Tipologia: CCNL
Data firma: 29 luglio 1998
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Anil-Confartigianato, Ctna Aip-Confartigianato,
Satla-Cna, Casa, Claai, Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori:
Tessili, Lavanderie, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte generale Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 - Contratto. Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto. Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - trattamento di miglior favore. Art. 4 - Reclami e controversie. Art. 5 - Esclusività di stampa. Art. 6 - Decorrenza e durata. Art. 6 bis - Clausole di salvaguardia. Titolo II - Relazioni sindacali Premessa. Art. 7 - Osservatori. Art. 8 - Azioni di concertazione sulle politiche di settore. Protocollo d'intesa 6 maggio 1986. Art. 9 - Lavoro esterno. Art. 10 - Lavoro a domicilio. Art. 11 - Sistema contrattuale. Livello nazionale di categoria. Livello decentrato di categoria. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati. o Livello nazionale di categoria: o Indennità di vacanza contrattuale. o Livello decentrato di categoria. o Livello regionale di trattativa. o Fondi di categoria. Titolo III - Istituti di carattere sindacale Art. 12 - Accordo interconfederale. Relazioni sindacali. Art. 13 - Distribuzione del contratto. Art. 14 - Assemblea. Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali. Art. 16 - Delega sindacale. Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 17 - Assunzione. Art. 18 - Contratto a tempo determinato. Art. 19 - Periodo di prova. Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione. Art. 21 - Corresponsione della retribuzione. Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria. Art. 23 - Orario di lavoro. Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro. Art. 24 bis - Gestione dei regimi di orario. Art. 25 - Lavoro straordinario. Art. 25 bis - Banca-ore individuali. Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo. Art. 27 - Lavoro a squadre. Art. 28 - Lavoro a tempo parziale. Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti. Art. 30 - Permessi. Art. 31 - Ferie. Art. 32 - Aspettativa. Art. 33 - Congedo matrimoniale. Art. 34 - Maternità. Art. 35 - Servizio militare. Art. 36 - Trasferte. Art. 37 - Mezzi di trasporto per servizio. Art. 38 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa. Art. 39 - Indennità in caso di morte. Art. 40 - Disciplina del lavoro. Art. 41 - Trattenute per il risarcimento. Art. 42 - Provvedimenti disciplinari. Rimprovero, multa, sospensione. Licenziamento. Art. 43 - Preavviso di licenziamento o dimissioni. Art. 44 - Tutela dei licenziamenti individuali. Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità. Norma transitoria. Art. 46 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio. Art. 47 - Inquadramento unico. |
Art. 48 - Commissione
paritetica per l'inquadramento. Art. 49 - Pluralità e mutamento di mansioni. Art. 50 - Passaggio di qualifica. Art. 51 - Ambiente di lavoro. Art. 52 - Diritto allo studio. Art. 53 - Lavoratori studenti. Art. 54 - Assunzioni di apprendisti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale. Art. 55 - Apprendistato. Formazione professionale - (Insegnamento complementare). Regolamento (Apprendistato). Progressione della retribuzione. Dichiarazione delle parti. Apprendistato "ultraventiquattrenne" Titolo V - Parte Operai Art. 56 - Sospensioni e riduzione del lavoro. Art. 57 - Gratifica natalizia. Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Art. 59 - Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro. Art. 60 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro. Art. 61 - Festività - trattamento economico. Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio. 1. Definizione del lavoro a domicilio. 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio. 3. Libretto personale di controllo. 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio. 5. Retribuzione 6. Maggiorazione della retribuzione. Titolo VI - Parte Quadri Impiegati Intermedi Art. 63 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro. Art. 64 - Indennità per maneggio denaro - cauzione. Art. 65 - Trattamento economico per le festività. Art. 66 - Tredicesima mensilità. Art. 67 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Art. 68 - Trattamento economico per malattia e infortunio. Art. 69 - Normativa Quadri. Norma transitoria. Inquadramento Declaratorie. Esemplificazioni (Operai). Nuove retribuzioni e relative decorrenze. Tabella B (al 31 luglio 1998). Tabella C (al 1° agosto 1998). Tabella D (al 1° giugno 1999). Tabella E (al 1° giugno 2000). Una tantum. Previdenza complementare. Quote di servizio contrattuale. Protocollo sulle modalità di effettuazione dalla ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. Allegati Allegato 1 (Disciplina del trattamento di fine rapporto - legge 29.5.82 n. 297) Allegato 2 (Accordo interconfederale 21.12.83) Allegato 3 (Accordo interconfederale Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl, Uil) Allegato 4 (legge 11.5.90 n. 108, "Disciplina dei licenziamenti individuali" e legge n. 300/70: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", art. 7 "Sanzioni disciplinari") Allegato 5 (Accordo interconfederale 4.5.95 - Contratti di formazione lavoro) Allegato 6 (Accordo applicativo del D.lgs. n. 626/94 tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil) Allegato 7 (Normativa contrattuale sull'apprendistato del CCNL TAC del 7.5.93, art. 55) Allegato 8 (Verbale tra le Confederazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali del TAC) Allegato 9 (art. 16 "apprendistato", legge n. 196/97) Allegato 10 (Accordo interconfederale-intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil sull'apprendistato) Allegato 11 (DD 30.9.98 n. 374 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) Allegato 12 (DD 29.10.98 n. 418 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) Allegato 13 (Accordo per l'istituzione di un Fondo pensione intercategoriale nazionale (Artifond) per i lavoratori dipendenti del settore artigiano) |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane del settore pulitintolavanderie
Stipulato in Roma il 29 luglio 1998 tra Associazione
Nazionale Imprenditori Lavanderie (Anil/Confartigianato) [
]; Associazione
Italiana Pellicceria (Ctna Aip/ Confartigianato), [
]; Sindacato Imprese
Artigiane Tintolavanderia (Satla/Cna) [
] assistiti da Cna [
]; Confederazione
Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) [
] con l'intervento della Federazione
Artigiana Nazionale Tintorie e Lavanderie - Fantel [
]; Confederazione Libere
Associazioni Artigiane Italiane (Claai) [
]; Federazione Italiana Lavoratori
Tessili e Abbigliamento (Filta) [
] con l'assistenza della Confederazione
Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl); Federazione Italiana Lavoratori Tessili
Abbigliamento (Filtea) [
] con l'assistenza della Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (Cgil); Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta)
[
] con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil).
Parte generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 -
Categorie soggette ad efficacia del contratto.
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane del settore lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti e
indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere.
Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane contoterziste operanti nei settori sopra indicati.
Per imprese artigiane s'intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla
legge 8.8.85 n. 443 e relativo regolamento, nonché dal DPR 8.6.64 n. 537, punti
I e II e successive modificazioni relative a mestieri artistici e tradizionali.
In considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 443 dell'8.8.85 le parti
convengono che per le imprese aventi i requisiti previsti dalla legge suddetta,
confermati con il riconoscimento della domanda d'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane, ma provenienti da diversa regolamentazione contrattuale, si
procederà alla stipula di specifica intesa sulle condizioni contrattuali tra le
OO.SS. e le associazioni artigiane a livello regionale.
Art. 4 - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale,
ferma restando la possibilità d'intervento del delegato o, qualora questo non
sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato
accordo si ricorrerà ad incontri a livello territoriale per dirimere le
controversie.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente
contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti
per la loro definizione.
Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa.
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro
Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo
dell'imprenditoria artigiana del settore delle pulitintolavanderie ha assunto
nell'economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì
all'attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti
sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che
investono l'artigianato, e in particolare il settore in oggetto finalizzata al
raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche
attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione
dell'artigianato, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento
delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto
dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese, fra le parti,
saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di
agevolazioni alle imprese.
Dichiarazione delle parti.
Le Organizzazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori s'impegnano ad attivare
le opportune iniziative e a predisporre, anche congiuntamente, progetti che
consentano l'accesso ai Fondi europei destinati allo sviluppo delle aree del
Mezzogiorno e alla ricostruzione delle aree colpite dal recente sisma.
Art. 7 - Osservatori.
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di
settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando
ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali
(aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di politica
economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui
flussi occupazionali, apprendistato, CFL, occupazione femminile, lavoro a
domicilio, contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di
ricerca pubblici o privati, ecc.;
[
]
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e
la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione
tecnologica;
- ambiente.
Art. 8
- Azioni di concertazione sulle politiche di settore.
Le parti convengono di confermare, in relazione al presente CCNL, quanto
convenuto nel
Protocollo d'intesa 6.5.86.
Art. 9 - Lavoro esterno.
Le parti stipulanti riaffermano con forza che il lavoro in Italia, comunque esso
sia svolto debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. Nel caso in
cui questo non avvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di
devianza legislative e/o contrattuali e s'impegnano ad adoperarsi, nell'ambito
delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire una più efficace tutela dei
lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artigiani conto terzi del settore
tessile-abbigliamento-calzature, le parti concordano quanto segue:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, applicazione del presente CCNL e delle leggi sul lavoro.
Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro
applicato.
2) Le associazioni artigiane e le OO.SS. territorialmente competenti
costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione
paritetica con i seguenti compiti:
a) acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei fenomeni;
b) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso applicazione del
CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
c) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative
più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
d) comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza;
e) ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste;
f) verificare il rispetto della "Clausola sociale" nelle aree di
delocalizzazione;
g) verificare il rispetto del CCNL da parte delle aziende committenti;
h) verificare il rispetto della legge sulla subfornitura se e quando questa sia
approvata dal Parlamento o comunque i casi di subordinazione economica che si
dovessero venire a creare nei confronti di aziende c/terzi da parte dei
committenti.
3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni dei
fenomeni e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
4) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In
caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
5) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio. In presenza del permanere di
situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e
delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine
attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili
interventi.
Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale e occupazionale del
sistema di imprese artigiane del settore pulitintolavanderie convengono
sull'opportunità di favorire ogni forma occupazionale regolare compreso il
lavoro a domicilio.
Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche
per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia.
[
]
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro
a domicilio, alle Commissioni paritetiche, che potranno essere definite a
livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto
o al sindacato territoriale, specificando nominativi e indirizzi dei lavoratori
assunti, articolati per singola azienda (per il regolamento sul lavoro a
domicilio vedi art. 62).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto
professionale.
Art. 11 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazioni;
[
]
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
[
]
Livello decentrato di
categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
[
]
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali l'esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa
trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle
strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
[
]
Titolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo
interconfederale.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo interconfederale 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a
modifica e superamento delle precedenti intese categoriali che s'intendono da
esso sostituite.
Art. 14 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[
]
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 18 - Contratto a
tempo determinato.
[
]
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto
a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle
caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano
che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a
livello regionale di categoria.
[
]
Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale, di norma
annualmente, procederanno a verificare l'efficacia, la corretta applicazione
della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.
[
]
Art. 23 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali:
questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana fatto
salvo quanto previsto dall'art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti
diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli Enti locali.
[
]
Altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o su cicli di più
settimane potranno essere concordate a livello regionale o su delega di
quest'ultimo, a livello territoriale tra le parti stipulanti il presente
contratto, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati nel rispetto
delle regole e procedure stabilite dagli accordi interconfederali
dell'artigianato.
Art. 24 - Flessibilità
dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro
connesso a tale caratteristica viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa dell'azienda
o di parti di essa l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in
particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite
delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà di norma entro
un periodo di 6 mesi e in periodi di minore intensità produttiva una pari entità
di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative relative alla retribuzione delle ore nel periodo di
recupero e all'utilizzo delle riduzioni saranno definite congiuntamente e per
iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Le parti convengono che tra le materie oggetto di trattativa a livello
regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene
prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali
riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente
articolo.
Art. 24 bis - Gestione
dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale
possono realizzare accordi di gestione dei regimi d'orario, al fine di
consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a
periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o
riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la
possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di
realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della
relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali
di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in
maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di
"banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far
affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite,
contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in
tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei
singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei
corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei
residui.
Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della
suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno
del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 25 - Lavoro straordinario.
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito
contestualmente oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario: fanno eccezione, salvo
giustificati motivi individuali d'impedimento, le ore straordinarie richieste
nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro
e il lavoratore con un limite massimo individuale di 190 ore annue di cui 1/3
recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione
della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[
]
Art. 25 bis - Banca-ore
individuali.
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario
svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni
spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per
l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta
quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto
sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio
dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei
periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore
permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma
precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore
interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo
corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data:
tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della
liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e
straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno
definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.
Art. 26 - Lavoro
notturno, domenicale e festivo.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive,
o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle previste dall'art. 29, punti c
e d).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o
festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed
eccezionali.
S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire
a lavoro notturno le donne e i minori.
[
]
Art. 27 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario
ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il
riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro
viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 23 e
comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello
stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 23, l'orario ordinario contrattuale
sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di
riposo.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali
prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo
saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentate
della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme di cui all'art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[
]
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al
comma 1 del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista
dalla legge in materia.
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi
retribuiti.
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
B) Il lavoratore, che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà
oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente
contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana da concordare.
[
]
Art. 34 - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[
]
Le parti a livello regionale potranno concordare degli interventi volti a
migliorare la condizione delle donne e il loro reinserimento nelle aziende
successivo all'assenza per maternità.
[
]
Art. 40 - Disciplina del lavoro.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza
richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione
e deve osservare le disposizioni nell'esecuzione per la disciplina del lavoro
stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere
disciplinata.
Art. 42 - Provvedimenti
disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) con rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR.
I provvedimenti disciplinari adottati devono essere portati a conoscenza degli
interessati, per iscritto con la precisa indicazione dell'infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza
l'autorizzazione prescritta;
[
]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione,
oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità
nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una
delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata
alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.
Licenziamento.
Il licenziamento con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza
preavviso, ma con TFR può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[
]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[
]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, [
];
[
]
- per recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero
multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati
comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.
[
]
Art. 48 -
Commissione paritetica per l'inquadramento.
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle
che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove
organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere
una diversa tipologia;
b) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
c) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà
all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di
valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno
sottoposte alle Organizzazioni stipulanti per la ratifica e una volta che
saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL.
Inoltre, la Commissione potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche
sulle declaratorie e i livelli.
1 volta l'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti
stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
6 mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un rapporto
conclusivo.
3 mesi prima della scadenza contrattuale le parti s'incontreranno per una
verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.
Art. 51 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori - tramite le loro rappresentanze sindacali - hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti
s'incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire
anche nell'ambito degli incontri fissati dall'art. 7 del presente CCNL) di norma
1 volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli
interventi nell'ambito della operatività della
legge n. 833/78 e successive.
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni
contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli Enti pubblici e Centri
di ricerca.
Le organizzazioni contraenti s'impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a
diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in
relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 55 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato nel settore delle pulitintolavanderie è
regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del
presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età e ai sensi della legge che venga
assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la
qualifica professionale.
[
]
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre
imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del
concepimento del periodo prescritto sempre che si riferiscano alla stessa
attività di produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo,
interruzioni superiori ai 18 mesi.
[
]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al
divieto di adibire a lavoro straordinario per gli apprendisti valgono le norme
di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per
quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni
valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.
Formazione professionale - (Insegnamento complementare).
Per la formazione professionale dell'apprendista si fa riferimento all'art. 16,
legge n. 196/97 e all'Accordo interconfederale sull'Apprendistato del 28.9.98
(riportato in allegato).
Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di
Trento e Bolzano si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Titolo V - Parte Operai
Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a
domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale in cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico ma con
l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il
tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il
lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore
circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da
eseguire, e il suo lavoro consiste nell'esecuzione parziale nel complemento o
nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore
committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Non
ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
Non è ammessa l'esecuzione del lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o intermediari comunque denominati, i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, dipendenze del lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto
la loro attività.
3. Libretto personale di
controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35
n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto
di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5. Retribuzione.
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in
esecuzione degli accordi di cui sopra s'intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i
rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato
ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno
dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente
contratto.
A tal fine: nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le OO.SS. territoriali dei
lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali
Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti
gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo
pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertito l'altra potrà richiedere alle Organizzazioni
nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra
previsto.