Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale


Roma, 30 marzo 2022
 

Ai Dirigenti dell'Amministrazione
Ai Capi degli Archivi Notarili
Al Dirigente dell'ufficio Centrale del Bilancio - Sezione Archivi Notarili


OGGETTO: D.L. 24 marzo 2022, n.24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, entrato in vigore il 25 marzo 2022, stante l'evolversi della situazione epidemiologica con la connessa cessazione dello stato di emergenza, detta una serie di disposizioni volte a favorire la progressiva ripresa, in via ordinaria, di tutte le attività modificando, nel contempo, le misure di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19 finora previste.
Nel rinviare, per ogni opportuno approfondimento, al testo del menzionato decreto-legge, che si allega in copia, si indicano di seguito le più significative misure aventi una diretta ricaduta nel contesto lavorativo.

■ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022, fermo restando che permane l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei mezzi di trasporto, funivie, luoghi per spettacoli ecc., è fatto obbligo per i lavoratori, sull'intero territorio nazionale, di indossare mascherine chirurgiche quali dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

■ Graduale eliminazione del green pass base
In materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, a modifica dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si dispone che fino al 30 aprile 2022, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base). Per effetto dell'art. 4 - quinquies del d.l. n.44/2021, convertito dalla legge [n. 76/2021] n.44/2021, nell'attuale formulazione, anche per gli ultracinquantenni, fermi restando fino al 15 giugno 2022 gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui agli artt. 4-quater e 4-sexies, sarà sufficiente fino al 30 aprile 2022 possedere ed esibire il solo green pass base.
Permane, per i connessi aspetti gestionali, l'intero impianto previsto dalia richiamata norma in materia di controllo da parte dei datori di lavoro, come pure restano confermate le misure sanzionatone per l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi. Per tali profili si rinvia, pertanto, alle indicazioni operative fornite dettagliatamente con le precedenti ministeriali.

■ Graduale eliminazione del green pass rafforzato
A modifica dell'articolo 9-bis.l del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (c.d. green pass rafforzato) vengono compiutamente elencate le attività e i servizi per i quali dal 1° al 30 aprile 2022 l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di tali certificazioni verdi.
Poiché fra questi non è più ricompreso l'accesso ai luoghi di lavoro, a far data dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 al personale è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).
Pertanto, con il rientro dei lavoratori finora assenti ingiustificati, purché risultino in regola con quest'ultima prescrizione, verranno meno i provvedimenti che si è reso necessario adottare nei loro confronti.
I Responsabili degli uffici sono pregati di comunicare tempestivamente l'avvenuto rientro degli stessi al fine di consentire a questo Ufficio centrale di revocare in tempi brevi tali provvedimenti.

■ Rapporti con l'utenza
Si evidenzia inoltre che, per effetto delle modifiche apportate al D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87, dall'art. 6 del D.L. 24/2022, a far data dal 1° aprile 2022, non sarà più richiesto agli utenti II possesso del green pass base per entrare negli uffici pubblici.
Si ritiene tuttavia che, persistendo comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19, l'accesso degli utenti alle sale al pubblico debba di norma avvenire con regolazione degli accessi, secondo le raccomandazioni impartite dal Ministero della Salute (assicurando in particolare la distanza interpersonale di sicurezza), anche con l'esposizione di appositi avvisi all'ingresso.
Tenuto conto della tipologia di utenti e dei servizi richiesti, del tempo stimato di permanenza dell'utente nella sala al pubblico e in sale d'attesa e delle dimensioni dei predetti locali, si potranno adottare disposizioni organizzative - come il ricevimento per appuntamento - allo scopo di evitare il rischio di assembramenti e di lunghe attese in luoghi chiusi.
In merito alle modalità di pagamento ammesse, per gli uffici in cui sono installati e funzionanti i pos, si inviterà l'utenza a pagare mediante pagamenti elettronici e i notai a versare tasse e contributi a mezzo dei bonifici o dei bollettini di versamento sul c.c.p.. Si inviterà, altresì, l'utenza a non versare denaro contante, modalità di pagamento in sede che non può comunque essere vietata.
Gli archivi notarili che hanno già aderito al Nodo dei Pagamenti-SPC (piattaforma pagoPA), nel caso di richiesta dell'utente di pagare in contanti, emetteranno e consegneranno all'utente avviso di pagamento, così da consentire il versamento fuori dalla sede.

■ Lavoro agile
L'art. 10 del decreto legge in esame proroga fino al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B fra cui rientra, per il settore pubblico, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ex art. 83, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
Poiché in materia di lavoro agile, in tale allegato, risultano prorogate le sole disposizioni relative ai lavoratori del settore privato, dal 1° aprile viene meno per il settore pubblico, ivi compresi i lavoratori fragili, la disciplina del lavoro agile emergenziale.
Ai fini dell'attuazione del lavoro agile ordinario risulta imprescindibile, per le evidenti ricadute che lo stesso avrà sotto i profili organizzativo, gestionale e tecnologico, attendere la definizione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-24 (PIAO) in cui confluirà il Piano organizzativo per il lavoro agile in precedenza adottato.

■ Isolamento e autosorveglianza
A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
A decorrere da tale data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Si prega di dare comunicazione di quanto sopra a tutto il personale dei rispettivi uffici, anche assente a qualsiasi titolo, e di adottare le conseguenti determinazioni.
Un cordiale saluto
 

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano