PORTS of GENOA
VADO LIGURE SAVONA PRA’ GENOVA
IL PRESIDENTE
EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN AMBITO PORTUALE - SETTORE COMMERCIALE
 

A seguito delle riunioni del tavolo tecnico tenutesi in data 11 e 12 marzo alla presenza dei rappresentanti di ADSP, ASL, USMAF, imprese portuali, imprese ex art. 17 legge 84/94, imprese dell’Autotrasporto, OOSS, nonché a seguito dell’emanazione del DPCM del giorno 11 marzo (cfr. allegato), vengono adottate le seguenti linee operative al fine di individuare ulteriori specifiche misure precauzionali a tutela della salute nei luoghi di lavoro, fermi restando i doveri di valutazione del rischio in capo ai datori di lavoro.
Sono richiamate le iniziative da assumersi in esito ai lavori del tavolo del 24 febbraio u.s. riportate in allegato, ivi inclusa la diffusione delle informazioni circa le misure igieniche da adottare sul luogo di lavoro.
1. Le imprese dovranno conformare le proprie procedure operative alle finalità dell’allegato DPCM, per quanto concerne il proprio ciclo lavorativo. In particolare, si segnalano al punto 7 dell’art. 1: i) l’intensificazione delle misure di sanificazione; ii) l’assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio; iii) le previsioni inerenti le precauzioni sul “lavoro ravvicinato”.
2. Le imprese dovranno, con il supporto del medico competente, prendere attenta visione delle disposizioni e delle valutazioni pregresse dell’Amministrazione sanitaria e degli altri provvedimenti inerenti la materia, assicurandone l’applicazione. I provvedimenti saranno reperibili nella sezione dedicata del sito della presente Autorità;
3. Si raccomanda, vista la costante evoluzione della situazione, di curare un costante aggiornamento della stessa anche in via autonoma ed attraverso le organizzazioni di categoria, adeguando le proprie valutazioni di rischio e le relative misure.
4. Si indicano le seguenti misure operative:
a) Implementazione da parte delle imprese di azioni di periodica sanificazione dei luoghi e dei mezzi operativi aziendali di lavoro. La periodicità verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, sentiti il medico competente ed il RLSA.
Ai fini della sanificazione si deve intendere un’attività di pulizia dei locali, delle attrezzature e dei mezzi di lavoro eseguita utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
b) adozione da parte delle Imprese di protocolli anticontagio con particolare attenzione:
• all’igienizzazione ad ogni cambio operatore, da parte dello stesso, delle parti delle attrezzature e dei mezzi di lavoro oggetto di contatto manuale, utilizzando, sentito il medico competente, gli adeguati prodotti igienizzanti messi a disposizione del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvede ad istruire il lavoratore circa le modalità di utilizzo degli stessi prodotti.
Il processo di igienizzazione comprende anche l’areazione dei mezzi per circa 5/10 minuti e comunque per un periodo non inferiore a quello indicato nelle modalità d’uso del prodotto. Il lavoratore che accede al mezzo è tenuto alla preventiva pulizia delle mani utilizzando i prodotti igienizzanti messi a disposizione dal datore di lavoro;
• al rispetto della distanza interpersonale di un metro e, laddove esso non sia possibile, alla dotazione di strumenti di protezione individuali. Detti strumenti consistono in mascherine almeno di tipo “chirurgico” quale presidio standard per il contenimento della trasmissione di malattie trasmissibili via aerea. In relazione a particolari tipologie di operazioni, le imprese valuteranno l’utilizzo e la fornitura di guanti protettivi;
• all’organizzazione di sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone.
Le imprese si impegnano a sviluppare sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere;
• Le imprese si impegnano altresì ad implementare lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre.
5. Gestione del lavoratore confermato certo positivo per COVID-19 e dei “contatti stretti” di un caso confermato di COVID-19: le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ricevuta la notifica del caso sospetto/confermato, effettuano l’indagine epidemiologica per identificare i contatti “stretti” (ultima definizione stabilita dalla Circolare Ministero Salute del 09.03.2020) ed applicano, a seguito di colloquio telefonico, agli stessi la misura della “quarantena” con sorveglianza attiva, per quattordici giorni dall’ultimo contatto e/o attuano gli altri provvedimenti ritenuti necessari (es. tampone ecc.) nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti.
6. In applicazione del DPCM 08/03/2020 e DPCM 09/03/2020, art.1 comma 1, lett. b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 2) del DPCM 8 marzo 2020, le imprese destinatarie delle presenti Linee Guida sono tenute alla stretta osservanza delle medesime.

Genova, 12 marzo 2020