Tipologia: Accordo SW
Data firma: 17 febbraio 2022
Validità: Annuale
Parti: Mbda Italia/Unindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, RSU
Settori: Metalmeccanici, Mdba
Fonte: fim-cisl.it


Sommario:


Verbale di accordo

Addì 17 febbraio 2022 in Roma, presso la sede di Unindustria Roma, tra la Soc. Mbda Italia spa, assistita da Unindustria Roma e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Nazionali e territoriali, unitamente alle RSU della Società

Premesso che:
• a seguito dello stato di emergenza sanitaria correlato al diffondersi del virus Covid-19, con tutti i provvedimenti normativi e amministrativi straordinari che ne sono conseguiti, ha indotto le Parti a sperimentare forme di organizzazione del lavoro da remoto, attraverso l’estensione generalizzata, intensiva, continuativa e con procedure semplificate della modalità lavorativa di Smart Working;
• con l’intento di valorizzare l’esperienza fin qui vissuta anche successivamente alla fine dello stato di emergenza in atto e di sperimentare nuove modalità organizzative del lavoro, orientate alla flessibilità e alla ricerca di nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata, tra esigenze organizzative ed aspettative delle persone, tra efficienza produttiva e sostenibilità ambientale;
• con il progressivo sviluppo della digitalizzazione lo Smart Working è considerato un efficace strumento mediante il quale si intende attribuire ai lavoratori interessati maggiore flessibilità nella prestazione lavorativa in termini di orario e luogo, a fronte della responsabilizzazione degli obiettivi assegnati nel quadro di un rapporto tra risorse e diretti responsabili basato sulla fiducia reciproca;
• le Parti intendono giungere ad un accordo che disciplini in via sperimentale lo Smart Working per le/i dipendenti di Mbda Italia spa, in coerenza con quanto disciplinato dal Protocollo - nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, sottoscritto tra le Parti sociali e promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

1. Obiettivi
Lo Smart Working è una modalità di esecuzione della prestazione nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, come disciplinato dagli artt. 18 e ss. dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Durante il periodo di attività svolta in Smart Working, il Dipendente gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri, inerenti al suo rapporto di lavoro, è soggetto al potere direttivo e disciplinare dell’Azienda anche secondo quanto previsto dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e secondo quanto previsto dal CCNL metalmeccanico, dai regolamenti in uso, e conserva il medesimo trattamento normativo ed economico.
Lo Smart Working consiste in un’opportunità reciproca per il Dipendente e per l’Azienda e su base volontaria il Dipendente concorda con il proprio responsabile le modalità applicative.

2. Destinatari
Il presente accordo disciplina l’implementazione e l’utilizzo dello Smart Working in Azienda e la sua applicazione è estesa ai dipendenti di Mbda Italia.
Il presente accordo, con valenza sperimentale, disciplina l’utilizzo dello Smart Working in Azienda e la sua applicazione è estesa ai dipendenti, le cui mansioni, al momento, sono state identificate come compatibili con l’attività da svolgere da remoto, di Mbda Italia.
L’adesione allo Smart Working avverrà esclusivamente su base volontaria e l’attivazione dello stesso è subordinata alla firma dell’accordo tra Dipendente e Azienda.
Si allega al presente Accordo il fac simile dell’Accordo Individuale da adattare alle specifiche esigenze e ad eventuali modifiche normative.
L’Accordo è oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

3. Distribuzione ed estensione dello Smart Working
Il ricorso allo Smart Working potrà estendersi fino a un massimo di 8 giornate al mese, che se non utilizzate non potranno essere recuperate nei mesi successivi di cui nella settimana almeno due giorni devono essere in presenza.
La collocazione nella settimana dello Smart Working sarà definita direttamente con il Responsabile diretto e potrà avere collocazione mobile nella settimana secondo una pianificazione che sarà anch’essa definita con il Responsabile.

4. Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in Smart Working - Orario di lavoro
Nello svolgimento dell'attività lavorativa in Smart Working il Dipendente può scegliere liberamente il luogo, non al di fuori del territorio nazionale, dal quale prestare la propria attività lavorativa, purché
- tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza - risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e purché funzionale al diligente adempimento della prestazione o al puntuale perseguimento del risultato convenuto e quindi: non metta a rischio la sua incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati da lui trattati nell’espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall’azienda e dalle normative contrattuali così come riportato anche nell’accordo individuale.
Il Dipendente non ha vincoli di orario e la durata dell’orario di lavoro non è misurata, né predeterminata, e può essere determinata dal Dipendente, fermi i limiti di durata massima così come disciplinato dal CCNL metalmeccanico e ogni altra regolamentazione oraria prevista in azienda.
Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità Smart Working il Responsabile Diretto non potrà richiedere/autorizzare maggiori prestazioni di lavoro.
Ferma la facoltà di gestire autonomamente l’organizzazione del proprio tempo di lavoro, il dipendente dovrà rendersi disponibile/contattabile secondo quanto stabilito dal regolamento sull’orario di lavoro tenendo saldo l’istituto della flessibilità in ingresso di due ore.
Il Dipendente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà pertanto accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta.
Nell’ottica di promuovere il benessere e la conciliazione vita e lavoro dei dipendenti favorendo il rispetto del confine tra gli spazi personali e quelli professionali, al Dipendente non è richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19:00 alle ore 7:45 (Periodo di Disconnessione).
Durante il Periodo di Disconnessione non è richiesto al Dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e-mail, la ricezione delle telefonate aziendali, l’accesso e la connessione al sistema informatico aziendale.
Nelle giornate di Smart Working sono fatti salvi i periodi di assenze giustificate (es. ferie, par, malattia, missioni, ecc.) le cui modalità di utilizzo e di fruizione, cosi come la loro comunicazione, restano le medesime applicate in Azienda.
Per accedere allo Smart Working, al Dipendente verranno consegnati 1’“Accordo individuale Smart Working” e relativi Allegati. Una copia dell’Accordo dovrà essere firmata per accettazione dal Dipendente e restituita in originale all’ufficio Risorse Umane del sito di appartenenza.
L’applicazione della modalità di lavoro in Smart Working avrà decorrenza a partire dalla sottoscrizione degli accordi individuali e comunque non oltre due mesi dalla firma del presente accordo.
Le giornate di Smart Working dovranno essere richieste preventivamente dal Dipendente tramite l’apposita procedura e imputate nel sistema informatico aziendale.
Sarà cura del responsabile di ogni team, il quale verrà adeguatamente formato, creare le condizioni organizzative per garantire a tutti gli aderenti lo svolgimento regolare delle attività in Smart Working.
Di conseguenza, sarà sua responsabilità stabilire quante persone potranno usufruire dello Smart Working nella stessa giornata e pianificare, conseguentemente, le attività del proprio team garantendo omogeneità di fruizione all’interno dello Stesso gruppo.

5. Dotazione tecnologica e gestione delle problematiche tecniche
L’Azienda metterà a disposizione del personale dipendente abilitato allo Smart Working gli strumenti e le dotazioni informatiche (quali tastiera, mouse, monitor e ogni altro strumento che l’azienda renda disponibile) necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa in Smart Working, in base alle specifiche mansioni.
Il Dipendente si impegna ad utilizzare tale strumentazione tecnologica in maniera conforme alle Policy e regole stabilite dall’Azienda, nonché a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere gli apparati, a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi, e ad adottare le necessarie precauzioni affinché terzi, anche se familiari, non possano accedere agli strumenti di lavoro.
In caso di impossibilità di ristabilire la connessione, il Dipendente è tenuto a seguire le disposizioni che riceve da parte del proprio Responsabile, anche in ordine alle attività da svolgere.
In caso di prolungato malfunzionamento che renda impossibile la prestazione lavorativa in Smart Working, il Dipendente potrà essere invitato dal proprio responsabile a recarsi presso la sede di lavoro. La presenza in sede dovrà essere garantita fino a completa soluzione dei problemi tecnici.

6. Riservatezza, privacy e salute/ sicurezza
Il Dipendente si impegna alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sui sistemi informativi aziendali.
A norma di legge e di contratto, restano confermate le specifiche previsioni vigenti, con i relativi presidi e/o istruzioni in materia di salute e sicurezza integrate con le specifiche previsioni per lo Smart Working.
Al Dipendente viene fornita dall’Azienda specifica - “Informativa Salute e Sicurezza” - che è da intendersi parte integrante del presente e che al momento della firma dell’accordo stesso, si intende recepita in ogni suo punto.
Azienda si impegna inoltre a comunicare prontamente al Dipendente eventuali future modifiche della “Informativa Salute e Sicurezza” e, in ogni caso, a consegnare al Dipendente con cadenza almeno annuale la suddetta Informativa aggiornata come per legge.
In linea generale il Dipendente si impegna a scegliere spazi di lavoro idonei allo svolgimento di un’attività lavorativa compatibile con l’uso del computer e pienamente conformi alle norme di sicurezza vigenti.
I luoghi in cui il Dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro in Smart Working dovranno essere individuati valutando l’idoneità, i rischi connessi e le condizioni che ne consentano la regolare esecuzione dell’attività, nonché la sicurezza e la riservatezza (come disciplinato all’interno dell’informativa salute e sicurezza).
Per poter accedere alla modalità di lavoro in Smart Working il Dipendente dovrà aver adempiuto alla formazione sulla sicurezza.

7. Diritti Sindacali
L’Azienda si impegna ad assicurare alle Organizzazioni Sindacali l’istituzione di una bacheca sindacale elettronica il cui utilizzo sarà regolamentato tra le Parti entro il mese di maggio 2022.
Nelle giornate di Smart Working al lavoratore sono riconosciuti gli stessi diritti sindacali spettanti al dipendente che svolge l’attività lavorativa presso le sedi aziendali.
È prevista inoltre la possibilità di svolgere le assemblee sindacali ex art. 20 Legge 300/1970 sia da remoto, attraverso le piattaforme informatiche aziendali, sia in modalità mista (contemporaneamente in presenza e a distanza), mediante adeguata strumentazione fornita dall’azienda.

8. Durata dell'accordo individuale e recesso
Qualora il Dipendente non avesse più intenzione di proseguire a lavorare in modalità di Smart Working, dovrà effettuare una comunicazione scritta al proprio responsabile e alla Direzione Risorse Limane rispettando il termine di preavviso previsto per legge, non inferiore a 30 giorni lavorativi.
Parimenti, qualora l’Azienda ravvisasse la necessità di non proseguire con lo Smart Working dovrà dame comunicazione al Dipendente rispettando il termine di preavviso previsto per legge di 30 giorni lavorativi, nel caso di lavoratori disabili il termine di preavviso del recesso da parte dell’Azienda sarà non inferiore a 90 giorni come previsto dalla legge.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuna parte può recedere senza preavviso dandone comunicazione scritta all’altra Parte con indicazione dei motivi che hanno comportato l’immediato recesso.
Il lavoratore, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere un confronto nel merito anche con l’assistenza di un rappresentante della RSU o Rappresentante dell’organizzazione Sindacale Territoriale.

9. Inadempimenti del Dipendente e sanzioni disciplinari
Nel caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente accordo e nel caso di condotta rilevabile sotto il profilo disciplinare verrà applicato quanto disposto dal CCNL metalmeccanico e dalle leggi vigenti.

10. Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dall’accordo individuale che richiama il presente accordo, il rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato dalla legge, dal contratto nazionale di categoria e dagli accordi integrativi.
Si precisa, altresì, che fino al perdurare dello Stato di Emergenza verranno mantenute le tutele derivanti dalle normative vigenti.
Le Parti firmatarie si impegnano sia ad incontrarsi dopo un periodo di 4 mesi dall’avvio del presente accordo per una analisi e verifica sull’andamento complessivo sia entro il mese di dicembre 2022 per verificare e valutare eventuali modifiche e miglioramenti agli articoli del presente Accordo.
Altresì, nello stesso periodo HR di sito e la RSU/OO.SS. Territoriali si incontreranno, su richiesta di una delle Parti, per una verifica dell’Accordo a livello di sito.
Le Parti si impegnano, inoltre, ad incontrarsi qualora dovessero essere emanate disposizioni normative e/o contrattuali di livello superiore tali da richiedere una revisione ed un adeguamento dei contenuti del presente accordo.
Il presente Accordo avrà validità di un anno e decorrerà a partire dalla sottoscrizione degli accordi individuali e comunque non oltre due mesi dalla firma del presente accordo e dovrà intendersi rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo diverso accordo tra le Parti.

Allegato: fac - simile di Accordo Individuale Smart Working
Gentile (...),
in considerazione dell’Accordo Sindacale sullo Smart Working firmato il 17 febbraio 2022 con la stipula del presente Accordo potrà lavorare in Smart Working, un modello organizzativo flessibile che consenta alle persone di conciliare meglio le esigenze personali con quelle professionali.
Prestando il Suo consenso e sottoscrivendo il presente documento (di seguito definito “Accordo”), Lei (di seguito definito il “Dipendente”) si impegna nei confronti di MBDA Italia SpA (di seguito definita “Azienda”), al rispetto di tutte le regole e degli adempimenti previsti dal presente Accordo e dall’Allegato 1 “Verbale di Accordo sindacale Smart Working”, parte integrante del presente Accordo, che forniscono le linee guida per l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali e le procedure di accesso e di svolgimento dello Smart Working.
L’Accordo ha effetto a partire alla data di sottoscrizione della presente e per la durata di 1 anno alle condizioni di cui all’Allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo, di cui riportiamo gli articoli:
• art. 1: obiettivi;
• art. 2: destinatari;
• art. 3: distribuzione ed estensione dello Smart Working;
• art. 4: modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in Smart Working - Orario di lavoro;
• art. 5: dotazione tecnologica e gestione delle problematiche tecniche;
• art. 6: riservatezza, privacy e sicurezza;
• art. 7: diritti sindacali;
• art. 8: durata dell’accordo individuale e recesso;
• art. 9: inadempimenti del Dipendente e sanzioni disciplinari; t
• art. 10: disposizioni finali;
Con la sottoscrizione del presente accordo individuale, inoltre, Lei riceve e recepisce in ogni sua parte l’Accordo sindacale Smart Working del 17 febbraio 2022 e l’informativa sulla salute e sicurezza per i lavoratori in Smart Working (Allegato 2).
Eventuali modifiche dei documenti di cui agli Allegati saranno prontamente comunicateLe.
L’accordo individuale può essere disdettato su richiesta di una delle parti secondo le motivazioni e nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla legge e dell’art. 8 del Verbale di Accordo Sindacale del 17/02/2022.
Per tutto-quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, il rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato dalla legge, dal contratto nazionale di categoria e dal contratto integrativo vigente, che qui si intendono integralmente richiamati.
 

Data e luogo: _______________
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[Azienda]
Per accettazione e ricevuta
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[Dipendente]