CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
A TUTTO IL PERSONALE CNR
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità
e.p.c.
Al Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI
Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI
OGGETTO: Indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 24 marzo n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Gentili Colleghe e Colleghi,
il Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha modificato molte misure precedentemente adottate per il contenimento della diffusione del virus SARS Cov2 e della conseguente epidemia di CoViD-19. La circolazione del virus permane alta e, nelle ultime settimane, è stato registrato un incremento dei casi positivi anche se, per ora, senza ripercussioni significative sull’andamento dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Per questo motivo, il Governo si riserva la possibilità di rivedere le misure nel caso di un peggioramento dell’andamento epidemiologico. Per contribuire ad evitare il verificarsi di un tale scenario, è molto importante il completo e costante rispetto delle misure in vigore e l’ampliamento del numero di vaccinati (ciclo completo più dose booster).
Si riportano di seguito le indicazioni di interesse per le attività lavorative aggiornando quanto esposto nelle precedenti note.
Certificazione verde (green pass).
Fino al 30 Aprile, permane l’obbligo di controllo della certificazione verde base per chiunque acceda ai luoghi di lavoro. Dal primo aprile decade l’obbligo di certificazione verde rafforzata per l’accesso delle persone con oltre 50 anni pur permanendo l’obbligo vaccinale.
Sempre fino al 30 aprile continua ad essere obbligatorio il possesso della certificazione verde base per:
• L’accesso alle mense;
• La partecipazione ai concorsi pubblici;
• La partecipazione in presenza ai corsi di formazione;
• L’uso dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza;
Inoltre, chi utilizza tali mezzi per lo svolgimento di missioni dovrà essere dotato di mascherine FFP2.
Si ribadisce la necessità di rispettare le misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento.
Gestione dei casi positivi e dei contatti stretti.
La procedura di gestione è stata estremamente semplificata. I soggetti risultati positivi al tampone antigenico o molecolare dovranno continuare a rispettare l’isolamento per 5 giorni. Il rientro in presenza è possibile solo dopo negativizzazione del tampone antigenico o molecolare. I contatti stretti, o i soggetti che vengono identificati come tali in assenza di indicazioni delle autorità sanitarie, potranno continuare a frequentare i luoghi di lavoro con l’obbligo di indossare una mascherina FFP2 per almeno 10 giorni e di effettuare l’autosorveglianza per 5 giorni. In caso di comparsa di sintomi vi è l’obbligo di eseguire un tampone antigenico o molecolare.
Per quanto riguarda le regole interne al CNR, non dovrà essere più compilata la scheda di rilevazione dei positivi. Permane l’obbligo di ricostruire i possibili contatti stretti (che dovranno indossare mascherine FFP2 e sottoporsi all’autosorveglianza) e la segnalazione in forma anonima del rilievo di casi agli RLS della struttura coinvolta.
Mascherine.
Fino al 30 aprile permane l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica nei luoghi di lavoro in cui non si operi da solo. Essendo modificato il regime di gestione dei contatti stretti, questi ultimi, come detto, devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni.
Fino al 30 aprile, inoltre, sui mezzi di trasporto pubblico e nei convegni è obbligatorio indossare la mascherina del tipo FFP2.
Gestione dei soggetti classificati come “fragili”.
Il Decreto stabilisce la proroga al 30 giugno 2022 della “Sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Quindi, i lavoratori portatori di patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (di cui al comma 2 dell’art. 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221) potranno richiedere al Medico Competente, attraverso una visita, il riconoscimento del loro stato di fragilità ai fini della collocazione in modalità lavoro agile.
I lavoratori identificati come “fragili” nei mesi scorsi (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992; immunodepressi o i cui familiari conviventi si trovino in uno stato di immunodepressione; condizioni di rischio derivanti da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità certificate dal medico di medicina generale del lavoratore di cui al comma 2 del citato art. 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221), ancora in possesso dei requisiti già verificati in precedenza potranno proseguire ad operare in modalità agile (cod. 39LA) fino al 30-06-2022 anche in relazione a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione all’atto dell’adozione della n. 203 del 21 dicembre 2021.
Qualora siano cessate le condizioni di fragilità o il lavoratore volesse riprendere l’attività in presenza potrà essere utilizzato il lavoro agile ordinario secondo le modalità descritte nella nota del 22/03/2022 prot. N. 0022278. Nel caso in cui il lavoratore voglia riprendere l’attività in presenza, anche usufruendo della modalità mista lavoro in presenza e lavoro in modalità agile, dovrà farne apposita richiesta al proprio datore di lavoro. Tale ipotesi sarà valida fino ad un eventuale ripristino dell’emergenza sanitaria.
Gestione delle lavoratrici in stato di gravidanza
Si conferma quanto già disposto nella nota del 22 marzo u.s., in materia di lavoro agile fino al 30 giugno 2022.
Convegni e congressi.
Potranno essere organizzati eventi nel rispetto delle regole di prevenzione generali; evitare gli assembramenti, flussi distinti di ingresso e uscita, obbligo di indossare la mascherina FFP2 durante l’evento, adeguata areazione e ricambi di aria nelle sale, divieto di uso promiscuo dei microfoni o loro sanificazione dopo ogni intervento, rispetto del numero massimo di presenze stabilito per le singole aule in funzione delle condizioni locali. Nel caso di eventi a maggior complessità organizzativa (coffee break; sessioni poster; uso di più aule in contemporanea...) è necessaria una valutazione preliminare della fattibilità a livello locale con il coinvolgimento del Rspp della struttura CNR che gestisce le aule.
Fino al 30 aprile permane l’obbligo di controllo, a cura dell’organizzatore, della certificazione verde rafforzata per i partecipanti.
Il Decreto-legge n. 24/2022 prevede, inoltre, che il Ministero della Salute promulghi ordinanze per l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza relativi alle varie attività produttive aggiornando quelli esistenti. Nel caso di provvedimenti che possano riguardare anche attività svolte nel CNR si provvederà a fornire ulteriori indicazioni operative.
IL DIRETTORE GENERALE
COLPANI GIUSEPPE