Consiglio Superiore della Magistratura
Verifica di un'adeguata e tempestiva trattazione dei reati
in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro presso gli uffici giudiziari.
(Delibera del 28 luglio 2009)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 luglio 2009, ha
adottato la seguente delibera:
"- preso atto della nota con cui in data 7 maggio 2007 alcuni consiglieri
richiedevano l'apertura di una pratica presso la Settima Commissione al fine di
accertare se una giusta attenzione alla repressione qualificata e tempestiva dei
reati in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro fosse realizzata
adeguatamente dai dirigenti degli uffici giudiziari, in particolare delle
Procure della Repubblica e dei Tribunali;
- esaminati gli atti dell'ampia istruttoria esperita dalla Settima commissione,
all'esito della quale può tracciarsi un quadro variegato e non rassicurante
circa la sussistenza di una giusta attenzione alla trattazione e repressione dei
reati anzidetti;
- rilevato che, in particolare, come può evincersi dagli schemi allegati (vedi
servizio novità su web), le risposte date da tutti gli uffici interpellati
rappresentano una situazione assai disomogenea, sia con riguardo alla presenza
di gruppi di lavoro specializzati presso le Procure, sia con riguardo a
specializzazioni in capo a sezioni e/o settori o anche a singoli magistrati in
ordine alla trattazione della ricordata tipologia criminosa;
- considerato che tale disomogeneità è ancor più preoccupante in quanto non
appare proporzionale alla tipologia dimensionale degli uffici interessati dal
monitoraggio, stante che non tutti gli uffici giudiziari di medie dimensioni
contemplano specializzazioni sul punto;
- constatato che, peraltro, è apparso assai difficoltoso recepire una
soddisfacente statistica quantitativa delle pendenze così come una congrua
rappresentazione dei tempi medi di definizione dei processi per reati
riconducibili al settore interessato, e che è emerso, peraltro, che il programma
informatico di rilevazione statistica non prevede alcun campo di distinzione tra
i reati ex art. 589, 590 c.p. commessi a seguito di infortunio sul lavoro o
altro (es. violazione del codice della strada, colpa professionale, ecc..);
- considerato che, in ogni caso, tenuto conto anche delle forti sollecitazioni
provenienti in tal senso dal Presidente della Repubblica in ragione dell'alto
numero di incidenti connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche,
occorre che gli uffici giudiziari - e per essi i loro dirigenti in sede di
organizzazione dei rispettivi uffici - imprimano il massimo impegno nella
trattazione e celere definizione dei contesti interessati da siffatte
violazioni, e che tale impegno, quanto agli uffici inquirenti, può realizzarsi,
in linea con le prescrizioni indicative contenute nella risoluzione
sull'organizzazione degli uffici requirenti, approvata dall'assemblea plenaria
il 21 luglio 2009, mediante la possibile costituzione di appositi gruppi di
lavoro, dedicati in via anche esclusiva alla trattazione dei reati in argomento
e alla predisposizione di protocolli d'indagine concordati con settori
specialistici della polizia giudiziaria, nonché, quanto agli uffici giudicanti,
prestando massima attenzione alla prioritaria fissazione nei ruoli d'udienza -
in attento ossequio alle prescrizioni di legge di cui all'art. 132-bis lett. b)
disp. att. c.p.p. nel testo modificato dal d.l. n. 92/2008 convertito con
modificazioni dalla l. n. 125/2008 - dei processi relativi ai reati commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e
alla sollecita definizione degli stessi nel rispetto del principio di
ragionevole durata previsto dalla Carta costituzionale,
delibera |
- di invitare i dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti a prestare la
massima attenzione, adottando altresì, in sede di organizzazione dei rispettivi
uffici, ogni misura idonea, affinché la trattazione e la repressione dei reati
in materia di infortuni sul lavoro sia assicurata con tempestività ed efficacia;
- di invitare il Ministro della giustizia a valutare positivamente l'adeguamento
del programma ministeriale di rilevazione statistica in uso agli uffici, con la
previsione di un campo idoneo alla distinzione dei reati di cui agli articoli
589, 590 c.p. commessi in violazione delle norme relative agli infortuni sul
lavoro.
Fonte: www.csm.it