Ministero dell'interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

 

Roma, data del protocollo


OGGETTO: D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
- Corsi in atto al 31 marzo 2022.
 

A …omissis…


Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24 prevede che solo per i corsi in atto alla data del 31 marzo u.s., si continuano ad applicare, sino al 30 giugno 2022, le previsioni di cui all’art. 260, commi da 2 a 6, del d.l. 34/2020.
Pertanto, fino a tale data, per gli allievi agenti, gli agenti in prova ed i frequentatori dei diversi corsi¹, le giornate di assenza effettuate per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non devono essere computate nel limite massimo consentito.
Si raccomanda la scrupolosa diffusione ed osservanza della presente circolare in ragione della rilevanza che riveste il computo delle assenze ai fini della dimissione dal corso.
 

p. IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Vertucci

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¹ La disposizione si applica anche agli agenti in prova in applicazione pratica presso gli uffici/reparti di assegnazione, considerato che tale periodo costituisce fase corsuale.