Categoria: 2022
Visite: 1970

Tipologia: Accordo SW
Data firma: 25 marzo 2022
Validità: 01.05.2022 - 31.03.2023
Parti: Air Liquide Italia/Assolombarda e CN, RSU/Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Air Liquide Italia
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Premessa
1) Definizione
2) Criteri di accesso
3) Orario di lavoro
4) Il luogo della prestazione
5) Sospensione e modifica
6) Rimborso spese pranzo
7) Modalità operative

 

8) Salute e sicurezza
9) Lavoratori fragili e categorie protette
10) Supporto alla genitorialità
11) Dispositivi aziendali
12) Diritto alla disconnessione
13) Diritti sindacali
14) Durata dell’accordo


Verbale di accordo - Lavoro Agile

Le Società Air Liquide Italia spa, Air Liquide Italia Service srl, Air Liquide Italia Produzione srl e Air Liquide Biometano srl (Air Liquide Italia Industria), […] (di seguito anche le Società) con l’assistenza di Assolombarda […] e il coordinamento nazionale delle OO.SS. territoriali e RSU dell’Azienda assistito dalle segreterie nazionali delle OO.SS. di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil […]

Premesso che:
L’esperienza acquisita nel contesto caratterizzato dagli effetti della pandemia da Covid-19, ha richiesto un approccio adeguatamente dinamico nel saper adattare l’organizzazione del lavoro, applicando soluzioni miste di presenza fisica e remota, per valutare nuove modalità di organizzazione del lavoro flessibili, laddove possibile, nel rispetto dei vincoli previsti dalle specifiche attività delle diverse mansioni interessate.
In questo contesto, nell’ottica di relazioni industriali sempre più improntate alla partecipazione attiva che nel corso della fase pandemica ha portato alla sottoscrizione di accordi collettivi in materia di lavoro agile sottoscritti a partire dal 2018 e da ultimo in data 2 ottobre 2020, nonché in riferimento al protocollo quadro in materia di lavoro agile del 7 dicembre 2021, le parti hanno concordato l’istituzione di un gruppo di lavoro formato da rappresentanti sindacali e azienda per trattare i temi relativi alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, anche attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi di trasporto per ridurre le emissioni di agenti inquinanti e migliorare la vivibilità dei centri urbani.
Il lavoro agile può favorire il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa, ma anche dell’autonomia e della responsabilità individuale verso il raggiungimento degli obiettivi, ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.
L’adozione del lavoro agile ha aumentato l’utilizzo di strumenti tecnologici digitali, con tutte le implicazioni sul piano di un corretto utilizzo di tali tecnologie e della necessità di idonee garanzie della sicurezza dei dati aziendali e della tutela dei dati personali dei lavoratori.
Resta fondamentale il coordinamento e l’interazione del lavoratore agile con il resto dell’organizzazione del lavoro, per una efficace condivisione delle informazioni e una tempestiva risposta alle esigenze dei clienti e dell'organizzazione nello svolgimento dei processi.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Durante il periodo di vigenza di questo accordo si sperimenteranno e raccoglieranno informazioni su possibili adattamenti, che siano utili per successivi accordi sul tema. Tra le sperimentazioni oltre all'alternanza presenza fisica/remota si verificherà la possibilità di utilizzi differenti degli spazi di lavoro (es. flex-desk), eventuali innovazioni all’accordo in essere saranno discusse tra le Parti utilizzando anche la modalità del Gruppo di Lavoro, composto da una delegazione delle RSU del Coordinamento Sindacale Nazionale, che ha già contribuito alla definizione del contenuto del presente accordo.

1) Definizione:
Il "lavoro agile", normato dalla Legge 22 maggio 2017, n.81 è definito come segue: “Modalità' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"
Il lavoro agile si aggiunge alle più tradizionali modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, non integra una nuova tipologia contrattuale di rapporto di lavoro subordinato, rappresentando al contrario una differente modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non modifica in alcun modo gli obblighi, i doveri ed i diritti del lavoratore, così come l'inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale. Il "lavoro agile" non modifica gli istituti contrattuali, gli accordi/regolamenti contrattuali vigenti in Azienda che si intendono richiamati e applicati integralmente, fatto salvo quanto definito nel presente documento. Il "lavoro agile", quale forma organizzativa di attività lavorativa, non crea in alcun modo discriminazioni nei confronti dei lavoratori che ad esso aderiscono.
Rispetto alla definizione di legge (81/2017) “il lavoro agile” di cui al presente accordo si intende applicato con le seguenti modalità:

2) Criteri di accesso:
• mansione: in base alla identificazione da parte dell’azienda delle mansioni compatibili con la modalità di lavoro agile, le parti hanno condiviso la lista delle mansioni (allegato 1) che saranno trattate in modo omogeneo rispetto alla possibilità di accedere al lavoro agile. Eventuali altre richieste da parte dei lavoratori, saranno valutate dalle parti.
• partecipazione alla formazione prevista in ambito salute e sicurezza;
• assunzione con contratto diretto con Air Liquide e in somministrazione in accordo con il loro Datore di Lavoro;
• essere in possesso delle dotazioni informatiche necessarie al collegamento internet (connessione minimo 7 mega):
• volontarietà: i Lavoratori oggetto del lavoro agile sottoscriveranno un accordo individuale di cui il presente accordo costituisce parte integrante.

3) Orario di lavoro
Il riferimento dell’orario di lavoro è quello del CCNL Industria chimica applicato in azienda. Tuttavia, nell’ottica di introdurre una maggiore flessibilità ed equilibrio tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, durante le giornate di ''lavoro agile" il lavoratore sarà tenuto ad osservare il proprio orario di lavoro giornaliero ricompreso all’interno del periodo 08:00 - 19:00, con inizio dell’attività entro le ore 10,00 e conseguente scorrimento dell’orario di fine attività; fermo restando le disposizioni di legge, la pausa pranzo, in riferimento agli orari attualmente vigenti, si svolgerà indicativamente tra le 12,00 e le 14,00. All’interno dell’intervallo orario 8,00-19,00 il lavoratore agile potrà interrompere le attività lavorative nel rispetto delle esigenze lavorative correlate alla propria attività così come definita nell’ambito dell’organizzazione del team di appartenenza.
I lavoratori agili appartenenti a mansioni che svolgono attività legate a processi con tempistiche non derogabili, adatteranno il proprio orario di lavoro giornaliero a tali tempistiche e potranno concordare con il proprio responsabile eventuali interruzioni dell’attività lavorativa.
Non sarà consentito effettuare prestazioni straordinarie che, conseguentemente, non saranno retribuite; eventuali richieste da parte dei responsabili di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, approvate dalla Direzione Risorse Umane, saranno retribuite secondo quanto previsto dal CCNL. Eventuali richieste di ore di ferie, ROL, permessi da effettuarsi durante le giornate di “lavoro agile” dovranno essere previamente concordate ed autorizzate dal proprio responsabile secondo le ordinarie modalità. La prestazione di lavoro in "lavoro agile", ovunque resa, non costituirà a nessun effetto prestazione in regime di trasferta.
L'eventuale giornata o frazione di giornata non fruita, per qualsivoglia motivazione, non potrà essere recuperata nelle settimane successive, a meno che la mancata fruizione di una giornata o frazione di essa, preventivamente richiesta e autorizzata, sia stata richiesta dal proprio responsabile.
Eventuali giornate lavorate in servizio o trasferta, al di fuori della propria sede di lavoro, saranno considerate analogamente ai giorni di presenza al fine del computo delle giornate settimanali di lavoro agile spettanti. Allo stesso modo saranno considerate le giornate di ferie/rol/monte ore usufruite.

4) Il luogo della prestazione
Il lavoratore potrà svolgere la propria prestazione in "lavoro agile" individuando un luogo idoneo che consenta il pieno svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di riservatezza, anche con specifico riferimento ai dati aziendali, e alla sicurezza della propria persona; il lavoratore dovrà adottare ogni accorgimento utile alla tutela dei dispositivi aziendali, nonché porre in essere ogni accorgimento e cura per evitare che ai dati aziendali possano accedere persone non autorizzate nel luogo prescelto di svolgimento della prestazione. Lo svolgimento dell’attività durante le ore prestate in modalità di lavoro agile potrà essere eseguito presso:
• il proprio domicilio;
• altro luogo privato diverso dalla propria abitazione, con esplicito divieto per luoghi pubblici o aperti al pubblico;
• Sedi Air Liquide diverse dalla propria di appartenenza, previa verifica disponibilità postazione di lavoro e autorizzazione da parte del site/plant manager di riferimento;
• spazi dedicati al coworking con adeguate condizioni di riservatezza, salute e sicurezza.

5) Sospensione e modifica
La società si riserva, previa condivisione con le Parti, altresì la facoltà di sospendere o modificare temporaneamente le modalità di partecipazione al lavoro agile, in occasione di particolari e contingenti situazioni organizzative e produttive o nel caso in cui il Responsabile diretto richieda la presenza fisica del dipendente, per motivate necessità legate all’attività lavorativa e per organizzare periodicamente attività in presenza di tutto il team con un preavviso di almeno una settimana salvo comprovate ragioni di urgenza.

6) Rimborso spese pranzo
In occasione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, al lavoratore sarà riconosciuto un ticket restaurant elettronico secondo le modalità ed il valore attualmente in atto.

7) Modalità operative
L’Azienda ha presentato al Gruppo di Lavoro un elenco di mansioni che possono accedere al lavoro agile, prevedendo una frequenza di utilizzo diversa a seconda della compatibilità di questa modalità con le attività svolte da ogni mansione.
La prestazione di lavoro potrà essere svolta in modalità "lavoro agile" per un massimo di 2 (due) giorni alla settimana; per le mansioni che potranno usufruire dei due giorni a settimana sono inoltre previsti 2 (due) giorni ulteriori al mese, mentre per le mansioni che potranno usufruire di un giorno a settimana sarà previsto 1 (uno) giorno aggiuntivo al mese, tali giornate aggiuntive saranno da utilizzare secondo le medesime modalità previste per le altre giornate.
Eventuali disposizioni vincolanti di legge emanate per la gestione della fase emergenziale potrebbero portare a modifiche delle condizioni di applicabilità laddove compatibili con l'organizzazione del lavoro complessiva.
La specifica giornata della settimana richiesta dal lavoratore in regime di "lavoro agile" dovrà essere previamente autorizzata dal Responsabile diretto attraverso applicativo Infoweb alla voce “lavoro agile”; l’adozione da parte dell’Azienda di eventuali misure di contenimento della diffusione del COVID-19 potrà prevedere dei limiti alla co-presenza presso la sede di lavoro.
Fermo restando il contenuto del presente accordo, il lavoratore mantiene la facoltà di decidere di prestare la propria attività lavorativa in presenza, per tutte le giornate della settimana lavorativa, presso la propria sede di appartenenza.

8) Salute e sicurezza
Il lavoratore dovrà aver preso parte agli interventi di informazione e formazione, in tema di rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione in "lavoro agile" prima di accedere al programma; individuare un ambiente e una postazione di lavoro idonei, in termini di salute e sicurezza, dove poter svolgere l'attività lavorativa; adottare un comportamento improntato ad evitare l'esposizione a rischi non connessi alla prestazione lavorativa; utilizzare la strumentazione aziendale in modo tale da evitare rischi per sé e per le eventuali persone che si trovano in prossimità dello spazio lavorativo scelto; comunicare immediatamente all'azienda (Responsabile diretto) ogni eventuale incidente occorso, avendo cura di predisporre il prima possibile una dettagliata relazione su quanto avvenuto.
Gli RLSSA rimangono il riferimento insieme al SPP nel suo complesso per le tematiche relative a Salute e Sicurezza anche per quanto riguarda la modalità di lavoro agile. Le parti concordano di inserire nei piani di formazione annuali sessioni specifiche legate ai rischi correlati allo svolgimento del lavoro agile.

9) Lavoratori fragili e categorie protette
Le Parti confermano l’attenzione alla tutela delle persone con situazioni di fragilità documentate dagli organismi competenti adottando per queste situazioni le scelte percorribili in base alla mansione e all’attività svolta, il medico competente sarà debitamente coinvolto in questo processo nei casi di sua competenza.
A queste persone sarà consentito un accesso agevolato al lavoro agile, prevedendo se necessario e per un periodo di tempo limitato, delle giornate aggiuntive a quelle previste per la mansione svolta, su richiesta degli interessati, che potrà avvenire anche per il tramite delle RSU e previo confronto tra le Parti e validazione della Direzione Risorse Umane.

10) Supporto alla genitorialità
Nell’eventualità di una situazione di limitazioni di accesso dei figli a scuola, compatibilmente con la mansione, per i genitori entrambi lavoratori, con figli minori di 14 anni, verranno estese le giornate di lavoro agile per la durata del periodo di quarantena, fino ad un massimo di 2 settimane.
Al lavoratore agile con figli minori di un anno potrà essere riconosciuta, su richiesta dell’interessato/a, un giorno aggiuntivo a quello previsto settimanalmente o mensilmente per la propria mansione, sino al raggiungimento dell’anno del figlio/a, dall’inizio del terzo mese di gravidanza sino all’inizio del settimo mese, inoltre potranno essere usufruiti fino a cinque giorni alla settimana dall’inizio del settimo mese fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Le parti concordano di monitorare eventuali casistiche non contemplate nel presente accordo, per valutare una possibile ulteriore regolamentazione delle stesse, se necessario.

11) Dispositivi aziendali
Durante il periodo di durata dell’accordo ai lavoratori verrà assegnata in via temporanea, qualora non già in loro possesso, la seguente dotazione informatica aziendale: PC portatile e cellulare aziendale. Tali dispositivi dovranno essere utilizzati e custoditi secondo le vigenti procedure aziendali.
È dovere del lavoratore accertarsi costantemente della piena operatività del collegamento di rete privato e delle dotazioni tecnologiche aziendali in uso, anche al fine di rendersi contattabile durante l’orario di lavoro previsto; in presenza di problematiche tecniche che impediscano il pieno svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "lavoro agile" (ad. esempio malfunzionamento della strumentazione assegnata e/o insufficiente connessione), il lavoratore è tenuto a contattare immediatamente il proprio responsabile, con il quale concorderà le attività da svolgere; al fine di garantire la piena operatività e raggiungibilità telefonica, il lavoratore agile, durante le giornate lavorate in modalità agile, sarà tenuto ad effettuare il trasferimento di chiamata dal proprio apparecchio telefonico fisso a quello portatile in sua dotazione.
Il lavoratore non sarà comunque responsabile per la mancata prestazione dovuta ad un cattivo funzionamento della strumentazione assegnata o della linea di connessione. In tal caso il lavoratore rientrerà in ufficio in presenza entro la giornata successiva.

12) Diritto alla disconnessione
Al fine di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori, come previsto dalla legge 81/2017, durante le giornate di lavoro agile al lavoratore è garantito il diritto alla disconnessione nella fascia oraria dalle 19.00 alle 8.00 del giorno successivo.

13) Diritti sindacali
Sarà data la possibilità alle RSU di istituire una sezione dedicata nella intranet aziendale per tutte le informazioni di carattere sindacale.
Eventuali assemblee dei lavoratori potranno essere svolte anche in modalità remota utilizzando la piattaforma aziendale esistente, analogamente eventuali comunicazioni potranno avvenire utilizzando i tool digitali aziendali.

14) Durata dell’accordo:
La durata dell’accordo è prevista fino al 31 marzo 2023. Le parti si incontreranno - utilizzando le modalità dell’Osservatorio e del Gruppo di Lavoro, con verifica periodica su richiesta di una delle parti - durante questo periodo di vigenza, per monitorare l’utilizzo di questa modalità di lavoro agile e per valutare eventuali possibili evoluzioni normative o adattamenti, anche in base all’andamento della situazione pandemica.
Le Parti concordano di incontrarsi per una verifica congiunta sull’applicazione del presente accordo entro il mese di ottobre 2022.
Le parti definiscono che nel corso della vigenza del presente accordo proseguirà il confronto finalizzato ad individuare le compatibilità economiche per agevolare lo svolgimento del lavoro agile.
Le OO.SS., il Coordinamento Nazionale e le RSU firmano con riserva per sottoporre ad approvazione dei lavoratori la presente ipotesi di accordo. Le OO.SS. Nazionali scioglieranno la riserva entro 15 gg lavorativi.
L’entrata in vigore delle condizioni previste nel presente accordo decorrerà dal 1° maggio, per il mese di aprile verranno temporaneamente applicate le condizioni previste dal vigente accordo.