TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
MISURE ORGANIZZATIVE ALL’ESITO DEL DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022 N. 24 PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA da COVID 19 a seguito /CESSAZIONE STATO di EMERGENZA


Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 a seguito cessazione stato di emergenza”;
rilevato che nelle premesse del predetto decreto vengono richiamati i contestuali obiettivi di "superare lo stato di emergenza dettando disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria” e, allo stesso tempo, di tener conto delle perduranti esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid 19;
esaminate le previsioni che il predetto decreto introduce a modifica delle disposizioni del dl 22/4/2021 n. 52 convertito con modificazioni, dalla l. 17/06/2021 n. 87;
ritenuta la necessità di richiamare le misure attualmente operative che disciplinano le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività all’interno degli uffici giudiziari
 

RILEVA

Fino al 30 aprile 2022 al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CbV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratori nei luoghi di lavoro, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ovverosia i dipendenti in regime di pubblico impiego contrattualizzato), deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base) ed esibirla allorquando richiesto, “ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge fattività lavorativa”
Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati accederanno agli uffici mediante il possesso una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base che esibiranno su richiesta.
L’obbligo indicato riguarda inoltre tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni.
Fino al 30 aprile 2022 l’obbligo indicato riguarda altresì ì magistrati onorari e i giudici popolari, nonché i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia mentre non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Da quanto previsto consegue quindi che non sarà più richiesto all’accesso il green pass c.d. rafforzato.
Fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell’art. 10 quater dl 22/4/2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla l. 17/06/2021 n. 87 come modificato dal dl 24/03/2022 n. 24 In tutti i luoghi al chiuso (compresi quindi gli uffici giudiziari) è fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo ordinario (cd. mascherina chirurgica); dall’obbligo sono esenti le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

In riferimento all'accesso agli uffici giudiziari;
considerando che appare comunque opportuno osservare cautele idonee a ridurre il rischio di diffusione del virus Sars-CoV-2
Per il settore civile saranno comunque operativi gli accessi alle Cancellerie tramite appuntamenti che potranno essere richiesti via mail agli indirizzi precedentemente comunicati;
a tal fine, per ottimizzare l’organizzazione, nei giorni lavorativi, l’orario dalle ore 09 alle ore 12 sarà destinato agli accessi senza appuntamento mentre tra le ore 12 e le ore 13 gli accessi saranno riservati agli appuntamenti.
Anche al fine di ridurre le attese e il possibile disagio per gli avvocati si invitano questi ultimi, in caso di richiesta copie degli atri o di visione di fascicoli per i quali non può essere utilizzato il sistema telematico, a richiedere un appuntamento così da consentire tempestivamente la predisposizione degli atri e/o del fascicolo.
L’esigenza è in particolare connessa alle attività delle cancellerie volontaria giurisdizione e contenzioso civile. Le mail di riferimento sono le seguenti:
***@ giustizia.it;
***@ giustizia.it
Rimane invece immutata la modalità di organizzazione dello sportello degli atti pubblici (accettazioni/rinuncia eredità, perizie/traduzioni giurate) con accesso esclusivamente tramite appuntamento in ragione del tempo richiesto per ciascuna attività.
In ogni caso, in applicazione della normativa sul processo civile telematico, sì ricorda che il deposito degli atri nelle cause civili dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma PCT.
Si ricorda altresì che il contributo unificato secondo la recente comunicazione del Ministero dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica.
In forza dell’art. 16 del d.l. 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 15/2022, fino al 31 dicembre 2022 continueranno ad applicarsi le modalità alternative di trattazione delle controversie e, conseguentemente, le trattazioni scritte e le trattazioni da remoto tramite la piattaforma Teams disposte tramite provvedimento del giudice che viene comunicato alle parti

Per il settore penale
Si mantiene l’attuale sistema di accesso degli avvocati;
Considerando che il sistema di trattazione oraria delle udienze ha consentito una migliore organizzazione dell'udienza penale evitando le attese di patri e testimoni in modo funzionale a una più efficiente gestione dell'udienza, permanendo comunque le cautele sanitarie generali e le esigenze di distanziamento fisico,
i giudici continueranno ad organizzare la trattazione delle udienze per fasce orarie effettuando la programmazione già attualmente in essere contenendo il numero dei procedimenti in modo da consentirne 1 effettiva trattazione e definizione; peraltro il tempo trascorso dall’inizio del sistema della programmazione (circa due anni) esclude che siano ancora necessarie riprogrammazioni con rinvii senza attività se non nei casi di circostanze improvvise sopravvenute (preventiva comunicazione di impedimenti da ritenersi legittimi, impedimento assoluto di testimoni etc.)
In ogni caso si ricorda che poiché la Procura e le parti private dovranno provvedere con anticipo alla citazione dei cesti i giudici sono invitati a programmare con adeguato anticipo le udienze.
La programmazione andrà comunicata con urgenza sia alla Procura, sia alle parti private che dovranno provvedere alla citazione dei testimoni previsti.
Con riguardo alle cautele da osservare in caso di comparsa di sintomi ovvero di accertata positività al virus Sars-CoV-2 ovvero ancora di contatto stretto con soggetto risultato positivo al virus
 

SI RICORDA

Che in caso di insorgenza dei più comuni sintomi da Covid 19 (tra cui febbre ≥ 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto) è raccomandato rivolgersi tempestivamente al medico di medicina generale che valuterà le condizioni cliniche e darà le indicazioni ritenute opportune (anche con riferimento all’accesso sul luogo di lavoro).
Che, in caso di accertata positività al Sars-CoV-2 a decorrere dal 1° aprile 2022 "è fatto divieto di mobilità dalla propria abitatone & dimora ai/e persone sottoposto alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive ai SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione" (art. 10 ter d.l. 22/04/2021 n. 52 convertito con modificazioni, dalla 1. 17/06/2021 n. 87 modificato dal d.l. 24/03/2022 n. 24); 
La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati”.
A decorrere dal 1° aprile 2022 "coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protesone delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenta di assembramenti ... fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevatone di SARS CoV-2 anche presso centro privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
Ricordo infine che, come comunicato dalla nota odierna della Direzione Generale dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi che allego, nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia Covid 19,
Si raccomanda inoltre di continuare ad utilizzare i presidi sanitari utili alla disinfezione delle mani e dei piani di lavoro.
 

Si comunichi.
Perugia, 31 marzo 2022

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti

 

Ministero della Giustizia, prot. 30 marzo 2022, n. 84567 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - adozione di misure conseguenti