Tipologia: Protocollo
Data firma: 4 aprile 2022
Parti: Istituzioni, AA.OO., OO.SS.
Settori: Edilizia, Cantieri edili, Torino
Fonte: interno.gov.it


Sommario:


Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili del territorio della città metropolitana di Torino

L’anno duemilaventidue, il giorno 4 del mese di aprile, alle ore 12,00, presso la Sede della Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo, sotto la presidenza del Prefetto dr. Raffaele Ruberto, sono presenti i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni ispettive, le Categorie Sindacali e le associazioni Datoriali afferenti al sistema Edile di Torino, tra cui: Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Direzione Regionale INAIL, Direzione Regionale INPS, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Torino, Ispettorato Territoriale del Lavoro, S.Pre.S.A.L. ASL Città di Torino, Anci Piemonte, Collegio Costruttori Edili Ance Torino, Api Torino, Cna Torino, Confartigianato Torino, Confservizi, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Collegio dei Geometri, Confcooperative Piemonte Nord, Legacoop, Fillea Cgil Torino, Filca Cisl Torino- Canavese, Feneal Uil Piemonte, Ugl Torino, Cisal.


Premesso che la problematica della regolarità e sicurezza nei cantieri edili assume, nella provincia di Torino, centrale rilevanza per numero di addetti e imprese nel quadro generale della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Premesso che le clausole e gli impegni contenuti nel presente Protocollo non comportano oneri economici a carico della Prefettura di Torino;
Ritenuto che il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;
Considerato che il mancato rispetto delle normative in argomento determina in definitiva un peggioramento della qualità finale dell'opera;
Premesso che in materia di formazione antincendi lo svolgimento dei relativi corsi è disciplinato dall’art. 14, comma 2, lett. G) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dai relativi decreti del Ministero dell’interno 2 settembre 2021 e 14 marzo 2012;
Preso atto che attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro è possibile porre in essere utili sinergie al fine della piena attuazione delle norme in argomento nel settore edile e quindi della riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro;
Visto il Protocollo sulla Promozione della Legalità e della Regolarità nell’Edilizia dell’11 marzo 2021 tra l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) per la collaborazione sistemica, anche a livello territoriale, per la promozione della regolarità dei rapporti di lavoro, nella lotta all'evasione e al dumping contrattuale con buone prassi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori;
Visto l’art. 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, e il discendente decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, che attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti del comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
Convengono
- di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa, attualizzando il precedente Protocollo siglato in data 4 febbraio 2010, scaturito dal Protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro del 26 giugno 2007, riconfermando la necessità di legalità nelle varie fasi del processo produttivo con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all'osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri edili, in un quadro generale di rispetto delle norme del settore edile, sia nel comparto delle Opere Pubbliche sia in quello delle opere private.
In particolare, i soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità nei cantieri edili si adopereranno affinché le condizioni di lavoro negli stessi di rispettiva responsabilità siano tali da garantire pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come dettato dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante il T.U. 81/2008 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e s.m.i., dalle altre norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi integrativi territoriali.
A tal riguardo si impegnano a:
- porre in essere ogni attività ed iniziativa di rispettiva competenza volte a fare applicare quanto convenuto con il presente Protocollo alle imprese affidatarie ed esecutrici operanti nel settore edile, nonché alle Stazioni Appaltanti, per quanto concerne il comparto delle opere pubbliche e private;
- sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in argomento e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e del dumping contrattuale;
- promuovere l’informazione alla Committenza circa gli adempimenti e le responsabilità in materia di affidamento dei lavori.

1. Sicurezza sul lavoro
Fatti salvi gli obblighi di legge previsti per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, per ogni singola opera è compito del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove presente, la verifica della applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nei piani di sicurezza e coordinamento, nonché la applicazione delle relative procedure di lavoro da parte di ogni appaltatore e subappaltatore.
Per la formazione e l’informazione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. si favorirà il coinvolgimento dell’Ente Bilaterale del settore edile (Formazione e Sicurezza nelle Costruzioni - FSC Torino - organismo paritetico), nato nel 2016 dalla fusione per incorporazione del CPT Torino e dell’Ente Scuola Edile Torino, nonché degli enti bilaterali provinciali/regionali, laddove costituiti tra le parti datoriali, firmatari di contratti nazionali con Fillea Cgil, Filca Cisl; Feneal Uil, con compito di svolgere e promuovere le attività di formazione e di assistenza alle imprese ed ai lavoratori edili secondo la normativa sopra richiamata.
Ai sensi del menzionato decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. le Parti sottoscrittrici si impegnano, nello svolgimento della rispettiva attività, a:
1.1 Prevedere che il Committente pubblico e privato acquisisca certificazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e dei lavoratori autonomi e che l’impresa affidataria, ove presente, verifichi il rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro nei confronti dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi e di tutte le imprese edili a qualsiasi titolo presenti in cantiere. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 30 - comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’ambito di applicazione dei CCNL applicati deve essere strettamente connesso con l’attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; in caso di appalto di lavori edili, l’impresa appaltatrice e tutte le imprese subappaltatrici che svolgono attività edili, devono applicare il CCNL edile e il CCPL territoriale, industria o artigianato, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non i CCNL afferenti ad altri comparti o del settore industria o artigianato, anche se stipulati dalle medesime OO.SS. comparativamente più rappresentative. In particolare, ai fini del comma precedente devono intendersi per lavori edili tutto quanto previsto dall’Allegato X del d.lgs. n. 81/2008, pertanto le imprese che svolgono tali attività dovranno osservare, nel rispetto della normativa nazionale e territoriale applicabile, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile stipulato da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil con l’associazione imprenditoriale alla quale ciascuna di loro aderisce e in assenza di adesione ad una associazione imprenditoriale, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del 19 aprile 2010, come modificato in data 1 luglio 2014, 18 luglio 2018 e 3 marzo 2022 e il Contratto Integrativo Provinciale per i lavoratori del settore dell’edilizia operanti nella provincia di Torino.
1.2 Prevedere che sia fornita al committente o al responsabile dei lavori, copia degli altri documenti previsti dalla normativa vigente - art. 90 etc. T.U. 81/2008 (tale documentazione prevede anche una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei documenti previsti per la "verifica dell’idoneità tecnico-professionale" delle imprese/lavoratori autonomi con le modalità di cui all'Allegato 17 o art.90 c. 9 lett. a).
1.3 Prevedere che tutte le imprese edili presenti in cantiere si impegnino a consultare il RLS o l’RLST in merito alla sicurezza e alla formazione, documentando tali attività ad essi.
1.4 Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 d.lgs. 81/2008 s.m.i..
1.5 Favorire l’attuazione di interventi di prevenzione indicati dall’INAIL ai fini della riduzione del tasso assicurativo, citati all’articolo 11 c. 3 bis del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., auspicando l’adozione da parte delle Aziende di modelli organizzativi come previsto dall'articolo 30 del succitato decreto.
1.6 In caso di appalti e subappalti o subcontratti di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, le imprese devono applicare il D.P.R. n. 177/2011, recante il Regolamento in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei già menzionati ambienti. Le certificazioni rilasciate, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., da Enti bilaterali, costituiti da Organizzazioni datoriali o sindacali, privi, per ciascuna parte, del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, non sono efficaci (cfr. Circolare INL n. 4/2018 del 12 febbraio 2018). Con riferimento ai contratti stipulati dai consorzi, le certificazioni rilasciate, non potranno produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto (nota INL n. 97 del 21 gennaio 2021).

2. Regolarità
Con l’articolo n. 39 del decreto legge n. 112/08 convertito con modifiche nella Legge n. 133/08, uno degli strumenti più efficaci per contrastare il lavoro irregolare diviene la comunicazione obbligatoria anticipata al Centro per l’Impiego competente, cui sono tenuti tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Infatti è possibile, per il datore di lavoro, evitare la c.d. maxi-sanzione per il lavoro sommerso (di cui all’art. 22 del decreto Legislativo n. 151/15) solo nei casi in cui sia stata effettuata idonea comunicazione anticipata al Centro per l’impiego, ovvero risulti possibile la verifica della regolarità del rapporto lavorativo attraverso altri adempimenti documentali.
Le parti sottoscrittrici, stante l’importanza della funzione svolta dalla comunicazione anticipata al Centro per l’impiego, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le Imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva, nonché al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente (ivi compresa la sospensione di attività), concordano di fornire indicazioni alle imprese esecutrici dei lavori commissionati, anche in assenza di una specifica disposizione normativa, e quindi della relativa sanzione, circa la opportunità della conservazione, presso la sede di lavoro, delle comunicazioni anticipate per poterne fornire immediata copia agli ispettori.
Le parti convengono sull’opportunità, in particolare nei confronti degli Enti che attualmente non hanno diretta conoscenza delle comunicazioni obbligatorie inviate al Centro per l’impiego, di documentare, nell'immediatezza dell'accertamento (anche con eventuali invii telematici o via fax ove possibile), la propria posizione di regolarità agli Organi di vigilanza.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori, le Stazioni Appaltanti territoriali della città metropolitana, tenute al rispetto della normativa sui LL.PP., si impegnano ad inserire nella contrattualistica che regola l’esecuzione di opere pubbliche e nel capitolato speciale le seguenti condizioni:
- Inviare le notifiche preliminari alla Cassa Edile e all’ASL competente, ex art.99, co.1 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. adoperando il sistema Regionale MUDE, garantendo comunque la trasmissione anche all’ITL. Al riguardo, al fine di non aggravare gli adempimenti delle imprese, la Regione Piemonte renderà il sistema MUDE accessibile al personale ispettivo di tutti gli Enti di vigilanza firmatari del presente Protocollo inoltrando anche le notifiche alla Cassa Edile di Torino, quale atto prodromico della fase di esecuzione di un contratto pubblico di lavori, per un maggior monitoraggio delle attività sui cantieri riferenti a tutto il territorio della città metropolitana di Torino appaltati dalle Amministrazioni Comunali.
- Per le lavorazioni afferenti all’edilizia richiedere all’appaltatore unitamente alla documentazione propedeutica alla consegna dell’area di cantiere, anche il numero di posizione Cassa Edile di Torino preventivamente aperto, necessario per i successivi controlli che la Stazione Appaltante dovrà svolgere inerente l’appalto/concessione di lavori, prevedendo verifiche periodiche di regolarità, intervenendo anche con la risoluzione del contratto in caso di mancanza di versamenti.
- Inserire nei capitolati d’appalto il riferimento a quanto previsto espressamente dall’art. 30 commi 5, 5 bis e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli adempimenti di cui al DM 143/2021 in materia di congruità dell’incidenza della manodopera. La Stazione Appaltante vincolerà il pagamento dei SAL e del saldo finale in relazione ai lavori eseguiti dai subaffidatari alla verifica della regolarità e delle erogazioni periodiche delle retribuzioni, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e quelli relativi alla Cassa Edile. A tal riguardo le Stazioni Appaltanti verificheranno la regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, alla Convenzione INPS - INAIL - Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del Lavoro il 15/04/2004, al D.M. 24 ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008 n. 5 del Ministero del Lavoro e dalla legge 98/2013.
- La regolarità contrattuale, ai fini della congruità, verrà verificata, al momento dell’erogazione del saldo finale, mediante acquisizione della relativa attestazione di cui al D.M. 143/2021.
- Nella fase di verifica del corretto adempimento delle prescrizioni del presente Protocollo sarà richiesta l’esibizione della documentazione prevista dalla legge in materia, secondo le modalità disposte dalle norme vigenti nonché l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correttezza di quanto dovuto.
- Impegnarsi ad estendere l’applicazione del presente Protocollo anche alle Aziende Partecipate delle Amministrazioni e dei comuni afferenti a tutto il territorio della città metropolitana di Torino.
2.1 Obbligo da parte dei datori di lavoro di Aziende Edili e affini afferenti alla lista dei codici ATECO e CSC come riportato nell’Allegato A.
Obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione di opere edili ed affini (così come elencate nei CCNL del settore edile, come individuati dall’art. 30 - comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici), il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL edilizia vigente e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Torino, ferma restando la disciplina in materia di trasferta di cui all'art. 21 del CCNL per le imprese edili ed affini. Allo scopo la Camera di Commercio di Torino, all’atto della iscrizione dell’impresa, che dichiara ad oggetto le attività di cui ai predetti codici ATECO, informa l’impresa in merito a tale obbligo e comunica contestualmente alla Cassa Edile l’avvenuta iscrizione dell’impresa al R.I.
2.2 Premessa l’autenticità del distacco transnazionale, accertata in base ai parametri dell’art. 3 del d.lgs. n. 136/2016, obbligo di applicare ai lavoratori comunitari, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 136/2016, ed extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative (incluse le norme in materia di orario di lavoro e di salute e sicurezza), regolamentari ed amministrative, nonché dal CCNL di riferimento (come individuato dal citato art. 30 - comma 4 del d.lgs. 50/2016), applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile di Torino.
2.3 L’impresa comunitaria distaccante lavoratori in Italia deve adempiere agli obblighi amministrativi indicati all’art. 10 comma del d.lgs. n. 136/2016 (comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nomina dei referenti, conservazione per 2 anni dalla cessazione dell’appalto - predisponendone copia in lingua italiana - della documentazione di lavoro, etc.).
2.4 Obbligo da parte dell'affidatario di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 14 del vigente CCNL edilizia e affini e dall’art. 4 dell'Accordo Integrativo Provinciale. Analogamente per le Aziende Artigiane si applica quanto previsto dall’art. 17 del CCNL edilizia artigiana
2.5 In fase di attività ispettiva con conseguente rilevazione di assenza di effettiva organizzazione aziendale, rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali ed inequivocabile monocommittenza, in relazione alle prestazioni lavorative di artigiani addetti a mansioni collegate alla realizzazione di opere strutturali, connotate da necessario e stretto coordinamento tra lavoratori per garantire un’attuazione unitaria ed organica delle attività (manovalanza, muratura, carpenteria, posizionamento ferro e ponti, addetti a macchine edìli fornite dall’ impresa committente o appaltatore), sarà accertata la natura del rapporto in ottemperanza ai contenuti della circolare 16/2012 del Ministero del Lavoro DGAI.
2.6 Obbligo dell'affidatario di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto 2.l da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori per le prestazioni nell’ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo II, decreto legislativo 276/03 e s.m.i. e per i lavori pubblici l’art. 105 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Al fine di semplificare l’attività di controllo e di consentire una sempre più leale, equa e corretta concorrenza tra imprese, ogni Azienda presente in cantiere dovrà tenere un riepilogativo delle presenze giornaliere dei propri lavoratori, anche al di sotto del limite numerico previsto dall’art. 4 del D.M. 9 luglio 2008.
2.7 Obbligo per le Stazioni Appaltanti pubbliche di verificare la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compresa la Cassa Edile, degli esecutori di lavori pubblici, provvedendo, in caso di irregolarità, a trattenere sugli stati di avanzamento lavori la somma corrispondente all’irregolarità contributiva accertata, attivando l’intervento sostitutivo di cui all’art.30, commi 5 e 5 bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2.8 Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. u) del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, contenente la foto del lavoratore le sue generalità e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2.9 Obbligo dei committenti o dei responsabili dei lavori, ove incaricati ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 81/08, di trasmettere la notifica preliminare e le notifiche di aggiornamento di affidatari/esecutori e lavoratori autonomi, previste dall’art. 99 dello stesso decreto, adoperando come unico metodo di inoltro il sistema Regionale MUDE, per i Comuni che lo abbiano adottato, al fine di una maggiore possibilità di verifica da parte degli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro. Le notifiche preliminari saranno altresì inviate alla Cassa Edile e alla FSC di Torino (Ente Bilaterale Formazione, Sicurezza delle Costruzioni).
2.10 Obbligo delle imprese affidatarie ed esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, sedici ore di formazione preventive secondo quanto previsto dal CCNL edile vigente e in conformità all’accordo Stato Regioni. Le suddette ore di formazione devono essere erogate interamente prima dell'adibizione alle mansioni previste, e quindi prima dell'ingresso in qualunque cantiere edile, anche nel caso in cui trattasi di una nuova assunzione.
2.11 I lavoratori autonomi si attiveranno per acquisire la necessaria idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 90 co. 9 lett. a) e art. 97 co. 2 d.lgs. 81/2008 s.m.i. in relazione alle funzioni o ai lavori da svolgere, con le modalità di cui all’Allegato XVII e quelli che accederanno per la prima volta al settore edile saranno tenuti, in considerazione della specificità delle attività di cantiere, ad effettuare sedici ore di formazione preventiva sulla sicurezza in cantiere, in conformità all’accordo Stato Regioni, utile parametro di riferimento per la formazione.
2.12 Per quanto previsto ai punti 2.10 e 2.11 obbligo per le imprese affidatarie, esecutrici e per i lavoratori autonomi operanti nella Provincia di Torino a rivolgersi, per l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, presso l’Ente Bilaterale FSC Torino - organismo paritetico, il quale rilascerà ai partecipanti attestato di avvenuta formazione conservandone copia e si adopererà - in considerazione della numerosità delle iscrizioni e con il concorso degli Enti istituzionalmente preposti - al fine di praticare specifiche agevolazioni/premialità a beneficio dei lavoratori autonomi che si iscriveranno e frequenteranno tali corsi di formazione. I soggetti non aventi sede o residenza nella Provincia di Torino, ma operanti nella stessa ed in possesso di analoga attestazione di formazione sulla sicurezza rilasciata da Ente diverso da FSC Torino e comunque ricompreso nell’accordo Stato Regione dovranno, in ogni caso, inoltrare copia di tale attestazione ad FSC Torino.
2.13 Le imprese che nell’ambito del cantiere svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, applicano i CCNL dei settori di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente rappresentative sul piano nazionale e sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti ai punti precedenti, compatibilmente con le previsioni dei rispettivi contratti di riferimento.
- La Cassa Edile, su analisi svolte da notifiche preliminari e/o segnalazioni pervenute di irregolarità sull’applicazione non coerente del CCNL, inerente le opere svolte sui cantieri privati e pubblici di tutto il territorio della città metropolitana, effettuerà una serie di verifiche e, in base agli elementi raccolti, richiederà formali chiarimenti all’Azienda e all’Appaltatore / Stazione Appaltante. In mancanza di chiarimenti e/o giustificativi esaustivi, la Cassa Edile segnalerà, con apposita comunicazione, il riscontrato alla Commissione Bilaterale Monitoraggio Irregolarità costituita presso la Cassa Edile di Torino.
Con apposito benestare della Commissione Irregolarità, la Cassa Edile inviterà formalmente l’Azienda alla regolarizzazione della propria posizione.
Fermi restando gli obblighi contrattuali e normativi in tema di regolarità contributiva, in mancanza di tale regolarizzazione la Cassa Edile avvierà una seconda fase di verifica aprendo d’ufficio una posizione per tale Azienda, qualora ne sia sprovvista, e ne segnalerà la provvisoria irregolarità sul portale BNI (Banca Dati Nazionale Aziende Irregolari, istituita presso la Commissione Nazionale Casse Edili). Ad esito positivo di tale verifica Cassa Edile provvederà a rimuovere la suddetta segnalazione.
2.14 Particolare attenzione dovrà essere dedicata al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura delittuosa che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori privi di titolo di soggiorno ed altre forme di illecito).
Le parti sottoscrittrici adotteranno le iniziative ritenute opportune per assicurare la tempestiva informazione degli Uffici competenti in merito a problematiche legate al mondo del lavoro sommerso.
Ciascuna parte sottoscrittrice si impegna a favorire, nei limiti delle proprie competenze, una adeguata circolazione, nei confronti degli altri Enti sottoscrittori, delle informazioni emerse nel corso dell’attività istituzionale, al fine di favorire efficaci sinergie per il contrasto dei fenomeni di illegalità.
2.15 Le Stazioni Appaltanti pubbliche potranno introdurre, nell’ambito dei regolamenti dei bandi di gara, aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri valutativi premiali che tengano conto dell’adozione da parte delle imprese di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di favorirne la diffusione e per premiare le Aziende virtuose che maggiormente investono in prevenzione.
Per garantire la corretta effettuazione degli interventi di prevenzione previsti da INAIL ai fini della riduzione del tasso assicurativo, l’Ente Bilaterale svolgerà, supportato dall’Istituto medesimo, attività di monitoraggio e di consulenza per le imprese del territorio che aderiranno a specifici programmi mirati.
Il Committente/Responsabile dei Lavori, in relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve acquisire, in sede di verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII del medesimo decreto, il/i nominativo/i del/i soggetto/i dell'Impresa Affidataria, incaricato/i all'assolvimento del suddetto obbligo. Deve, altresì, essere allegata la documentazione dell’avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
2.16 Tutta la regolamentazione precedentemente normata, prevista per gli appalti Pubblici, è da intendersi obbligo di applicazione anche per gli appalti di natura privata.

3. Formazione in materia di sicurezza e della regolarità sul lavoro
La diffusione della “Cultura della Sicurezza” è obiettivo condiviso dei firmatari del presente Protocollo e in tale ottica si riscontra l’esigenza di istituire un programma di informazione specialistica su tematiche correlate con la promozione della sicurezza nei cantieri e la cultura della salute e sicurezza dei lavoratori ed, in particolare, sui contenuti dell'art. 90 del T.U. 81/2008, in relazione agli obblighi previsti nel comma 9 e alle normative riguardanti il DURC e Congruità in Edilizia, indirizzati ai tecnici delle Stazioni Appaltanti, ai Comuni, Regione e Città Metropolitana, sostenuti dagli Enti aderenti al protocollo e tenuti da funzionari/professionisti INPS, INAIL, ITL, Cassa Edile e Ente Bilaterale FSC Torino.
Le parti convengono, inoltre, di promuovere incontri di Formazione/aggiornamento su “fenomeni e tendenze” nel settore dell’Edilizia tra Ispettori INL, S.Pre.S.A.L., Carabinieri, Polizia Locale con tecnici FSC, INAIL, RLST, rappresentanti imprenditoriali e sindacalisti. Tutti i progetti di sensibilizzazione e informazione che coinvolgano i soggetti firmatari o altri partner che si renderanno necessari, dovranno essere presentati per il tramite dalla Prefettura, quale capofila, da formalizzare a mezzo di un Accordo Attuativo, al fine di poter ottenere un eventuale finanziamento in partenariato compartecipato (si ricorda che sono esclusi dal cofinanziamento programmi di formazione per lavoratori e rappresentanti previsti dall’art. 37 del T.U. o quelli destinati alle figure appartenenti all’organigramma della sicurezza).
Per lo svolgimento dei corsi si terrà conto della disponibilità della struttura dell’Ente Bilaterale FSC Torino, nonché degli enti Bilaterali provinciali/Regionali laddove costituiti o Agenzie Formative ad esse collegate, firmatarie di contratti nazionali tra parti datoriali e Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, per curare e l’attività di segreteria e logistica.

4. Attività di vigilanza
Le Parti sottoscrittrici convengono di mettere a disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, degli S.Pre.S.A.L. territorialmente competenti, dell'INPS e alle altre Autorità di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, i dati delle imprese in possesso della Cassa Edile di Torino, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni interne relative alla gestione e salvaguardia dei dati delle imprese edili risultanti dai rispettivi archivi. Quanto sopra al fine di dare applicazione alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ed alle Direttive del Ministero del Lavoro indirizzate ai Servizi Ispettivi e di Vigilanza che, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, si doteranno di forme di controllo sociale come i sistemi di monitoraggio delle irregolarità attivati presso gli Enti Bilaterali, ed in conformità alle disposizioni statutarie degli Enti stessi, al fine di conoscere le situazioni che sono totalmente esenti da tale controllo, verso le quali potrà essere intensificata l'attività di vigilanza da parte degli Enti preposti, nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie disponibili da parte di ciascun Ente.

5. Lavori pubblici
Alla luce della generale condivisione di quanto emerso nel corso dei lavori preparatori del presente Protocollo, con specifico riferimento al settore delle Opere Pubbliche, appare essenziale che le Istituzioni in generale e le amministrazioni aggiudicatrici in particolare, ciascuna in relazione alle proprie competenze, si adoperino per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
5.1 Programmazione triennale delle opere pubbliche: i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui LL.PP. si impegnano a predisporre programmi triennali ed elenchi annuali a garanzia di un miglior utilizzo delle risorse e a tutela di una corretta informazione e strategia d'impresa.
5.2 Progettazione delle opere: i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui LL.PP. si impegnano a promuovere una cultura della progettazione a tutto campo, che porti alla predisposizione di un progetto unitario sotto il profilo architettonico, impiantistico, strutturale; l'attuazione della conseguente disciplina della validazione dei progetti deve portare ad appaltare progetti completi e realmente esecutivi, validati non solo nella forma, ma anche nei contenuti, comprensivi del computo metrico estimativo che, su valutazione di ciascuna Stazione Appaltante ed in base alla tipologia del progetto redatto, in linea con quanto previsto dall’art. 32, co. 14 del d.lgs. 50/2016, potrà divenire documento contrattuale, se richiamato nel bando di gara, il tutto in un’ottica di massima tutela dei principi in materia di sicurezza dei lavoratori.
In fase di progettazione le Stazioni Appaltanti si atterranno scrupolosamente, in materia di costo del lavoro, a quanto previsto dall’art 23 comma 16 d.lgs. 50/2016 e smi e a quanto già richiamato nel presente protocollo in tema di applicazione dei CCNL.
5.3 Nel caso di gare aggiudicate con il massimo ribasso, laddove non sia possibile applicare il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art.97, comma 8 del d.lgs. n.50/2016, le Stazioni Appaltanti si impegnano a compiere una puntuale verifica delle offerte anomale finalizzata all’eliminazione dei ribassi temerari.
5.4 Gare d’appalto: nell’abito delle procedure di gare le Pubbliche Amministrazioni potranno prevedere l’opportunità di stabilire, sempre nel rispetto della normativa Nazionale e Comunitaria, quote di partecipazione per le imprese del territorio, attrezzate e strutturate, in regola con gli adempimenti di legislazione sociale, privilegiando o comunque riservando quote di partecipazione a quelle regolarmente iscritte alla Cassa Edile territorialmente competente da almeno 6 mesi e con sede operativa presente sul territorio dell’area metropolitana da almeno 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. Le stazioni appaltanti si impegnano a dare tempestiva pubblicità sul proprio sito di tutte le procedure di gara avviate anche ove non sia prevista la pubblicazione di bando. Si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità, entro 30 giorni dall’aggiudicazione degli esiti completi delle gare, con indicazione dei soggetti invitati, di quelli esclusi e dei ribassi presentati.
5.5 Ritardi nei pagamenti: i soggetti tenuti all’applicazione della normativa sui LL.PP. si impegnano a rispettare il principio fondamentale del pagamento del corrispettivo dell’appalto nei tempi legislativamente previsti, vincolando le relative somme in termini di cassa nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5.6 Verifica della corretta applicazione di quanto previsto all’ art. 105 comma 14 d.lgs. 50/2016 così come novellato dalla definitiva conversione in legge 29 luglio 2021, n. 108, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, c.d. decreto semplificazioni bis. Nello specifico viene introdotto l’obbligo, per il subappaltatore, con riferimento alle prestazioni assunte in subappalto, di “garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’ oggetto sociale del contraente principale”. A tale scopo si richiama la nota del 6.10.21 prot. n. 1507 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ne chiarisce il perimetro di operatività.
5.7 Dare maggiore importanza, nella fase di progettazione, alla nomina e all'azione del coordinatore per la sicurezza a norma del decreto legislativo n.8l/2008, assegnando al coordinatore stesso precisi e puntuali compiti di verifica e controllo delle fasi progettuali. Redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), secondo quanto disposto dall’art. 91, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., in parallelo con lo sviluppo del progetto e non ad ultimazione dello stesso, prestando la dovuta attenzione alla esatta definizione e perizia degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
5.8 Verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del rispetto delle disposizioni presenti nel PSC e nei POS delle singole ditte esecutrici, attivando periodicamente il relativo coordinamento per minimizzare le situazioni di interferenza e garantire un costante adeguamento dei piani di sicurezza all'evoluzione della situazione in cantiere.
5.9 Verifica, da parte delle Stazioni Appaltanti, dell’applicazione, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, delle norme contenute nei CCNL individuati ai sensi del citato art. 30 - comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località ove sono eseguiti i lavori, e nel rispetto di quanto previsto in relazione ai cd. “contratti assimilati” (noli a caldo e fornitura con posa in opera) e più in generale del rispetto della disciplina del subappalto, così come previsto dalla normativa “antimafia”.
5.10 Utilizzazione, da parte delle Stazioni Appaltanti di OO.PP., del prezzario di riferimento edito dalla Regione Piemonte nella versione più aggiornata e priva di preribasso forfettario, al fine di uniformare i prezzi delle opere pubbliche da realizzarsi sul medesimo territorio regionale, garantendo altresì la congruità della base d'asta dell'appalto, anche alla luce dell’andamento dei prezzi dei materiali da costruzione, laddove si rendesse necessario.
5.11 Garantire un costante aggiornamento dei dati relativi ai cantieri ed alla progressione dei lavori attraverso la regolare periodica comunicazione dei dati/eventi alla banca dati dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.
5.12 In relazione alle procedure di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, le Pubbliche Amministrazioni, sempre nel rispetto delle normative Nazionali e Comunitarie, potranno considerare di inserire nei rispettivi bandi di gara, ulteriori elementi oggettivi di valutazione della capacità tecnica ed economico-finanziaria del contraente, nell’ambito dell’offerta tecnica, al fine di un riconoscimento premiale degli operatori economici che dimostrino una seria ed organizzata attività di impresa, con riferimento alla professionalità delle risorse umane, alle capacità tecniche e finanziarie e nel rispetto della formazione e della sicurezza del lavoratore per lo svolgimento dei lavori affidati.

6. Sistema di relazioni
I sottoscrittori del presente Protocollo convengono di incontrarsi, in seno al “Gruppo C1 Edilizia” o in appositi sottogruppi istituiti ad hoc, secondo le tematiche di interesse, anche solo su richiesta di singoli Enti, per esaminare problematiche di carattere generale relative al settore delle costruzioni o comunque ritenute significative dai componenti del suddetto Gruppo.
Inoltre, per garantire un costante adeguamento del contenuto e delle finalità del presente Protocollo ai mutamenti del quadro normativo di riferimento, le parti convengono di incontrarsi in apposite riunioni, per apportare gli aggiornamenti necessari.

Enti sottoscrittori

Prefettura di Torino
Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Torino
Direzione Regionale INAIL
Direzione Regionale INPS
Comando Prov.le Vv.Ff.
C.C.I.A.A. Torino
Ispettorato Terr.le del Lavoro
S.Pre.S.A.L. ASL Città di Torino
A.N.C.I. Piemonte
Collegio Costruttori Edili - Ance
Api Torino
Cna Torino
Confartigianato Torino
Confservizi
Ordine degli Ingegneri
Ordine degli Architetti
Ordine D.ri Comm.sti Esp. Cont.li
Ordine Consulenti del Lavoro
Collegio dei Geometri
Confcooperative Piemonte Nord
Legacoop
Fillea Cgil Torino
Filca Cisl Torino-Canavese
Feneal Uil Piemonte
Ugl Torino
Cisal