La Nuova Figura del Preposto negli Organismi deputati alla Sicurezza Pubblica: Obblighi di revisione dei Regolamenti e formazione specifica ed adeguata
 

    Sommario: le novità introdotte; le nuove funzioni del Preposto; gli Adempimenti organizzativi e gestionali conseguenti al novellato art. 19; la Formazione adeguata e specifica alle nuove funzioni; le omissioni e le responsabilità conseguenti


Le novità introdotte
    La legge n. 215, del 17 dicembre 2021, -conversione con modificazioni del D.L. 21.10.2021, n. 146 -ha apportato modifiche rilevantissime alla disciplina dedicata alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro. Le novità di maggior rilievo possono essere così sintetizzate:
- obbligo della formazione dei datori di lavoro;
- nuove funzioni del Preposto;
- obbligo di somministrare al Preposto una formazione adeguata e specifica;
- possibilità del Preposto di adottare Provvedimenti di interruzione delle attività;
- obbligo dei Datori di lavoro, appaltatori o subappaltatori, di indicare espressamente al Datore di Lavoro committente il personale che svolge le funzioni di Preposto
- divieto di applicazione dell’istituto della prescrizione per le violazioni ai nuovi precetti imposti
 

    Tra queste novità, spicca, per rilevanza per gli effetti immediati sui sistemi di Gestione della sicurezza, l’attenzione dedicata alla figura del Preposto che la giurisprudenza, nella ricerca e nell’attribuzione di responsabilità degli infortuni aveva quasi sempre trascurato, “privilegiando” quella del Datore di lavoro o del dirigente e quando non era possibile rilevare colpe in queste figure di garanzia, raramente si riconosceva i la responsabilità autonoma del Preposto.
 

    Questa visione era diretta conseguenza dei poteri attribuiti alle diverse posizioni di garanzia, specialmente per quanto concerne le risorse e i poteri decisionali. In effetti, in ogni realtà organizzativa, gestionale o operativa, i poteri del Preposto, prima della nuova legislazione erano residuali e certamente minori, rispetto a quelli del dirigente e del datore di lavoro.
 

    Ci si potrebbe allora chiedere perché questa attenzione riservata al Preposto, sfociata poi nella definizione di una figura nuova, rispetto al passato, dotata di poteri di interventi immediatamente esecutivi, come la sospensione temporanea o protratta dei processi produttivi, previsti e determinati da figure gerarchicamente sovraordinate, come il dirigente e il datore di lavoro. La risposta a questa domanda va ricercata nella particolarità della figura del Preposto, ai fini della effettività dell’intero Sistema di sicurezza sul lavoro. In ogni realtà operativa, infatti, è la professionalità del Preposto la prima condizione che rende effettive tutte le misure di sicurezza, astrattamente previste nei sistemi di sicurezza aziendale e trasferite poi nei singoli modelli di gestione dei fattori di rischio. Tra tutte le posizione di garanzia, il Preposto è presente in tutte le realtà operative e, in particolare, nei momenti di maggiore rilevanza dei fattori di rischio. Per questa ragione, il legislatore, nel disegnare la nuova figura del Preposto, ne ha previsto l’obbligo, in capo al Datore di lavoro e al Dirigente di somministrare una formazione adeguata e specifica, correlata cioè alla specificità dei processi produttivi ai quali lo stesso sovrintende.
 

    La previsione di un obbligo specifico di rilevare comportamenti abnormi o comunque non in linea con i canoni di sicurezza previsti e il conseguente potere-dovere di interrompere l’attività, quando le correzioni ordinate non siano rispettate, rappresenta un’attribuzione di responsabilità non semplice da gestire, per la quale va subito sgombrato il campo da possibili errori interpretativi.
Nell’attribuire questa responsabilità al Preposto, il Legislatore non ha voluto ridurre quelle del Datore di lavoro e dei Dirigenti, bensì migliorare le tutele dei lavoratori, attraverso un aggravio di responsabilità di tutta la filiera. Infatti, con la nuova legislazione introdotta, i Datori di Lavoro e i Dirigenti hanno, rispetto a quella precedente, due obblighi specifici ulteriori:
- somministrare al preposto una formazione specifica ed adeguata;
- riscrivere il sistema di sicurezza sul lavoro armonizzando i nuovi poteri di intervento del Preposto, definendone le modalità di attuazione, come condizione di effettività dei provvedimenti di interruzione dell’attività, previsti alle lettere a) ed f-bis del novellato art. 19 del D.Lgs n. 81/2008.


    La determinazione delle procedure, con le quali adottare i provvedimenti di interruzione dell’attività è una condizione fondamentale perché il Preposto possa esercitare le nuove funzioni . Essa rappresenta un obbligo specifico del Datore di Lavoro e del Dirigente ed è cosa non è semplice perché costituisce una novità assoluta nel panorama organizzativo e gestionale. Conferire al Preposto il potere di interrompere un’attività, iniziata nel solco di procedure standardizzate e valutate preventivamente da superiori gerarchici, significa prevedere l’esercizio di un’autorità immediatamente e traumaticamente operativa, con tutte le consequenzialità possibili, da quelle correlate ai pericoli dell’interruzione, sino alle ipotesi di errori di lettura dei comportamenti, che il Preposto ha rilevato, o alle valutazioni sulle “deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”, per finire alle valutazioni sul “se necessario”.
 

    In questo nuovo scenario, l’unica certezza è la ragionevolezza della misura introdotta e l’intento lodevole del legislatore, ma restano forti dubbi sulla effettività dei nuovi “poteri” conferiti al Preposto, che rischiano di tramutarsi in sole responsabilità, come spesso avviene quando si interviene con legislazioni fortemente innovative, calate in sistemi che riflettono culture orientate a valori diversi. Nel caso specifico, i valori diversi sono costituiti dal rifiuto generalizzato delle gerarchie verticali, sostituite nella quasi totalità da quelle orizzontali, ove la regolamentazione è intesa come autoregolamentazione e la disciplina autodisciplina. Nel mondo del lavoro, e non solo, questo processo di cancellazione delle gerarchie verticali è evidente, mentre per garantire la effettività alle regole, condizioni ineludibile di tutela dei valori che esse devono custodire, come l’integrità fisica la dignità morale delle persone (art. 2087 Codice Civile), si riscopre l’espressione più immediata della gerarchia ossia il potere-dovere di rilevare comportamenti o deficienze organizzative e di adottare provvedimenti immediatamente esecutivi di interruzione dell’attività, valutata come pericolosa.


    Il Provvedimento autonomo di interruzione immediata dell’attività è una rivoluzione epocale perché ogni Sistema di Sicurezza sul Lavoro prevede espressamente o tacitamente momenti di valutazione assembleari, ove il potere decisionale di una persona non è riconosciuto, se non quando c’è da rispondere di fatti tragici e responsabilizzanti. Perché un Preposto possa interrompere un processo produttivo, avendo rilevato comportamenti anomali o deficienze organizzative, è necessario che i suoi superiori gerarchici- Dirigente e Datore di lavoro-intervengano preventivamente sulla cultura aziendale, facendo sì che tutti riscoprano le gerarchie, le responsabilità, i poteri e l’obbedienza
 

    L’esercizio della funzione gerarchica, infatti, quella che può determinare ordini immediatamente esecutivi ed interrompere un’attività lavorativa, non si realizza con la sola previsione normativa, ma con assetti organizzativi e profondi investimenti formativi e culturali. Gli operatori delle sicurezza in questo sono privilegiati dal disporre di modelli organizzativi, ove la gerarchia delle funzioni è più chiara ed espressa anche da segni distintivi posti sulle uniformi, anche se non sempre vissuti con comportamenti conformi. Questa condizione, culturale prima che organizzativa e gestionale, nelle forze armate, nelle forze di polizia e negli organismi dedicati alla sicurezza pubblica nell’accezione più ampia, può facilitare l’esercizio delle funzioni del Preposto, sia nel momento della correzione dei comportamenti errati, che nel momento traumatico del provvedimento di interruzione delle attività pericolose, per consentirgli di assume quel ruolo di custode e presidio di legalità e di sicurezza, voluto dal legislatore ed esercitato per amore di provvedere, in perfetta aderenza alla definizione di Sant’Agostino secondo la quale "Nella Casa del giusto, anche coloro che esercitano un comando non fanno in realtà altro che prestare un servizio a coloro i quali sembrano comandare; essi di fatti non comandano per cupidigia di dominio ma per dovere di far del bene agli uomini, non per orgoglio di primeggiare, ma per onore di provvedere. a qui nasce l'ordinata concordia tra coloro che comandano e coloro che ubbidiscono, tra coloro che vivono (e lavorano) insieme." (S. Agostino, De Civitate Dei 19,14)
 

    La nostra realtà lavorativa e non solo, da tempo ha rifiutato questa cultura della gerarchia e solo una profonda rivoluzione culturale e morale potrà far scoprire l’amore e l’onore di provvedere e portare alla concordia tra chi ha il “potere” di comandare e chi ha l'obbligo di obbedire Senza questa rivoluzione, tutto rischia di rimanere lettera morta e gli infortuni continueranno a mietere vittime a generare dolore, commozione, buoni propositi e annunci di nuove e più severe legislazioni.


    Una volta superati gli ostacoli culturali, che potrebbero rendere difficile o impedire l’esercizio delle nuove funzioni assegnate al Preposto, gli Organismi deputati alla Sicurezza nella sua accezione più ampia, hanno l’urgenza di adeguare le regolamentazioni interne, adottate in virtù del disposto del comma 2, dell’art. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, adeguandola alle effettive particolari esigenze organizzative, gestionali ed operative. In queste regolamentazioni la figura del Preposto era stata definita in perfetta adesione alla disciplina della legislazione generale precedente.
 

In particolare:
- Per le Forze Armate la figura del Preposto è definita all’art. 247 del d.P.R. n. 90 del 2010. secondo il quale “ 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per:


b) « preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 

- Per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco l’art. 3 del Decreto interministeriale n. 127 del 21 agosto 2019, prevede che “ 1. Per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:


b) « preposto»: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.


- Per la Protezione Civile, il Regolamento, adottato con DPCM 28.11.201, n. 231, all’art. 3 indica le peculiarità, che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile, ma al Preposto non è riservata alcuna disciplina. Le peculiarità sono:


- la tempestività dell'intervento al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni; possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;


- la possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;


- la flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;


- l’esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l'adozione di appropriate misure di autotutela.


    La stessa norma, nelle <definizioni> non include la figura del Preposto, limitandosi a quella del Datore di Lavoro. Le modifiche e le integrazioni, apportate alla disciplina generale, dalla legge 215 del 2021, dovrebbero stimolare riflessioni sulla necessità e urgenza di colmare la lacuna, anche in ragione delle peculiarità, descritte all’art. 3, per le quali la nuova figura del Preposto assume importanza fondamentale, per garantire efficienza funzionale e sicurezza degli operatori.


    Queste rivisitazioni delle regolamentazioni adottate sono quanto mai necessarie ed urgenti, in ragione delle finalità perseguite, costituite dall’adeguare le norme generali alle "effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate.."
 

    Proprio le “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” impongono il recepimento, nell’ambito delle regolamentazioni proprie, delle nuove funzioni riconosciute al Preposto e la definizione delle modalità di esercizio delle stesse.
    Definizione che appare tanto più necessaria ed urgente alla luce delle peculiarità dei servizi di sicurezza e di soccorso, prestati quasi sempre in condizioni di emergenza, la cui efficienza funzionale e la sicurezza degli operatori sono strettamente sinergici ed interdipendenti.
 

Le nuove funzioni del Preposto
    Per definire la nuova figura del Preposto il legislatore è intervenuto pesantemente sull’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008:
    - riscrivendo interamente la lettera a) del comma 1, dedicato agli obblighi del Preposto che secondo al nuova formulazione deve “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività' del lavoratore e informare i superiori diretti”


    - inserendo nel testo la lettera “f-bis)” in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;”.


    - rivedendo anche l’obbligo di addestramento. In sede di conversione del D.L. n. 146/2021 ha precisato che gli obblighi di addestramento, di cui al comma dell’art. 37, che già prevedeva che dovesse essere curato “da persona esperta e sul luogo di lavoro”, va ora visto e realizzato come “prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Le attività di addestramento, che non sono rinviate a futuri provvedimenti della Conferenza Permanente Stato- Regioni, trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” per tutte quelle svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Pertanto, nel caso di attività addestrative realizzate senza prova pratica si configura la violazione degli obblighi di addestramento, punita ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. c) e 6 bis.
 

Gli Adempimenti organizzativi e gestionali conseguenti al novellato art. 19
    I precetti espressi nel novellato art. 19 sono già operativi e la loro effettività non è rinviata all’entrata in vigore del provvedimento della Conferenza Permanente, da adottarsi entro il 30 giugno 2022. Inoltre, essi esprimono chiaramente la volontà del legislatore di conferire al Preposto la funzione di:
    - MONITORARE COSTANTEMENTE I COMPORTAMENTI dei lavoratori che operano nella sua area di competenza funzionale;
    - INTERVENIRE CON TEMPESTIVITÀ, PER MODIFICARE i comportamenti non conformi alle prescrizioni di tutela della salute e della sicurezza, FORNENDO le necessarie indicazioni;
-     RILEVARE deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo, SEGNALARE tempestivamente ai dirigenti e al Datore di lavoro quanto rilevato e, se necessario INTERROMPERE temporaneamente l’attività e effettuare tempestiva informazione al datore di lavoro e al dirigente quanto rilevato.
    - INTERROMPERE l’attività in caso di persistenza di comportamenti non conformi alle prescrizioni di sicurezza e alle direttive impartite;
 

    Queste nuove funzioni, per essere effettive, richiedono:
    - la corretta informazione della legislazione introdotta;
    - l’armonizzazione delle nuove funzioni con l’intera architettura del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, costituito dall’insieme delle determinazioni organizzative, gestionali ed operative e delle di procedure, perfettamente coordinate.
    - la determinazione, a cura del Datore di Lavoro e dei Dirigenti, delle modalità attraverso le quali il Preposto deve attuarle.


La Formazione adeguata e specifica alle nuove funzioni.
    L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La prima e più importante novità è contenuta nel novellato comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
    La lettera della norma comprende, per la prima volta, il Datore di Lavoro tra soggetti destinatari dell’obbligo di ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
    La Conferenza dovrà adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.


    La nuova norma prevede che ai Dirigenti e ai Preposti, sia riservata un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, Su questo tema delicato e complesso è intervenuta la Circolare dell’ Ispettorato Nazionale per la Sicurezza sul lavoro (INSL) Del 16.02.2022 che ha fatto chiarezza di alcuni dubbi interpretativi. In particolare, la Circolare ha così chiarito la corretta interpretazione delle due disposizioni “In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri. compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”. A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni. La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2  dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7- ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.
 

    I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
 

    Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).”


    Infine, ad ulteriore conferma della volontà del legislatore di irrobustire la previsione normativa dell’obbligo di formazione adeguata e specifica, la stessa Circolare esplicativa fa chiarezza su un altro punto delicato, come la possibilità di sanare le omissioni accertate col ricorso all’istituto della prescrizione ex d.lgs. n. 758/1994. Tale possibilità è assolutamente esclusa “Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.LGS.  758/1994."
 

Le Omissioni e le Responsabilità conseguenti
    Come il Preposto debba esercitare queste funzioni non è rinviabile all’adozione del provvedimento della Conferenza Permanente, ma deve trovare concreta ed immediata definizione nelle procedure aziendali, che sono parti fondamentali del Sistema di Sicurezza di Gestione della Sicurezza sul Lavoro . Sistema che ha nel Modello di Gestione indicato all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, il riferimento costante ai fini della prevenzione dei reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice Penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”.
    Senza questa revisione, il Sistema di Gestione della sicurezza perde di effettività e il Modello di Organizzazione e di Gestione, richiesto dall’art 30 del D.Lgs.81/2008, seppure certificato, non sarà più idoneo a fungere da esimente della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231 /2001.


Urbino 14 marzo 2022                                     Balduino SIMONE