Regione Toscana

Direzione istruzione e formazione
Settore sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema

D.D. 3 giugno 2020, n. 8073
Decreto dirigenziale n. 5189 del 08.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta”: ulteriore modifica

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare l’articolo 17, comma 2 relativo all’offerta di formazione professionale riconosciuta che è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 che approva il “Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 731/19 avente ad oggetto "Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze. L.R. 32/2002 art. 17 comma 2" come modificata dalla DGR n. 1580/19;
Vista la dgr n. 356 del 16 marzo 2020 con la quale la Giunta regionale, considerato che, in questa fase di emergenza, possono rendersi necessarie altre disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale, ha dato mandato, per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale, anche relativamente alle eventuali scadenze in essi stabiliti;
Viste le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 aventi ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione professionale” che hanno fornito agli organismi formativi accreditati le prime disposizioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020, facendo comunque salva la modalità di formazione a distanza;
Viste le ulteriori comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 13.03.20 con oggetto “Formazione a Distanza nella situazione di emergenza epidemiologica covid 19” e del Dirigente responsabile del Settore “Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” del 26 marzo 2020 con oggetto ”Percorsi formativi riconosciuti in corso di svolgimento. Linee guida per la formazione a distanza (FAD) in sostituzione della formazione d’aula nel periodo di emergenza COVID 19” aventi l’obiettivo di fornire le prime indicazioni operative per consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da consentire - ove possibile - la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari, per i corsi formativi già in svolgimento;
Visto l’Accordo fra le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della formazione regolamentata - approvato nella seduta del 31 marzo 2020 della Conferenza delle Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano - recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza stessa il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19;
Visto il decreto dirigenziale n. 5189 del 08.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta”, come modificato dal decreto dirigenziale n. 5828 del 23.04.2020, che approva le modalità per lo svolgimento in FAD della formazione teorica per i percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR);
Visto l’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9 ed in particolare gli allegati 1, 2 e 3 che individuano, nell’ambito dei profili e percorsi formativi regolamentati da norme nazionali e/o da Accordi Stato Regioni o da Accordi interregionali, tre diverse tipologie di profili e percorsi formativi, in considerazione del monte ore erogabile a distanza e dell’obbligatorietà di periodi di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, ovvero:
Allegato 1 - “Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza”,
Allegato 2 - “Tipologie di corsi con esami in presenza o a distanza, a determinate condizioni”, Allegato 3 - “Tipologie di corsi con esame obbligatoriamente in presenza”;
Considerato che, per i percorsi indicati negli allegati 1 e 2 del citato Accordo, è prevista la possibilità dell’esame a distanza, in deroga agli Accordi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2019 e del 31 marzo 2020, che stabilivano come l’unica modalità di svolgimento dell’esame conclusivo dei percorsi di formazione obbligatoria fosse quella in presenza;
Considerato che le deroghe stabilite dai citati Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020 restano applicabili fino all’approvazione di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali che determinano la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento degli esami in condizioni di sicurezza.
Vista l’ordinanza n.60 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana del 27.05.2020 che consente:
punto 10, “ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;
punto14 “ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell’allegato sopra citato”;
Visto l’allegato A del decreto dirigenziale n. 5189/2020, modificato dal decreto dirigenziale n. 5828/20;
Ritenuto necessario procedere alla modifica dell’allegato A sopra indicato adeguandolo alle disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, in particolare per dare indicazioni sulla facoltà di svolgere gli esami in modalità a distanza a conclusione dei percorsi formativi inseriti nell’allegato 1 e 2 del citato Accordo del 21 maggio e per determinate tipologie di percorsi individuati negli allegati 1 e 2 al presente atto;
Preso atto che della presente modifica è stata data informativa alla Commissione permanente tripartita nella seduta del 25.05.20;
 

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, le modifiche all’allegato A del decreto dirigenziale n. 5189/2020, modificato dal decreto dirigenziale n. 5828/20, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il testo coordinato con la modifica di cui al punto 1, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sostituisce l'allegato A precedentemente approvato con decreto dirigenziale n. 5189/2020, modificato dal decreto dirigenziale n. 5828/20.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
 

La Dirigente


Allegati n. 2
1 Allegato 1
2 Allegato 2