Cassazione Civile, Sez. 6, 05 aprile 2022, n. 11037 - Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro. Pagamento delle spese



Presidente: DORONZO ADRIANA

 

Rilevato che


1. A.C. impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1029 del 22/7/2020, la quale, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il suo diritto alla rendita per infortunio sul lavoro, da erogarsi a carico dell’INAIL, in misura del 54% con decorrenza dalla data della domanda di revisione per aggravamento; deposita memoria e istanza di rimessione alle Sezioni Unite;
2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha condannato l’INAIL, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il secondo, oltre accessori come per legge (somme da distrarre a favore del procuratore antistatario);
3. Resiste con controricorso l’ente previdenziale.
4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.
 

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112, 132 c.p.c., 111 Cost., 5 del d.m. n. 55 del 2014 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), essendosi discostata, la Corte territoriale, dai parametri medi generali i quali valgono come regola generale, salvo illustrazione delle motivazioni.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2, 4, 5, comma 5, 6 del d.m. n. 55 del 2014 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, sottostimato il valore della causa: pur avendo fatto riferimento, i giudici del merito, allo scaglione “sino a 5.200,00”, le spese di lite dovevano essere determinate, avendo riguardo al valore medio, nella somma complessiva di euro 2.495,00 per il primo grado e euro 2.775,00 per il secondo grado; considerando, invece, più correttamente la misura della rendita riconosciuta al A.C. (pari a euro 1.318,00 mensili) da moltiplicarsi per 12 mensilità e poi per 10 annualità, bisognava far riferimento allo scaglione 52.000,00-260.000,00.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112, 132 c.p.c., 75 disp.att. c.p.c., 111 Cost., 2, 4, del d.m. n. 55 del 2014 (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, liquidato le spese senza considerare la nota spese depositata e senza motivare in relazione al suo discostamento.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 132 c.p.c., 75 disp.att. c.p.c., 111 Cost., 2, 4, del d.m. n. 55 del 2014 (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di liquidare le spese del consulente di parte anticipate dal legale (per euro 500,00), come espressamente richieste nelle conclusioni dell’atto di appello (di cui alla ricevuta ivi depositata).
5. Il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito.
6. Preliminarmente, con provvedimento 2.3.2022, il Primo Presidente ha rigettato l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite non rinvenendo alcun contrasto di giurisprudenza in ordine al principio, più volte confermato, che esclude un vincolo alla determinazione delle spese processuali secondo i valori medi indicati dalla tariffa approvata con d.m. n. 55 del 2014, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 89 del 2021, Cass. n. 2386 del 2017, Cass. n. 19989 del 2021), e richiamando l’orientamento consolidato concernente il caso del deposito di nota spese depositata dalla parte vittoriosa, che impone al giudice di fornire adeguata motivazione circa l’eliminazione o la riduzione di voci dalla parte operata, non potendosi limitare ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti (Cass. n. 8824 del 2017).
7. Quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, va aggiunto che, trattandosi di controversie relative a prestazioni previdenziali, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, secondo comma, c.p.c. di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci"(Cass. S.U. n. 10455 del 2015; con riguardo alle rendite INAIL, cfr. Cass. n. 23274 del 2004, Cass. n. 258 del 2007, Cass. n. 21841 del 2007, Cass. n. 2148 del 2011).
8. Applicando i suddetti principi alla causa in esame, il valore va individuato nello scaglione 52.000,00-260.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di una annualità della rendita INAIL fino ad un massimo di dieci; i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - che, per quattro fasi, corrispondono, per il procedimento di primo grado a euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 810,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.094,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.975,00 per la fase decisionale e, per il secondo grado, a euro 1.418,00 per la fase di studio, euro 910,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 2.884,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 2.430,00 per la fase decisionale – sono stati palesemente violati dall’impugnata sentenza, non risultando, fra l’altro, alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali e all’eventuale applicazione delle percentuali di diminuzione (50 o 70%) previste dall’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.
9. Nonostante la presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, la Corte territoriale ha, inoltre, determinato globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, senza motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci, in difformità con orientamento consolidato di questa Corte che, in tali casi, ritiene doverosa la motivazione allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (Cass. nn. 8824 e 18905 del 2017, Cass. nn. 10666 e 21464 del 2020).
10. Infine, la Corte territoriale ha omesso di delibare sull’istanza di liquidazione delle spese riconducibili alla prestazione del consulente di parte, trattandosi di spese che rientrano tra quelle rimborsabili alla parte vittoriosa (Cass. n. 24188 del 2021).
11. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, affinchè proceda alla liquidazione delle spese di lite in conformità ai principi innanzi esposti, nonché alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P. Q. M.
 



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 marzo 2022.