Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti:
Uniontessile-Confapi e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle
parti |
Art. 60 - Consegna e
conservazione degli utensili e del materiale |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti delle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale e affini
Confapi Confederazione italiana piccola e media industria
Costituzione delle parti
In Roma il 1° luglio 1995, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della Piccola e
Media Industria TessileAbbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio, rappresentata da
[
] Federlav/Uniontessile [
]con la partecipazione di una delegazione di
industriali del tessile-abbigliamento [
.] e con l'assistenza della Confapi -
Confederazione italiana della Piccola e Media [
] e la Federazione Italiana dei
Lavoratori Tessili e dell'Abbigliarnento (Filta) [
] con l'assistenza della
Confederazione italiana sindacato Lavoratori (Cisl), la Federazione Italiana
Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [
], l'Unione Italiana Lavoratori
Tessili e Abbigliamento - Uilta [
] è stato stipulato il presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina
i rapporti di lavoro tra le ditte esercenti l'attività di lavanderia industriale
attraverso stabilimenti di lavaggio, stiratura, manutenzione e ripristino di
biancheria, indumenti e attimi, per conto terzi ero in conto proprio, destinati
all'uso professionale per industria, sanità, turismo, comunità, etc., ed i
lavoratori da esse dipendenti.
Il presente contratto si applica anche alle aziende industriali esercenti
l'attività di pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.
Sezione I
Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 -
Categorie soggette ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti
contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Art. 5 - Interpretazione del
contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del
presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni
legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
Art. 6 - Controversie
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere
interpretativo, saranno esaminati ed eventualmente risolti tra lavoratore e
datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o
della Commissione interna o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia
potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte
ricorrente potrà sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo
di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria
Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro
cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante
la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni
costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio
sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due
membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata,
da uno o due membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione
entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del
presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per
l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni
nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovrà essere
completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si
darà corso ad azioni sindacali.
Capitolo II Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione
professionale
Art. 10 - Investimenti, occupazione e formazione
Premessa
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il Presente contratto
recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del
Protocollo sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 23 luglio 1993, sottoscritto da
Governo, e Parti Sociali.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali. In questo quadro si colloca l'articolato
sistema di informazioni che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su
temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la
competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione,
individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare
posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche. Condizioni
necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, come fattore
determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e ambiente
scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità
derivanti da norme di legge, di Accordi Interconfederali e dal Contratto
nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove
professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni
tecniche e Organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a
favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione -
Investimenti - Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni
conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle
rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione
del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci
rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e la
individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del
sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento
della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione
delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto
delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme
restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità
e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di
favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il
sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti
significativi e la realtà evolutiva del settore:
1 - A livello Nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti
stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali
nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei
comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento
dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e
n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni
comunitarie:
- all' evoluzione tecnologica;
- all'andamento globale dell'occupazione n riferimento all'introduzione di nuove
tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni
aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[
]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare
riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie,
dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle
politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994.
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e
di localizzazione nel Mezzogiorno;
[
]
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera; sulle condizioni ambientali ed ecologiche sul
rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze formative.
Le parti potranno, ove dall'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità di
istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di
coordinamento ed approfondimento, anche al fine di dar vita all'attivazione
congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi
pubblici.
2 - A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle
parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni
territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e
alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro,
informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici ed agevolati;
[
]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento
dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e
n. l25/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
[
]
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[
]
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
Le parti forniranno all'Ente Nazionale tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa
dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli
Accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per
consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni,
essi saranno sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti ed agli
Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai
sensi degli Accordi interconfederali vigenti e di successive intese, amache
nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate
esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di
lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994,
utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità;
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo
numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3 - A livello Territoriale (Provinciale o Comprensoriale), di norma annualmente,
o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali
forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per
territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto previsto al precedente
punto 2).
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali;
previamente individuate tra le parti con verifica biennale, a livello regionale
o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore
produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche
del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di
informativa a livello nazionale rispettando le obiettive esigenze di
disaggregazione dei dati.
4 - Il livello aziendale di informazione è articolato in due momenti specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali
dell'impresa; b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale. Tale
sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a
sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione
bilaterale, un migliore livello di conoscenza delle realtà, affermando il
processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa
per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale
imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle
Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel
corso di un apposito incontro, alle RSU ed alle Organizzazioni medesime
informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla
struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale), nonché all'eventuale
acquisizione di pubbliche commesse;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui
programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove
produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti
a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno
oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate
nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali sui contratti di formazione e lavoro. L'andamento
dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi
n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni
legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le
raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo Tecnologico ed organizzativo,
nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto
dal D.Lgs. 626/1994.
Su tali problemi, a richiesta d una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di
categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione,
alle problematiche della formazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio
nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso
l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti
pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni
sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono
che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano
espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Consulta sindacale
Le parti convengono, per rafforzare la specificità e peculiarità del settore,
per evidenziarne l'autonomia e per dare positiva attuazione alla indispensabile
tipologia dello stesso, per migliorare la gestione dei servizi e della
produzione e incrementare i livelli occupazionali del settore stesso e per
migliorare le relazioni industriali, di costituire e riunire entro il novembre
'95 - a livello nazionale una consulta sindacale, eventualmente aperta anche ad
altri soggetti del settore, che avrà il compito e l'obiettivo di conoscere,
analizzare e approfondire al fine di ricercare e proporre le soluzioni possibili
ai temi prioritari, ma non esclusivi, che di seguito vengono esposti:
Inquadramento previdenziale - necessità di affrontare e risolvere in tempi
stretti la problematica per evitare gravi conseguenze sia sul piano strutturale-produttivo che occupazionale.
Politica degli orari di lavoro
Rapporti con committenza pubblica
Analisi della contrattazione aziendale
Analisi delle problematiche del settore alla luce delle modifiche
organizzative e produttive necessarie per ampliare i livelli di qualità e
competitività a tutela dell'occupazione, nonché gli eventuali aggiornamenti e
semplificazioni contrattuali
Entro e non oltre il 30/6197, data coincidente anche con la revisione biennale
della parte salariale, la Consulta dovrà produrre in stesura finale le
risultanze del lavoro svolto, fornendo anche gli strumenti giuridici o
contrattuali necessari per la soluzione delle questioni affrontate.
Infine le parti si impegnano a ricercare ed attuare ogni tipo di strumento e
azione che possa dare "visibilità" esterna alle problematiche del settore,
coinvolgendo anche gli operatori e le Istituzioni interessate.
Art. 11- Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel
ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi
debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di
eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del
contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti
esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti ne implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende
terziere comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di
lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70
dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a
richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle
previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo
aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui
nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno
precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le API e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti
costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione
formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione imprenditoriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda
committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende
terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano
e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale:
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi
sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della
situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o
riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure
di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia,
dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo
delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)1'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno
dichiarato di applicare.
Le Associazioni imprenditoriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle
aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione
del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi d un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre
Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma
che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare
committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Art. 13 - Mobilità
interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive aventi più di 70 addetti informeranno
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dalla avvenuta
informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo
dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni
legislative e contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito
della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 14 - Clausola di
salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come
l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la
stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni e che quanto a
riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a
livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a
cui è applicabile non costituisce criterio di individuazione né indicazione
delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale,
attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli
"investimenti ed occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà
all'Uniontessile-Federlav di dichiararsi, previo esame della situazione e
tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni
sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prime in considerazione le pattuizioni
preesistenti più favorevoli.
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 15 -
Rappresentanze Sindacali Unitarie
In ogni unità produttiva le OO.SS., in conformità con quanto previsto
dall'Accordo del 27/2/95, riportato in allegato, potranno eleggere proprie
rappresentanze.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'Accordo allegato.
Art. 16 - Commissioni interne
Per la tutela dei componenti la Commissione interna o il Delegato d'impresa si
fa riferimento alla legge del 20 maggio 1970, n. 300.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro
delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla L. n.
300/1970 per la RSA.
Art. 20 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva,
indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di
materie di interesse sindacale e del lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli
continui.
[
]
Art. 21 - Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del
presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a
firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e
del lavoro.
[
]
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno il diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Contratti di formazione e
lavoro
Si richiamano le norme del DL 30/10/1984 convertito in legge 19/12/1984 n. 863 e
successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli
accordi interconfederali 13/5/1993 e
31/3/1995.
In relazione alla delega contenuta nell'accordo interconfederale 31/3/1995, le
parti hanno concordato che sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme
già sopra richiamate le professionalità inquadrate al 2° livello della
classificazione nazionale.
Art. 24 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve
avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad
apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le
disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente
contratto.
Art. 25 - Contratto a termine
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo
indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate:
dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, dalla legge
28 febbraio 1987, n. 56, dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e nei casi di cui
all'allegato 1 del presente CCNL.
[
]
Art. 27 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o
attestato di qualifica
A) Apprendistato
È apprendista il lavoratore compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga
assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la
capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo
dell'opera nell'azienda stessa
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad
economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a
lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio,
ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e
gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo
[
]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato
per intero nella nuova azienda, ai tini del compimento del periodo prescritto,
sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e
l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi
Se l'apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla
quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di
apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà Parimenti viene ridotto
almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato
con esito favorevole scuole professionali attinenti l'attività dell' azienda
[
]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro
straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro
e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di
miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le
norme contrattuali della Parte generale e della parte relativa alla qualifica
per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato
[
]
B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a
vent'anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni del settore, l'opportunità di
consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti
l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età
superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse
per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste
e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1 ° livello
Art. 28 - Handicappati ed
invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di
lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di
favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di
formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative
delle unità produttive In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra
le Direzioni aziendali e le RSU, saranno verificate le opportunità per attivi
inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la
frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o
autorizzati dalla Regione
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si operano gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva
[
]
Art. 30 - Orario di lavoro
A) Regime ordinario
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni
della settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per
stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane,
saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più
elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi
unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi
specifici schemi di turnazione
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore
utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola
su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore
settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti
oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno,
in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche
tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che
saranno accertati congiuntamente a livello aziendale
Sempre ai fini occupazionali dette strutture di orario potranno altresì essere
considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove
tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle
condizioni suindicate
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello
aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i
lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di
orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita
a livello aziendale.
Art. 31 -
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'Art. 30 - Parte generale
potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative
aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare
l'intera azienda, singoli reparti o uffici
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40
settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno, con decorrenza
1° gennaio 1992
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà
prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei
periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione
[
]
La direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle RSU del
programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di
riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti
riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite
congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSU
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti
Dichiarazione a verbale
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero
Art. 32 - Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato
oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello
connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'Art. 31
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge
[
]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro
il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte
annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di
lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSU
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo avrà luogo solo nei casi
in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e
comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore
Su richiesta delle RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di
utilizzo del monte ore aziendale
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su
richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dall'azienda
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale
il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo si
procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale all'esame della
situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello
straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento
dell'occupazione
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed
inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo
di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il
godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno
essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore
Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo
Su richiesta delle RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di
utilizzo del monte ore aziendale, di cui al 4° comma
[
]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Procedura
per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze
conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di
lavorazioni in corso, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche,
esigenze improvvise di Enti o servizi pubblici: ospedali, Forze Armate, ecc.).
In presenza di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario
inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la
Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSU
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame
della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando all'azienda
la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.
Art. 33 - Lavoro a turni
È considerato lavoro a turni quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a
turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a turni è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le
disposizioni di cui all'art. 30 - Parte generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 30 - Parte generale l'orario ordinario
contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo
goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di
effettivo lavoro.
Il riposo del turno deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o
altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei
ore di lavoro richieste. Ai soli finì del diritto alla maturazione della
mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze
per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro
effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo
eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del
lavoro a turni, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo
stesso intervallo di riposo delle turni ed inoltre il suo inizio od il suo
termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle turni,
rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Il lavoro a turni verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione
alle norme di cui al secondo comma dell'art. 30 - Parte generale.
Per le ore di lavoro a turni, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[
]
Direzione e RSU potranno infine definire modalità per assicurare la regolarità
di sostituzione dei turnisti nel lavoro a turni.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le
macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che
dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e
poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 2°
comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalle leggi in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti
contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse
della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.
Art. 34 - Lavoro
notturno, domenicale e festivo
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.
[
]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o
festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire
al lavoro notturno i minori, mentre per le donne si fa riferimento alla
particolare regolamentazione di cui all'art. 5, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[
]
Parte Generale
Art. 44 - Inquadramento unico dei lavoratori
Commissione paritetica
Le parti convengono di istituire entro il gennaio 1996 una Commissione tecnica
paritetica, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni
tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della
struttura dell'attuale sistema di inquadramento anche nell'ottica di giungere al
superamento degli automatismi.
I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati entro
il 30 giugno 1997 alle Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti,
nonché le possibilità ed i tempi di recepimento nell'ambito delle fasi
negoziali.
Art.
48 - Recuperi - contrazioni temporanee orario di lavoro
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti o per permessi
possono essere recuperare a regime normale con le seguenti modalità: qualora il
recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere
contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto,
sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata
le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di
ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSU
Il recupero potrà essere effettuato entro 90 giorni utili successivi al momento
in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute
possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente
concordate con le RSU
[
]
Art. 51-
Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore
saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali,
fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo
rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti
il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda
dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa,
con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[
]
Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'Autorità
di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul
lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre
giorni.
[
]
Art. 53 - Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nel caso in cui gli stessi
si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il
lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura
determinata dalla natura della lavorazione.
Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura, l'azienda concorrerà in ragione del 40% della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito e delle
parti logorate.
Art. 54 - Mense aziendali
[
]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni
del Regolamento di igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei
partecipanti. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie o le Commissioni interne o di
Delegati di impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[
]
Art. 58 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori -
Rappresentanti per la sicurezza
1. Premessa
- Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 19 settembre
1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità
per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di
igiene e sicurezza.
In particolare:
Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come
previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; in relazione alla
natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoro
esposti a rischi particolari.
Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi di cui al 2° comma dell'art.
5 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, relativamente all'osservanza delle
disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai tini
della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei
macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei
preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro,
nonché dei dispositivo di sicurezza.
L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali
e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con rappresentanti per
la sicurezza, dee essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati.
Il lavoratore segnalerà tempestivamente al proprio capo diremo le anomalie che
dovesse rilevare durante il lavoro nel corredo funzionamento di impianti,
macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di
utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento in grado di
generare situazioni di pericolo.
Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle
aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche
omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche
omogenee" riportati negli allegati dei precedenti CCNL.
2. Rappresentanti per la
Sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e dell'Accordo
Interconfederale 27 ottobre 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti,
di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione
di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per
la sicurezza
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per
la sicurezza
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la
sicurezza.
3.
Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il
cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione
e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della
legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del D.Lgs. 19
settembre 1994 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal
datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche
indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne
visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello
specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
4. Lavoratori addetti ai
videoterminali
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 51, primo comma, lettera c) del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato
tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali
adibiti al lavoro a squadre, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo
comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa,
allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause
cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
5. Per quanto non espressamente regolamentato
dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre n. 626 ed
all'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995 riportato in allegato.
Art. 59 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella
organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come
previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone alle quali, oltre che
dal superiore diremo, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[
]
Art. 60 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e,
in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il
servizio.
Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo
relativo alle cose non riconsegnate. È preciso obbligo del lavoratore di
conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli
e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria
responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
averne avuto autorizzazione dal suo superiore.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di
rivalersi per danni subiti.
Art. 62 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile
un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno
esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali
unitarie, preventivamente all'attuazione, e il loro contenuto non dovrà comunque
essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali
disciplinanti il rapporto di lavoro.
Art. 63 - Provvedimenti
disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una
obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile
definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno
essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due
ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di
contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione
dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore che:
[
]
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o
ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone
ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia
recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del
materiale eventualmente impiegato;
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini
sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del
lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[
]
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale
divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[
]
Art. 65 - Norme per il
licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604,
integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20
maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del codice civile. In particolare possono
costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare
pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[
]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di
lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od
alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per
la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi
precedenti;
[
]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa
delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o
l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla
disciplina della fabbrica;
[
]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per
la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificano motivo di
licenziamento.
[
]
Parte Operai
Art. 4 - Lavori discontinui
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può
superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri e gli autisti non addetti
al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze,
di alloggio e di altre agevolazioni ad esso pertinenti tale orario è di:
- 10 ore giornaliere e 50 settimanali.
[
]
Art. 5 - Assegnazione del
macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le
esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al
rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle
conseguenti variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) La Direzione aziendale, prima della nuova assegnazione di macchinario,
comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie o alla Commissione interna le disposizioni
studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione.
2) La Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione
territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la
data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei
lavoratori interessati, nonché una indicazione sui criteri e sulle modalità
della predisposta nuova assegnazione.
3) Dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di
giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità
per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle
Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i
relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione
dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20
giorni di esperimento.
4) Al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto
o per affissione ai lavoratori interessati ed alle Rappresentanze Sindacali
Unitarie o alla Commissione interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le
relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la prima
Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni
territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale,
sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una
delle parti ne faccia richiesta.
5) Per l'esame delle controversie demandate in sede territoriale, come previsto
al punto 4) del presente articolo, le Associazioni imprenditoriali e le
Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici
qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti
necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico
paritetico di accertamento di cui all'art. 8 - Parte operai.
6) Nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o ad incentivo
o ad adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di
macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste dall'art. 7
Parte operai - sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso
l'intervento delle Associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo
nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.
Art. 6 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle
disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è
considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.
Art. 7 - Lavoro a cottimo
A) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso
nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro
nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o
quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a
cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso
continuo, con prestazione vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato
che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia,
l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia
praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l'azienda
dovrà corrispondere agli operai le cui prestazioni sono vincolate come sopra
detto una percentuale di maggiorazione del loro minimo di paga contrattuale del
7,5% in tutti i settori. Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di
cui al comma precedente.
[
]
D) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai
lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione
scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
2) il compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
[
]
F) L'azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e, tramite la
propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori
all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo nel caso di
modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al
secondo comma del precedente punto A), le comunicazioni saranno fatte tenendo
conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo.
[
]
I) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro
dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa
soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[
]
N) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia
per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione
riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti
determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte
delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti
in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui
all'art. 8 - Parte operai.
O) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione,
ne quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali
valgono le norme dell'articolo 6 - Parte generale.
P) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.
Art. 8 -
Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dall'art. 5, punto 5, e dall'art. 7, punto N), della Parte
operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche
competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per
l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fitti della risoluzione della
vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette
Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni
sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più
qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione
aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le
rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso
sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle
notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una
proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare
l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i
presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale
Avendo riguardo alle particolari caratteristiche organizzative dei settori
tessili, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei
Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla
presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.
Art. 9 - Definizione di jolly
Vengono considerati "jolly" quei lavoratori cui l'azienda non assegna una
specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente
diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei "jolly" al livello immediatamente superiore a quello
della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello
aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso
di mansioni svolte.
Non sono considerati "jolly" i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità
interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per
normali sostituzioni di assenti.
Art. 10 - Giorni
festivi - riposo settimanale
[
]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo
che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato
entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[
]
Art. 11 - Ferie
[
]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze
produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati
con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta
per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione
in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
[
]
Art. 14 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, D.P.R. 25 novembre 1976, n.
1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo
il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale. Qualora la lavoratrice non possa essere spostata
ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[
]
Parte Intermedi
Art. 2 - Giorni festivi -
riposo settimanale
[
]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che
la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti
dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio
nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata
di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire
preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo
stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di
riposo non effettuato.
[
]
Art. 3 - Ferie
[
]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze
produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati
con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le
giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto
in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
Art. 6 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Nei casi di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 del D.P.R. 25 novembre 1976,
n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi
dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre
mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni vale il
disposto dell'art. 5, lett. c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla
tutela delle lavoratrici madri.
[
]
Parte Impiegati e Quadri
Art. 3 - Giorni festivi -
riposo settimanale
[
]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che
la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato
nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata
di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire
preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo
stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di
riposo non effettuato.
[
]
Art. 4 - Ferie
[
]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze
produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati
con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le
giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto
in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
[
]
Art. 8 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n.
1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo
il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lett. c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla
tutela delle lavoratrici madri.
[
]
Parte protocolli
Protocollo n 1 Regolamento del lavoro a domicilio
1. - Definizione di
lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessori e
attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il
tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di
quanto stabilito dall'articolo 2094 cod. civ., ricorre quando il lavoratore a
domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità
di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo
lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera
lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. -
Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3. - Libretto personale di
controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1°
gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai tini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5. - Retribuzioni
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato
ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno
dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di
funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e RSU di aziende
interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine
di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni
nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra
previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo le RSU di singole imprese
potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede
tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione è
esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a
livello territoriale o di zona.
7. - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai
lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e
tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che
effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti i
dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Unitarie
possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al
lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui
livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le Rappresentanze Sindacali Unitarie potranno
farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli
che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno
riconosciute 16 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la
designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che
verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità
di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli
Organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale
A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica
composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli
imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del
fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
11. - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione
del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal
presente contratto per gli operai della categoria, in quanto compatibili con le
specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente
legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a
domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge
18 dicembre 1973, n. 877 oltre che al paragrafo a) dell'art. 4 del presente
regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che
impediscono la costituzione delle citate Commissioni.
Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le
condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione
dell'azienda di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di
lavoro Uniontessile - Federlav.
Parte allegati
Allegato 5
Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere
assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso
quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi, che dovessero
insorgere a tale riguardo, saranno oggetto di esame tra le parti. Al fine di
favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene
inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente
contratto, la
risoluzione del
Consiglio della CEE del 29-5-1990.