celva
 

Ai Sindaci e ai Segretari
dei Comuni della Valle d'Aosta
Ai Presidenti e ai Segretari
Delle Unitès des Communes valdótaines
e p.c. Alle Organizzazioni Presidente
sindacali regionali di Categoria
CISL-FP
UIL-FPL
SAVT-FP
FIALP SiVDER
CONAPO
FP-CGIL


Oggetto: linee di indirizzo agli enti locali per garantire la continuità dell'attività amministrativa, nell'ottica del contenimento del rischio di contagio da Covid-19. INTEGRAZIONE ai sensi del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 e del DPCM 22 marzo 2020
 
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”, sono state introdotte ulteriori misure straordinarie in materia, tra l’altro, di lavoro agile, riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori dipendenti, anche del settore pubblico, che debbono integrare le precedenti linee di indirizzo formulate dal Celva in data 13 marzo 2020. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” dispone che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
 
Lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, attualmente fissata al 31 luglio 2020, ovvero fino a data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria (e non più la modalità preferenziale) di svolgimento della prestazione lavorativa, essendo stato ribadito, per le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 87 del decreto-legge, il dovere di limitare la presenza del personale negli uffici “per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
“La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.”
In tali casi il datore di lavoro non “è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, in quanto l’articolo 87, comma 2 del decreto-legge dispone che, nella fattispecie di cui al paragrafo precedente, l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
“A fronte della situazione emergenziale è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse. Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro [omissis]”.
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche in forma semplificata, gli enti locali “utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,” per ciò si intendendo anzitutto quelle maturate e non godute fino al 31 dicembre 2019, dei congedi retribuiti, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
A tal proposito pare opportuno evidenziare il tenore letterale della disposizione sopraccitata che prevede un comportamento attivo per gli enti locali, i quali in caso di impossibilità di ricorrere al lavoro agile debbono procedere con le modalità prescritte e cioè attivando l’utilizzo degli istituti contrattuali declinati.
Esperite tali possibilità gli enti locali possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con diritto, pertanto, alla retribuzione, fatta eccezione per l'indennità sostitutiva del servizio mensa (ove prevista) che, secondo quanto disposto dall’articolo 87, comma 3 del decreto-legge in parola, non è da corrispondersi.
Pare doveroso ed opportuno, in analogia con l’indirizzo adottato anche dall’Amministrazione regionale, richiamare l’attenzione sulla necessità di limitare il ricorso a tale ipotesi ai soli casi di oggettiva impossibilità di erogazione della prestazione a domicilio.
Dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività indifferibili da rendere in presenza.
Da ribadire ulteriormente come detto personale, quando presente nella propria sede lavorativa, è tenuto a limitare allo stretto necessario gli spostamenti all’interno degli uffici dell’ente locale, a rispettare le misure igienico-sanitarie disposte dall’Autorità e a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, ove prevista.
 
Congedo per assistenza figli e permessi legge n. 104/1992
Per quanto riguarda l’utilizzo dei congedi, fruibili dai dipendenti del settore pubblico, il decreto- legge ha previsto, all’articolo 25, la possibilità, a decorrere dal 5 marzo 2020, di fruire di specifici congedi, continuativi o frazionati, parzialmente retribuiti o non retribuiti, in relazione all’età della prole, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole e ha esteso, all’articolo 24, di ulteriori complessive dodici giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992, per il che i giorni totali fruibili, nel periodo suddetto, a quest’ultimo titolo, divengono 18.
I genitori lavoratori dipendenti hanno, nello specifico, diritto a fruire di un congedo, continuativo o frazionato, di 15 giorni con le seguenti caratteristiche per figli:
a) fino a 12 anni, un congedo per il quale è prevista un’indennità pari al 50%, coperto da contribuzione figurativa;
b) di età compresa tra i 12 anni e i 16 anni, un congedo non retribuito;
c) con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, un congedo retribuito al 50%.
Il dipendente interessato alla fruizione del congedo dovrà farne richiesta all’ente locale di appartenenza dichiarando che:
a) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
b) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
c) non è stata e non sarà richiesta la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
d) l’altro genitore non usufruisce, per il medesimo periodi di analogo beneficio.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di cui sopra, sono convertiti nel congedo in questione con diritto all’indennità e non computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale. Al fine della conversione dell’istituto di congedo, il dipendente interessato dovrà inoltrare apposita istanza al proprio datore di lavoro
 
Premio per lavoro prestato presso la sede di lavoro
L’articolo 63 del decreto-legge ha disposto la corresponsione ai dipendenti (che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro) di un premio, per il mese di marzo, pari a 100 euro che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, da corrispondere a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
 
Quarantena
I periodi trascorsi dal personale dipendente in stato di malattia, o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ed i conseguenti ed ulteriori periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico continuano ad essere disciplinati dall’articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e sono equiparati al ricovero ospedaliero.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del decreto-legge per il dipendente in condizione di disabilità grave di cui alla legge n. 104/1992, nonché per i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ex articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
 
Permessi per Sindaci
Ai sensi dell’articolo 25, comma 6 del decreto-legge i permessi retribuiti riconosciuti in capo ai Sindaci dall’articolo 79, comma 4 del TUEL sono rideterminati in 72 ore, in luogo delle attuali 24 e 48 ore mensili, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.
Inoltre, per i Sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le assenze dal lavoro derivanti dai permessi retribuiti in parola sono equiparate a quelle ex articolo 19, comma 3 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
Salvo quanto diversamente disposto, l’efficacia delle disposizioni del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 è prevista/prorogata fino alla data del 3 aprile 2020.
Per eventuali chiarimenti in merito alla presente comunicazione è possibile inoltrare i quesiti alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 
Cordiali saluti.

Il Presidente
Franco Manes