuale deve essere formato ai sensi del Capitolo 1.3, emendamento 34-08 dell'IMDG CODE, secondo le istruzioni della Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 24/11/2009 n. 23/2009 dal titolo " Sicurezza della navigazione - Serie merci pericolose" - che nell’ambito della filiera del trasporto con tratta marittima ha esteso l’obbligo formativo al personale terrestre in cui la merce pericolosa è imballata, etichettata ed immagazzinata.
La Capitaneria di Porto competente per territorio vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio e sbarco dei carichi solidi alla rinfusa, ai fini della sicurezza della nave, stabilendone le relative modalità, tenuto conto di quanto contenuto nel Codice IMSBC, delle condizioni locali e delle circostanze speciali, come appropriato, in relazione ai carichi oggetto delle operazioni di cui trattasi.
La vigilanza antincendio è svolta secondo modalità disciplinate con Ordinanza dell’Autorità Marittima, concordate con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.

Articolo 31 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento all’I.M.D.G. Code, ed alle pertinenti Ordinanze/Delibere dell’Autorità e delle Capitanerie di Porto competenti. i
Il presente Titolo Hip sarà opportunamente integrato/modificato al variare della normativa di riferimento ovvero della classificazione dei prodotti di cui all’art. 22.

TITOLO IV
Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali in autoproduzione.
Articolo 32 - Destinatari e Requisiti
L’autorizzazione all’esercizio dell’autoproduzione di attività inerenti al ciclo di imbarco e sbarco delle merci e/o dei passeggeri, è rilasciata dall’AP ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 16, commi 4, lett. d), 4- bis e 4-ter della Legge Portuale, come modificato dall’art. 199-bis della Legge 17/7/2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34 e dell’art. 8 del relativo regolamento di cui al D.M. 585/95, subordinatamente all’accertamento dei seguenti elementi e requisiti: a) tipologia e caratteristiche delle operazioni;
b) la presenza nella tabella di sicurezza e di servizio della nave, di personale idoneo, in numero aggiuntivo al personale che svolge le attività legate alla navigazione e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni {con indicazione di qualifiche e mansioni dei singoli membri dell’equipaggio dedicati a tale operazione/;
c) piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere e relativo responsabile;
d) dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere {iscritti negli appositi registri dei mezzi meccanici di bordo o nell'inventario della nave/, efficienti ed in regola con le norme, incluse quelle sugli accertamenti periodici a cui i mezzi devono essere sottoposti;
e) adeguata idoneità personale e professionale all’esercizio dell’attività richiesta, documentata secondo quanto precisato all’articolo 33.
L’autorizzazione può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave.

Articolo 33 - Documentazione
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’autoproduzione, i soggetti interessati sono tenuti a rivolgere istanza all’Autorità, anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome, e dimostri di avere la potestà di impegnare legalmente i soggetti rappresentati.
L’istanza dovrà essere inoltrata con le forme e le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento. Qualora l’istanza riguardi l’esercizio dell’autoproduzione presso i porti di Crotone e Corigliano Rossano, essa dovrà essere presentata presso l’Ufficio Sedi Periferiche dell’AP all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
L’istanza di cui al primo comma, dovrà essere corredata della necessaria documentazione e presentata nel termine di cui all’articolo 37.
Dovrà comunque essere eletto a tutti gli effetti un domicilio presso un agente raccomandatario che eserciti la propria attività nel porto di interessato, nominandosi quest’ultimo quale rappresentante processuale in relazione a tutte le controversie, nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, nonché garante dell’assolvimento degli obblighi e impegni assunti dall’impresa autorizzata ad operare in autoproduzione verso l’Autorità e i terzi. Tale dichiarazione dovrà essere munita di firma dei soggetti autorizzati autenticata nelle forme di legge, non ammettendosi in tal caso la sottoscrizione da parte dei rappresentanti di cui sopra. La dichiarazione dovrà venire depositata in originale.
L’istanza dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni:
a) indicazione della/e attività che si intende svolgere;
b) indicazione della quota di capitale effettivamente versato e, per i vettori marittimi stranieri, della forma societaria;
c) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda).
La domanda dovrà essere sottoscritta anche dall’agente raccomandatario marittimo come indicato al precedente comma 3.
Alla domanda dovranno comunque essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale relativo alla società e contenente l’indicazione delle cariche sociali (per i vettori stranieri, tale certificato può essere sostituito con documento equipollente, ovvero con autocertificazione).In caso di modifica di titolarità dell’impresa individuale invero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale dell’impresa, sarà cura dell’impresa interessata fornire entro 30 giorni all’Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra:
b) indicazione dei beni, macchinari, mezzi meccanici o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore al periodo per il quale viene richiesta l’autorizzazione specificando:
- il rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà ecc.);
- i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio);
- la dotazione, da parte delle navi, di mezzi meccanici e di attrezzature idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere e di conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
c) elenco del personale di bordo e/o di terra impiegato per l'espletamento delle attività programmate, suddiviso per livelli e profili professionali ed indicando i dati anagrafici;
d) programma operativo che specifichi la tipologia e la quantità delle merci da lavorare;
e) piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, indicazione del relativo responsabile, dichiarazione di ottemperanza alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro a bordo, anche in chiave sostitutiva del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui all’art. 4 del Decreto stesso. Qualora il vettore marittimo interessato movimenti merci pericolose, dovrà altresì essere indicato il nominativo del responsabile merci pericolose ai sensi del DM 7/4/2014, n. 303;
f) dichiarazione attestante l’iscrizione del personale impiegato per le operazioni autorizzande presso gli enti previdenziali ed assicurativi competenti e l’avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti;
g) copia del contratto di assicurazione e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca, conformemente a quanto previsto all’articolo 5, punto 10), persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della Legge Portuale e successive modifiche (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti);
h) Garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato. La misura minima della fideiussione è stabilita al successivo art. 5 e non potrà comunque essere inferiore al canone di cui allo stesso articolo 5.
La mancata presentazione anche di un solo elemento della documentazione di cui al presente articolo, verrà comunicata, da parte dell’Autorità, all’impresa richiedente, entro il termine di gg.10 (dieci) dalla ricezione della richiesta, con l’invito ad integrarla, entro ulteriori gg. 20 (venti), termine, quest’ultimo, da considerarsi perentorio, con la documentazione mancante.
Decorso inutilmente il termine fissato, l’Autorità rigetterà la richiesta.
L’AP, prima di rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di auto produzione deve verificare che non vi siano imprese autorizzate ex articolo 16, comma 3, che, anche integrando il proprio organico con i lavoratori del soggetto di cui all’articolo 17 della legge n.84/94, possano soddisfare tempestivamente la domanda di svolgimento di operazioni portuali. L’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in autoproduzione per i vettori in servizio di linea regolare è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, verificando con interpello, per lo specifico arrivo/partenza nave e/o per più arrivi o partenze già programmate nello scalo, alle imprese autorizzate ex articolo 16, comma 3, che, anche integrando il proprio organico con i lavoratori del soggetto di cui all’articolo 17 della legge n. 84/94, non possano soddisfare tempestivamente la domanda di svolgimento di operazioni portuali.

Articolo 34 - Canone e cauzione
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 5.
La misura della garanzia minima è stabilita in Euro 25.822,85.
Il canone giornaliero per l’esercizio dell’autoproduzione è stabilito in Euro 296,71 per operazioni rese a navi fino a 100 mt. ovvero in Euro 415,40 per navi oltre 100 mt., se l’attività viene esercitata presso l’accosto pubblico, riferito all’anno 2020. Il suddetto canone sarà maggiorato del 30% se l’attività viene esercitata presso aree in concessione.
Il suddetto canone sarà aggiornato annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall’ISTAT per “i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati” e per i “prezzi praticati da grossisti”. '
Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali, l’Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l’importo da corrispondersi risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione.
Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, l’Autorità potrà trattenere l’intera cauzione.
In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.
A seguito del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati, che siano dotati di una propria struttura operativa nell’ambito del porto, sono iscritti nell'apposito registro tenuto dall’Autorità.
L’autorizzazione è comunque rilasciata a nome dei soggetti interessati.

Articolo 35 - Obblighi e Responsabilità
Ferma l’applicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i soggetti interessati ovvero gli agenti marittimi raccomandatari come garanti dell’adempimento dei vettori marittimi, sono gli unici responsabili dello svolgimento delle operazioni normali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei soggetti
interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi;
b) l'inosservanza di quanto previsto dalle norme in materia di lavoro e sicurezza sarà sanzionata con la sospensione o la revoca dell’autorizzazione;
c) lo Stato e l'Autorità Portuale sono manlevati in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare all'impresa dall'uso dell’autorizzazione;
d) i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere nella disponibilità del vettore autorizzato; non è consentito ai soggetti interessati di avvalersi di mezzi meccanici non presenti sulla nave, benché in dotazione loro o di altri, compresi i concessionari o gli agenti marittimi, per quanto muniti delle necessarie autorizzazioni all’operatività in ambito portuale;
e) non è permessa l’integrazione dell’organico con personale alle altrui dipendenze;
f) i mezzi meccanici di cui deve essere dotata la nave devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare; a questi effetti dovrà essere documentato lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l’esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti;
g) l’equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di componenti necessario per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nella tabella di armamento o documento equivalente; se inserito nell’organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, il predetto personale sarà iscritto nell’apposito registro di cui al precedente art. 17. In quest’ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l’indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito;
h) qualora i soggetti interessati intendano avvalersi, nell’esercizio delle operazioni in autoproduzione, della collaborazione di propri ausiliari, questi ultimi dovranno essere dotati di adeguata struttura operativa, e la loro attività dovrà essere limitata al concorso all’organizzazione delle predette operazioni;
i) l’attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza;
j) la copertura assicurativa, per un massimale di Euro 2.582.284,50, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE; i soggetti interessati dovranno tuttavia avvalersi di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi insorgenti dall’autoproduzione.
La documentazione dovrà comunque attestare il rinnovo e comunque la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltreché il regolare pagamento dei premi assicurativi;
k) l'impresa si impegna altresì a fornire tutte le informazioni inerenti l'autorizzazione che l'Autorità Portuale riterrà di chiedere.

Articolo 36 - Sospensione o revoca
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
L'impresa e l’agente raccomandatario marittimo quale garante della prima saranno direttamente responsabili verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell’autorizzazione.
L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1. e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo. È fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.
Avuto riguardo all’incidenza sulla complessiva organizzazione ed assetto delle operazioni portuali in porto determinata dalla presenza di imprese operanti in autoproduzione, il mancato ricorso alla autoproduzione stessa da parte di impresa all’uopo autorizzata senza giustificato motivo (ad esempio, la mancata disponibilità delle banchine) potrà comportare la revoca con effetto immediato dell’autorizzazione medesima. Ove l’autorizzazione sia stata revocata a termini della presente disposizione, il vettore interessato non potrà richiedere nuove autorizzazioni per autoproduzione nei successivi 12 (dodici) mesi dalla revoca.

Articolo 37 -Termini
Le domande di cui al precedente art. 33 devono essere presentate almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave. Domande presentate oltre tale termine non verranno accolte.
La precedenza all’accosto è determinata ai sensi della pertinente ordinanza dell’Autorità Marittima competente.
L'Autorità, sentita la Capitaneria in ordine a quanto sopra, stabilisce, nell'atto autorizzativo, la banchina portuale presso la quale deve essere effettuata l'attività richiesta, secondo le vigenti disposizioni in materia di accosti e fermo quanto disposto al presente Titolo IV A e al Titolo VA del Regolamento.
L’autorizzazione si intende valida sino alla scadenza indicata. Qualora dopo tale termine l'impresa prosegua lo svolgimento, delle attività, essa verrà perseguita a norma di legge.
Articolo 38 - Utilizzo di Spazi Operativi
L'esercizio di attività in regime di autoproduzione è consentito presso l’accosto pubblico individuato con apposita ordinanza dell’Autorità per ciascuno degli scali portuali di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento.
L’autoproduzione può essere consentita anche in aree portuali date in concessione a terzi, purché l’accesso di terzi alle aree in concessione per lo svolgimento di operazioni portuali sia specificatamente previsto nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa concessionaria ovvero quest’ultima abbia prestato specifico e preventivo nulla osta e, comunque, compatibilmente con le esigenze di organizzazione della normale attività della stessa e del relativo ciclo operativo.
Le modalità di eventuale impiego di imprese terze per lo svolgimento delle operazioni e le disposizioni che regolano l’accosto sono riportate ai successivi Titolo VA e Titolo VIA del presente Regolamento.

Articolo 39 - Attività svolte presso accosto pubblico
L’operatività della nave all’accosto pubblico può essere gestita integralmente da imprese autorizzate ex art. 16 della Legge Portuale e con rapporto di lavoro gestito da regolare contratto di appalto, nel rispetto delle normative vigenti.
In tal caso è fatto obbligo ai soggetti interessati o alle imprese autorizzate di dare notizia di tale necessità all’Autorità, almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave, con le modalità previste dal presente Titolo IVA e nei termini di cui al successivo art. 44.
L’operazione si svolgerà sulla base di un piano di sicurezza relativo alle operazioni da svolgere predisposto dall’impresa autorizzata ex art. 16 della Legge Portuale che assumerà anche la responsabilità di datore di lavoro.
Il piano della sicurezza sarà presentato preventivamente all’Autorità.

TITOLO V
Regolamentazione di utilizzo dell’accosto pubblico
Articolo 40 - Destinatati e Requisiti
L’autorizzazione all’utilizzo dell’accosto pubblico presso ciascuno degli scali portuali di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, per l’esercizio di attività inerenti al ciclo di imbarco e sbarco delle merci e/o dei passeggeri, è rilasciata dall’Autorità ad imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16 della Legge Portuale nonché sulla scorta delle disposizioni del presente Regolamento.
Le imprese concessionarie di aree demaniali in porto possono chiedere l’utilizzo dell’accosto pubblico solo eccezionalmente ed in presenza di una comprovata indisponibilità delle proprie banchine che non sia ascrivibile in alcun modo alla violazione di obblighi di negligenza o di quanto previsto dalla concessione.
La richiesta di utilizzo dell’accosto pubblico dovrà comunque essere accompagnata dalle dichiarazioni e dalla documentazione di cui al successivo articolo 41.
L’autorizzazione può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave.

Articolo 41 - Documentazione
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del suddetto accosto, le imprese autorizzate e/o concessionarie sono tenute a rivolgere istanza all’Autorità, autenticata con le forme e le modalità di cui al D.P.R. 445/000, tramite il loro legale rappresentante.
L’istanza dovrà essere inoltrata con le forme e le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento. Qualora l’istanza riguardi l’utilizzo di accosti pubblici ubicati presso i porti di Crotone e Corigliano Rossano, essa dovrà essere presentata presso l’Ufficio Sedi Periferiche dell’AP all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
L’istanza dovrà essere corredata della necessaria documentazione e presentata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla prevista data di arrivo della nave. L’istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) indicazione della/e attività che si intende/ono svolgere;
b) il nome della nave dà operare presso l’accosto pubblico;
c) l’ETA previsto per la nave da operare;
d) indicazione relativa all’eventuale impiego di altre imprese autorizzate nello svolgimento delle attività di cui è richiesta l’autorizzazione;
e) indicazione del committente.

Articolo 42 - Canone e cauzione
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato.
La misura minima della garanzia è indicata al precedente art. 34.
Se l’attività è svolta in autoproduzione il canone giornaliero per l’utilizzo dell’accosto pubblico è stabilito ai sensi del precedente Titolo IV A - articolo 34. Nel caso di impiego di imprese autorizzate ex art. 16 L. 84/94, il suddetto canone è ridotto nella misura del 20%.
Accertato il corretto svolgimento delle operazioni normali, l’Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l’importo da corrispondersi risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione.
Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, l’Autorità potrà trattenere l’intera cauzione.
In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.
L’autorizzazione è comunque rilasciata a nome dei soggetti interessati.
Si applicherà anche l’apposito Regolamento emanato a cura dell’Autorità Portuale, in materia di sosta temporanea di merci, imbarcazioni, materiali, attrezzature, rimorchi e pianali, il cui canone è da considerarsi aggiuntivo a quello previsto dal presente articolo.

Articolo 43 - Rinvio
Anche per quanto riguarda l’esercizio di attività presso l’accosto pubblico, ed in particolare obblighi, responsabilità, potere di sospensione o di revoca, trovano applicazione le norme del presente Regolamento previste relativamente allo svolgimento di attività in conto terzi o in autoproduzione.

Articolo 44 - Termini
Le domande di cui al precedente art. 40 devono essere presentate, almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave. Domande presentate oltre tale termine non verranno accolte.
La precedenza all’accosto è determinata ai sensi dei criteri informativi alla pertinente ordinanza dell’Autorità Marittima.
L'Autorità Portuale, sentita la Capitaneria competente in ordine a quanto sopra, stabilisce l’ordine di priorità di utilizzo dell’accosto pubblico in relazione alle istanze.

TITOLO VI
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di servizi portuali
Articolo 45 - Servizi portuali erogabili presso il porto di Gioia Tauro
Presso il porto di Gioia Tauro sono erogabili i sottoelencati servizi portuali:
1. Riparazione e manutenzione contenitori: Attività per il ripristino e la conservazione dell’idoneità al contenimento del trasporto merci;
2. Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio: Attività svolta da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature mirate ad evitare che la merce venga sottratta o venga sottoposta a rischio di incendio. Questa attività deve configurarsi nell'ambito di applicabilità delle disposizioni regolamentari dei servizi portuali (interfaccia nave-porto durante le operazioni e servizi portuali), ovvero deve consistere in prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.
3. Servizio Shuttle merci: Attività di trasporto merci anche containerizzate all’interno dell’ambito portuale che può essere svolta solo da operatori muniti di licenza di autotrasporto in conto proprio e terzi;
4. Noleggio di mezzi meccanici, di sollevamento e traslazione: Attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 84/94;
5. Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto, ecc., su navi, vagoni e carri ferroviari: Attività di fissaggio del carico a bordo di navi, di carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. ed attività inverse;
6. Tramacco di merci pericolose: Attività consistente nello svuotamento e/o nel riempimento di un contenitore che contiene merce dotata di una particolare specificità, e come tale ricompresa in elencazioni e/o classificazioni comunque denominate, redatte da Organismi nazionali/internazionali, la cui manipolazione necessita di una specifica professionalità, nonché mezzi, dispositivi ed attrezzature idonee.

Articolo 46 - Servizi portuali erogabili presso il porto di Crotone
Presso il porto di Crotone sono erogabili i sottoelencati servizi portuali:
1. Riparazione e manutenzione contenitori: Attività per il ripristino e la conservazione dell’idoneità al contenimento del trasporto merci;
2. Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio: Attività svolta da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature mirate ad evitare che la merce venga sottratta o venga sottoposta a rischio di incendio; questa attività deve configurarsi nell'ambito di applicabilità delle disposizioni regolamentari dei servizi portuali (interfaccia nave-porto durante le operazioni e servizi portuali), ovvero deve consistere in prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.
3. Servizio Shuttle merci: Attività di trasporto merci anche containerizzate all’interno dell’ambito portuale che può essere svolta solo da operatori muniti di licenza di autotrasporto in conto proprio e terzi;
4. Noleggio di mezzi meccanici, di sollevamento e traslazione: Attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo.conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 84/94;
5. Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto, ecc., su navi, vagoni e carri ferroviari: Attività di fissaggio del carico a bordo di navi, di carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. ed attività inverse;
6. Pesatura merci: Misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed in uscita dal porto Servizio svolto con l’ausilio di pese adeguate da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
7. Marcatura/smarcatura, conteggio e cernita della merce: Registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l’individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore. Predisposizione di distinte d’imbarco, sbarco e deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
8. Pulizia merci e ricondizionamento colli: Attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificatamente richiesti. Attività di rinforzo, rifacimento, rinsaldamento degli imballaggi delle merci, con esclusione dell’attività di pulizia dei piazzali e degli spazi operativi portuali;
9. Controllo qualitativo/quantitativo della merce: (Ispezione, campionamento e misurazione) Attività di controllo della merce mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti, svolta da personale in possesso di adeguata qualificazione;
10. Tramacco di merci pericolose Attività di raggruppamento delle merci, pericolose e non, ed inserimento nei contenitori. Svuotamento dei contenitori e distribuzione delle merci, pericolose e non, agli aventi diritto. Il tramacco di merci pericolose può essere effettuato solo da personale in possesso di adeguata qualificazione.

Articolo 47 - Servizi portuali erogabili presso il porto di Corigliano Rossano
Presso il porto di Corigliano Rossano sono erogabili i sottoelencati servizi portuali:
1. Riparazione e manutenzione contenitori: Attività per il ripristino e la conservazione dell’idoneità al contenimento del trasporto merci;
2. Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio: Attività svolta da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature mirate ad evitare che la merce venga sottratta o venga sottoposta a rischio di incendio; questa attività deve configurarsi nell'ambito di applicabilità delle disposizioni regolamentari dei servizi portuali (interfaccia nave-porto durante le operazioni e servizi portuali), ovvero deve consistere in prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
3. Servizio Shuttle merci: Attività di trasporto merci anche containerizzate all’interno dell’ambito portuale che può essere svolta solo da operatori muniti di licenza di autotrasporto conto proprio e terzi;
4. Noleggio di mezzi meccanici, di sollevamento e traslazione: Attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 84/94;
5. Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto, ecc., su navi, vagoni e carri ferroviari: Attività di fissaggio del carico a bordo di navi, di carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. ed attività inverse;
6. Pesatura merci: Misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed in uscita dal porto Servizio svolto con l’ausilio di pese adeguate da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato;
7. Marcatura/smarcatura, conteggio e cernita della merce: Registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l’individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore. Predisposizione di distinte d’imbarco, sbarco e deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
8. Pulizia merci e ricondizionamento colli: Attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia coti vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificatamente richiesti. Attività di rinforzo, rifacimento, rinsaldamento degli imballaggi delle merci, con esclusione dell’attività di pulizia dei piazzali e degli spazi operativi portuali;
9. Controllo qualitativo/quantitativo della merce: (Ispezione, campionamento e misurazione) Attività di controllo della merce mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti, svolta da personale in possesso di adeguata qualificazione;
10. Tramacco di merci pericolose Attività di raggruppamento delle merci, pericolose e non, ed inserimento nei contenitori. Svuotamento dei contenitori e distribuzione delle merci, pericolose e non, agli aventi diritto. Il tramacco di merci pericolose può essere effettuato solo da personale in possesso di adeguata qualificazione.

Articolo 48 - Presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di servizi portuali
Tutti coloro che intendono svolgere servizi portuali negli ambiti portuali di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 16 comma 3, della Legge Portuale e successive modifiche ed integrazioni.
Per conseguire l’autorizzazione, gli interessati devono presentare apposita istanza in bollo come da fac-simile allegato (AIL B), con firma autenticata con le modalità e le forme di cui al D.P.R. 445/2000, corredata dei dati ivi previsti e dalla seguente documentazione:
a) L’istanza deve recare, se impresa individuale: ti cognome, il nome, ti luogo e la data di nascita, la cittadinanza del titolare; se società: la denominazione sociale nonché l’indicazione dell’attività da svolgere per cui viene rilasciata l’autorizzazione, la sede dell’impresa o della società, con dichiarazione di man leva dell’amministrazione per eventuali responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività;
b) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. corredato dell’attestazione che nell’ultimo quinquennio la Ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali, nonché dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale del titolare o del legale rappresentante (in caso di Società degli Amministratori e dei componenti del Collegio sindacale);
c) Elenco nominativo e relativi dati anagrafici degli Amministratori e degli eventuali Soci che ricoprono cariche sociali (ovvero del titolare se impresa individuale), nonché dell’eventuale Procuratore);
d) Piano operativo aziendale non inferiore ad un anno con un piano di investimenti suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici.
e) Relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili e immobili, macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari per lo svolgimento del servizio che si intende svolgere, da dimostrare con la presentazione di un elenco dei predetti mezzi, recante il titolo legittimante il loro possesso (proprietà, locazione, leasing);
f) Fatturato realizzato nell’ultimo triennio;
g) Organigramma dei dipendenti comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all’espletamento delle attività programmate, suddiviso per livelli e profili professionali con l’indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l’eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l’istituto del distacco, nonché della mobilità, indicando in particolare quanti dei dipendenti sono in contratto di formazione professionale.
h) Piano di Sicurezza relativo alle lavorazioni.
i) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persona e/o cose durante l’espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di € 1.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso; la fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata dagli Intermediari Finanziari ex articolo 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e Creditizia) come aggiornato dal D.L. 12 maggio 2015, n. 72, (GU Serie Generale n.134 del 12-6-2015) ovvero Banche ed Istituti di Credito. Tale elenco è consultabile nell’area “Vigilanza”, Sezione “Albi ed Elenchi di Vigilanza” del sito www.bancaditalia.it. La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’IVASS con sede legale in Italia o con sede secondaria stabilita in Italia, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici. Tale elenco è consultabile nell’area “Albo Imprese”, Sezione I dal sito www.ivass.it.;
j) Dichiarazione attestante che:
- nei confronti del proprio personale dipendente è stato o sarà applicato il trattamento retributivo/normativo minimo di cui al CCNL Unico di riferimento per i lavoratori dei porti, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale 06/02/2001, n° 132, e della Legge Portuale;
- l’impresa opera nel pieno rispetto della normativa in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, avuto riguardo alla disciplina prevista dall’art. 17 comma 2 della Legge 84/94;
- l’impresa è a conoscenza delle disposizioni in materia di sicurezza delle operazioni portuali derivanti dal D.L.vo 272/99 e dai regolamenti e ordinanze vigenti nel Porto di Gioia Tauro.
Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; tale requisito va riferito al titolare dell’impresa individuale ovvero in caso di Società, agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale.

Articolo 49 - Termine per la presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di servizi portuali
La domanda di cui all’art.: 48, comma 1, del presente Regolamento deve pervenire entro il 1 Dicembre di ciascun anno solare, antecedente a quello per il quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione.
Le domande di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inviate:
1. a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
2. a mezzo di raccomanda A/R presso la sede dell’AP, sita in Contrada Lamia Snc - 89013 GIOIA TAURO (RC).
Ai fini della valutazione in ordine alla tardività della presentazione della domanda rileva:
3. in caso di inoltro via PEC, la data di accettazione e di avvenuta consegna generata automaticamente dal server.
4. in caso di inoltro tramite raccomandata a/r, la segnatura di protocollo recante la data apposta sulla domanda dal personale addetto dell’AP.
Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo verranno respinte con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell’art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., senza dare luogo al preventivo invio del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 241/90.

Articolo 50 - Preistruttoria
Qualora pervengano istanze difformi rispetto a quanto previsto dall’art. 48 e seguenti del presente Regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l’Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, con le modalità prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l’istanza si intenderà respinta ed archiviata per manifesta carenza d’interesse disinteresse.
Nelle more dell’integrazione della domanda i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall’atto di ricevimento della documentazione integrativa, a termini dell’art. 2, comma 7, della L. 241/90.
L’integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall’Autorità.
Qualora, a seguito della presentazione dell’integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l’Autorità, fermo il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche, ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell’art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i..
Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi mimmi necessari per l’individuazione dell’oggetto della richiesta.

Articolo 51 - Istruttoria
L’istruttoria è tesa a valutare, sulla scorta della documentazione acquisita, l’idoneità dell’operatore economico che ha presentato la domanda a rivestire lo status di impresa per operazioni portuali.
L’istruttoria si articola in una fase relativa alle verifiche intese ad accertare l’intuitus personae del richiedente ed in un rito istruttorio di natura tecnico-amministrativa.
In particolare si procederà:
a) Alla verifica preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali del richiedente, anche attraverso le autocertificazioni nei casi. previsti dalla normativa vigente. In ogni caso non possono essere rilasciate/mantenute autorizzazioni a coloro che:
1. risultino sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento.
2. quelli dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
3. per motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia; si applica il Protocollo di Legalità stipulato tra l’AP e la Prefettura di Reggio Calabria in data 21/5/2019;
4. a coloro che sono stati condannati per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione; a tali fini verranno acquisiti il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti riferiti ai precitati soggetti; ;
5. a coloro che non siano in regola con le attestazioni DURC, ovvero versino in situazioni debitorie nei confronti dell’AP per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali, di canoni per utilizzo temporaneo di spazi operativi di banchina e di accosti pubblici, di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
L’istruttoria tecnico-amministrativa comporterà l’acquisizione d’ufficio della documentazione a comprova delle autocertificazioni e delie autodichiarazioni presentate dall’operatore economico a corredo della domanda di autorizzazione intesa a verificare il possesso dei requisiti riguardanti la capacità tecnica, la capacità finanziaria e la capacità organizzativa con particolare attenzione al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
L’AP richiede sempre le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, riguardanti il soggetto richiedente la concessione demaniale marittima con le modalità di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Reggio Calabria il 21/5/2019.
L’avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.
Terminata formalmente l’istruttoria il Dirigente dell’Area Amministrativa trasmette al Segretario Generale una relazione sul procedimento svolto unitamente alla bozza di parere da sottoporre all’Organo di Vertice dell’Ente per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 10 comma 4) lett. c) della Legge Portuale.
Per tutte le domande di autorizzazione di cui all’art. 48, comma 1, del presente Regolamento, dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva locale ex art.15 L.84/94, qualora costituita presso il porto cui inerisce l’istanza di autorizzazione.
L’Organo di Vertice, sentito il Comitato Portuale/di Gestione, rilascia le autorizzazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9 comma 5, lett. f), della Legge Portuale.
Qualora l’istruttoria dia esito negativo, l’Autorità, fermo il preavviso di cui all’articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento a firma dell’Organo di Vertice, sentito il Comitato Portuale/di Gestione, ed il relativo procedimento viene archiviato; altrimenti si darà corso al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del successivo art. 11.

Art. 52 - Termine del procedimento
Il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento è di giorni 90 (novanta), ai sensi dell’art. 3, comma 4 del DM 132/2001 nonché della tabella A - punto 12 annessa al Decreto n. 49/2010 del 21/6/2010, approvativo del Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 3, capoverso, della L. 7/8/1990, n. 241, come novellata dalla L. 18/6/2009, n. 69, relativo alla determinazione dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.
La decorrenza di tale termine può essere interrotta una volta sola, per un periodo non superiore a giorni trenta, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 3, capoverso, della L. 7/8/1990, n. 241, come novellata dalla L. 18/6/2009, n. 69, relativo alla determinazione dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.
Il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dalla data in cui perviene la domanda di cui all’art. 48, comma 1, del presente Regolamento ovvero da quando l’AP è in possesso di tutta la documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria prevista dal precitato art. 48.

Articolo 53 - Canone e cauzione
Il canone base dovuto per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, viene determinato in € 2.582,28, riferito all'anno 2001.
Il canone di cui al comma 1 verrà incrementato sulla base degli indici ISTAT determinati annualmente con provvedimento Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno detto canone verrà inoltre incrementato in misura pari allo 0,1% del fatturato effettivamente conseguito dall’impresa autorizzata nell’anno trascorso.
L’Autorità Portuale si riserva la facoltà di procedere, con cadenza triennale, alla verifica della congruenza del suddetto incremento rispetto all’andamento dei volumi di traffico del porto, provvedendo alla sua eventuale variazione, sentita la Commissione Consultiva Locale ed il Comitato Portuale.
All’atto della presentazione della quietanza attestante l’avvenuto pagamento del canone suindicato, la Ditta interessata dovrà altresì produrre idonea cauzione, stipulata nei modi di legge (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in regola con la vigente normativa sul bollo), a garanzia degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, pari a € 25.822,84 a favore dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, avente i seguenti requisiti:
- avere la sottoscrizione del rappresentante dell’Ente Fideiussore autenticata dal notaio, che dovrà altresì attestare la capacità del firmatario di impegnare l’Ente almeno fino all’ammontare della somma assicurata;
- prevedere la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 C.C.;
- garantire l’operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- essere valida fino allo svincolo della stessa.

Articolo 54 - Rilascio dell’autorizzazione
Completata con esito favorevole l’istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato Portuale/di Gestione, l’Autorità ne dà comunicazione all’interessato ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:
- il pagamento del canone d’impresa, determinato in via definitiva dall’Autorità con apposito provvedimento;
- la presentazione della cauzione nelle forme e nei modi previsti dal precedente art. 10.
La presentazione dei documenti di cui. ai precedenti capoversi dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 5 giorni per l’adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente.
Successivamente al versamento del canone ed alla prestazione della cauzione l’autorizzazione assumerà il numero progressivo e la data del registro previsto dall’art. 2, comma 1, del DM 585/95 e verrà inviata al richiedente.

Articolo 55 - Durata e rinnovi
A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 132/2001.
L'autorizzazione ha validità di un anno per le imprese autorizzate ai sensi dell’art. 3, comma 6, del DM 132/2001. Nel caso di imprese cui è stata assentita concessione demaniale, essa può avere validità massima quadriennale compatibilmente con ti piano operativo fornito, a mente della norma succitata. Nel caso di autorizzazioni pluriennali, il rispetto del piano operativo sarà sottoposto a verifica annuale.
L’autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all’accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio, nonché all’esito di verifica sull’andamento del piano operativo presentato dall’impresa.
L'autorizzazione si intende prorogata, alle stesse condizioni, sino al rinnovo della stessa ovvero al provvedimento di diniego della stessa, a condizione che sia presentata l'istanza di rinnovo corredata delle quietanze dei versamenti previsti riguardanti ti canone e gli altri diritti erariali nonché della documentazione prevista.
La domanda di rinnovo dell’autorizzazione in scadenza deve pervenire entro il 1 Dicembre di ciascun anno solare, antecedente a quello per il quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione.
Per la domanda di rinnovo si applica quanto previsto dal precedente art. 49.
Resta inteso che il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sia stato completato il prescritto iter istruttorio e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.
In caso di richiesta di rinnovo, l'istanza di cui all’allegato B dovrà contenere apposita dichiarazione attestante la non variazione di quanto precedentemente dichiarato ovvero dovrà essere corredata della certificazione comprovante eventuali intervenuti mutamenti negli organi societari.

Articolo 56 - Limitazioni
Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, l'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale laddove istituita, individua, entro il 31 Dicembre di ogni anno, in via prioritaria, il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno successivo in ciascun singolo porto di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.M. 132/2001.
In ottemperanza alla prescrizione di cui all’art. 3.3. della Delibera ART n. 57/2018, i motivi posti a base delle limitazioni di cui al primo comma del presente articolo, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono derivanti dalle caratteristiche salienti di ciascun singolo scalo normale, avuto riguardo:
l) alle esigenze operative di ciascuno scalo portuale;
2) all’organizzazione ed all’efficienza dei servizi;
3) all’organizzazione ed all’efficienza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Deve essere sempre rispettata la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo, compatibile con il massimo sviluppo possibile dei traffici.
Le determinazioni con cui vengono introdotte le limitazioni al numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno successivo in ciascun singolo porto di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento verranno pubblicate presso il sito internet istituzionale all’indirizzo www.portodigioiatauro.it/albopretorio / provvedimenti nonché agli albi d’ufficio dei Comuni interessati e delle competenti Capitanerie di Porto in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3.3, capoverso, della Delibera ART n. 57/2018.
Trova applicazione l’art. 6 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 15/2/2017 n. 352, in materia di fornitura di servizi portuali, (in G.U.E. n. L 57/1 del 3/3/2017).

Articolo 57 - Valutazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione
Nell’ipotesi in cui le domande di autorizzazione pervenute nei termini, inerenti ciascuno scalo portuale di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, siano superiori al numero massimo stabilito con la procedura prevista dal precedente art. 55, verrà formata una graduatoria di tali domande, in applicazione dei principi di trasparenza equità e non discriminazione, sulla scorta dei seguenti indicatori ponderali qualitativi e quantitativi, secondo quanto previsto dall’art. 3.4 della Delibera ART n. 57/2018:
h) pregressa esperienza maturata nel settore delle attività portuali, da dimostrarsi mediante l’allegazione dei volumi di traffico e del numero di navi lavorate nel triennio precedente all’anno in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione: punti 25:
- fino a tons 100.000 di merce: punti 2;
- da tons 100.001 a tons 200.000 di merce: punti 4;
- oltre tons 200.000 di merce: punti 6,5.
- fino a 25 navi operate come impresa portuale ex art. 16 L. 84/94: punti 2;
- da 25 a 50 navi operate come impresa portuale ex art. 16 L. 84/94: punti 4;
- oltre 50 navi operate come impresa portuale ex art. 16 L. 84/94: punti 6,5.
i) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato: punti 10:
- fino a euro 1.000.000 (unmilione/00): punti 2;
- da euro 1.000.001 (unmilioneuno/00) ad euro 2.000.000 (duemilioni): punti 3;
- oltre euro 2.000.000: punti 5.
j) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria
punti 10:
- incremento di volumi di traffico espressi in tons di merce movimentata fino a 100.000 (centomila): punti 2;
- incremento di volumi di traffico espressi in tons di merce movimentata da 100.001 fino a 200.000 (duecentomila): punti 3;
- incremento di volumi di traffico espressi in tons di merce movimentata oltre 200.000 (duecentomila): punti 5;
k) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera temporanea: punti 25;
- fino a dieci addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: punti 3;
- da undici a trentacinque addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: punti 7;
- oltre trentacinque addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: punti 15.
l) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto: punti 15;
- contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata fino ad anni due (2): punti 5;
- contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata oltre anni due e fino ad anni quattro (4):
punti 10;
m) tempi di realizzazione degli investimenti, la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni: punti 5;
- due anni: punti 2;
- un anno o inferiore: punti 3.
n) massimo rialzo offerto sul canone demaniale annuale base di cui all’art. 10: punti 10;
- rialzo fino al 30% del canone demaniale base: punti 2;
- rialzo dal 30,01% al 50% del canone demaniale base: punti 3;
- rialzo oltre il 50% del canone demaniale base: punti 5.
La graduatoria formata sulla scorta dei su elencati indicatori qualitativi e quantitativi verrà pubblicata presso il sito internet istituzionale wvuv.portodigioiatauro.it e saranno adottate ulteriori forme di pubblicità, assicurandone la piena e tempestiva conoscenza.

Articolo 58 - Prestazioni presso imprese concessionarie
Le imprese portuali titolari di concessione demaniale marittima ex art. 18 della L. 84/94 posso chiedere all’Autorità Portuale di essere autorizzate ad affidare ad altre Imprese portuali autorizzate ai sensi dell’art. 16 alcune attività o parti comprese nel proprio ciclo operativo (c.d. esternalizzazione o “outsourcing”), secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 7, della Legge Portuale.
L’autorizzazione viene concessa dall’AP previa verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’impresa portuale destinataria dell’esternalizzazione con l’obbligo per l’impresa terminalista di esercizio diretto della concessione e del rispetto del piano di impresa, che si ritiene assolto qualora il ciclo delle operazioni portuali sia prevalentemente svolto in via diretta dall’impresa concessionaria. Al riguardo, si considera soddisfatto il requisito della prevalenza di cui sopra qualora, ad esempio, l’impresa concessionaria provveda in proprio all’esecuzione delle attività di imbarco e sbarco di merci, autoveicoli e/o contenitori.
Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 devono segnalare all’Autorità l’eventuale intenzione di operare presso imprese concessionarie di aree demaniali e/o di banchina nell'ambito portuale per lo svolgimento di specifiche attività riconducibili al ciclo operativo di quest'ultime.
Alla fattispecie di cui al presente articolo si applica la Circolare n. 141 - Serie I- prot. DEM2A-2158 del 30/9/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 59 - Responsabilità
Le imprese autorizzate, in quanto non anche titolari di concessione demaniale ex art. 18 della Legge, svolgono la loro attività a favore delle imprese concessionarie e/o dell'utenza portuale in genere. Quando l'attività è resa a favore' delle imprese concessionarie, queste ultime restano le uniche responsabili nei confronti dell'Autorità per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi che queste imprese hanno assunto con l’Autorità medesima, limitatamente all’atto di concessione.
In ogni caso, l'impresa autorizzata sarà direttamente responsabile verso l’Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l’autorizzazione, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell’autorizzazione.

Articolo 60 - Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro
In materia di normativa antinfortunistica in tutti i settori di attività pubblica o privata, compreso il settore portuale, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore.
Difatti il datore di lavoro committente individuato ex art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, che affida dei lavori a un'impresa appaltatrice ò a lavoratori autonomi, ovvero utilizza lavoratori in somministrazione all'interno della propria azienda, deve elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (più conosciuto con l’acronimo DUVRI, a volte DVRI). In detti casi, compete al committente la predisposizione delle misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori non direttamente da lui dipendenti che operano nella sua azienda, quando le stesse sono generiche e non legate alla specifica attività del lavoratore.
Il documento di valutazione dei rischi da interferenza, se correttamente formato, dovrà consentire il coordinamento tra le attività e le cautele prevenzionali rispettive e, soprattutto, imporre la valutazione dei pericoli originati dalla sovrapposizione ed intersezione tra le lavorazioni demandate ai diversi operatori.
L’onere di dotarsi di tale strumento fa capo ai soggetti che assumono la posizione di datore di lavoro committente e, quindi all’armatore nei confronti dell’impresa terminalista per i servizi di carico e scarico di merci e passeggeri all’impresa terminalista nei confronti di eventuali imprese appaltatrici alle quali essa abbia affidato lo svolgimento di uno o più segmenti operativi in outsourcing.
Per le navi battenti bandiera italiana si applica il D.L.gs. 272/99 e s.m.i.; di conseguenza in capo all’armatore e al comandante, si configura l’assunzione della posizione di garanzia relativamente ai rischi da interferenza, non potendo l’obbligo essere trasferito su soggetti, quali l’agente marittimo o il raccomandatario, che non rivestono la qualità di datore di lavoro ai sensi di legge e non possono essere ritenuti diretti destinatari della normativa prevenzionale, ferme restando gli obblighi a carico del raccomandatario previsti dalla L. 135/77 “Disciplina della professione di raccomandatario marittimo”.
Con riguardo alla nave straniera, invece, la non assoggettabilità alle leggi nazionali richiede l’adozione del meccanismo sussidiario in forza del quale le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi le informazioni relative ai rischi specifici dell’attività da svolgersi all’interno delle aree in concessione, nonché ’quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell’impresa concessionaria.
Tali meccanismi assegnano un ruolo centrale all’impresa terminalista in qualità di soggetto legato da vincoli negoziali all’armatore o all’utilizzatore di nave, demandando alla medesima l’onere di acquisire dalla nave le informative circa la situazione prevenzionale ed i rischi specifici.
Più precisamente nell’interfaccia nave/porto:
- il comandante della nave o un suo delegato deve far pervenire al datore di lavoro, con congruo anticipo rispetto al tempo stimato d'inizio delle attività da effettuarsi a bordo della nave, tutti le informazioni sui rischi presenti sui luoghi di lavoro a bordo connessi alle attività da svolgervi, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, assumendo la piena responsabilità delle informazioni rese nave-terminal;
- il datore di lavoro dell’impresa portuale anche sulla base delle informazioni ricevute, valuta 1 rischi specifici in relazione alle attività da svolgere nei luoghi di lavoro a bordo e individua le misure tecniche e organizzative necessarie all'eliminazione, ove possibile, ovvero alla riduzione dei rischi specifici connessi alle suddette attività.
Le imprese portuali autorizzate ex art. 16 della Legge Portuale sono individuate come Datore di lavoro nell’accezione dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.L.gs 272/99 ed hanno l’onere di elaborare il documento di sicurezza previsto dal successivo art. 4, da presentarsi all’AP nonché alla competente A.S.P.- S.p.i.s.a.L, e di verificarne il puntuale rispetto.
L’impresa concessionaria e le imprese autorizzate operanti a favore dei medesimi utenti, anche attraverso appalti di servizi resi dalle seconde a favore della prima, sono tenute a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.

Articolo 61 - Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate
Le imprese autorizzate sono tenute a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi in disponibilità, regolarmente iscritto al Libro Unico del lavoro, ovvero avvalendosi dei succitati istituti giuslavoristici previsti per integrare l’organico dell’impresa di cui alla Sezione 9 - artt. 59 e seguenti del vigente C.C.N.L. di settore, purché il rapporto giuridico lavorativo intercorra tra l’appaltatore e il prestatore di lavoro subordinato.
La fornitura di lavoro portuale temporaneo può essere erogata solo dai soggetti di cui all’art. 17, commi 2 e 5, della Legge Portuale.
Qualora l’utilizzatore delle prestazioni lavorative sia soggetto diverso dal reale datore di lavoro, si integrerà la violazione del divieto posto dall’art. 16, comma 3-bis della L. 84/94 inerente l’obbligo di avvalersi dei soggetti di cui all’art. 17 per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, ed egli incorrerà nelle sanzioni contemplate ai commi 11 e 12 dell’art. 17 della 1. 84/94, nonché in quelle di natura penale, civile ed amministrativa che conseguono a siffatte violazioni, inerenti le norme sul collocamento e le omissioni contributive relative agli illegittimi rapporti di lavoro instauratisi tra lo pseudo - appaltatore ed il lavoratore subordinato, ferma restando la competenza dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Nell’ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, i lavoratori dipendenti sono considerati a tutti gli effetti di legge alle dipendenze del loro reale utilizzatore, anche se formalmente vincolati da rapporti di lavoro con lo pseudo-appaltante.
La violazione del divieto posto citato art. 16, comma 3-bis della L. 84/94 costituisce, oltre che l’integrazione delle fattispecie sanzionate dalle norme suindicate, anche una palese distorsione delle regole che governano il mercato del lavoro portuale, da segnalarsi a cura dell’AP all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, l’eventuale inosservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di divieto di interposizione abusiva di manodopera sarà sanzionata, previa comunicazione 'di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/90, con la revoca dell’autorizzazione.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, i requisiti richiesti ai sensi del precedente articolo 4 debbono sussistere in capo a ciascuna impresa autorizzata;
pertanto, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali con altre imprese, finalizzate ad eludere la sussistenza degli stessi.
Le imprese autorizzate sono inoltre tenute a comunicare eventuali variazioni nell'organico del personale e/o della posizione amministrativa INAIL entro 5 giorni dalla data della variazione; la tabella di inquadramento INAIL ed codice di attività dovranno corrispondere all'attività realmente effettuata dall'impresa e per la quale è rilasciato 1'atto autorizzativo.

Articolo 62 - Sospensione e decadenza
Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina dei-lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente comma c/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia c/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, nel rispetto del criterio della proporzionalità tra violazione e sanzione con la sospensione o la decadenza della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.M. 132/2001.
In particolare, si procederà a revoca /sospensione, qualora:
a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
b) omesso pagamento del canone annuale;
c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività' autorizzate;
d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.
L’intendimento dell’AP di procedere alla revoca/sospensione dell’autorizzazione rilasciata deve essere preventivamente comunicata all’impresa autorizzata mediante comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 2'41/90, con assegnazione del termine di legge per la presentazione di memorie partecipative/osservazioni/controdeduzioni.
Il provvedimento di decadenza/sospensione viene adottato dall’Organo di Vertice dell’AP sentita la Commissione Consultiva Locale, nei porti ove è istituita, ed il Comitato Normale/di Gestione.
Restano ferme le disposizioni generali in materia di revoca, decadenza e/o sospensione dell’atto amministrativo di cui al Capo IV - bis della L. 241/90 e s.m.i..

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 63 - Rinvio e disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni della Legge Portuale, dei discendenti regolamenti ministeriali, delle circolari applicative nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di lavoro portuale.
Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l’approvazione, sul sito internet dell’AP e trasmesso alle Autorità marittime ed ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’AP.
Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse.
Sono in ogni caso fatti salvi gli atti autorizzativi vigenti, sino alla loro naturale scadenza.
Il presente Regolamento viene emanato a legislazione portuale vigente. Nell’ipotesi in cui, nelle more della sua vigenza, venga nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e del Mar Ionio di cui all’art. 6, comma 1, lett. f) della L. 84/94 come novellata dal D. L.gs. 169/2016 e dall’art. 22-bis della L. 133/2018 di conversione, con modificazioni, del D.L. 122/2018, la locuzione “Autorità Portuale di Gioia Tauro” viene sostituita da “Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e del Mar Ionio”, il termine “AP” viene sostituito da “AdSP” e la locuzione “Comitato Portuale” da “Comitato di Gestione” ed esso si applicherà a tutti i porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’AdSP senza fare ricorso all’adozione di alcun altro provvedimento espresso.

ALLEGATI REGOLAMENTO OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO