Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità
Decreto 22 febbraio 2022
Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.
G.U. 30 marzo 2022, n. 75

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;
Vista la Dichiarazione di Pechino e la piattaforma di azione adottata a Pechino, il 15 settembre del 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulla donna che ha indicato come obiettivo mondiale l'empowerment femminile attraverso la presenza più visibile delle donne in posizioni di potere e di una loro piena partecipazione ai processi decisionali;
Vista la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025»;
Considerato che il 5 agosto 2021 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata ha presentato al Consiglio dei ministri la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR;
Considerato che la Strategia nazionale presenta cinque priorità (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e punta, tra l'altro, alla risalita di cinque punti entro il 2026 nella classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere;
Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sviluppa attraverso le sue missioni le priorità della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;
Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parità di genere sul rafforzamento della governance a presidio delle politiche sulla parità di genere e le funzioni di monitoraggio dei risultati e target prefissati;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e in particolare l'art. 4, che istituisce la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), e in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148, che prevedono:
che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, e che il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale (commi 139 e 140);
l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 141);
che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle università italiane (comma 142);
che competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 143);
che al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 145);
che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 147);
Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 147 della legge n. 234/2022 [2021], a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;
 

Decreta:

Art. 1
Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (di seguito «Osservatorio»).
 

Art. 2
Funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'art. 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti.
2. Oltre alle funzioni previste al comma 1, l'Osservatorio svolge, altresì, funzioni di supporto al Dipartimento per le pari opportunità ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dell'aggiornamento di quello vigente.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio:
a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche in tema di pari opportunità e di parità di genere, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche in Italia;
b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
c) coordina le proprie attività di ricerca, studio e documentazione con quelle relative al Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come previsto al comma 149 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
 

Art. 3
Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità.
2. Sono organi dell'Osservatorio:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea;
c) il Comitato tecnico-scientifico.
3. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni.
4. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità sulla base delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.
 

Art. 4
Composizione e funzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composta come segue:
a) da ventiquattro componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o dall'Autorità delegata alle pari opportunità, due designati dal Ministro per l'economia e le finanze, uno dei quali in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e uno rispettivamente dai Ministri dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della pubblica amministrazione, degli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili, per le disabilità, degli affari esteri e cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e ricerca, della cultura, della salute, turismo;
b) due componenti designati dalla Conferenza delle regioni;
c) due componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un componente designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) cinque componenti individuati nell'ambito delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere;
f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;
g) tre componenti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale;
h) un componente designato in rappresentanza della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia;
i) un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica;
j) un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche;
k) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.
2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell'Osservatorio, e demanda al Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, l'individuazione della linea di attuazione.
3. L'Assemblea organizza la propria attività affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle diverse sue componenti.
 

Art. 5
Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio è presieduto da un Coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per le pari opportunità e la parità di genere.
2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea, nonché di coordinamento tecnico-operativo dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 4, comma 3.
 

Art. 6
Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali l'Osservatorio si avvale del supporto di una Segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 febbraio 2022

Il Ministro: Bonetti