Ministero dell’Istruzione

Decreto 31 marzo 2022, n. 82
Adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”

IL MINISTRO

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione 06 agosto 2021, n. 257, di adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
RITENUTO necessario adottare un piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;
TENUTO CONTO delle competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto
 

D E C R E T A


Articolo 1

È adottato il Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale Piano sarà trasmesso a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e a tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione.
 

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi

 

Ministero dell’Istruzione
Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19


Premessa
Come noto, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Alla scadenza di tale termine, non è stato disposto alcun ulteriore differimento.
In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha definito, anche con riferimento all’ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.
Il presente documento, pertanto, sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022.
Eventuali successive variazioni ed integrazioni - che saranno preventivamente concordate con la Conferenza Unificata - potranno essere approntate in ragione di ulteriori modifiche del quadro normativo e in correlazione con l’andamento dell’epidemia. Mediante l’organizzazione di conferenze di servizio per Dirigenti scolastici e Coordinatori delle scuole paritarie, i Direttori e i Dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Regionali cureranno la diffusione e la conoscenza del presente documento, come pure il supporto alla sua declinazione operativa e l’accompagnamento delle istituzioni scolastiche.
 

Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a.s. 2021-2022

Già il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha disposto che, per il corrente anno scolastico, l’attività scolastica e didattica si svolge in presenza.
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che “Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche”. La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito scolastico (alla quale qui si rinvia), ha previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”
Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.
 

Obbligo vaccinale del personale scolastico
Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
L’art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021. Quest’ultima norma prevede che “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute””.
L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).
L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati””. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica””.
Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica ”.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
Non svolgendo “ attività didattiche a contatto con gli alunni ”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52¹.
Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente².
Si ricorda, infine, che per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.


Adesione alla campagna vaccinale
Anche alla luce del mutato quadro epidemiologico, la vaccinazione resta una misura strategica per contenere gli effetti della diffusione della Sars-Cov-2 e consentire la piena ripresa della vita economica, sociale e civile del Paese.
Nel rilevare che oltre il 90% del personale scolastico ha risposto alla campagna vaccinale contribuendo con successo a contenere su tutto il territorio nazionale l’impatto della pandemia, si ritiene necessario che la comunità scolastica continui a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid e a operare per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.
Le istituzioni scolastiche continueranno pertanto a curare, in continuità con quanto già fatto, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, contenute nel presente Piano e nei documenti citati, e consolidare la cultura della sicurezza.


Misure di sicurezza
Il menzionato articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.
In particolare, la disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.
La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva ”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo “Gestione dei casi di positività) è prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età³.
Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione SARS-CoV-2.
Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.
Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
Si richiama l’attenzione sull’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che proroga al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per “chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori”.


Gestione dei casi di positività
Il più volte citato decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico.
In modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti:
- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.
I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.


Somministrazione dei pasti
Fino alla conclusione dell’anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.


Cura degli ambienti
Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.


Educazione fisica e palestre
Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.
In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell’anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.


Potenziamento organico docenti ed ATA
Al fine di perseguire le attività educative e didattiche in sicurezza fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58 comma 4 ter, lett. a) e b) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni del corrente anno scolastico e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia, per le quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.


Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19
Il fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è incrementato di 30 milioni di euro dall’articolo 36 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Dette risorse, per espressa previsione del Legislatore, “possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e “sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti".

Governance territoriale e trasporti
Gli Uffici scolastici regionali continueranno a collaborare, in stretto raccordo con le autorità territoriali e locali, nell’ambito dei tavoli operanti presso le Prefetture. Analogamente, le istituzioni scolastiche continueranno ad assicurare la migliore cooperazione ai fini dei lavori di detti tavoli.
Al riguardo, tenendo a riferimento costante l’esigenza di assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed evitare assembramenti nelle aree di ingresso e uscita, le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’esercizio della propria autonomia e in relazione agli specifici contesti, valuteranno l’assetto organizzativo del tempo scuola, anche in considerazione della fase avanzata dell’anno scolastico.
e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022»

Aggiornamento DVR
Alla luce del mutato quadro epidemiologico, si raccomanda di valutare l’opportunità di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Il “Piano scuola estate” 2021 e 2022
Per consentire di recuperare apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il potenziamento delle competenze e attraverso attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale, con nota 27 aprile 2021, n. 643, è stato proposto a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale il cd. “Piano scuola estate 2021”.
A partire dal mese di settembre 2021, in stretta connessione con quelle precedenti, ha avuto inizio la III Fase del richiamato Piano, di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico. È importante che gli studenti siano accompagnati mediante contatti personali e riflessioni e siano incoraggiati e sostenuti nell'esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo). È, inoltre, auspicabile continuare ad affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestite dagli studenti (in base all’età) e supervisionate da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one-to-one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi, personalizzate e responsabilizzanti. Tutte le iniziative di cui sopra andranno, come ovvio, svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio di contagio.
Sono allo studio interventi ulteriori concernenti il Piano estate 2022, in ordine al quale seguiranno specifiche indicazioni.
 

Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali
Alla luce dell’attuale scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, è auspicabile proseguire nell’attuazione degli accordi e dei “Patti educativi di comunità” stipulati, attuando con ciò i principi fondamentali della Costituzione.
È altresì indispensabile prosegua la collaborazione di studenti e famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento nella nuova fase di ritorno alla normalità.


Disabilità e inclusione scolastica
Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell’articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “ sia consentito loro "... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza ”.


Linee metodologiche per l’infanzia
Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa della attività didattiche. Ferme restando le autonome decisioni delle singole istituzioni scolastiche, non si rinviene l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post. Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l’igiene personale. Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, rimane necessario che l’organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.
 

Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà sempre più svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti”.
 

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado
Indicazioni per le attività nei laboratori.
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.
Sezioni carcerarie. Per il rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza, le attività delle sezioni carcerarie devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico o il Coordinatore didattico e il Direttore della struttura carceraria.
Attività convittuale e semiconvittuale. Fermo restando quanto stabilito, in via generale, per tutte le istituzioni scolastiche nei precedenti paragrafi, particolare attenzione continua a dover essere rivolta a quelle caratterizzate dalla presenza di Convitti annessi, ai Convitti nazionali e alle attività di semiconvitto.

Attività degli ITS. Ove necessario potrà proseguire l’organizzazione del recupero delle attività pratiche che non siano state svolte nel precedente anno formativo, in continuità con il percorso biennale. Le attività andranno organizzate assicurando la necessità di distanziamento fisico, igienizzazione e pulizia a fondo degli spazi d’aula e laboratoriali. Trattandosi di attività formative rivolte a studenti in età adulta, si ritiene possano essere confermate formule organizzative flessibili, purché garantito a ciascuno lo svolgimento del monte ore complessivo di formazione.
Partecipazione studentesca. Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche. L’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive””. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

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¹ L’art. 8, comma 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che “L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021”.
² Art. 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e allegato B al medesimo decreto.
³ L’articolo. 9, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dispone che “Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività' tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età' utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19”

⁴ “All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
⁵ Articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

⁶ L’articolo. 36, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 dispone che “Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022»