COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri
 

OGGETTO: assenze dal servizio connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 

A …omissis…


Seguito circolare n. 215728/105 del 28 agosto 2020.


1. In relazione all’emergenza causata dall’epidemia da COVID-19 sono state nel tempo adottate diverse disposizioni normative i cui profili applicativi, in tema di assenze dal servizio, sono stati disciplinati, da ultimo, con la circolare a seguito.
Recentemente sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
a. legge 25 settembre 2020, n. 124 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
b. decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
c. legge 13 ottobre 2020 n. 126, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
2. Siffatte norme hanno, tra l’altro, previsto ulteriori disposizioni in materia di assenze dal servizio connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, per quanto d’interesse del personale del Corpo:
a. sono stati reintrodotti, a decorrere dall’8 ottobre u.s.¹ e fino al 31 dicembre 2020², gli istituti:
(1) della “dispensa temporanea dal servizio”³, di cui al comma 6 dell’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18⁴;
(2) del collocamento d’ufficio in “licenza straordinaria per ricovero ospedaliero”⁵, di cui al comma 7 dell’anzidetto art. 87, disposta a seguito di provvedimenti sanitari correlati al COVID-19 per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Nello specifico, ne è stata ripristinata la non cumulabilità per il raggiungimento del limite ordinariamente previsto.
Sono in corso approfondimenti congiunti con le altre Amministrazioni del comparto Sicurezza e Difesa in ordine alla possibilità di riconoscere la validità del beneficio sub (2) anche al periodo antecedente all’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 125;
b. è ora prevista (cfr. l’art. 21 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104⁶) fino al 31 dicembre p.v., la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti con figlio convivente minore di anni 14, di svolgere la propria prestazione lavorativa “a distanza” per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal Dipartimento di prevenzione della A.S.L. territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito di attività sportive di base o motorie tenute presso palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, e all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta “a distanza”, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro⁷ per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Durante tali periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della stessa (cfr. per il calcolo l’art. 23 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2), coperta da contribuzione figurativa.
Nei giorni in cui un genitore fruisce di una delle anzidette misure, ovvero espleta anche ad altro titolo lavoro in modalità agile/a distanza o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di beneficiare degli istituti in parola, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano già fruendo di una delle predette misure.
3. Alla luce delle direttive governative in materia di misure di prevenzione da ultimo contenute nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, sia presa in considerazione l’esigenza di incentivare ulteriormente il ricorso al “lavoro a distanza”, nei termini di cui alla circolare 76565 in data 13 marzo 2020, nonché l’adozione di forme di flessibilità, secondo le modalità di cui alla circolare 71290, in data 9 marzo 2020, recante “deroghe alla disciplina interna in materia di orario di lavoro", entrambe del Comando Generale - Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali⁸.
4. In relazione alla rapida evoluzione della situazione emergenziale in atto, nella valutazione da parte dei Comandanti ad ogni livello dei presupposti per la concessione degli istituti in parola nonché delle ulteriori forme di assenza dal servizio, si rinnova l’invito a contemperare al meglio, con equilibrio e senso di responsabilità, le prioritarie esigenze di servizio con quelle personali e familiari, altrettanto incise dalla peculiarità del momento.
8. Per quanto concerne l’attivazione delle citate forme di flessibilità, potrà essere altresì valutata, quale ulteriore accorgimento volto a limitare il rischio di contagio, la ripartizione del personale in aliquote fisse da alternare nell’esecuzione dei servizi da svolgersi in presenza.
 

d’ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Umberto Sirico)

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¹ Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 125 del 2020.
² Cfr. art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 83/2020, come modificato dal decreto-legge n. 125/2020 e, successivamente, dal decreto-legge n. 104/2020.
³ Per l’applicazione dell’istituto cfr. punto 2.e. della circolare n. 84531 in data 24 marzo 2020, del Comando Generale -1 Reparto Ufficio Pe.l.S.A.F, consultabile sul sito intranet del Corpo.
⁴ Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
⁵ Per i dettagli applicativi cfr. punto 2.c. della circolare n. 84531, richiamata in nota 3.
⁶ Articolo inserito in sede di conversione, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che riassetta, con modificazioni, l’art. 5 del decreto-legge n. 111/2020, abrogato.
⁷ La rendicontazione della presente tipologia di assenza, autorizzata dal Comandante di Reparto o dal primo Ufficiale della linea gerarchica, avverrà con codice S.I.Ris. AS1 “astensione ai sensi dell’art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
⁸ Per quanto concerne l’attivazione delle citate forme di flessibilità, potrà essere altresì valutata, quale ulteriore accorgimento volto a limitare il rischio di contagio, la ripartizione del personale in aliquote fisse da alternare nell’esecuzione dei servizi da svolgersi in presenza.