COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri


OGGETTO: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Ulteriori istituti e forme di assenza dal servizio connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 

A …omissis…


1. PREMESSA
In relazione all’emergenza causata dell’epidemia COVID-19 sono stati emanati dall’Esecutivo molteplici provvedimenti finalizzati a contenere il rischio biologico in corso, anche mediante la limitazione della concentrazione del personale nei luoghi di lavoro. In tale ottica, si inseriscono le disposizioni recentemente introdotte volte a incentivare forme di organizzazione e svolgimento dell’attività lavorativa in modalità tali da ridurre, sempre garantendo i servizi pubblici essenziali, le presenze fisiche negli uffici.
Sulla base delle linee governative, sono state diramate, in particolare, le seguenti direttive:
a. nell’imminenza dell’insorgere dello scenario emergenziale, il messaggio 69842/2020 datato 7 marzo 2020 con cui è stato chiarito che:
(1) le assenze certificate dalle competenti Autorità sanitarie per patologie correlate all’epidemia COVID-19 sono da considerarsi “licenza straordinaria per ricovero ospedaliero” (art. 19, comma 1, D.L. n. 9/2020);
(2) i periodi di assenza dal servizio imposti da provvedimenti non sanitari di contenimento dell’epidemia COVID-19 (es. divieto di allontanamento o accesso in/da specifici territori) equivalgono a tutti gli effetti di legge al servizio prestato¹ (art. 19, comma 3, D.L. n. 9/2020);
b. il foglio n. 71290/2020 datato 9 marzo 2020 inerente alla facoltà di rimodulazione dell'orario di lavoro in deroga alla disciplina interna, secondo criteri improntati a flessibilità;
c. la nota n. 76565/2020 datata 13 marzo 2020 con cui sono state disciplinate le prestazioni di lavoro reso con modalità “a distanza”.
Da ultimo, il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto, tra l'altro, nuove misure direttamente applicabili anche al comparto Sicurezza e Difesa.
La presente circolare è volta a fornire un quadro complessivo degli istituti in tema di assenze dal servizio, inediti ovvero novellati, che i Comandanti di ogni livello, demandati in questa particolare congiuntura a garantire la funzionalità dei rispettivi reparti e al contempo tutelare le esigenze dei militari, possono essere chiamati ad adottare e/o valutare; ciò, ferma restando la prioritaria necessità di porre in essere tutti i provvedimenti idonei ad assicurare le finalità di cui sopra, ricorrendo - in primo luogo e laddove possibile - ai nuovi modelli organizzativi per lo svolgimento dell'attività di servizio sub b. e c. (rimodulazione dell’orario di servizio e prestazioni di lavoro reso con modalità “a distanza”).

2. ISTITUTI STRAORDINARI DI ASSENZA DAL SERVIZIO
Il complessivo quadro normativo contempla, oggi, oltre alle ordinarie forme di assenza di cui alla circolare 120000/105, diversi e peculiari istituti atti a riscontrare eventuali ulteriori esigenze connesse al particolare scenario.
Il citato decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 e in vigore a decorrere dalla stessa data, ha infatti previsto le misure straordinarie di seguito descritte.
a. Permessi per i sindaci previsti dall’art. 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 25, comma 6).
Fino alla data di cessazione dell’emergenza da COVID-19, possono essere rideterminati fino al massimo di 72 ore.
Le assenze per la fruizione di tali permessi aggiuntivi costituiscono per i “sindaci lavoratori dipendenti pubblici” servizio prestato a tutti gli effetti.
b. Permessi retribuiti per militari che assistono persone con handicap in situazione di gravità (art. 24).
È data facoltà di fruire, nei mesi di marzo e aprile c.a., di ulteriori dodici giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, complessivi per il bimestre, rispetto a quelli spettanti².
c. Assenze derivanti da provvedimenti sanitari correlati al COVID-19 (art. 87, comma 7)
È stato stabilito il collocamento d’ufficio in “licenza straordinaria per ricovero ospedaliero" a seguito di provvedimenti sanitari per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e la non computabilità di tali periodi nel limite ordinariamente previsto.
L’art. 26, comma 2, ha inoltre equiparato alla predetta “licenza straordinaria per ricovero ospedaliero” i periodi di assenza dal servizio prescritti dalle competenti autorità sanitarie nei confronti dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e di certificazioni rilasciate dagli organi medico legali, attestanti una condizione di rischio da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento di terapie salvavita, con conseguente non computabilità nel limite ordinariamente previsto.
d. Specifiche forme di “congedo parentale” (artt. 23 e 25, comma 1).
A decorrere dal 5 marzo u.s., ai genitori (anche affidatari), in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta la facoltà di assentarsi³:
(1) per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, per i figli⁴ di età non superiore ai 12 anni⁵, con corresponsione del 50 per cento della retribuzione;
(2) per l'intero periodo di sospensione, per i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza corresponsione di trattamento economico.
Tali benefici non si applicano in caso di presenza, nel nucleo familiare, di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Le forme di assenza in parola sono proceduralmente assimilabili all’ “astensione facoltativa”⁶. I periodi di congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico (diversi, quindi, dalla licenza straordinaria), fruiti precedentemente all’entrata in vigore delle presenti disposizioni, ma durante la sospensione delle attività scolastiche a causa dell’emergenza da COVID-19, sono convertiti nello specifico istituto⁷.
Resta ferma la possibilità di fruire della “licenza straordinaria per congedo parentale” [punto 7.r.(2)(a) della circolare 120000/105] con cui il militare, dal giorno della nascita e fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, può assentarsi dal servizio fino a 45 giorni, anche in maniera frazionata. Tale agevolazione può essere concessa per ogni figlio, comunque entro il limite di 45 giorni per anno solare.
Le esigenze genitoriali potranno essere pertanto soddisfatte mediante il ricorso a tali istituti (compresa, nei casi previsti, la ‘licenza straordinaria per congedo parentale1) in modo complementare e integrato con le precitate forme di organizzazione e flessibilità della prestazione lavorativa.
e. “Dispensa temporanea dal servizio” (art. 87, comma 6).
La misura in parola è adottata⁸ in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, anche ai soli fini precauzionali.
Siffatto istituto, applicabile per il periodo di vigenza dello stato di emergenza⁹:
(1) costituisce un ulteriore strumento organizzativo esperibile nei casi in cui non sia possibile fare ricorso al lavoro a distanza ovvero alla pianificazione straordinaria dell'orario di lavoro, in ragione della peculiare tipologia di servizio svolto;
(2) oltre ovviamente a preservare la salute dei militari ed evitare la concentrazione negli uffici, è preordinato a garantire la funzionalità, anche prospettica, del reparto, consentendo una mirata e sostenibile alternanza dei militari impiegati nella medesima attività; ciò nell'ottica di poter auspicabilmente sempre contare su una riserva di personale in efficienza che permetta di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi e/o significativi deficit di effettivi connesse alla possibile diffusione del contagio¹°;
(3) è disposto, esclusivamente d'ufficio¹¹, dai Comandanti di corpo ai fini disciplinari e premiali ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 29 dicembre 2019¹², direttamente e/o su proposta della linea gerarchica dell’interessato, sentito, ove ritenuto, il competente Capo Ufficio Sanitario in merito all’esposizione al rischio;
(4) a fini organizzativi, può essere altresì adottato, sempre nell'impossibilità di procedere con i modelli sub 1 b. e c., in presenza di oggettive circostanze e/o criticità - da valutare nel caso specifico - che inducano l'Autorità competente a disporre l'assenza dal servizio del militare per ragioni di carattere precauzionale¹³;
(5) è da inquadrarsi nella licenza straordinaria di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, da non computare nel limite ordinariamente previsto.
Come ausilio, in allegato è riportato uno schema sinottico delle misure a disposizione.

3. CONCLUSIONI
Sul piano generale, è ora disponibile un’ampia gamma di strumenti relativi alle prestazioni di lavoro, nonché in tema di assenze dal servizio, atti a rendere maggiormente agevole la risoluzione delle problematiche che possono presentarsi nella quotidiana azione di comando in uno scenario di particolare ed estrema criticità.
Il panorama dei provvedimenti datoriali risulta pertanto notevolmente ampliato con istituti eccezionali che si aggiungono alle ordinarie forme di assenza, la cui fruizione, come auspicato dalla stessa Autorità di Governo, laddove richiesta, deve essere vieppiù favorita alla luce dell’attuale contingenza, senza che ciò costituisca la conditio per accedere a quelli straordinari.
Alla luce dell’evolversi del quadro emergenziale e degli ulteriori e più stringenti provvedimenti di contenimento dell’epidemia, la valutazione dei presupposti per concedere o disporre le misure in questione (tra cui, ad esempio, le forme di licenza straordinaria e la “dispensa temporanea” dal servizio), sarà opportunamente calibrata, rapportandola allo specifico e contingente scenario di eccezionalità, contemperando le necessità di servizio sul piano della funzionalità e prontezza operativa dei reparti con quelle personali e familiari dei militari altrettanto incise.
Stante l’impossibilità di declinare le diverse casistiche che possono essere sottoposte alle valutazioni, i Comandanti di II livello avranno cura che sia assicurata da parte dei dipendenti Comandanti di reparto o articolazione¹⁴ un’omogenea e uniforme applicazione delle vigenti disposizioni, tenendo anche in debita considerazione l’assoluta peculiarità del momento nella comune consapevolezza della primaria necessità di tutelare la salute di tutti i militari e quindi della collettività.
La grave ed eccezionale emergenza determinata dalla diffusione del “coronavirus”, con le inevitabili ripercussioni sull'attività di servizio e sulla sfera individuale e familiare di ogni militare, impone, ad ogni livello e da parte di tutti, equilibrio, senso di responsabilità e dedizione parimenti straordinari.
 

d’ordine
IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Mariano La Malfa)

___

¹ La rendicontazione avverrà utilizzando l’apposito codice S.I.Ris. E3513 “Personale a disposizione per provvedimenti dell'Autorità ai sensi dell'art 19, comma 3, del dl. 2 marzo 2020, n. 9' per l'orario di servizio giornaliero previsto.

² Cfr. punto 7.b. della circolare 120000/105.

³ In alternativa a tale istituto, l’art. 25, comma 3, prevede la possibilità, anche per i militari del Corpo impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19, di optare per la corresponsione di un bonus, dall'ammontare complessivo massimo di € 1.000,00, per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età. L'art. 25, comma 4, del d.l. n. 18/2020, stabilisce che ai fini dell'accesso al bonus, si potrà presentare domanda tramite i canali dell'I.N.P.S. e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto (preliminari informazioni su tale bonus nella scheda informativa allegata al messaggio dell'I.N.P.S. del 20 marzo 2020, n. 1281, cfr. https://www.inps.it/nuovopor1aleinDs/default.asDX?itemdir=53518).
⁴ La fruizione è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per complessivi quindici giorni.
⁵ Limite di età non applicabile in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitali in centri diurni a carattere assistenziale.
⁶ Di cui al punto 7.r.(2)(d) della circolare 120000/105, formalizzali come “licenza straordinaria per motivi privati'1, e ad oggi comunque ancora In vigore per quanto non modificato dai nuovi istituti.
⁷ In particolare, tale previsione agevolativa consente di convertire i periodi di “astensione facoltativa"con retribuzione ex artt. 32 e 34 del d.lgs. 151/2001, fruiti dal 5 marzo u.s., nei medesimi giorni con retribuzione al 50 per cento, fino a un massimo di quindici.

⁸ Fuori dai casi di malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

⁹ Deliberato dal Consiglio dei Ministri a far data dal 31 gennaio 2020.
¹⁰ Come si evince dalla relazione illustrativa al d.l. n. 18/2020, tale misura organizzativa è applicabile nei confronti del personale che in ragione delle mansioni svolte non può far ricorso a prestazioni di lavoro flessibili (rimodulazione dell’orario ovvero lavoro a distanza), consentendo, peraltro, la possibilità di una programmazione di tipo eccezionale dei turni di lavoro del personale in questione, così da garantire un “contingente” utile in caso di gravi carenze di organico negli uffici.
¹¹ Eventuali istanze di fruizione di tale forma di assenza sono pertanto irricevibili.

¹² Di cui al foglio n. 3139/2020 datato 8 gennaio 2020.
¹³ Tra le varie ipotesi, a mero titolo di esempio, possono essere annoverate anche quelle circostanze relative all'aumento dell'emergenza epidemiologica nelle diverse aree del territorio nazionale.
¹⁴ 14 Ex pluribus Comandanti Provinciali, Comandanti di Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e di Gruppo organicamente retti da Colonnello, Comandanti di Nucleo Speciale, Comandanti di R.O.A.N., etc.

 

Allegato alla circolare n. 84531/2020 datata 24 marzo 2020

-

Istituto

Autorità competente

Concessione/Adozione

Riferimenti

Computabilità nel limite ordinariamente previsto

1

Deroga alla disciplina interna in materia di orario di lavoro

Comandante di reparto

su istanza dell’interessato

Disposizioni in materia di orario di lavoro

Circolare 289086 del 28 settembre 2017; nota n. 71290/2020 del 9 marzo 2020.

=

2

Lavoro a distanza

Comandante di corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 29 dicembre 2019

su istanza dell’interessato ovvero d’ufficio (previa accettazione dell’interessato)

nota n. 76565/2020 del 13 marzo 2020

Codice S.I.Ris. PLD

=

3

Provvedimento sanitario

derivante da epidemia COVID-19

Comandante di reparto o primo ufficiale della linea gerarchica

d’ufficio

"Licenza straordinaria per ricovero ospedalierd'

Art. 19, comma 1, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9^ punto 7.o. della circolare 120000/105;

circolare 258000/102;

nota n. 78989/2020 del 17 marzo 2020;

punto 2.c. della presente nota.

NO

4

Provvedimento non sanitario

derivante da epidemia COVID-19

=

d’ufficio

"servizio prestato a tutti gli effetti di legge"

Art. 19, comma 3, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9

Codice S.I.Ris. E3513

=

5

Licenza straordinaria per congedo parentale

(45 giorni nei primi 6 anni di vita del bambino)

Comandante di corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 29 dicembre 2019

su istanza dell’interessato

"Licenza straordinaria per congedo

parentaid' punto 7.r.(2)(a) della circolare 120000/105.

SI

6

Congedo parentale

straordinario con retribuzione al 50%

(fino a 15 giorni, per figli di età non superiore a 12 anni)

Comandante di corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 29 dicembre 2019

su istanza dell’interessato

Art. 23 e 25 del d.l. 17 marzo 2020, n.18; punto 2.d.(1) della presente nota.

NO

7

Congedo parentale

straordinario senza retribuzione

(per l’intero periodo di sospensione delle attività scolastiche, per figli dai 12 ai 16 anni)

Comandante di corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 29 dicembre 2019

su istanza dell’interessato

Art. 23 e 25 del d.l. 17 marzo 2020, n.18; punto 2.d.(2) della presente nota.

=

8

Assistenza di persona con handicap in situazione di gravità

Comandante di reparto o primo ufficiale della linea gerarchica

su istanza dell’interessato

"Permesso retribuitd'

punto 7.b. della circolare 120000/105; Art. 24 del d.l. 17 marzo 2020, n.18; punto 2.b. della presente nota.

SI

9

Assenza dal servizio

di lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o condizione di rischio da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita

Comandante di reparto o primo ufficiale della linea gerarchica

d’ufficio

"Licenza straordinaria per ricovero ospedalierd’

punto 7.o. della circolare 120000/105; circolare 258000/102;

Art. 24 del d.l. 17 marzo 2020, n.18; punto 2.c. della presente nota.

NO

10

Dispensa temporanea dal servizio

Comandante di corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 29 dicembre 2019

d’ufficio

Art. 87, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n.18; punto 2.e. della presente nota.

NO