CIRCOLARE N. 2

INL
ispettorato nazionale del lavoro
Direzione generale




Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
INPS
Direzione centrale entrate
INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo e p.c.
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo


Oggetto: erogazione della formazione di base e trasversale in FAD.

Al fine di corrispondere a richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali del lavoro, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità - nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione - di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 3337 del 6 aprile u.s., si rappresenta quanto segue.
Come noto, in forza dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.
Pertanto, si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.
Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.
Peraltro, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale questo Ispettorato, con la nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, ha confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista, nel caso di specie, “dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020”. In tal senso, la formazione deve dunque essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
Appare necessario, pertanto, per le medesime ragioni innanzi esplicitate, che tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Bruno GIORDANO