Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DI FESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LOROSEDI
Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco
LOROSEDI
Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco
LOROSEDI
e, p.c. Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.
LOROSEDI
OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Ulteriori indicazioni.
Di seguito alla circolare prot. STAFFCNVVF 6679 del 25 marzo 2022, si forniscono le ulteriori indicazioni a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.
In relazione alle misure di isolamento e sorveglianza, si richiama il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che recita: “A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 (1° aprile 2022 ndr), a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, (del DL n. 52/2021 ndr) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto”.
L’articolo 5, comma 2, conferma, fino al 30 aprile 2022, l’obbligo nei luoghi di lavoro al chiuso di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 ove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone.
L’articolo 6, modificando l’articolo 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 52/2021, ha disposto la proroga fino al 30 aprile 2022 dell’obbligo per il personale delle amministrazioni pubbliche (quali ad esempio i dipendenti dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio presso questo Dipartimento), di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd green-pass base) quale condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro. Il medesimo obbligo si applica, altresì, sempre fino al 30 aprile p.v. a tutto il personale che abbia compito il cinquantesimo anno di età e che svolga la propria attività lavorativa nelle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 24/2022. Dal 1° aprile 2022 sarà, invece, consentito l’accesso agli uffici pubblici per gli utenti senza necessità di esibire la certificazione verde Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd green-pass base) in quanto non è stato prorogato il termine del 31 marzo 2022, previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 52/2021.
L’articolo 10, comma 4, proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui:
- all’articolo 259, commi da 2 a 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione ai concorsi indetti e già in atto al 31 marzo 2022;
- all’articolo 260, commi da 2 a 6, del medesimo decreto-legge n. 34/2020, in merito ai corsi in fase di svolgimento alla data del 31 marzo 2022.
Il medesimo articolo 10 non ha invece prorogato oltre il 31 marzo 2022, la vigenza dell’articolo 87, comma 6 (dispensa temporanea dalla presenza in servizio) e comma 7 (assenza per malattia in caso di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né dell’articolo 9 (congedi parentali) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Al riguardo si precisa che il personale dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio ai sensi del citato articolo 87, comma 6, deve rientrare in servizio a decorrere dal 1° aprile 2022. A tal fine, tenuto conto della fattispecie in esame, per la riammissione in servizio, qualora l’assenza si sia protratta per un periodo superiore a tre mesi continuativi, dovrà essere verificata, secondo le procedure in uso, l’incondizionata idoneità allo svolgimento dei compiti di istituto. Nelle more di tale accertamento, i medici incaricati, in piena autonomia, dovranno esprimere il giudizio di temporanea idoneità al servizio, anche se in forma parziale.
Analogamente si rappresenta che il termine del 31 marzo 2022 previsto dall’articolo 17 del decreto-legge n. 221/2021, non risulta ulteriormente prorogato per i congedi parentali (articolo 9 decreto-legge n. 146/2021) e per i lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020) che pertanto, qualora appartenerti ai ruoli tecnico-professionali, potranno essere ammessi allo svolgimento del lavoro agile con le medesime modalità previste per gli altri dipendenti.
Con riguardo al personale sospeso dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale, si precisa che la giornata del 25 marzo (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2022) è da considerarsi assenza giustificata e la stessa potrà essere registrata utilizzando il codice A32 già presente nel sistema SIPEC.
Le SS.LL., inoltre, avranno cura di revocare, con apposito provvedimento da notificare all’interessato, la sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa per inadempienza all’obbligo vaccinale. Detto provvedimento di revoca, con l’indicazione della data di cessazione della sospensione al 24 marzo 2022, dovrà essere inviato ai competenti Uffici finanziari già interessati dal precedente provvedimento di interruzione dell’erogazione degli emolumenti retributivi, e copia del medesimo provvedimento di revoca dovrà essere trasmesso alla Direzione centrale per le risorse umane (pec:
In relazione, poi, all’obbligo, fino al 30 aprile p.v., del possesso ed esibizione del “green pass base” per l’accesso ai luoghi di lavoro del personale del Corpo nazionale, occorrerà provvedere alla tempestiva registrazione sull’applicativo SIPEC dell’eventuale assenza utilizzando i codici “Z8 e Z9”, come indicato nella circolare prot. STAFFCADIP 56433 del 4 novembre 2021, rispettivamente per i casi di “ASSENZA GREEN PASS SENZA ACCESSO ALLA STRUTTURA” ovvero di “ASSENZA GREEN PASS CON ACCESSO ALLA STRUTTURA”.
Alla conclusione del periodo di assenza ingiustificata dal servizio, dovrà essere notificata al dipendente l’unita nota con la quale lo stesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/90, viene messo a conoscenza dell’avvio del procedimento inteso al recupero dei compensi percepiti e non dovuti, nonché alla riduzione delle ferie e a tutte le ulteriori conseguenze collegate alla perdita dell’anzianità di servizio. L’indicazione del periodo di assenza ingiustificata del dipendente (che deve corrispondere alla registrazione SIPEC) e la relata del predetto avvio del procedimento, dovranno essere trasmessi alla Direzione centrale per le risorse umane (pec:
Si conferma, infine, la possibilità di ricorrere fino al 30 aprile 2022 allo svolgimento di prestazioni lavorative in orario straordinario in misura strettamente necessaria per garantire il dispositivo minimo per il soccorso pubblico, secondo quanto stabilito con nota n. STAFFCNVVF n. 20318 del 14 ottobre 2021.
Le SS.LL. vorranno informare tutti gli interessati sui contenuti della presente nota. Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)