Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

 

N. 333-A/ numero del protocollo                                                                 Roma, data del protocollo

OGGETTO: COVID-19. Chiarimenti
 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
…omissis…


Come noto, l’emergenza epidemiologica in atto ha determinato costanti innovazioni nella concreta gestione del Personale della Polizia di Stato, anche in conseguenza dell’introduzione di nuovi istituti giuridici.
In ordine a questi ultimi, sono pervenuti a questa Direzione centrale quesiti concernenti le relative modalità applicative, ai quali si intende fornire riscontro con la presente.

1. RAPPORTI TRA GLI ISTITUTI DEL CONGEDO STRAORDINARIO, DELL’ASPETTATIVA E DEL CONGEDO SPECIALE DI CUI ALL’ART. 87, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.
Nel caso in cui il dipendente sia già assente dal servizio a titolo di congedo straordinario per malattia, al verificarsi dei presupposti che danno luogo all’applicazione dell’art. 87, comma 7, del citato d.l. n. 18 del 2020, tale ultimo titolo di assenza, costituendo una speciale categoria di congedo straordinario, peraltro recante un regime più favorevole, in virtù del principio generale di “specialità” prevale su quello del congedo straordinario per infermità.
Diversamente, nel caso in cui il dipendente sia già assente dal servizio a titolo di aspettativa per infermità, il sopraggiungere, medio tempore, dei presupposti previsti per l’applicazione del citato art. 87, comma 7, non altera, comunque, lo status del dipendente già posto in aspettativa.
Infatti, l’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, prevede, tra l’altro, che “l’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta".

2. CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI.
L’art. 9 del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto un “congedo parentale speciale” per assistere i figli minori in specifiche circostanze legate all’emergenza pandemica, in parte riproducendo la disciplina già esistente e prevista, da ultimo, dall’art. 2 del decreto - legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.
Nello specifico, i lavoratori dipendenti che siano genitori di figli conviventi minori di 14 anni possono, in modo alternativo fra loro, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio oppure della quarantena dello stesso per contatti stretti, ovunque avvenuti, con soggetti positivi, percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione. Tale indennità è calcolata secondo le disposizioni dell’art. 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa.
La medesima disposizione si applica ai genitori di figli con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, sia nei casi di sospensione dell’attività didattica, malattia da COVID-19 oppure quarantena per contatto stretto sia in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Per il Personale della Polizia di Stato è possibile fruire del citato congedo indennizzato al 50% solo in forma giornaliera, essendo esclusa la possibilità di fruirne in modalità oraria dall’art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Inoltre, coloro che dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino all’entrata in vigore della norma (pubblicata in G.U. il 21 ottobre 2021) abbiano usufruito di giorni di congedo parentale ex artt. 32 e 33 d.lgs. n. 151/2001 per i periodi di sospensione dell’attività didattica dei figli conviventi minori di anni 14 oppure per la durata della malattia da COVID-19 o della quarantena dei medesimi, possono chiederne la conversione nell’illustrato speciale congedo indennizzato al 50%.
Se il figlio convivente ha, invece, un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, il genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, senza retribuzione né indennità né contribuzione figurativa.
La norma, che a differenza delle disposizioni precedenti non contempla più la possibilità di adibire a lavoro agile il genitore di minori che si trovino nelle suddette condizioni, prevede, inoltre, che questo congedo non può essere fruito qualora l’altro genitore ne stia già godendo, oppure non svolga alcuna attività lavorativa, oppure sia sospeso dal lavoro, salvo che con riferimento a figli avuti da altri soggetti che non siano nelle suddette posizioni.
Le disposizioni di cui all’art. 9 d.l. n. 146/2021 sono valide fino al 31 marzo 2022.
Stante quanto sopra esposto, nei casi in cui il figlio minore sia contatto stretto di un soggetto con positività confermata, il dipendente, mero “contatto indiretto” per il quale non sono previsti provvedimenti di tipo medico, potrà fruire del congedo ex art. 9 d.l. n. 146/2021.
In subordine, in armonia con i principi espressi in precedenti circolari¹, è affidata alla sensibilità del dirigente dell’ufficio la valutazione dei presupposti per l’eventuale applicazione del congedo straordinario per gravi motivi in alternativa allo speciale congedo “parentale” previsto dalla normativa emergenziale, in relazione alla peculiare situazione che sarà rappresentata dall’interessato, trattandosi di istituti volti a disciplinare situazioni diverse.

3. POSIZIONE GIURIDICA DEI DIPENDENTI CHE RISULTANO POSITIVI O CHE RISULTANO ESSERE “CONTATTO STRETTO” DI CASI POSITIVI.
Come è noto, le previsioni sulla quarantena dei contatti stretti dei soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 e sull’isolamento dei soggetti positivi hanno recentemente subito sostanziali modifiche.²
In particolare, per i dipendenti che rientrano nelle casistiche indicate nella tabella 1 della circolare della Direzione centrale di sanità n. 850/A - 311 del 7 gennaio 2022, riguardante i dipendenti con positività confermata al SARS - CoV- 2, trova applicazione l’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020.
Con riferimento, invece, ai dipendenti che risultino “contatto stretto” di soggetti con positività al SARS-CoV-2, è possibile enucleare due casistiche in ragione dello stato vaccinale del dipendente asintomatico, richiamate nella circolare della Direzione centrale di sanità n. 850/A n. 2814 del 9 febbraio 2022: la prima prevede che il dipendente sia posto in quarantena per un periodo di 5 giorni e la seconda, invece, prevede che il dipendente rispetti un periodo di auto - sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni.
Nel primo caso, pertanto, trova applicazione il citato art. 87, comma 7, mentre, nel secondo caso, il dipendente può svolgere attività lavorativa e circolare liberamente, rispettando le prescrizioni imposte dall’auto - sorveglianza.

4. DIPENDENTE SOSPESO PER INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO VACCINALE E POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA.
Con riferimento alla specifica ipotesi di sospensione per inadempimento all’obbligo vaccinale, ai sensi dell’art. 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è da ritenersi legittimo consentire al dipendente sospeso in ragione della summenzionata disposizione normativa di svolgere un’attività lavorativa che gli garantisca un decoroso sostentamento per se stesso e per la sua famiglia, non potendo una misura come quella della citata sospensione, posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, pregiudicare interessi altrettanto primari, quali, primi tra tutti, il “bene vita” e la dignità umana.
Tuttavia, si precisa che, seppure la sospensione de qua implichi una transitoria interdizione dal “diritto di svolgere l’attività lavorativa”, e dunque una temporanea interruzione del rapporto di servizio, permane in ogni caso il rapporto di impiego, significando che qualsiasi attività lavorativa svolta dal dipendente sospeso sarà, naturalmente, soggetta al rispetto della normativa vigente e dovrà esserne data tempestiva comunicazione all’ufficio di appartenenza in relazione alle valutazioni da effettuarsi in concreto con riferimento ai profili di assenza di nocumento per il prestigio e il decoro dell’Amministrazione.

5. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO – TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E LORO SUCCESSIVA REVOCA.
Si rammenta che, ai sensi della circolare esplicativa del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 333-A/21554 del 10 dicembre 2021, i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, emessi nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato inadempienti all’obbligo vaccinale, devono essere trasmessi, con indicazione della data di avvenuta notifica, al competente Ufficio amministrativo-contabile, secondo le scadenze consuete, nonché al Servizio di questa Direzione centrale competente in base alla qualifica ricoperta dal dipendente, affinché tale sospensione possa produrre gli effetti giuridici previsti dalla legge.
Allo stesso modo, dovranno essere trasmessi anche i successivi provvedimenti di revoca delle sospensioni già irrogate, non appena si sia verificata la relativa causa; la revoca deve essere adottata dallo stesso organo che ha emesso il provvedimento di sospensione.
 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. nel garantire l’osservanza delle illustrate disposizioni.

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¹ Circolare del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 4968 del 3 aprile 2020 e circolare di questa Direzione centrale n. 4395 del 25 marzo 2021.
² Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, esplicitato nelle circolari della Direzione centrale di sanità n. 850/A.P1- 23690 del 31 dicembre 2021 e n. 850/A - 311 del 7 gennaio 2022; decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022, esplicitate nella circolare della Direzione centrale di sanità n. 850/A n. 2814 del 9 febbraio 2022.


 

IL DIRETTORE CENTRALE
Scandone