Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 2003
Validità: 01.07.2003 - 30.06.2007
Parti: Auil e Femca-Cisl,
Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle
parti Parte generale Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art. 2 - Interpretazione del contratto. Art. 3 - Controversie. A) Controversie individuali. B) Controversie interpretative e collettive. Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale. Art. 5 - Distribuzione del contratto - Quota di partecipazione alle spese contrattuali. Art. 6 - Esclusiva di stampa. Art. 7 - Decorrenza e durata. Art. 8 - Regolamentazione della contrattazione aziendale. 1) Soggetti. 2) Requisiti. 3) Finalità e contenuti. 4) Procedure di consultazione e di verifica. 5) Procedure. Capitolo II - Sistema di informazioni Art. 9 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea. Premessa. Occupazione - Investimenti - Formazione. Andamento dell'attività produttiva (ex art. 36). Imprese a dimensione europea. Art. 10 - Codice di condotta. Art. 11 - Lavoro esterno. Art. 12 - Mobilità interna della manodopera. Art. 13 - Clausola di salvaguardia. Capitolo III - Istituti di carattere sindacale Art. 14 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). 1) Costituzione e funzionamento della RSU. 2) Componenti e permessi. Numero dei componenti delle RSU 3) Elezioni. 4) Elettorato passivo. 5) Compiti e funzioni. 6) Modalità delle votazioni e designazioni. 7) Comunicazione della nomina. 8) Disposizioni varie. Art. 15 - Commissione interna e delegato d'impresa. Art. 16 - Immunità sindacale. Art. 17 - Assemblee. Art. 18 - Permessi per cariche sindacali. Art. 19 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali. Art. 20 - Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. Art. 21 - Affissioni. Art. 22 - Versamento dei contributi sindacali. Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 23 - Assunzione - Visite mediche. Art. 24 - Periodo di prova. Art. 25 - Apprendistato professionalizzante. Formazione. Art. 26 - Contratto a tempo determinato. Caratteristica del rapporto. Informazione. Limiti quantitativi nelle assunzioni a termine. Divieti. Esclusioni. Assunzioni esenti da limitazioni. Periodo di affiancamento. Diritto di precedenza. Formazione antinfortunistica. Proroga e rinnovi. Art. 27 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Art. 28 - Contratto di inserimento. Art. 29 - Job-sharing - Lavoro ripartito. Art. 30 - Telelavoro. Art. 31 - Lavoro delle donne e dei minori. Art. 32 - Azioni positive per le pari opportunità. Art. 33 - Trattamento minori. Art. 34 - Inquadramento unico dei lavoratori. Art. 35 - Passaggio di qualifica. Art. 36 - Cambiamento e cumulo di mansioni. Art. 37 - Disciplina dell'orario di lavoro. A) Parte generale. B) Lavoro a turni 6 X 6. Modulazione e rimodulazione degli orari di lavoro nell'ipotesi di lavoro a turni 6x6. C) Riduzione dell'orario di lavoro. D) Banca individuale delle ore. Art. 38 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro. Art. 39 - Flessibilità tempestiva. Art. 40 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali. Procedura per il lavoro straordinario di produzione. Art. 41 - Regime di orario a tempo parziale.. A) Disposizioni generali. B) Instaurazione e trasformazione del rapporto. C) Lavoro supplementare e lavoro straordinario. Art. 42 - Lavori a turni. Art. 43 - Recuperi. Art. 44 - Definizione ed elementi della retribuzione. Art. 45 - Minimi contrattuali. Art. 46 - Determinazione della retribuzione oraria. Art. 47 - Corresponsione della retribuzione. Cessione di quote della retribuzione. Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità. Art. 49 - Trasferte. Art. 50 - Trasferimenti. Art. 51 - Trattamento per invenzioni. Art. 52 - Permessi, assenze ed aspettative. Art. 53 - Portatori di handicap ed invalidi. |
Art. 54 - Conservazione del posto per
l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione della tossicodipendenza. Art. 55 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro. Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali. Art. 57 - Congedo matrimoniale. Art. 58 - Servizio militare. Art. 59 - Diritto allo studio e facilitazioni ai lavoratori studenti. Art. 60 - Facilitazioni particolari ai lavoratori studenti. Art. 61 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza (RLS). 1) Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori. 2) Rappresentanti per la sicurezza (RLS). 3) Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza. 4) Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza. 5) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. A) Accesso ai luoghi di lavoro. B) Modalità di consultazione. C) Informazioni e documentazione aziendale. 6) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. 7) Riunioni periodiche. 8) Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio. 9) Lavoratori addetti ai videoterminali. 10) - (Rinvio) Art. 62 - Disciplina del lavoro. Art. 63 - Regolamento interno. Art. 64 - Modalità per l'esercizio del diritto di sciopero nelle aziende di lavanderie industriali del settore sanitario e ospedaliero. Art. 65 - Abiti da lavoro. Art. 66 - Conservazione del materiale. Art. 67 - Provvedimenti disciplinari. Art. 68 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari. Art. 69 - Norme per il licenziamento. Art. 70 - Trattenuta per risarcimento danni. Art. 71 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda. Art. 72 - Restituzione dei documenti di lavoro. Art. 73 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Art. 74 - Indennità in caso di morte. Parte Operai Art. 75 - Modalità di corresponsione della retribuzione. Art. 76 - Sospensione e interruzione del lavoro. Art. 77 - Lavoro discontinuo. Art. 78 - Lavoro a cottimo. Art. 79 - Giorni festivi - Riposo settimanale. Art. 80 - Ferie. Art. 81 - Tredicesima mensilità. Art. 82 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro. Trattamento economico di malattia/Cassa integrazione. Art. 83 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 84 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso. Parte Intermedi Art. 85 - Sospensioni e riduzioni di lavoro. Art. 86 - Giorni festivi - Riposo settimanale. Art. 87 - Ferie. Art. 88 - Tredicesima mensilità. Art. 89 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro. Trattamento economico di malattia/Cassa integrazione. Art. 90 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 91 - Preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Parte Impiegati Art. 92 - Trattamento laureati e diplomati. Art. 93 - Lavoratori con funzioni direttive. Art. 94 - Sospensioni e riduzioni di lavoro. Art. 95 - Giorni festivi - Riposo settimanale. Art. 96 - Ferie Art. 97 - Tredicesima mensilità. Art. 98 - Indennità per maneggio denaro. Art. 99 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro. Trattamento economico di malattia/Cassa integrazione. Art. 100 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 101 - Preavviso. Art. 102 - Norme particolari per i Quadri. Allegati Allegato 1 Tabelle retributive Tabella A Aumento dei minimi contrattuali Tabella B 2) Una tantum. Allegato 2 Lettera tra le parti in tema di flessibilità Allegato 3 Declaratorie ed esemplificazioni Allegato 4 Mensilizzazione operai - Criteri operativi Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio 1) Definizione del lavoratore a domicilio. 1/bis. 2) Libretto personale di controllo. 3) Responsabilità del lavoratore a domicilio. 4) Retribuzione. 5) Maggiorazione della retribuzione. 5/bis - Sistema di informazioni. 6) Lavoro notturno e festivo. 7) Pagamento della retribuzione. 8) Fornitura materiale. 9) Norme generali. Allegato 6 Verbale di ricognizione e quantificazione RSU Protocolli Protocollo n. 1 Processi di ristrutturazione contrazione dell'orario di lavoro Protocollo n. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori Risoluzione del Consiglio del 29.5.90 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02) Protocollo n. 3 Previdenza integrativa volontaria Protocollo n. 4 Fondo grandi interventi Protocollo n. 5 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti delle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale
(applicato anche alle aziende industriali esercenti l'attività di pulitura a
secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere)
Costituzione delle parti
Addì 16 dicembre 2003, in Roma tra Associazione Unitaria Industrie di Lavanderia
[
] e Federazione Energia Moda Chimica e Affini (Femca) [
], Federazione
Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [
] con l'assistenza della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), Unione Italiana Lavoratori
Tessili e Abbigliamento (Uilta) [
] con l'assistenza della Unione Italiana del
Lavoro (Uil) è stato stipulato il presente CCNL che
disciplina i rapporti di lavoro tra le ditte esercenti l'attività di lavanderia
industriale attraverso stabilimenti di lavaggio, manutenzione e ripristino di
biancheria, indumenti e affini, per conto terzi e/o in conto proprio, destinati
all'uso professionale per industria, sanità, turismo, comunità, ecc. e i
lavoratori da esse dipendenti. Il presente contratto si applica anche alle
aziende industriali esercenti l'attività di pulitura a secco, tintoria di abiti,
smacchiatoria e stireria in genere.
Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente
contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non
esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Interpretazione
del contratto.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del
presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni
legislative e agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il
rapporto di lavoro.
Art. 3 - Controversie.
A) Controversie individuali.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo
saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro,
con l'intervento delle RSU o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia
potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di compimento in sede sindacale, la parte ricorrente
potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione e arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di
componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria
Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5
giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la
controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima.
Le due Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta
risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente
da 1 o 2 membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori
interessata, da 1 o 2 membri designati dalla Organizzazione dei datori di
lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista
precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al
competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione e arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio
entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) Controversie
interpretative e collettive.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del
presente contratto saranno deferite all'Ente bilaterale, di cui all'art. 4.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si
darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento
alle disposizioni di cui all'art. 68 nonché alle norme di legge vigenti in
materia.
Art. 4 - Ente Bilaterale
Nazionale.
Fra Auil, Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil viene costituito l'Ente
bilaterale nazionale che ha i seguenti scopi:
- istituire e gestire l'Osservatorio nazionale sulla evoluzione del settore
lavanderie;
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare
riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
- promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in
materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale,
anche in collaborazione con le istituzioni nazionali ed europee;
- attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai
programmi comunitari ispirati e finanziati dai Fondi strutturati, con
particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in
convenzione, la realizzazione;
- raccogliere gli accordi realizzati a livello territoriale e aziendale
curandone le analisi e la registrazione;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della
sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme di legge e della contrattazione
collettiva, nonché sul rapporto con l'ambiente esterno alla impresa;
- distribuire gratuitamente alle aziende, che contribuiscono al Fondo, una copia
del vigente CCNL per ogni singolo dipendente;
- sede di interpretazione e conciliazione rispetto alle controversie collettive
derivanti dalla applicazione del presente contratto.
Al fine di rendere disponibile strumenti ed indicazioni utili a consentire alle
imprese di adottare un Codice di condotta per il settore, come previsto
dall'art. 10, le parti affidano all'Ente bilaterale il compito di predisporre
tutti gli elementi utili per la predisposizione di un sistema di procedure di
controllo e di verifiche indipendenti finalizzati a garantire il rispetto dei
contenuti del Codice.
Le parti studieranno altresì l'individuazione di un sistema di certificazione
della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di condotta.
Le parti convengono di affidare all'Ente bilaterale compiti di indirizzo /
progettazione / programmazione e promozione dell'attività formativa finalizzata
sia a conseguire formazione di base e continua che quella più specificatamente
di natura professionale.
In tale ambito l'Ente bilaterale, anche in relazione all'attività di Fondimpresa,
avrà il compito di assistere imprese, Organizzazioni sindacali territoriali e
RSU, nell'attivazione di piani formativi.
Al fine di finanziare l'attività, le parti convengono che a far data dall'1.1.00
viene istituita una quota di partecipazione congiunta da destinare a favore
dell'Ente bilaterale nazionale.
Il contributo è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello
0,05% a carico del lavoratore.
Entrambe le percentuali sono calcolate sulla retribuzione lorda di ciascun
dipendente.
Art. 8 - Regolamentazione della contrattazione aziendale.
1) Soggetti.
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle RSU e ai
Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno
stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle
Organizzazioni nazionali di categoria.
2) Requisiti.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -
nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle
stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal CCNL e
perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3.
Riguarderà pertanto materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. La
contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente
contratto.
4) Procedure di
consultazione e di verifica.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle
strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a
livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la
situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti
essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro
ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in
relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli
obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la
migliore acquisizione degli elemento di conoscenza comune e la effettuazione
delle verifiche.
Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 9 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione
professionale - Imprese a dimensione europea.
Premessa.
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto
recepisce e attua le logiche e i contenuti del "Protocollo sulla politica dei
redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23.7.93, sottoscritto da
Governo, Confederazioni imprenditoriali e Confederazioni sindacali, nonché
dell'Accordo interconfederale 20.12.93 sulle RSU.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento della
inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su
temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la
competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione,
individuano nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare
posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato
sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con
diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come
fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e
ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenza e
responsabilità derivanti da norme di legge, di Accordi interconfederali e del
contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove
professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni
tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali. Tutto
quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire
lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione -
Investimenti - Formazione.
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni
conoscenze, anche attraverso la costituzione di un Osservatorio congiunto di cui
all'art. 4, della realtà produttiva e occupazionale e la verifica delle
rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione
del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci
rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e la
individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del
sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento
della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione
delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, si attraverso l'apporto
delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme
restando l'autonomia della attività imprenditoriale, le rispettive
responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune
intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro
armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato e la realtà
evolutiva del settore:
1) a livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti stipulanti, nel corso di un apposito incontro, in sede di
Osservatorio congiunto verranno fornite alle parti informazioni globali in
merito:
- alle linee generali dell'andamento economico- produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e la loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e
dei comparti in cui si articolerà) con particolare riferimento alla occupazione;
- all'andamento della occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali vigenti sui contratti di formazione e lavoro e
sull'apprendistato, all'andamento della occupazione femminile e allo stato di
applicazione delle leggi nn. 903/77 e 125/91 nonché delle eventuali future
specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive
in linea con le Raccomandazioni CEE;
- alla evoluzione tecnologica;
- all'andamento globale della occupazione in riferimento alla introduzione di
nuove tecnologie che richiedono interventi e/o significative ristrutturazioni
aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per tipo di contratto, per sesso e qualifica
e classi di età;
[
]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare
riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie,
dalla evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo
sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della
sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e
di localizzazione nel Mezzogiorno;
- alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali
Paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di
una oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;
- ai problemi ambientali.
A tale riguardo seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto
relativo all'evoluzione del settore e le implicazioni:
- sui livelli occupazionali e sulla struttura della occupazione;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze
formative;
[
]
Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3 le aziende che sono
articolate su più unità produttive e che operano nel settore, forniranno tali
informazioni a livello nazionale.
2) A livello regionale o territoriale, di norma annualmente, o su
richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di
un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi ai nuovi insediamenti industriali e a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici ed agevolati;
[
]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento della occupazione giovanile;
- in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione e
lavoro, allo sviluppo dell'apprendistato, all'andamento della occupazione
femminile e allo stato di applicazione delle leggi nn. 903/77 e 125/91, nonché
delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le
possibili azioni positive in linea con le Raccomandazioni UE;
[
]
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[
]
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla struttura della occupazione;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre fra innovazioni tecnologiche ed esigenze
formative;
[
]
Le parti forniranno agli Enti preposti tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa della
occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni della informativa, anche attraverso
la realizzazioni di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con
attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli
accordi interconfederali vigenti, ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per
consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni,
essi saranno sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti e agli
Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio,
affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle
prospettate esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di
lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94,
utilizzando le risorse disponibili degli Enti locali;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 31.
3) Il livello aziendale di informazione è articolato in 3 momenti
specifici:
(a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico- sociali della
impresa;
(b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale;
(c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee. Tale sistema
informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare,
attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un
migliore livello di conoscenza delle realtà, affermando il processo
partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le
singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale
imprenditoriale, le Aziende con più di 50 dipendenti, su richiesta delle
Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel
corso di un apposito incontro, alle RSU e alle Organizzazioni medesime
informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi e alla
struttura occupazionale (tipo di contratto, sesso e qualifica professionale),
nonché alla eventuale acquisizione di pubbliche commesse;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui
programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove
produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti
a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno
oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per tipologia di contratto, sesso e
qualifica effettuate nell'anno precedente e quelle previste per l'anno in corso;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento della occupazione giovanile, l'andamento della occupazione
femminile e lo stato di applicazione delle leggi nn. 903/77 e 125/91, nonché
delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le
possibili azioni positive in linea con le Raccomandazioni UE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo,
nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto
dal D.lgs. n. 626/94;
- i lavori commessi in appalto, anche a cooperative, sulla base della legge n.
1369/60.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di
categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione,
alle problematiche della formazione e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Andamento
dell'attività produttiva (ex art. 36).
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU, annualmente e/o semestralmente,
in relazione all'andamento stagionale della attività produttiva e con
riferimento alle specifiche esigenze aziendali i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale di lavoro per flessibilità e
quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per
riduzione orario;
- i contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati
congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure
concordate con il presente contratto (permessi per riduzione orario modalità
applicative della flessibilità, ex festività e ferie).
Imprese a dimensione europea.
In relazione alla
Direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione
tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e
dell'Accordo interconfederale 27.11.96 demandando a livello aziendale il compito
di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adatto per il settore, anche alle Organizzazioni
sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari
delle informazioni di cui alla
Direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a
livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo, secondo
le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Art. 10 - Codice di condotta.
Auil e Femca- Filtea- Uilta considerano la lotta al lavoro nero, allo
sfruttamento del lavoro dei bambini, dei lavoratori e delle persone, obiettivo
delle parti.
In particolare è necessario combattere fenomeni di illegalità, concorrenza
sleale, e lavoro sottocosto al di fuori delle normative e dei contratti di
lavoro.
Le parti ritengono necessario, e Auil si impegna in tal senso, che le aziende
associate ed eventualmente coinvolte in processi di produzione e dei servizi
garantiscono il rispetto delle norme e in particolare le Convenzioni OIL (nn.
29
e
105,
87,
98,
100 e
111,
138).
Per queste ragioni le parti convengono sulla necessità di far recepire alle
aziende un "codice di condotta" convenendo che, per essere efficace, lo stesso
deve essere accompagnato da disposizioni concrete e certe relative alla sua
attuazione e alle procedure di verifica indipendente, in particolare per il
controllo del rispetto delle disposizioni del Codice.
Le parti concordano infine sulla opportunità della definizione di un marchio
ambientale e dei diritti (la cui adozione avverrà su base volontaria) che
certifichi che la produzione e la commercializzazione del prodotto è avvenuta
senza ricorrere al lavoro minorile e nel rispetto dei diritti della persona e
dell'ambiente, così come previsto dalle convenzioni internazionali.
Al fine di combattere le aree di lavoro illegale che producono fenomeni di
concorrenza sleale nei confronti delle aziende regolari e di negazioni dei
diritti fondamentali dei lavoratori, le parti richiedono alle istituzioni ed in
particolare al Ministero della salute e alle Regioni di subordinare affidamenti
in appalto di commessa di lavoro solo ed esclusivamente ad aziende che applicano
leggi e contratti e gli accordi sul codice di condotta.
Si costituirà una Commissione paritetica composta da 6 componenti (3 designati
dalle Organizzazioni sindacali e 3 dalle imprese) che dovrà redigere un codice
di condotta e gestire la sua attuazione su mandato delle aziende aderenti e
delle parti sociali.
Ulteriore compito della Commissione sarà quello di monitorare il lavoro del
settore nonché di essere parte referente ad eventuali segnalazioni di frazione
del codice di condotta.
Per le aziende che si sottoporranno volontariamente alle verifiche del
soprarichiamato Codice di condotta sarà sperimentato un marchio definito
"etichetta/marchio sociale e ambientale" di cui potranno fregiarsi solo le
imprese che recepiscono, attraverso un accordo aziendale, l'accordo nazionale e
il Codice di condotta.
Le parti firmatarie del presente protocollo si attiveranno presso i competenti
Ministeri, per discutere e concordare forme di collaborazione e di sostegno
anche finanziario alle attività di controllo e monitoraggio.
Art. 11 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazioni presso terzi, anche se Società di forma cooperativa, per
l'effettuazione di produzioni del ciclo di lavoro delle aziende committenti,
affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e
del presente contratto. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non
diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le
parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno alla applicazione del CCNL di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende
committenti il CCNL da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 50
dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a
richiesta, di norma annualmente e in caso di modifiche in corso d'anno, le RSU o
in mancanza alle Organizzazioni territoriali, sulle previsioni di ricorso al
lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla
quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste
alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e
sui contratti di lavoro da queste applicati. Le aziende committenti si impegnano
ad applicare nei confronti delle aziende contoterziste tariffe che permettano
alle stesse l'applicazione del CCNL.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente
competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una
Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti
compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavorazione presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda
committente avente oltre 50 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende
terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano
e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla
applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di prevenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o
riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure
di cui all'art. 5, legge 20.5.75 n. 164 e alla legge 23.7.91 n. 223, daranno
anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al lavoro
presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In
caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dalla applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con
l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
della occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Chiarimento a verbale.
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo hanno
inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro
esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
una attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerenti al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Art. 12 - Mobilità
interna della manodopera.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 50 dipendenti informeranno
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non
temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori, nei casi in
cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali
esigenze tecniche, organizzative e produttive della attività aziendale.
Le RSU potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo
entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti
riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la
mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più
elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.
Art. 13 - Clausola di
salvaguardia.
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come
l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la
stipulazione delle norme relative al "sistema di informazioni".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale,
attuati in difformità degli impegni così come definiti agli articoli
"investimenti - occupazione - formazione professionale", "lavoro esterno",
"mobilità", daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di
dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da
compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle
specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni
preesistenti più favorevoli.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 14 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
1) Costituzione e
funzionamento della RSU.
Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l'Accordo
interconfederale 20.12.93, ed eventuali sue future modifiche, con le
specificazioni e integrazioni di seguito riportate.
[
]
5) Compiti e funzioni.
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20.5.70 n. 300 e ai loro dirigenti
nella titolarità dei poteri e dell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti
per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le
materie e con le modalità previste dal presente contratto.
Art. 15 -
Commissione interna e delegato d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto
richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il
Delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 17 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendente
dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di
interesse sindacale e del lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo con
modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle
persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni
avvicendati.
[
]
Art. 21 - Affissioni.
I sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del
presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a
firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e
del lavoro.
[
]
Le RSU hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro
ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione - Visite
mediche.
[
]
Prima della assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 25 -
Apprendistato professionalizzante.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante
diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di
consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà
possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Nel frattempo continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato
prevista dall'art. 25,
CCNL 17.11.99.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i
giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla
qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per
l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia
interni che esterni alla azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un
contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la
qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione,
la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i
lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2 al 7 e per
tutte le relative mansioni.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a
cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della
scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe
di cottimo.
[
]
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di
lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi
le stesse mansioni e l'interruzione tra i 2 periodi non sia superiore a 12 mesi.
Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato
professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto/dovere di istruzione e formazione.
[
]
Formazione.
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme
applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione
nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le
associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Le Organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia,
ribadiscono che attraverso l'Ente bilaterale nazionale intendono concorrere alla
definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli
standard minimi di competenza.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione
120 ore medie annue retribuite. Per completare l'addestramento dell'apprendista
in possesso di titolo di studio post- obbligo ovvero di attestato di qualifica
professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della
formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite.
Le parti, attraverso l'Ente bilaterale nazionale, definiranno in tempo utile per
consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
- le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in
forma modulare, esterna e interna alle aziende;
- la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale -
da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli
infortuni;
- le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che
avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante,
anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una
parte di formazione.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
formative esterne e interne all'azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro
attesta l'attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste
dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente
formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può
essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti
riconoscono che nel settore delle lavanderie industriali il processo produttivo,
quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque
organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della
capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed
esterna alla azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro
notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella
ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornalieri e
su turni diurni.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle
aree del Mezzogiorno (Obiettivo 1 del
Regolamento 92/2081/CE del 20.7.93)
saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul
Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo
istituto.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in
materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto
contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le
conseguenti armonizzazioni.
Art. 26 - Contratto a tempo determinato.
Caratteristica del rapporto.
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo
indeterminato.
Il contratto a termine è consentito, secondo quanto stabilisce il D.lgs. n. 368
del 6.9.01, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
e sostitutivo, e secondo quanto previsto dal presente articolo.
[
]
Informazione.
Le Aziende procederanno alle assunzioni con contratto a termine secondo le
modalità previste dalla legge e dal vigente CCNL, dando contestuale informazione
alle RSU, in mancanza della RSU alle Organizzazioni sindacali territoriali.
Divieti.
Le assunzioni a tempo determinato sono vietate nelle seguenti ipotesi:
[
]
(d) aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 4, D.lgs. n. 626/94.
Esclusioni.
Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina dei contratti a termine:
- i contratti di lavoro di somministrazione di cui al D.lgs. n. 276/03;
- i contratti di formazione e lavoro e i contratti di inserimento previsti dal
D.lgs. n. 276/03;
- i rapporti di apprendistato e le tipologie contrattuali legate a fenomeni di
formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzato da un termine, non
costituiscono rapporto di lavoro.
Formazione antinfortunistica.
Il lavoratore assunti con contratto a tempo determinato usufruiranno di adeguati
interventi informativi /formativi, sia riguardo alla sicurezza che con
riferimento al processo lavorativo.
Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello
aziendale.
Art. 27 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
In attesa che la nuova normativa di legge sul contratto di somministrazione di
lavoro a tempo determinato diventi esecutiva, le parti concordano la presente
regolamentazione al fine di consentire - attraverso il tempestivo utilizzo
dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete
opportunità occupazionali.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze
e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione
del presente articolo.
[
]
L'azienda a fronte delle necessità di inserire personale con contratto di
somministrazione di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa
informazione alla RSU relativamente a: numero dei contratti, cause, lavorazioni
e/o reparti interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le
ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
Art. 28 - Contratto di
inserimento.
[
]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[
]
Nel progetto verranno indicati, inoltre:
[
]
(b) la durata e le modalità della formazione.
[
]
Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita
anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita
fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere
nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro e
organizzazione aziendale.
La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in
funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli,
proposti dall'Ente bilaterale nazionale.
I moduli formativi conformi a quelli proposti dall'Ente bilaterale nazionale
risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto
di inserimento / reinserimento presso un'altra azienda sono considerati già
adempiuti anche in occasione di ciascun nuovo contratto di inserimento presso
altre diverse aziende, fatto salvo, con riferimento al contesto aziendale
specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che
deve essere ripetuta.
[
]
Dichiarazione a verbale n. 1
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i),
D.lgs. n. 276/03, la registrazione delle competenze acquisite sarà
opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato
(tutor o referente formativo aziendale).
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si riservano di definire un modello di progetto individuale di
inserimento da proporre per l'utilizzo nelle lavanderie industriali.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti auspicano l'estensione anche ai lavoratori disabili, riconosciuti tali
ai sensi della legge n. 68/99 della disciplina del contratto di
inserimento/reinserimento lavorativo e dei relativi benefici contributivi.
Art. 30 - Telelavoro.
Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla
modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro che permette anche ai
lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso
una maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati.
Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l'Accordo
interconfederale 9.6.04, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro
nell'ambito del CCNL Lavanderie industriali come segue.
1) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro
dipendente svolta in regime di telelavoro.
Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a
domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista.
Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed
economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali
riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni
in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute
nel presente CCNL.
2) Per telelavoro si intende la prestazione della attività lavorativa effettuata
con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti
telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in
altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro
aziendale.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via
telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a
distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo
propedeutico allo svolgimento della attività lavorativa.
[
]
4) Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e
dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività
all'interno dei locali della impresa.
Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a
quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nel locali della
impresa.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda e
può disporre rientri periodici di quest'ultimo nella impresa per motivi di
programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui
con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non
telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10 e per
altre motivazioni definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di
lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso
alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che
svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa.
Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali
lavoratori.
5) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per
l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e
le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al
mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla
copertura assicurativa della stessa, sono a carico della impresa.
Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro
con la massima tempestività.
[
]
6) Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista
dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di
lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno
svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie in quanto,
per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore è concessa una
maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione
della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata
giornaliera della stessa.
Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello
individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità
nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nella impresa.
Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o
predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a
straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno.
In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite
a tali istituti.
7) Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si
applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute
previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda.
Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire
per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla
inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la
sua conformità alla legislazione in materia.
Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai
rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è
tenuto ad attenersi.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di
salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di
prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro.
Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale
accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla Direzione
aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria
postazione di lavoro, specificandone i motivi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni ricevute.
[
]
9) Le parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di
controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere
effettuata nel rispetto del D.lgs. n. 626/94 di recepimento della
Direttiva
90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche e alla
attività sindacale che si svolge nella impresa.
11) Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e
consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito alla introduzione del
telelavoro in azienda.
12) È possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le
indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
Art. 31 - Lavoro delle
donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli si rinvia alle disposizioni delle
leggi vigenti in materia.
Art. 33 - Trattamento minori.
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad
apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le
disposizioni di legge, in quanto più favorevoli alle norme del presente
contratto.
Art. 37 - Disciplina dell'orario di lavoro.
A) Parte generale.
1) L'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali e di 8 ore
giornaliere.
2) Orario pluriperiodale.
Nel caso si adottino regimi di orario pluriperiodali (modalità ordinaria
giornaliera e a turni) l'orario normale settimanale sarà di 40 ore medie
calcolate su un periodo massimo di 12 mesi.
Tale diversa distribuzione/articolazione dell'orario settimanale di lavoro, sarà
concordata tra le parti a livello aziendale con le procedure di cui al
successivo p. 4 (ex art. 34, lett. b).
3) La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario, calcolate con
riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi (art. 4, comma 2, D.lgs. n.
66/03).
4) Rimodulazione degli orari di lavoro (lavorazioni non a turni).
Qualora per motivi organizzativi e/o tecnico produttivi si rendessero necessarie
altre distribuzioni di orario giornaliero, anche in maniera non uniforme, per
singoli reparti o per stabilimento, su 5 o 6 giorni e/o per periodi
plurisettimanali queste saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU
e/o le Organizzazioni sindacali territoriali.
La procedura sindacale, che non dovrà comportare oneri aggiuntivi per le
aziende, dovrà esaurirsi entro 2 settimane dalla comunicazione della azienda.
Gli eventuali risultati conseguiti e derivanti dal miglioramento della efficacia
ed efficienza aziendale, saranno definiti con le modalità e nei tempi
determinati dall'art. 8 "Regolamentazione della contrattazione aziendale".
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere gli ostacoli che si verificassero nella definizione di nuovi regimi di
orario.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da essa previsti e gli
accordi aziendali che hanno già definito sistemi di orario diversi.
Per gli operai addetti al lavoro a squadre si applicheranno le norme previste
all'art. 42, parte Generale. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in
apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
B) Lavoro a turni 6 X 6.
Nel caso di introduzione di una organizzazione del lavoro finalizzata al
maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione
singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36
ore settimanali per turno, a parità di retribuzione. In tal caso non compete la
riduzione di orario prevista dal presente articolo. Tuttavia i lavoratori
interessati fruiranno di una riduzione annua dell'orario di lavoro di
complessive 12 ore. [
]
Modulazione e rimodulazione degli orari di lavoro nell'ipotesi di lavoro a turni
6x6.
Qualora per motivi organizzativi e/o tecnico produttivi si rendesse necessaria
una distribuzione dell'orario di lavoro con passaggio da un regime a turni 6x6
e/o turni avvicendati a orario giornaliero ordinario e viceversa, questa sarà
concordata tra la Direzione aziendale e la RSU e/o le Organizzazioni sindacali.
La procedura sindacale, per la definizione di un nuovo regime di orario, in
assenza di procedura di riduzione di personale, dovrà esaurirsi entro 30 giorni.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ai vari livelli, sono impegnate a
rimuovere gli ostacoli che si verificassero nella definizione dei nuovi regimi
di orario.
Su richiesta di una delle parti verranno chiamate a partecipare alla trattativa
le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL e le Associazioni
imprenditoriali di categoria.
Nella ipotesi di parificazione - omologazione degli orari di singoli reparti
all'orario di lavoro prevalente dell'impresa, la procedura non dovrà comportare
oneri aggiuntivi per le aziende fatto salvo quanto previsto dalle norme
contrattuali riferite al nuovo regime orario applicato.
D) Banca individuale delle ore.
Viene istituita a livello aziendale la "Banca delle ore individuale", dove
confluiranno in forma volontaria le ore di straordinario che saranno prestate
dal lavoratore e le percentuali di maggiorazioni della flessibilità trasformate
in ore, di cui agli artt. 37, 38 e 40 del presente CCNL.
I lavoratori dovranno dichiarare formalmente e preventivamente, sulla base delle
modalità definite a livello aziendale, la volontà di inserire in detta banca:
- le ore che verranno prestate come orario straordinario;
- le ore derivanti dalla trasformazione delle maggiorazioni di flessibilità in
orario.
Le maggiorazioni previste dal presente CCNL e riguardanti le ore di
straordinario verranno comunque erogate con le percentuali e le modalità ivi
previste.
I lavoratori avranno diritto al godimento certo e individuale delle ore
contenute nella banca.
I periodi di godimento di dette ore saranno stabiliti tra il lavoratore e
l'azienda sulla base delle seguenti priorità:
- aspettative e congedi parentali;
- permessi contrattualmente non retribuiti e riguardanti il diritto allo studio;
- principali festività di altre religioni;
- aspettative per malattia oltre il periodo di trattamento economico da parte
della azienda.
Negli altri casi è necessario un preavviso di almeno 10 giorni di calendario.
Il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione non dovrà
superare il 3% dei lavoratori in forza.
Le ore accantonate saranno evidenziate sulla busta paga.
[
]
Art. 38 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro di cui al comma 1, art. 37, potrà essere
realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali,
con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera
azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40
settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per
ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà
prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei
periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[
]
La Direzione aziendale procederà, con periodicità annuale, semestrale o
trimestrale, alla comunicazione alla RSU del programma d'orario, con
l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario
contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti
riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite
congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a
conoscenza della RSU.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione della flessibilità
di orario al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra
la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario di flessibilità può risultare
inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione
della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della
prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo
settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più
11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano
definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente, e comunque in tempi utili per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 39 - Flessibilità
tempestiva.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede
di esame tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda
anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento
dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Allo scadere del 5° giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità
diventa operativa.
Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per individuare le
modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e
tecnico produttive aziendali.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe
individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei
periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La
compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire nell'arco di
12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità e quindi nell'anno solare
successivo. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un
periodo di supero o con un periodo di riduzione. [
]
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali
salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, nel caso di
adozione della flessibilità di orario al presente articolo, la durata del riposo
giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario
di flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione
della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della
prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo
settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più
11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano
definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Chiarimento a verbale.
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva il monte ore complessivo
non potrà superare le 96 ore su base annua.
Le ore di flessibilità tempestiva saranno assorbite dal monte ore previsto per
la flessibilità dell'orario normale di lavoro (artt. 37 e 38).
[
]
Art. 40 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali.
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato
oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello
connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui agli artt. 38 e
39 e al regime di rimodulazione di cui all'art. 37, lett. A), punto 4.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro
il limite individuale di 200 ore annue sino al raggiungimento di un monte ore
aziendale ragguagliato a 120 ore per dipendente.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché
adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi
dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di
impedimento.
È considerato lavoro notturno ai soli effetti retributivi quello compiuto tra le
ore 22 e le 6.
È considerato lavoro notturno agli effetti legali quello effettivamente prestato
tra le ore 23 e le 6 in relazione all'ipotesi formulata alla lett. a), punto 1,
art. 2, Definizioni del D.lgs. 26.11.99 n. 532.
[
]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le
lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative
aziendali.
Ai sensi dell'art. 4 (Durata della prestazione) del citato decreto legislativo,
in caso di adozione di un orario articolato su più settimane il periodo di
riferimento sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, in mancanza
di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su
base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il
trasferimento dal lavoro, notturno a quello diurno, si prevede che in caso di
inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di
soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato
a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare
l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle
competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30
giorni.
[
]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e
in mancanza delle Associazioni Territoriali di categoria; la consultazione è
effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore
di lavoro.
[
]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, preso atto che l'andamento delle attività di aziende del settore può
manifestarsi, nell'arco dell'anno, con curve di maggiore o minore intensità
produttiva, convengono che in sede aziendale, previo esame congiunto, vengano
individuate soluzioni idonee a sopperire a tali esigenze produttive, dopo aver
fatto ricorso a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del presente contratto.
Procedura
per il lavoro straordinario di produzione.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, esigenze improvvise di enti o servizi pubblici -
ospedali, forze armate, ecc. - termine di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si
seguirà la seguente procedura: la Direzione aziendale ne darà notizia in tempo
utile alla RSU. Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale,
procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti,
assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 37, 38, 39 e 40.
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente contratto
in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di
flessibilità dell'orario normale di lavoro sono state concordate al fine di
migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno della
occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità dell'orario
normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento
dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento
anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente
l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti
convengono di verificarne la attuazione in occasione dell'incontro previsto nel
capitolo "Sistema di informazioni" del presente contratto.
Art. 42 - Lavori a turni.
Il lavoro prestato dai lavoratori che avvicendano ad una stessa macchina o nelle
medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di eguale durata, è
considerato lavoro a turni.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezzora.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme di cui all'art. 37. Altre distribuzioni di orario per singoli reparti o
per stabilimento, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane,
saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali dei
lavoratori. La distribuzione dell'orario di lavoro viene comunicata ai
lavoratori in apposita tabella da affiggersi alla entrata dello stabilimento.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 37, parte Generale, l'orario
ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezzora
giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezzora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[
]
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di
lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo. La mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore
di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezzora di
riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi
retribuiti.
Fermo restando per i minori l'osservanza delle disposizioni di legge che rendono
obbligatorio il godimento della mezzora di riposo, le eventuali prestazioni del
personale che eccedono le ore 7 e 30' giornaliere di lavoro effettivo saranno
compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della
maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se
compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo
delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o
col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di
uno spostamento massimo di 30 minuti.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[
]
Chiarimento a verbale.
Qualora nella mezzora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le
macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che
dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e
poi, occorrendo, in sede territoriale.
Art. 43 - Recuperi.
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti
possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero
deve essere contenuto nel limite massimo di 1 ora giornaliera oltre il normale
orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore
nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso
potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute
possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente
stabilite d'intesa con le RSU.
Art. 53 - Portatori di
handicap ed invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in
posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative,
convengono di favorirne la idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche
con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità
tecnico- organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni
aziendali e la RSU, saranno verificate tutte le opportunità per attivi
inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la
frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o
autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 56 -
Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore
saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali,
fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato rilasciato
dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il
lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà
cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[
]
Art. 61 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori -
Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
1) Premessa -
Doveri delle aziende e dei lavoratori.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere della aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i RLS collaborano, nell'ambito delle
rispettive competenze e responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e
migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali di tutela
come previsto dall'art. 3, D.lgs. 19.9.94 n. 626; in relazione alla natura
dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In
particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2, art.
5, D.lgs. 19.9.94 n. 626, relativamente alla osservanza delle disposizioni e
istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione
collettiva e individuale, e all'utilizzo corretto dei macchinari, delle
apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei
mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di
sicurezza;
- l'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione
individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i RLS, deve essere
scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati;
- il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie
che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti,
macchinari e attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di
utilizzo di sostanze nocive e pericolose, e ogni altro evento suscettibile di
generare situazioni di pericolo;
- nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta
dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche
omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche
omogenee".
2) Rappresentanti per
la sicurezza (RLS).
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dell'Accordo
interconfederale 22.6.95, i RLS sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento
alle singole unità produttive, in ragione di:
(a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS
(b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS
(c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS
(d) unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS
(e) unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), limitatamente a quelle che occupano
da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di RLS vengono assunti dal
delegato di impresa, di cui all'art. 15 del vigente CCNL, ove tale carica
sindacale risulti attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i RLS sono individuati
tra i soggetti eletti nella RSU.
3) Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il RLS viene eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art.17 del vigente
CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi.
Prima della elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i RLS vengono eletti
in occasione della elezione della RSU con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a RLS vengono indicati
specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei RLS si
applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i RLS sono
designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU, il RLS esercita le proprie funzioni fino a
nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso
competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione
al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il RLS è eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate
per il caso delle aziende con un numero di dipendenti inferiori a 16, su
iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
Il verbale contenete i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla Direzione
aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione
territoriale di appartenenza, all'Organismo paritetico provinciale che terrà il
relativo elenco.
I RLS restano in carica per la durata prevista dall'Accordo interconfederale
20.12.93 sulla costituzione delle RSU.
4) Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui al paragrafo 2, al RLS spettano, per la sicurezza
spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94
n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare
significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi
risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza
dell'anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lett. c), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti o designati ai sensi
della presente normativa, oltre i permessi già previsti per le RSU, utilizzano
un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), d) ed e), per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti o designati
ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU,
utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli
adempimenti previsti dai punti b), c), d) g), i) ed l), art. 19, D.lgs. 19.9.94
n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del
rischio ambientale.
5)
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta
all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
A) Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende
effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B) Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del RLS, queste si deve svolgere in modo da garantire la sua
effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali
la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha
facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione
deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale
della stessa.
In fase di prima applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il
30.6.96, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza
per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanza
sindacali in azienda delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni
firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più
soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18,
comma 6, D.lgs. n. 626/94.
C) Informazioni e
documentazione aziendale.
Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale
di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4, comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure
di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS segnaleranno le proprie
osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di
ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo
paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
6) Formazione
dei rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g),
D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti
per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle
aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato
ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere
definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio
di cui al vigente CCNL. Per tale utilizza è escluso il requisito della durata
del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore
per il diritto allo studio.
7) Riunioni periodiche.
In applicazione all'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste
dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un
ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di
gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle
condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8) Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a 3
giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'Organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione
e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27, legge
23.12.78 n. 833, integrato dalle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626.
La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con
vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi
alla maternità; il lavoratore interessato può prendere visione, chiederne copia
su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale
deve essere mantenuto presso l'azienda.
9) Lavoratori addetti
ai videoterminali.
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 51, comma 1, lett. c), D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Il lavoratore addetto ai video terminali ha diritto a una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo
di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa
al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a
lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della
mezzora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente
normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle
pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
10) Per quanto non espressamente regolamentato
dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e all'Accordo
interconfederale 22.6.95.
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono di realizzare un appuntamento ordinario annuale, cui far
partecipare gli RLS, che abbia per oggetto il monitoraggio della situazione
ambientale interna ed esterna e di sicurezza sul lavoro.
A tal fine sarà predisposto attraverso l'Ente bilaterale, un rapporto sulla
evoluzione della situazione intervenuta rispetto alla precedente analoga
iniziativa.
I risultati saranno oggetto di valutazioni ed utile riferimento al fine di
adottare le adeguate decisioni per migliorare la situazione.
Art. 62 - Disciplina del lavoro.
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella
organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come
previsto dalla organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che
dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[
]
Art. 63 - Regolamento interno.
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un
regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in
contrasto con le norme di legge, del presente contratto o con le norme
interconfederali che siano vigenti sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell'interno della
fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.
Art. 65 - Abiti da lavoro.
[
]
Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di
parte di esso, l'azienda concorrerà in ragione del 40% alla spesa necessaria per
il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Art. 66 - Conservazione del
materiale.
Ai fini della sicurezza sul lavoro, il lavoratore ha il dovere di comunicare
alla Direzione aziendale ogni irregolarità di funzionamento degli automezzi,
macchinari e attrezzature a lui affidati, che ha il diritto di ricevere in buono
stato di uso.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
affidatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità
informandone però tempestivamente la Direzione dell'azienda.
Anche in funzione della sicurezza sul lavoro il lavoratore non può apportare
nessuna modifica a quanto affidatogli senza aver avuto autorizzazione dal suo
superiore.
Art. 67 - Provvedimenti
disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una
obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile
definitivo tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, le eventuali sanzioni dell'Organo di vigilanza competente comminate
ai lavoratori ai sensi dell'art. 93, D.lgs. 19.9.94 n. 626, non escludono la
possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari; l'applicazione di
provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli obblighi di rispetto
delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, è
correlata alla corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, delle norme
riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei
lavoratori.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nella osservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. Alla ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno
essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a 2 ore
del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza,
oppure, nei di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un
massimo di 3 giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore:
[
]
(b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non
avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
(c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
(d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza
tuttavia recare grave pregiudizio alla azienda per la poca entità del lavoro
stesso e del materiale eventualmente impiegato;
(e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o
determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la
riuscita;
(f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento
del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[
]
(h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove
tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli;
(i) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, previste dall'art. 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
[
]
Art. 69 - Norme per il
licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15.7.96 n. 604,
integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge
20.5.70 n. 300) e l'art. 2119 c.c.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
(a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare
pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[
]
(c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di
lavoro o di ordini che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o
alla sicurezza degli impianti;
(d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
(e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per
la medesima mancanza o a una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi
precedenti;
[
]
(i) insubordinazione nei confronti della impresa o degli elementi da essa
delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o
l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla
disciplina della fabbrica;
[
]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per
la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento.
[
]
Parte Operai
Art. 77 - Lavoro discontinuo.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le
50 ore medie settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni
svolte, tale durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad
un periodo di 12 mesi.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti addetti al
trasporto di persone.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre agevolazioni a
esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo
compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 38%.
[
]
Art. 78 - Lavoro a cottimo.
È ammesso il sistema di lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, nelle
varie forme.
[
]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia risultato
della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di
produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere
corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
Le aziende dovranno preventivamente, per iscritto o mediante affissione, mettere
a conoscenza degli operai le tariffe di cottimo.
[
]
Per l'esame di eventuali contestazioni relative alla applicazione del presente
articolo si richiama la procedura circa la risoluzione della controversia.
Art. 79 - Giorni
festivi - Riposo settimanale.
[
]
2) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo
che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato
entro il 3° giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto
di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non
effettuato.
[
]
Art. 83 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sella
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le
lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per
tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela della
lavoratrici madri.
[
]
Parte Intermedi
Art. 86 - Giorni
festivi - Riposo settimanale.
[
]
Il giorno di riposo settimanale coincidente normalmente con la domenica, salvo
che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio
nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata
di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire
preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso,
con diritto di recuperare entro i periodo di 2 settimane il giorno di riposo non
effettuato.
[
]
Art. 90 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa
riferimento alla legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le
lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per
tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle
lavoratrici madri.
[
]
Parte Impiegati
Art. 95 - Giorni
festivi - Riposo settimanale.
[
]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo che
la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato
nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata
di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l'impiegato dovrà venire
preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso,
con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo
non effettuato.
[
]
Art. 100
- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamenti in caso di gravidanza e puerperio, si fa
riferimento alla legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le
lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per
tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle
lavoratrici madri.
[
]
Allegati
Allegato 2
Lettera tra le parti in tema di flessibilità
A fronte di eventi eccezionali e non ripetibili nell'arco dell'anno, per
ulteriori esigenze aziendali in termini di utilizzo della flessibilità
dell'orario di lavoro, le parti a livello aziendale, verificata l'eccezionalità
dell'evento, potranno concordare deroghe.
Si dovranno altresì concordare le modalità di recupero delle ore eccedenti.
Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del
lavoratore a domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di manodopera salariata di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più
imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e
dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di
quanto stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è
tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di
esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo
lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento della attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
1/bis.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
2) Libretto personale di
controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35
n. 112, deve essere munito di uno speciale libretto di controllo, conforme al
modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
4) Retribuzione.
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato
ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno della
azienda interessata.
Le tariffe di cottimo pieno saranno definite a livello provinciale o a livello
di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti
di cui al comma 1 potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite Commissioni
paritetiche che si riuniranno, periodicamente, a secondo delle necessità, per la
determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Per i lavoratori commissionati a domicilio per i quali, entro 3 mesi - che
decorreranno dal momento in cui la Commissione viene investita del problema da
una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a
livello territoriale (provinciale o zonale), le tariffe stesse saranno
determinate a livello aziendale con la RSU.
Nell'ambito dei 3 mesi, prima di demandare la trattativa a livello aziendale, su
richiesta di una delle parti, le Organizzazioni nazionali firmatarie del
presente contratto, informate in tempo utile, si faranno carico di intervenire
per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le
tariffe di cottimo di determinate prestazioni.
In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con la
RSU per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di
lavorazione.
5/bis - Sistema di
informazioni.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori
dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e
tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che
effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti
i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSU possono richiedere alle Direzioni
aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di
prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale sistema le RSU potranno farsi assistere da un
lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro
opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno
riconosciute 16 ore annue 'pro capite', con possibilità di cumulo qualora la
designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che
verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità
di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli
Organismi sindacali territoriali.
9) Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione
del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal
presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili
con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente
legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il
lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione della legge e
dei contratti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5, legge
18.12.73 n. 877 oltre che al paragrafo e), art. 4 del presente regolamento e ad
adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la
costituzione delle citate Commissioni.
Protocolli
Protocollo n. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
clima aziendale idoneo allo svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere
assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni aspetto, compreso
quanto attiene alla condizione sessuale e dovrà essere prevenuto ogni
comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che
arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica della lavoratrice
e del lavoratore.
In particolare saranno evitati comportamenti discriminatori che determinino una
situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle
conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo
di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale
opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la
massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento,
vengono inserite nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al
presente contratto, le risoluzioni del
Consiglio della CEE del 29.5.90 e del
Parlamento della UE A5- 0283/2001.
In caso di emanazione di specifiche normative, le parti si incontreranno e ne
faranno oggetto di valutazione.