Tipologia: Ipotesi accordo Contratto Aziendale
Data firma: 22 marzo 2022
Validità: 01.05.2022 - 31.12.2023
Parti: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane/Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Slm-Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, FS
Fonte: sindacatofast.it


Ipotesi di accordo Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 marzo 2022 (integrativo del CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022) di rinnovo del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016

Addì 22 marzo 2022, in Roma fra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane […], con l’assistenza di Agens […] e la Filt-Cgil […], la Fit-Cisl […], la Uiltrasporti […], la Ugl Ferrovieri […], la Slm Fast Confsal […], la Orsa Ferrovie […], è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016.

Premessa
Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, Trenitalia spa, Ferservizi spa, Italferr spa, FS Sistemi Urbani srl, Italcertifer spa, Mercitalia Logistics spa, Mercitalia Rail Srl, FSTechnology spa, Trenitalia-TPER scarl, Crew srl, FS International spa e Fondazione FS Italiane.
La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 22 marzo 2022.
Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 22 marzo 2022 si applicano a decorrere dal 1 ° maggio 2022 sia per la parte normativa che per quella economica, salvo quanto diversamente definito nei singoli istituti.
Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive che, anche nel complesso contesto determinatosi a seguito della emergenza pandemica, interesseranno il settore ferroviario nei prossimi anni, con riferimento, da un lato, alla rimodulazione delle esigenze della clientela e della conseguente domanda di trasporto e, dall’altro, alla spinta comunitaria e nazionale verso politiche di sostenibilità e di shift modale in favore della mobilità ferroviaria.
In particolare, l’adeguamento e l’aggiornamento della disciplina contenuta nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presente Contratto, tenuto conto del ruolo strategico del Gruppo FS nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potrà consentire di realizzare obiettivi di miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro, valorizzando le professionalità, le competenze e il merito mediante previsioni contrattuali moderne, efficaci ed esigibili.
Le parti condividono, inoltre, la necessità di mettere a disposizione dei lavoratori un paniere di beni e servizi di welfare e people caring sempre più ampio, nella comune convinzione che il welfare aziendale rappresenti uno strumento capace di migliorare il benessere dei lavoratori agevolando il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, incrementando le misure dedicate all’assistenza sanitaria integrativa finalizzate ad una maggiore attenzione alle persone e alle loro famiglie e rafforzando la previdenza complementare con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori il mantenimento del proprio tenore di vita al momento del pensionamento.
La presente intesa integra e/o sostituisce le disposizioni del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 che, per quanto non diversamente previsto, restano confermate.

Welfare aziendale
L’art. 22 del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 è modificato come segue.
Art. 22 Welfare Aziendale
In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF le parti, nella comune convinzione che il welfare aziendale è lo strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori facilitando il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, e considerato che il Gruppo FS Italiane è impegnato, anche in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, ad estenderne nel tempo gli ambiti di applicazione per offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie un paniere il più ampio possibile di beni e servizi convengono sulla necessità di condividere politiche/ innovative in materia di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane.
A tal fine, le parti convengono di istituire un Osservatorio per lo sviluppo del welfare aziendale e delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, quale sede di monitoraggio, consultazione, confronto e proposta sui temi di competenza.
In particolare, esaminando le dinamiche che interessano i sistemi di welfare aziendale e la relativa evoluzione sul piano nazionale e internazionale, l’Osservatorio, in un sistema di confronto e bilateralità, avrà il compito di analizzare gli strumenti di welfare in essere, approfondire i nuovi orientamenti e le tendenze future e realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti di competenza, con l’obiettivo di proporre alle parti lo sviluppo di nuove iniziative capaci di cogliere le opportunità offerte da un sistema di welfare evoluto ed innovativo, finalizzato al miglioramento del benessere dei lavoratori ed al conseguente incremento dell’attrattività aziendale.
La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio verranno stabilite d’intesa tra le parti entro quattro mesi dalla stipula del presente contratto.
Le parti convengono inoltre sulle seguenti misure di welfare aziendale:
1. Agevolazioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
In attuazione del punto 1 dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF, le Società del Gruppo FS Italiane mettono a disposizione di ciascun lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, una somma complessiva per ciascun anno di € 100,00 da destinare alla fruizione delle specifiche misure di welfare con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto in materia dal D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). In particolare, la suddetta somma potrà essere utilizzata per misure di welfare/ presenti nella piattaforma aziendale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso spesò scolastiche, servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, rimborso degli interessi su mutui e prestiti, del trasporto pubblico locale, voucher o buoni acquisto.
Il dettaglio delle voci accettate e le modalità operative per la loro fruizione saranno definite a livello di Holding, che ne darà preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Qualora alla data del 31 dicembre di ogni anno, tutto o parte dell’importo di cui al precedente paragrafo non risulti fruito, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer, in aggiunta alla somma annua di cui al successivo punto 2.3. In caso di trasferimento della posizione del lavoratore ad un’altra
forma pensionistica complementare, l’azienda non disporrà alcun versamento della somma di cui al presente punto 1 non fruita alla data del 31 dicembre.
2. Pensione complementare […]
3. Assistenza sanitaria integrativa
a) Le Società del Gruppo FS Italiane assicureranno tutto il personale dipendente alla forma di assistenza sanitaria integrativa, ivi compresa la tutela del reddito per i lavoratori riconosciuti inidonei in via definitiva dalla struttura competente di RFI (Direzione Sanità) alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, per infortunio sul lavoro o malattia professionale o a causa di gravi patologie, che sarà individuata entro il 31 dicembre 2022, tra i soggetti su scala nazionale che garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in € 300,00 per anno, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
b) ove ammesso dalla forma assistenziale prescelta, i lavoratori potranno integrare su base volontaria le prestazioni sanitarie definite ai sensi della precedente lettera a);
e) per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS Italiane con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, la copertura per assistenza sanitaria integrativa, esclusa la tutela del reddito per inidoneità, sarà garantita dalle Società fino alla scadenza del contratto di lavoro;
d) individuata la forma di assistenza sanitaria integrativa di cui alla precedente lettera a), le Società del Gruppo FS Italiane daranno immediata informativa a tutto il personale dipendente dei contenuti delle coperture assicurative e delle modalità operative necessarie per accedere alle prestazioni.
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