Tipologia: CCNL
Data firma: 13.04.2022
Validità: 10.01.2022 - 09.01.2025
Parti: Anica, Apa, Ape e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici Spettacolo, Ripresa cineteleaudiovisiva, Generici
Fonte: fistelcisl.it


Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Natura dei contratti individuali
Art. 5 - Contratti individuali
Art. 6 - Livelli retributivi
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo
Art. 9 - Forfetizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, festività, T.F.R.) e modalità di pagamento
Art. 10 - Festività
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Rimborso spese trasporto e scelta
Art. 14 - Indennità per abiti/Prova Costume

 

Art. 15 - Visita d’inventario
Art. 16 - Lavori fuori stabilimento
Art. 17 - Diarie 
Art. 18 - Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 19 - Infortuni sul lavoro
Art. 20 - Custodia indumenti
Art. 21 - Retribuzione
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Cessazione e trasformazione di azienda
Art. 24 - Reclami
Art. 25 - Relazioni sindacali
Art. 26 - Accordi Interconfederali
Art. 27 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 28 - Decorrenza e durata
Art. 29 - Asforcinema
Note a verbale
Tabella retributiva


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i generici dipendenti operanti sui set di ripresa cineteleaudiovisiva

Tra l’Anica […], l’Apa […], l’Ape […] e la Slc-Cgil […], la Fistel-Cisl […], la Uilcom-Uil […]

Premesso che
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle aziende di poter programmare la propria attività, sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto.
In relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i Evelli, compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità. Nel quadro di quanto sopra convenuto, è stato raggiunto il seguente accordo, per la stipulazione di un contratto collettivo/ nazionale di lavoro per i generici dipendenti operanti sui set di ripresa cine-tele-audiovisiva che rinnova il CCNL 26 settembre 1996 e accordi successivi.
Le parti contraenti dichiarano decaduti, per tutto quanto disciplinato dal presente CCNL, i precedenti contratti collettivi applicabili alle figure professionali dei generici, dei capigruppo e delle comparse, in quanto superati e migliorati nel loro contenuto economico e normativo dal seguente contratto collettivo.
Per lavoratore generico cinematografico deve intendersi, colui che compare sulla scena quale elemento numerico complementare della scena senza interpretare un determinato personaggio o un preciso ruolo, inserito in modo appropriato nel contesto scenico, in modo da consentire inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se non pronunzia battute, se non in contesto corale. 
In tale spirito le Organizzazioni stipulanti, tenuto conto dell'evoluzione verificatasi nelle esigenze della produzione cine-audiovisiva, decidono di comune accordo che nella lavorazione di film saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per il caso di prestazioni tipicamente individualizzate, secondo particolari esigenze sceniche e/o figure occasionali in casi particolari.
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.

Campo di applicazione
Il CCNL per i generici dipendenti operanti sui set di ripresa cine-teleaudiovisiva, web e multimedia si applica a tutti i lavoratori impegnati nella produzione dei seguenti prodotti:
- Produzione cinematografica e televisiva
- Pubblicità
- Riprese televisive - Videoclips
- Web, Documentari, TLP
- Esclusi quindi: fotoromanzi e intrattenimento TV.

Art. 1 - Assunzione
[…]
Sono vietati appalti e sub-appalti.
Tutti i lavoratori dovranno essere regolamenti assunti, seguendo le procedure di legge previste dal Centro per l’impiego.
All'atto dell'assunzione, verrà consegnato al lavoratore un contratto individuale, anche bilingue, da sottoscrivere in duplice copia, da cui dovrà risultare:
[…]
e) eventuali altre pattuizioni collettive di secondo livello, relative alle modalità di assunzione e di disciplina del rapporto di lavoro individuale, purché conformi a quanto previsto dal presente contratto e stipulate da Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015.
Si allega un modulo di contratto tipo, (sia in italiano che in inglese) che contiene i contenuti previsti al x. presente contratto, cui è possibile fare riferimento, ferma restando la facoltà per le parti di modificare il medesimo per le specifiche necessità o prassi, purché riportanti da a) ad e) di cui sopra.


Art. 3 - Visita medica
Il lavoratore, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
Per i mutilati ed invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4 - Natura dei contratti individuali
I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente contratto collettivo sono quelli subordinati con contratto a tempo determinato giornaliero o settimanale, con versamento al fondo previdenziale dello spettacolo instaurati per le riprese dei prodotti cine audiovisivi.

Art. 5 - Contratti individuali
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle pattuizioni del presente contratto.
Salvo quanto previsto da altre pattuizioni collettive di secondo livello, stipulate da organizzazioni rappresentative ai sensi dell’art. 51 D.lgs. n. 81 del 2015, come previsto dall’art. 8 D.l. 138/2011.

Art. 6 - Livelli retributivi
[…]
Nel caso in cui sul set vengano utilizzati “mezzi” appartenenti a Forze dell’Ordine e/o ad Istituzioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: navi militari o da crociera, traghetti, aerei, mezzi militari e/o paramilitari e/o autovetture per “azione acrobatica”, tali “mezzi” verranno utilizzati esclusivamente dal personale specialistico appartenente alle Forze dell’Ordine e/o all’istituzione di appartenenza, al fine di garantire l’attività e la sicurezza di tutti sul set.
Qualora vi siano specifiche necessità, derivanti da esigenze di sceneggiatura o di riprese, per l’utilizzo dei mezzi di cui al punto precedente, potranno essere utilizzati stuntman.
In caso di riprese cine-audiovisive realizzate all’interno delle sedi appartenenti alle predette Forze dell’ordine e/o Istituzioni, la produzione avrà l’obbligo di girare con personale addestrato e qualificato, facente parte del relativo corpo o della relativa istituzione.
Nel caso in cui le sedi di cui al punto precedente, invece, vengano ricostruite all’interno di uno studio, allora la Produzione potrà fare ricorso a lavoratori Generici.
[…]
Nota minori
In merito al lavoro dei minori, saranno osservate le norme di legge in vigore che regolamentano l'assunzione dei minori di 16 anni 
I minori, per il cui impiego, la produzione dovrà attenersi alle norme previste dalla legge 17 ottobre 1967, n° 977 e al decreto di autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, saranno retribuiti in misura non inferiore al trattamento dei generici.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro sarà adeguato a quello delle Troupes come in vigore alla data odierna, al quale si rinvia per quanto non specificatamente previsto. Per tale aspetto si rinvia alla nota a verbale n° 1 parte integrante del presente contratto.
L’orario di lavoro continuato individuale non potrà essere superiore alle otto ore, compresa una pausa di almeno 20 minuti a rotazione fra i vari generici, la cui retribuzione è compresa nel compenso giornaliero previsto.
Qualora per esigenze di produzione, fosse necessario il prolungamento di tale orario, il medesimo potrà essere aumentato fino a ulteriori Due ore lavorative, compresa un’ora di pausa nell’arco della giornata.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l’inizio della successiva dovranno intercorrere almeno undici ore.

Art. 11 - Mensa
Il trattamento previsto per la refezione sarà equiparato a quanto previsto per i componenti della troupe. Qualora la distribuzione dei pasti non potesse avere luogo, per ragioni determinate dalle località dove si svolgeranno le riprese o dall’impossibilità di reperire soluzione per la consumazione del pasto idonea vicina al set ovvero per ragioni di decoro o di normative di centri storici con limitazioni di parcheggi o di non autorizzazione da parte del concedente il permesso per il luogo dove si svolgeranno le riprese, al singolo generico sarà riconosciuta un’indennità […]
Le pause di cui sopra potranno essere fissate anche in funzione delle necessità determinate da motivi anche artistici e/o metereologichc (ad. es. per prestazioni connesse ad attori, costumisti, truccatori, parrucchieri, sarte, sfx, in caso di costume o necessità artistiche particolari)

Art. 19 - Infortuni sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore, sia esso soggetto o meno all'assicurazione obbligatoria, dovrà darne immediata comunicazione all'impresa, consegnando il certificato medico, in modo che la produzione possa provvedere sollecitamente agli adempimenti di legge e comunque conformemente alle procedure INAIL in materia.

Art. 20 - Custodia indumenti
In caso di lavorazione in esterni in un luogo disagiato lontano dai centri abitati, l'impresa provvederà a mettere a disposizione dei lavoratori un luogo idoneo (camion, roulotte, ecc.), opportunamente diviso per genere, per il deposito e la custodia degli indumenti.
In caso di prestazione da eseguirsi all'esterno, in aggiunta ai mezzi adibiti a spogliatoio, divisi per genere, i generici potranno utilizzare i servizi igienici divisi per genere, che la produzione si impegnerà a portare in tutte le località dove si svolgeranno le riprese e dove ciò sarà possibile. Detti automezzi potranno, quindi, essere utilizzati sia dal personale della Troupe di scena che dai generici.

Art. 22 Provvedimenti disciplinari
Considerata la particolare brevità del rapporto di lavoro le parti convengono che, qualora si dovessero verificare i seguenti casi (indicati a titolo esemplificativo e non tassativo):
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo 
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcoliche c/o psicotrope sul luogo di lavoro (che non è mai consentita)
e) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che
pregiudicano la disciplina della lavorazione.
In tali casi sarà facoltà dell’azienda precedere all’immediata ed anticipata sospensione del rapporto.

Art. 25 - Relazioni sindacali
Visto quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e fatto salvo quanto in essa contenuto, le parti, ai fini di una coerente applicazione di tali diritti e della loro aderenza alle caratteristiche del settore della produzione cine-audiovisiva, espressamente convengono quanto segue:
[…]
b) assemblea: tenuto conto delle particolari modalità delle prestazioni di lavoro dei generici, il personale parteciperà all'assemblea sempre fuori dell'orario di lavoro. Per detto personale si farà luogo, in caso di dimostrata partecipazione all'assemblea, alla corresponsione di una quota oraria per ogni mese di prestazione di lavoro, con un minimo di due quote orarie per ciascun film.

Art. 26 - Accordi Interconfederali
Gli Accordi Interconfederali vigenti, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Roma, 13.04.2022