Tipologia: Integrazione intesa
Data firma: 20 dicembre 2021
Parti: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e RSU
Settori: Agroindustriale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Fonte: cbmv.it


Integrazione intesa
Durata, distribuzione, ora iniziale e finale dell'orario giornaliero e settimanale
(art. 47 - ex art. 51 - del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario)


Premesso che
- In data 10 febbraio 2016 è stata sottoscritta, fra il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e la RSU l'intesa sulla durata, distribuzione, ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per il personale consortile acquisita al protocollo n. 0001908 e ratificata con Decreto del Presidente n. 06 del 11.02.2016;
- Nell'intesa siglata è prevista, tra l'altro, la gestione della flessibilità per il personale con orario a tempo pieno mentre per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'applicazione dell'istituto della flessibilità veniva demandato al contratto individuale;
- Che presso il Consorzio risulta in forza personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale con distribuzione giornaliera antimeridiana uniforme;
Considerato che
- Si ravvisa la necessità di articolare in maniera omogena per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale la gestione della flessibilità al fine di garantire a tutti lo stesso trattamento, mantenendo fermo per ciascuno l'orario settimanale stabilito nel contratto individuale;
Tutto ciò premesso e considerato
Il giorno 20 del mese di dicembre 2021 tra il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in persona del Presidente […], assistito dal Direttore Generale […] e la RSU aziendale […], si è raggiunta la seguente intesa a modifica e integrazione dell'intesa siglata in data 10 febbraio 2016 protocollo n. 0001908 si conviene che a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicato l'istituto della flessibilità come di seguito definito:
Flessibilità in entrata dalle ore 7,15 alle ore 9,15
Flessibilità in uscita dalle ore 13,00 alle ore 16,00

Gestione flessibilità
Il lavoratore dovrà utilizzare la "flessibilità" concessa dall'ente in modo da non arrecare pregiudizio all'attività lavorativa. L'orario complessivo mensile effettivamente svolto dal dipendente in regime di flessibilità non potrà superare le 4 (quattro) ore di lavoro in eccesso oppure in difetto, salvo diverso e specifico accordo.
I recuperi orari in difetto dovranno essere effettuati entro il mese successivo nell'ambito della flessibilità.
L'eventuale debito orario non recuperato alla fine del mese successivo sarà compensato con l'utilizzo di ore di permesso ordinario o nel caso non sia possibile tale recupero sarà decurtato dalla retribuzione.
I recuperi orari in eccesso dovranno essere effettuati entro il mese successivo nell'ambito della flessibilità, oppure anche con recuperi/permessi concessi nell'ambito dell'orario di lavoro, non superiori alla metà dell'erario normale previsto per la giornata interessata, richiedendo preventiva autorizzazione analogamente alle altre tipologie di permessi. L'eventuale credito orario non recuperato con le modalità di cui sopra verrà definitivamente azzerato; laddove il dipendente dimostri che non sia stato possibile effettuare il predetto recupero per comprovate esigenze tecniche ed organizzative sarà consentita una ulteriore proroga solo attraverso idonea autorizzazione scritta.

Pausa obbligatoria.
Qualora, in applicazione dell'istituto della flessibilità, si superino le sei ore consecutive di effettivo lavoro, come stabilito della vigente normativa, deve essere effettuata una interruzione obbligatoria minima di 10 minuti non ricompresa nell'orario di lavoro.
Il lavoratore è obbligato a indicare la pausa - che non sarà considerata nel computo dell'orario di lavoro effettivo svolto - con apposita rilevazione del "badge" per le timbrature. Nel caso in cui tale rilevazione, per ragioni di servizio autorizzate dal responsabile, non sia possibile, il dipendente dovrà far rilevare la pausa entro il giorno successivo tramite il portale ufficio web.
In caso di carenza della rilevazione tramite badge e di rilevazione tramite il portale ufficio web il consorzio considererà la pausa come effettivamente fruita dal dipendente.

Pausa facoltativa.
Il dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà effettuare una pausa giornaliera facoltativa dal lavoro fino ad un massimo di 1 ora da far rilevare attraverso il "badge" e che comporterà una conseguente proporzionale decurtazione dell'orario di lavoro effettivo.
La fruizione della pausa facoltativa sostituisce l'interruzione obbligatoria di 10 minuti normativamente prevista.
La mancata rilevazione attraverso il "badge" sarà valutata disciplinarmente dal Consorzio.

Lavoro supplementare
Non sarà considerato lavoro supplementare né straordinario quello effettuato nell'ambito degli orari standard e nell'ambito della gestione della flessibilità.
Il lavoro supplementare e/o straordinario - risultante da apposita rilevazione del “badge" - dovrà essere preventivamente autorizzato. In nessun caso potrà essere richiesto e/o autorizzato l'espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario in caso di debito orario riferito al mese precedente; l'eventuale maggior lavoro svolto dal dipendente sarà in questo caso comunque compensato.
Qualora per esigenze di servizio il Consorzio richieda il proseguimento dell'attività lavorativa dopo il raggiungimento del limite massimo in uscita della flessibilità ovvero le ore 16.00, le ore di lavoro effettuate saranno considerate e pertanto retribuite come lavoro supplementare e/o straordinario a decorrere da tale limite come disciplinato dall'art. 120 del vigente CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.

Norma finale
Le parti si danno atto che la presente intesa sarà applicata a tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale con distribuzione giornaliera antimeridiana uniforme e orario settimanale compreso fra le 20 e le 30 ore settimanali.
Qualora vengano stipulati contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo orizzontale con distribuzione giornaliera pomeridiana la gestione prevista dalla presente intesa sarà applicata se e in quanto compatibile con valutazione caso per caso delle specifiche modalità attuative.