Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 8 marzo 2022
Validità: 01.03.2022 - 30.06.2024
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Napoli
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Premessa
Il contesto economico
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 3 - Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)
Art. 4 - Lavoro a cottimo
Art. 5 - Subappalto
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia
Art. 8 - Lavori speciali
Art. 9 - Diaria - Limiti territoriali
Art. 10 - Trasporti
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Cassa Edile
Art. 13 - Centro Formazione e Sicurezza Napoli
Art. 14 - Ambiente di lavoro
Art. 15 - Anzianità Professionale Edile
Art. 16 - Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti Bilaterali
Art. 17 - Indennità di reperibilità
Art. 18 - Previdenza Integrativa - Fo.M.O.I.P.

 

Art. 19 - Istituto di patronato
Art. 20 - Tentativo di conciliazione
Art. 21 - Quote di adesione contrattuale e quote sindacali
Art. 22 - Fondo di premialità
Art. 23 - Calcestruzzo
Art. 24 - Disposizioni generali
Art. 25 - Norme di rinvio
Art. 26 - Decorrenza e durata
Allegato A - Verbale di accordo E.V.R. 2022
Allegato B - Lettera E.V.R. aziendale
Allegato C - Verbale di accordo su erogazione riserve Fo.M.O.I.P.
Allegato D - Protocollo su articolazione orario contrattuale in opere pubbliche di particolare rilevanza
Allegato E - Enti Paritetici
Allegato F - Relazioni sindacali
Allegato G - Trasferta regionale
Allegato H - Accordo 28 luglio 1989 per la costituzione e il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione
Allegato I - Assistenza per carenza malattia
Allegato L - Regolarità del lavoro


Accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di Napoli

Il giorno 8 marzo 2022 in Napoli, presso l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati: l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (Ance Napoli), aderente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), […] e la Feneal Uil territoriale […], la Filca Cisl territoriale […], la Fillea Cgil territoriale […]
Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri, a partire dal 21 settembre 2021, hanno definito il seguente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini. Il presente contratto ha valenza erga omnes nella città metropolitana di Napoli per le imprese edili ed affini, il contratto regola i rapporti territoriali nella città metropolitana di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:
- costruzioni edili;
- costruzioni idrauliche;
- movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
- costruzioni sotterranee;
- costruzioni di linee e condotte;
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela;
- tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di un’impresa edile.

Premessa
L’Ance Napoli e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, convengono per l’area metropolitana di Napoli, con il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, di far proprio lo spirito, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono ruolo essenziale.
La stipula del Contratto Integrativo Provinciale costituisce una base di confronto tra le parti sindacali, le committenze pubbliche e private ed ha l’intento di definire regolamenti e sistemi di controllo anche per quanto concerne il monitoraggio della corretta attuazione di direttive e norme afferenti la legalità e la regolarità nel settore.
In particolare, le Parti rinnovano l’impegno a favorire i processi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad avviare, quanto prima, il “protocollo d’intesa per il potenziamento della legalità e della sicurezza del lavoro nel settore dell’edilizia”, attraverso la messa a regime del Sistema Informatico Notifiche Preliminari (SINOP).
Le Parti, inoltre, si impegnano a proseguire il lavoro avviato con il protocollo con gli Enti Bilaterali e l’ANPAL servizi per favorire l’aumento degli occupati nel settore, alla luce della fase di rilancio dello stesso, e ribadiscono l’importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile
Nazionale (BLEN.it), impegnandosi a continuare il lavoro di monitoraggio e potenziamento della stessa.
Questo integrativo provinciale non trascura il modello della green economy, cui bisogna tendere sia in termini di innovazione tecnologica che di processo del prodotto. Le Parti convengono che sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e territoriale, infrastrutturazione materiale ed immateriale sono le linee guida su cui far convergere le iniziative, le attività e le risorse della bilateralità, in primo luogo attraverso il Centro di Formazione e Sicurezza.
Il contratto integrativo provinciale è adeguato ai nuovi strumenti di welfare come il Fondo Prepensionamenti, il Fondo Incentivo all’Occupazione (FIO), il Fondo Prevedi ed, in particolare, il Fondo Sanedil. Le Parti si impegnano, quindi, a promuovere sempre di più l’utilizzo del Fondo Sanedil, dopo i primi due anni di start up dell’iniziativa.
Per quanto riguarda la gestione della bilateralità le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto delle regole di gestione degli Enti Bilaterali stabilite nel CCNL.
Le Parti rinnovano il loro impegno a lavorare per ridurre, ed auspicabilmente azzerare, gli infortuni sul lavoro promuovendo le attività di consulenza ed assistenza alle imprese ed ai lavoratori all’interno dei cantieri edili, attraverso il sistema bilaterale. Le Parti denunciano, tuttavia, che larga parte degli infortuni avvengono al di fuori dell’applicazione del contratto collettivo edile. Le Parti rinnovano quindi la richiesta di concentrare i controlli sul dumping contrattuale e sull’evasione delle regole sulla sicurezza sul lavoro sottoscritte dalle Parti sociali nazionali.
Le Parti si impegnano quindi a promuovere lo sviluppo del settore, in quanto lo sviluppo dell’edilizia porta immediatamente una crescita diffusa dell’occupazione. Con riferimento all’occupazione, le Parti richiedono alle Istituzioni di contrastare i “contratti pirata” e di riconoscere il valore della contrattazione collettiva tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Le Parti si impegnano a promuovere l’adozione di un “Patto di cantiere” nel quale tutte le imprese e tutti i lavoratori si impegnino ad adottare comportamenti adeguati e a seguire scrupolosamente le misure di prevenzione con la collaborazione di istituzioni e organismi di controllo, attraverso il supporto degli Enti bilaterali di settore.
Viene, come è logico che sia, riconosciuta la centralità nel contratto dell’Elemento Variabile della Retribuzione, quale unico strumento utile per adeguare il costo del lavoro alla congiuntura economica; al riguardo si concorda che la commissione di lavoro, che ha profuso il proprio impegno nella riscrittura del testo contrattuale, si adoperi per un monitoraggio costante dell’istituto in parola, al fine di valutare le ricadute sulla collettività e le migliorie da apportare per renderlo sempre adeguato ed in linea con il contesto economico.

Art. 1 - Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro, per tutti i mesi dell’anno, è di 40 ore settimanali, da distribuirsi in 5 giorni, in modo da esonerare gli operai dal prestare l’attività lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle RSA/RSU ai fini di eventuali verifiche. In mancanza delle stesse, le comunicazioni andranno inoltrate alle OO.SS. Territoriali.
Alla luce degli evidenti cambiamenti climatici e dei relativi effetti sull’integrità fisica e psicofisica dei lavoratori, durante la stagione estiva e laddove opportuno, si conviene di operare una rimodulazione degli orari di lavoro al fine di renderli compatibili all’attività lavorativa specifica ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tutto compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive delle aziende e previo confronto con le RSA/RSU e, in mancanza, con le OO.SS. territoriali.
Resta fermo tutto quanto stabilito in materia di orario di lavoro dal CCNL vigente. In riferimento all’istituto dello smart working per gli impiegati delle imprese edili si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 4 - Lavoro a cottimo
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro e la sua piena applicabilità, ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le Parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede provinciale.

Art. 5 - Subappalto
Le Parti si impegnano all’integrale applicazione dell’art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell’articolo 49 del Decreto-legge 77 del 2021 (così come modificato dalla Legge di conversione 108/2021), in specie per quanto concerne l’obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in essi contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti dal CCNL e dalla Legge.
In particolare, l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell’art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quindici giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della RSA/RSU o, in mancanza di queste, ai sindacati competenti per la città metropolitana di Napoli, per il tramite dell’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli.
Le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una sola di esse, i problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell’appalto o del subappalto.

Art. 6 - Ferie
Premesso che le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori (art. 36 co. 3 della Costituzione), […]
Con riferimento ai lavoratori migranti, per favorire il rientro alle proprie residenze, si rinvia all’ultimo comma dell’articolo 15 del vigente CCNL e si stabilisce la possibilità per questi lavoratori di usufruire consecutivamente delle quattro settimane di ferie.

Art. 8 - Lavori speciali
A) Lavori marittimi
Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.
Per gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.
Nel caso che i mezzi d’opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.
Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.
I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l’eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all’equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.
Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.
Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.
Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.
B) Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria, che presta la propria attività in una delle condizioni di seguito elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una delle seguenti maggiorazioni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 24 co. 3 del vigente CCNL:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale e per gli operai addetti ai lavori di riparazione straordinaria che si svolgano in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale che effettui lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, per il personale addetto ai lavori per opere sussidiarie, per il personale addetto al carico ed ai trasporti, all’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione. Tale maggiorazione verrà riconosciuta al personale addetto ai lavori in galleria nel caso in cui questi si svolgano in condizioni di eccezionale disagio: presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.

Art. 11 - Mensa
Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun’impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l’impresa provvederà all’istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di una mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere, o nelle immediate vicinanze, ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
[…]
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/03/2022 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva […]

Art. 13 - Centro Formazione e Sicurezza Napoli
Il Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli (di seguito “CFS Napoli”) eroga, in favore delle imprese iscritte in Cassa Edile, servizi di formazione per gli operatori edili ed attività di promozione della sicurezza, e della salute, nei luoghi di lavoro. Il CFS Napoli effettua, inoltre, sopralluoghi di consulenza tecnica nei cantieri.
Il CFS Napoli si occupa dello studio e dell’implementazione delle nuove tecnologie del costruire, delle biocostruzioni e del green building. Il Centro di Formazione e Sicurezza ha anche il compito di supportare le imprese e gli operai nell’utilizzo delle tecnologie BIM.
Il CFS Napoli, anche attraverso l’ausilio di BLEN.it, è l’ente deputato alla formazione ed al reclutamento di nuovi operatori per il settore edile.
Le Parti concordano di incontrarsi semestralmente per un monitoraggio costante circa l’andamento della programmazione dei corsi, e delle ore di formazione erogate, con l’obiettivo verificare il costo totale delle ore di formazione, così come stabilito a livello nazionale, e si impegnano a diffondere le iniziative formative del CFS Napoli. Le Parti si impegnano a garantire che, entro il 30 settembre 2022, il CFS di Napoli adegui la propria offerta formativa a quanto previsto dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN), redatto dal Formedil di concerto con le Parti sociali nazionali.
Le Parti concordano anche l’impegno a diffondere sempre di più l’adesione a Fondimpresa e ad aumentare le iniziative del CFS finanziate attraverso il suddetto Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua.
Il contributo a carico delle imprese in favore del CFS di Napoli, da versare alla Cassa Edile, è determinato nella misura dello 1,00% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL. Le parti rinviano a quanto stabilito nel CCNL Edilizia Industria per la suddivisione dei predetti contributi tra le attività di formazione e quelle di verifica della sicurezza nei cantieri.

Art. 14 - Ambiente di lavoro
Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione (articoli 2, 32, 35 e 41), nonché dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro (in primo luogo il D.lgs. 81/2008) ed in materia di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, Ance Napoli e le OO.SS. confermano il reciproco impegno al rispetto di tutto quanto sopra nonché dell’articolo 85 del CCNL che si intende qui integralmente riportato.
Ciò premesso le imprese dovranno fornire, ai propri dipendenti, i necessari e più idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari all’espletamento delle attività e delle mansioni agli stessi assegnate.
Di prassi, per contratto e per legge, le aziende già forniscono al personale, in aggiunta ai D.P.I., anche gli indumenti da lavoro adeguati alle mansioni effettivamente svolte.
Ogni anno la Cassa Edile di Napoli definirà le modalità di erogazione di una tuta da lavoro, con il logo degli Enti Bilaterali, per gli operai aventi diritto.
La tuta da lavoro spetta al personale operaio, in forza alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle aziende che sono in regola con il versamento dei contributi (compreso il contributo per gli RLST, se dovuto) e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile. Il diritto a ricevere una tuta da lavoro matura solo ed esclusivamente se, nei dodici mesi precedenti risultano registrate presso la Cassa Edili della Provincia di Napoli, a nome del lavoratore beneficiario della fornitura:
- almeno 1540 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali, se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi;
- una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali, se l’operaio risulta iscritto alla Cassa Edile da oltre 6 ma da meno di 12 mesi.
Le Parti costituite si impegnano nel continuare nell’azione di sensibilizzazione per affermare la cultura della sicurezza.

Art. 16 - Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti Bilaterali
Al fine di realizzare un’attività di supporto e coordinamento degli Enti Bilaterali della città metropolitana di Napoli, è costituita la “Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti Bilaterali”.
La Commissione suggerirà orientamenti tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti, nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.
La Commissione sarà attivata, su iniziativa delle Parti firmatarie del presente Contratto Integrativo di concerto con i Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.
La “Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti Bilaterali” sarà composta da 6 componenti di cui 3 nominati dall’Ance Napoli e 3 nominati dalle OO.SS. dei lavoratori.

Art. 17 - Indennità di reperibilità
Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le OO.SS. Territoriali da sottoscriversi presso l’Ance Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate.
L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria.
Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità.
[…]
Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.

Art. 22 - Fondo di premialità
Al fine di promuovere il lavoro regolare, rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, migliorare, attraverso percorsi di formazione mirata, le competenze delle risorse umane che operano nel settore edile, le Parti, hanno stabilito di istituire, con il CIPL del 7 dicembre 2012, il “Fondo di Premialità” con un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL vigente.
Alle Imprese iscritte e versanti in Cassa Edile della provincia di Napoli, in possesso dei requisiti di seguito indicati, verrà riconosciuto, annualmente, una premialità il cui importo sarà prelevato dal suddetto “Fondo di Premialità”, limitatamente al versato dell’anno di competenza, che sarà accreditato a deconto dei contributi da versare.
Per l’ottenimento della premialità, le imprese dovranno soddisfare i requisiti sottoelencati e riferiti ai 12 mesi dell’esercizio gestionale della Cassa Edile (1/10 - 30/09):
1) Essere in regola con i versamenti contributivi dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Napoli (compreso il contributo per l’RLST, se dovuto) con riferimento al 30/09 dell’anno in cui si riferisce la domanda;
2) Aver trasmesso regolarmente alla Cassa Edile della Provincia di Napoli i dati dei lavoratori occupati distinti per singolo cantiere della Provincia di Napoli nell’ambito della ordinaria denuncia telematica mensile;
3) Aver comprovato entro il 31/12 di ciascun anno, a mezzo di autodichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, alternativamente:
a) Di non aver effettuato nuove assunzioni;
b) Di aver effettuato nuove assunzioni e che, in caso di nuove assunzioni di operai al primo ingresso nel settore, i lavoratori abbiano effettuato il corso di formazione denominato “16 ore prima” presso il CFS Napoli, o presso un qualsiasi Ente Paritetico di Formazione presente sul territorio nazionale costituito tra le Associazioni Territoriali Ance e le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Il punto 3) si applica fino all’entrata in vigore della “Carta d’Identità Professionale Edile” (CIPE), come prevista dal Contratto collettivo nazionale.
4) Aver denunciato, nell’anno Cassa Edile (01/10 - 30/09), almeno 1.540 ore effettive di lavoro oltre le festività e ferie contrattuali, nel caso in cui l’operaio risulti iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi, ovvero una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali, quando l’operaio risulti iscritto alla Cassa da oltre 6 mesi ma da meno di 12.
Ogni anno verrà riconosciuta la premialità, alle aziende aventi diritto, redistribuendo tra esse, in misura proporzionale al contributo da ciascuna versato, l’intero importo del Fondo Premialità versato nell’anno di competenza, come in dettaglio di seguito specificato.
La Cassa Edile della provincia di Napoli, verificato il possesso di tutti i requisiti previsti per l’ottenimento della premialità da parte delle imprese aventi diritto, a partire dal 1° febbraio di ciascun anno riconoscerà alle imprese beneficiarie nella prima denuncia disponibile, l’importo individuato quale premialità.
Pertanto, a ciascuna impresa avente diritto e relativamente alla contribuzione dichiarata e versata - con riferimento all’anno Cassa Edile - per gli operai aventi i requisiti di cui ai punti precedenti, verrà accreditato un importo definito “credito di premialità” calcolato attraverso un coefficiente moltiplicatore, così stabilito:
Coefficiente moltiplicatore: V/I
V= Totale versato dalle imprese al Fondo di Premialità
I= Totale Premialità versata dalle imprese aventi diritto e relativa ad operai con requisiti
Credito Premialità = Coefficiente moltiplicatore * C.I.
C.I.= Contributo di premialità versato dalla singola impresa relativamente agli operai con requisiti
Le aziende potranno beneficiare di tale credito di premialità in detrazione ai contributi che andranno a versare all’Ente.
In nessun caso il credito della premialità potrà essere oggetto di liquidazione autonoma all’impresa.

Art. 24 - Disposizioni generali
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del vigente CCNL gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I e L costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.

Art. 25 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, si rinvia alle norme di cui al vigente CCNL e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Art. 26 - Decorrenza e durata
Il presente Contratto, valido nell’area metropolitana di Napoli per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura dell’impresa stessa e dalla sua provenienza […]

Allegato D - Protocollo su articolazione orario contrattuale in opere pubbliche di particolare rilevanza
In presenza di lavori pubblici per i quali gli Enti Appaltanti richiedano, per l’importanza dell’opera, modalità lavorative particolari, le parti firmatarie del presente protocollo dichiarano la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all’Ente Appaltante ed alle Imprese Aggiudicatarie, per fornire un positivo contributo informativo in tema di:
- regime di orario in cantiere e loro durata;
- applicazione dei dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei regimi di orario;
- compatibilità delle lavorazioni da eseguire in regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.
Tali confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie decisionali ed organizzative delle Imprese aggiudicatarie.

Allegato E - Enti Paritetici
L’Ance Napoli e le Organizzazioni Sindacali sono impegnate da tempo nella ricerca di soluzioni idonee ed efficaci volte a migliorare il sistema degli Enti Bilaterali (Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza) inteso come strumento centrale e patrimonio prezioso del settore delle costruzioni.
Le Parti, in tale ambito e contesto, hanno applicato le condizioni di riordino del precedente sistema bilaterale secondo le linee guida del “Protocollo sugli Organismi Bilaterali”, allegato al rinnovo del CCNL del settore edilizia sottoscritto il 1° luglio 2014, che appunto, chiamava le PP.SS. ad una assunzione di forte responsabilità in un quadro di opzioni di razionalizzazione e di più adeguati assetti del sistema bilaterale, funzionale al comparto edile e si impegnano ad applicare quanto disposto dal “Codice Etico degli Enti Bilaterali” sottoscritto il 3 marzo 2022. Nell’ottica di razionalizzazione delle spese e degli assetti si inserisce, inoltre, la scelta delle Parti, attuata nel 2021, di nominare un unico Direttore degli Enti Bilaterali.
Le Parti hanno perseguito nei tempi e modi richiesti il processo di unificazione del Centro di Formazione e Maestranze Edili con il Comitato Paritetico Territoriale di Napoli, dando vita al Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli. Il piano industriale di quest’ultimo ha portato ad un riordino organizzativo e sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: aumento dell’efficienza, riduzione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure. Sono stati avviati, inoltre, piani formativi adeguati volti ad implementare le competenze del personale
Le Parti si impegnano a continuare a valorizzare le potenzialità dell’Enti Bilaterali attraverso la messa in rete delle strutture bilaterali territoriali (CFS e Cassa Edile), anche al fine di contrastare il fenomeno elusivo ed evasivo, recuperando il gettito di contribuzione sistematicamente sottratto alla bilateralità.
Tali Enti dovranno fornire servizi sempre più qualificati a favore delle imprese e dei lavoratori, interagire con le amministrazioni pubbliche anche al fine di implementare la formazione delle maestranze, migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri.
Altrettanto fondamentale è il supporto dei nuovi strumenti informatici che, attraverso la creazione di una vera e propria rete, siano in grado di fare colloquiare gli Enti tra loro in modo da potenziarne l'attività, ridurre i costi di gestione, agevolare lo scambio veloce di informazioni e semplificare qualsiasi adempimento a carico delle imprese e dei lavoratori.
La riorganizzazione logistica degli Enti Paritetici dell’area metropolitana di Napoli va nella direzione sopra tracciata e deve essere al più presto completata. Alla ristrutturazione della Palazzina Cosenza, da tempo ultimata, dovranno al più presto seguire interventi funzionali alle nuove esigenze, anche riavviando le attività per rivisitare e realizzare il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo alle proprietà del CFS a Napoli in via Leonardo Bianchi.
Le Parti, nel rispetto del vigente Protocollo Nazionale sugli EE.BB., nel caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere sul territorio in merito all’attuale assetto organizzativo del sistema della Bilateralità e non risolvibile a livello Regionale, in ottemperanza alla normativa vigente, demanderanno a livello nazionale la risoluzione della problematica.
Cassa Edile
Le parti riaffermano l’importanza del ruolo strategico della Cassa Edile nel settore delle costruzioni.
L’Ente Cassa è anche l’unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC.
Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare n.8367 del 2 maggio 2012, nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa Edile) legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa.
Capitolo fondamentale per l’Ente sono le prestazioni assistenziali. Quest’ultime, recentemente aggiornate, saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale.
Le Parti inoltre concordano nel varo della trasferta regionale ed in tal senso si impegnano.
Centro Formazione e Sicurezza
Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale nello sviluppo del settore delle costruzioni e nella implementazione della sicurezza sul lavoro.
Il Centro Formazione e Sicurezza offre servizi a favore delle imprese e svolge attività di formazione e orientamento programmate per i lavoratori e per coloro che intendano inoltrarsi nel comparto, favorendo l’occupazione e il rafforzamento delle mansioni.
Con la fusione dei due Enti bilaterali per la formazione e per la sicurezza del settore edile, si è voluto mettere in campo le migliori esperienze maturate negli anni, mirando ad un’azione completa e maggiormente efficace, più dinamica e propositiva, adottando metodologie didattiche e tecniche avanzate e dirette allo scopo, proponendo validi servizi alle imprese e un catalogo di corsi aggiornato e rispondente ai fabbisogni del settore.
Presso il CFS si concentra lo snodo fondamentale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso BLEN.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale). L’obiettivo che le Parti Sociali si pongono è quello che BLEN.it diventi il riferimento principale per le imprese che intendano assumere i lavoratori, attraverso appunto la possibilità di consultare la banca dati aggiornata sullo stato occupazionale e di formazione del lavoratore e garantire ai lavoratori iscritti e momentaneamente disoccupati, corsi di formazione continua e di riqualificazione professionale per garantirne il più rapido reimpiego.
Le Parti concordano che un’adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante a fronteggiare la sfida delle innovazioni di prodotto e di processo, a migliorare la professionalità dei lavoratori in relazione alle nuove esigenze tecnologiche e ai processi produttivi innovativi, a consentire il rientro nel mercato del lavoro di forze espulse per carenza di qualificazione, a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati, dei percettori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori extracomunitari ed immigrati regolari.
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire.
Favorire un'analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato e per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità. Attraverso la formazione continua è possibile, infatti, favorire la trasformazione dei processi e di prodotti in edilizia, e nell’intera filiera delle costruzioni, così da aumentare la produttività e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, le Parti rinnovano l’impegno ad aumentare la collaborazione con Fondimpresa ed a promuoverne l’adesione da parte delle imprese.
Attraverso il CFS, le Parti vogliono rafforzare l’impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi.
Attraverso il CFS, infatti, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.

Allegato F - Relazioni sindacali
Le Parti convengono di attivare, congiuntamente o disgiuntamente, le azioni, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
Le Parti condividono l’esigenza di contribuire ad elevare la qualità professionale del lavoro nel settore.
La comune esperienza di concertazione istituzionale, su segmenti importanti del comparto delle costruzioni, consente di condividere la necessità di promuovere confronti preventivi propedeutici alla definizione, anche con accordi quadro, di intese tra le Parti firmatarie del presente accordo, le Istituzioni pubbliche, le aziende aggiudicatarie dei lavori ed i vari Enti locali.
Oggetto dei confronti e degli accordi conseguenti saranno le questioni legate alla sicurezza ed all’igiene negli ambienti di lavoro, al rispetto del contratto di lavoro, alle azioni di contrasto al lavoro nero ed al lavoro irregolare, al fenomeno dell’illegalità e della criminalità nonché alle esigenze di formazione e qualificazione professionale richiesta ed alle esigenze di flessibilità per interventi particolari.

Allegato L - Regolarità del lavoro
Al fine di garantire i diritti dei lavoratori, la corretta concorrenza tra le imprese, la sicurezza in cantiere nonché evitare l’insorgere di fenomeni evasivi ed elusivi che determinano, di conseguenza, “dumping contrattuale”, le Parti Sociali si impegnano affinché venga assicurata la corretta applicazione delle norme contrattuali di settore, comprese le attività inerenti le opere di restauro del patrimonio artistico ed archeologico.
Le parti si impegnano, altresì, a promuovere il ruolo operativo della Cassa Edile e del Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli per la corretta applicazione del CCNL Edile Industria e del CIPL di Napoli. A tale scopo le Organizzazioni firmatarie del presente contratto ribadiscono l’obbligo di applicazione della circolare n. 35/2015 della CNCE, che qui si intende integralmente riportata, e impegna la Cassa Edile ad attivarsi rigorosamente in tale senso.
Gli EE.BB. dovranno verificare l’iscrizione e la regolarità delle aziende, ivi compresi tutti i subappaltatori presenti in cantiere, anche attraverso lo strumento delle Notifiche Preliminari che, in particolar modo, per i lavori privati, dovranno, ai sensi dell’art. 21 comma b) della Legge Regionale n. 6/2016, essere trasmesse dal Direttore dei Lavori, in via telematica, prima dell’inizio dei lavori, anche al Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro. Si rende obbligatorio ai fini della validità della denuncia mensile alla Cassa Edile l’indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori. A tal uopo le Parti Sociali si impegnano a favorire le sinergie e la collaborazione tra gli Enti Bilaterali con l’uso di strumenti informatici che garantiscano il flusso delle informazioni in tempo reale.
A tal proposito, in riferimento a quanto riportato nell’art 14 del CCNL Edile, le Parti impegnano la Cassa Edile ad assicurarsi che il MUT 4.0 preveda la possibilità di indicare il ricorso al subappalto ed i relativi dati.