MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
OGGETTO: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24.
A Elenco indirizzi in allegato
…omissis…
Seguito : Circolare M_D A0582CC REG2022 0021615 del 25/03/2022.
In data 24 marzo u.s. è stato pubblicato, nella GU n. 70, il Decreto legge in oggetto contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Vista la complessità del suo contenuto e l’urgenza di fornire prime indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni di interesse, si è ritenuto opportuno un approfondimento congiunto con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Pertanto, nel precisare che il predetto decreto - ai sensi dell’art. 15 - è entrato in vigore alla data del 25 marzo 2022, si forniscono i seguenti elementi di informazione.
L’art. 8, comma 6, ha previsto che fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, le seguenti categorie di personale devono possedere e, su richiesta, esibire il green pass base:
- personale over-50 (art. 4-quater del decreto legge 1° aprile 2021, n.44)
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di alta formazione (lettere a, d dell’art. 4-ter.1 del decreto legge 1° aprile 2021, n.44)
Per quanto sopra, il suddetto personale, se destinatario di un provvedimento di sospensione/assenza ingiustificata senza effetti disciplinari per mancata esibizione del super-green pass, al fine di interrompere gli effetti giuridici ed economici del sopracitato provvedimento, dovrà riprendere servizio - il giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare - mediante possesso ed esibizione di green pass base.
Al verificarsi di tale ipotesi, gli effetti giuridici ed economici dell’interruzione della sospensione/assenza ingiustificata retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma in argomento (25 marzo u.s.). In caso contrario, la sospensione/assenza ingiustificata proseguirà senza alcuna soluzione di continuità.
Restano ferme le disposizioni sulla certificazione rafforzata per il personale docente (art. 4-ter.2 decreto legge 44/2021) e per il personale che svolge a qualsiasi titolo attività lavorativa nelle strutture sanitarie (art. 4-ter decreto legge 44/2021).
La presente circolare annulla e sostituisce la circolare indicata a seguito.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO