Cassazione Penale, Sez. 4, 19 gennaio 2022, n. 2157 - Infortunio durante la movimentazioni di palloni di vetro. Datore di lavoro nelle società complesse: principio di effettività ex art. 299


 

 

Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 23/11/2021
 

 

Fatto
 



1. Con sentenza del 17.6.2021, la Corte di appello di Milano ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di B.G. in ordine al reato di lesioni colpose del lavoratore S.J. Di V.. Ciò per non aver provveduto, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della S.r.l. Chorisis (datrice di lavoro), a valutare il rischio connesso alla movimentazione dei palloni in vetro utilizzati sul macchinario denominato "Rotovapor R-220" e per non aver fornito all'infortunato i necessari dispositivi di protezione individuale (guanti antiscivolo/antitaglio); in particolare il lavoratore, mentre teneva in mano il pallone in vetro per provvedere all'operazione di carico dello stesso, perdeva la presa e il pallone urtava contro il bordo del macchinario, rompendosi, provocandogli lesioni gravi al primo dito della mano destra e ferita lacerocontusa al polso sinistro (fatto del 3.6.2014).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere erroneamente qualificato l'imputato come datore di lavoro, nonostante l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 dia risalto alla concreta allocazione della responsabilità all'interno dell'azienda, desunta dall'esercizio dei poteri decisionali e di spesa, piuttosto che alla titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente. Ciò anche in considerazione del principio di effettività di cui all'art. 299 d.lgs. n. 81/2008. Ne discende come nelle società di capitali la responsabilità datoriale non possa sempre ricadere indistintamente su tutti i consiglieri di amministrazione, dovendosi invece verificare in concreto quale sia il soggetto titolare dei rispettivi poteri e delle connesse responsabilità. Nel caso di specie, non era l'imputato ma altro soggetto, il sig. R., ad essere munito di poteri di direzione generale e gestione operativa, redattore e firmatario del documento di valutazione dei rischi nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'unità produttiva ove occorse l'infortunio.

 

 

Diritto



1. Il ricorso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto.

2. Le censure dedotte sono destituite di fondamento in ordine all'asserita mancanza di un ruolo datoriale del prevenuto, che invece è stato pacificamente appurato da entrambe le sentenze di merito sulla base di un ragionamento logico, corretto in diritto e supportato dalle emergenze processuali.

3. La decisione impugnata, in linea con la normativa vigente e con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha giustamente chiarito come l'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, mentre non può essere invocato in funzione restrittiva degli obblighi che la normativa prevenzionistica assegna ai soggetti regolarmente investiti di tali poteri. Come giustamente osservato nella sentenza impugnata, il principio di effettività di cui al citato art. 299 (che così recita: «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti») è stato dettato dal legislatore in chiave ampliativa del novero dei soggetti gravati dalla posizione di garanzia, come reso evidente dalla presenza dell'avverbio "altresì" in funzione qualificativa del verbo "gravare"; si tratta, insomma, di una ipotesi alternativa di tipicità della fattispecie incriminatrice, che certamente non vale ad escludere da responsabilità il soggetto titolare dei relativi obblighi prevenzionistici.

4. La posizione del ricorrente è stata correttamente inquadrata in quella del datore di lavoro, principale figura destinataria degli obblighi prevenzionistici ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008, quale soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è titolare della responsabilità decisionale, organizzativa e di spesa dell'impresa.
Le sentenze di merito hanno accertato che il B.G. rivestiva la qualifica di Presidente del consiglio di amministrazione della società (titolare del rapporto di lavoro con il soggetto infortunato) e che non vi era alcuna specifica delega di funzioni nei confronti di altri soggetti, sicché egli era titolare di tutti i poteri di controllo, gestionali e di spesa tipici del datore di lavoro.
Le considerazioni del ricorrente circa la presenza di un'altra figura apicale (l'amministratore R.) che si sarebbe occupata di prevenzione non valgono, quindi, ad esonerare da responsabilità datoriale il B.G., il quale per legge rimane investito dei poteri tipici del garante ex art. 2 d.lgs. n. 81/2008. Infatti, nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni; con la precisazione che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti (Sez. 3, n. 12370 del 09/03/2005, Rv. 231076 - 01). Nella specie, come già detto innanzi, i giudici di merito hanno constatato l'assenza di deleghe di attribuzioni di poteri inerenti agli obblighi prevenzionistici nei confronti di un soggetto specifico, per cui tali obblighi incombevano su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il B.G..

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.
 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 novembre 2021