Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Porto di Trieste

Ordinanza 20 aprile 2018, n. 4-2018

Disciplina degli infortuni in ambito portuale.

 

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e in particolare l’articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle Autorità di Sistema Portuale poteri di ordinanza in materia di sicurezza rispetto ai rischi di incidenti ed alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272 concernente l’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485 ed in particolare l’articolo 4 comma 3;

CONSIDERATA la necessità di integrare e migliorare le procedure di raccolta dei dati sul fenomeno infortunistico e sugli incidenti in ambito lavorativo anche non comportanti lesioni alla persona che si verifichino all’interno del porto di Trieste, al fine di individuare i principali fattori di rischio nelle aree e nelle attività portuali e a valutarne l’evoluzione nel tempo, anche in finizione delle misure adottate;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1533/2018 e le relative previsioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro applicabili alle operazioni ed ai servizi portuali;

CONSIDERATO NECESSARIO agevolare da parte delle Imprese la trasmissione dei dati relativi agli incidenti e agli eventi infortunistici già previsti dalla Ordinanza APT n° 76/2001;

PREMESSO che le informazioni ottenute sono strumento di prevenzione sia a supporto delle attività istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale che delle singole imprese;

CONSIDERATA la necessità di procedere a indagine anche per quanto riguarda gli incidenti con danni ai soli beni materiali;

SU PROPOSTA del Segretario Generale,

 

ORDINA

 

Art. 1

Nel caso in cui si verifichi un infortunio a persona operante per conto di imprese, concessionari o soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività in ambito portuale oppure un incidente con danni ai beni materiali o con evidente impatto sull’ambiente, si dovrà dare applicazione alla procedura di cui al testo allegato, che è parte integrante della presente Ordinanza. 

 

Art. 2

L’inchiesta amministrativa, volta a chiarire il non rispetto delle norme vigenti in ambito portuale, viene avviata dall’Autorità di Sistema Portuale di Trieste, in coordinamento con le Autorità competenti di cui all’articolo 61 del D.Lgs. 272/99.

 

Art. 3

La procedura di cui alla presente Ordinanza disciplina anche gli eventi di cui all’articolo 4 commi 3 e 4 del D.Lgs. 272/99.

 

Art. 4

La non ottemperanza di quanto qui stabilito è punita ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto sia punibile ai sensi del D.Lgs. 272/99 o non costituisca fattispecie più grave, e con eventuali provvedimenti amministrativi da parte dell’Autorità di Sistema Portuale.

 

Art. 5

La comunicazione telematica dei dati annuali sul fenomeno infortunistico costituisce un requisito per il rinnovo di ogni atto concessorio o autorizzativo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale.

 

Art. 6

La presente Ordinanza dispone l’invio telematico dei dati relativi ai soli eventi infortunistici, disciplina le disposizioni relative alle modalità di comunicazione di incidenti e danni all’ambiente e abroga l’Ordinanza n° 76/2001.

 

Art. 7

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

 

Trieste, lì 20 aprile 2018

 

SEGNALAZIONE INFORTUNI E INCIDENTI AI BENI MATERIALI O ALL’AMBIENTE NELL’AMBITO DEL PORTO DI TRIESTE

(ai sensi dell’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale n. 4-2018)

 

APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica a tutti i soggetti autorizzati ad operare in ambito portuale, quali imprese portuali, concessionari, società di servizi generali, società di servizi portuali, cooperative, ecc, ai sensi della normativa vigente.

Le informazioni oggetto della presente procedura sono relative agli infortuni sul lavoro ovvero agli eventi lesivi avvenuti per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata inabilità, per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale l’evento si è verificato.

Tutti i datori di lavoro delle aziende di cui sopra sono tenuti a comunicare in via telematica all’Autorità di Sistema Portuale di Trieste i dati relativi ad ogni infortunio sul lavoro subito dai lavoratori, avvenuto nell’area operativa di competenza o durante attività promosse, coordinate o gestite dalle società stesse, anche ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, secondo le modalità di seguito specificate. Al fine di ampliare la base conoscitiva costituita dai dati infortunistici, tutte le società sono inoltre tenute a comunicare una serie di informazioni relative anche ad eventi che hanno coinvolto beni materiali senza danni, che abbiano comportato la temporanea sospensione delle attività svolte, o che abbiano comportato un impatto sull’ambiente.

 

RESPONSABILITÀ

I soggetti tenuti al rispetto della presente procedura sono i datori di lavoro di tutte le singole imprese e società che a qualsiasi titolo operano in ambito portuale: questi possono delegare i rispettivi responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’assolvimento di quanto richiesto.

 

SEGNALAZIONE DI INFORTUNIO

 

1. Autenticazione

Si prevede l’utilizzo di una piattaforma presente sul sito internet dell’AdSP MAO dove ciascun operatore si autentifica accedendo dal proprio terminale all’indirizzo http://192.168.0.115/default.aspx tramite l’inserimento di USER e PASSWORD. Le credenziali vengono assegnate, in via esclusiva, in occasione dell’emissione della presente Ordinanza alle imprese già autorizzate, mentre le imprese richiedenti nuove autorizzazioni di cui al Decreto APT 1533/2018 le riceveranno all’atto del rilascio dell’autorizzazione stessa.

Lo USER non può essere modificato mentre la variazione della PASSWORD è a discrezione dell’impresa, non prevedendo il software l’obbligo di revisione periodica.

 

2. Notifica incidenti e infortuni

La tipologia dei dati ed informazioni da inserire a seguito di un evento infortunistico è coerente con quanto già previsto dalla precedente Ordinanza n. 76/2001 e l’interfaccia web guida l’operatore nel processo di inserimento dei dati, consentendo di standardizzare la qualità delle informazioni raccolte.

 

3. Relazione annuale

Lo strumento informatico citato al punto 1 va inoltre utilizzato per l’elaborazione e trasmissione della relazione annuale sugli eventi infortunistici, adempimento obbligatorio per tutte le imprese come previsto dall’Art.5 della presente Ordinanza.

 

4. Tempi ammessi per la trasmissione dei dati

L’invio telematico dei dati deve essere effettuato, da parte dell’operatore, al più tardi il primo giorno lavorativo dopo quello dell’evento.

Resta valido l’obbligo di comunicazione telefonica immediata dell’evento infortunistico utilizzando il seguente numero telefonico 800 *** (Sala Operativa di AdSP MAO), in alternativa al numero 040 ***.

Tale comunicazione deve essere prevista nell’ambito delle procedure aziendali di gestione delle emergenze. L’infortunio deve essere segnalato dall’azienda sia nel caso in cui il lavoratore coinvolto risulti un suo dipendente, sia nell’eventualità in cui il lavoratore utilizzato dipenda da terzi.

Restano inalterate le modalità di comunicazione dei medesimi eventi previsti dalla legge nei confronti di altre autorità competenti in materia.

 

5. Decorrenza

La trasmissione dei dati per via telematica risulta operativa e disponibile immediatamente; si prevede una fase di transizione che ammette la trasmissione dei dati con la modulistica cartacea di cui all’ordinanza n° 76/2001 fino e non oltre al giorno 30 Aprile 2018; a decorrere da tale data saranno ammessi solo gli invii telematici.

 

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI AI BENI MATERIALI O ALL’AMBIENTE

 

Nel caso in cui si verifichi un incidente senza danni alle persone, ma con danni ai beni materiali, che abbia comportato la temporanea sospensione delle attività o che abbia avuto un evidente impatto sull’ambiente, oltre all’attivazione della Procedura di emergenza aziendale, deve essere data immediata comunicazione all’Autorità di Sistema Portuale al numero telefonico: 800 *** (Sala Operativa di AdSP MAO) o al numero 040 ***.

L’incidente deve essere segnalato sia in quanto avvenuto nell’ambito di competenza dell’impresa che gestisce le operazioni, sia se occorso durante attività coordinate dalla stessa.

La segnalazione formale dell’incidente deve verbalizzata utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 e deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ***@cert.porto.trieste.it dell’Autorità di Sistema Portuale di Trieste al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’evento, utilizzando lo stampato allegato 1 e deve inoltre contenere una descrizione delle misure intraprese per ripristinare le condizioni di sicurezza, come previsto dall’articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 272/99.

L’effettuazione di questo atto formale costituisce attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 del D.Lgs. 272/99.

Al ricevimento delle comunicazioni sopra menzionate AdSP MAO attiva le medesime procedure previste in caso di infortunio.

Restano inalterate le modalità di comunicazione dei medesimi eventi previsti dalla legge nei confronti di altre autorità competenti in materia.

Anche per quanto riguarda gli eventi con impatto sull’ambiente, AdSP MAO si attiverà con proprio personale ispettivo.

 

ALLEGATO