Tipologia: CCNL
Data firma: 13 aprile 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Coni e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Cisal-Fialp, Ugl
Comparti: Coni, Dirigenti e Quadri

Sommario:

 

Sezione Prima - Parte Comune
Titolo I - Disposizioni Generali
Capo I - Applicazione, finalità, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II - Relazioni Sindacali
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Informazione
Art. 5 - Confronto
Art. 6 - Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, tempi e procedure
Art. 8 - Clausole di raffreddamento
Art. 9 - Interpretazione autentica
Capo II - Diritti sindacali
Art. 10 - Contributi sindacali
Art. 11 - Diritti di assemblea e di affissione
Art. 12 - Locali
Art. 13 - Permessi sindacali
Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici, valorizzazione delle professionalità interne
Capo I - Disposizioni comuni su istituti normativi

Art. 14 - Il contratto individuale di lavoro
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 17 - Unioni civili
Art. 18 - Ferie e altri istituti collegati
Art. 19 - Cessione delle ferie
Art. 20 - Permessi retribuiti
Art. 21 - Assenze per malattia
Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 23 - Congedi parentali
Art. 24 - Aspettativa
Art. 25 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 26 - Mobilità nazionale, internazionale ed europea temporanea
Art. 28 - Formazione
Art. 29 - Congedi per la formazione
Capo II - Disposizioni comuni su istituti economici
Art. 30 - Copertura assicurativa
Art. 31 - Trattamento di trasferta
Art. 32 - Trattamento di trasferimento
Art. 33 - Servizio mensa e buoni pasto
Capo III - Valorizzazione delle professionalità interne
Art. 34 - Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente al contingente ad esaurimento
Sezione Seconda - Dirigenti
Titolo I - Introduzione alla sezione

 

Art. 35 - Destinatari della Sezione “Dirigenti”
Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 36 - Confronto: Materie
Art. 37 - Contrattazione integrativa: materie
Titolo III - Rapporto di lavoro
Art. 38 - Funzioni dirigenziali
Art. 39 - Impegno di lavoro
Art. 40 - Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali
Titolo IV - Trattamento Economico
Art. 41 - Struttura della retribuzione
Art. 42 - Stipendio tabellare dei dirigenti
Art. 43 - Retribuzione individuale
Art. 44 - Tredicesima mensilità
Art. 45 - Retribuzione professionale dirigenti e retribuzione di risultato
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Responsabilità civile e penale
Art. 48 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Recesso del Coni
Art. 50 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
Art. 51 - Conciliazione ed arbitrato
Art. 52 - Termini di preavviso
Sezione Terza - Quadri
Titolo I - Introduzione alla sezione

Art. 53 - Destinatari della Sezione “Quadri”
Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 54 - Confronto
Art. 55 - Contrattazione integrativa
Titolo III - Rapporto di lavoro
Art. 56 - Attività e funzioni
Art. 57 - Impegno di lavoro
Art. 58 - Incarichi di natura organizzativa permanente
Titolo IV - Trattamento economico
Art. 59 - Struttura della retribuzione
Art. 60 - Stipendio tabellare dei quadri
Art. 61 - Tredicesima mensilità
Art. 62 - Retribuzione di incarico permanente
Art. 63 - Retribuzione individuale e retribuzione di risultato
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Art. 65 - Responsabilità civile e penale
Titolo V - Disposizioni comuni con il personale non dirigente
Art. 66 - Norme disciplinari
Art. 67 - Cessazione del rapporto di lavoro
Disposizioni transitorie e finali
Art. 68 - Disposizioni comuni con il personale non dirigente
Art. 69 - Conferme
Tabelle


Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti e dei Quadri del Coni

Il 13 aprile 2022, in Roma, presso la sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), piazza Lauro De Bosis 15, tra: i rappresentanti del Coni e i rappresentanti delle OO.SS. Cisl Fp, Fp Cgil, Uil Pa, Cisal Fialp, Ugl, al termine dell'incontro si è stipulato il primo CCNL dei Dirigenti e dei Quadri del Coni 2022/2024.

Sezione Prima - Parte Comune
Titolo I - Disposizioni Generali
Capo I - Applicazione, finalità, durata, tempi e decorrenza
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 917 - 921 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n. 234 ricompreso nel contingente speciale ad esaurimento con qualifica di:
a) dirigente;
b) quadro.
2. Le finalità del presente CCNL sono:
a) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare le professionalità dei dirigenti e dei quadri;
b) innalzare il livello di flessibilità dell'organizzazione;
c) migliorare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché favorire lo sviluppo di processi di modernizzazione dell'ente.
3. Le disposizioni del presente CCNL non si applicano ai giornalisti ed ai pubblicisti del Coni di cui ai commi 917 - 921 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n. 234 ricompresi nel contingente speciale ad esaurimento del Coni il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL giornalistico, nonché ai rapporti ex art. 2222 c.c. ed alle collaborazioni professionali ad ogni titolo prestate, ivi compresi gli incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata di cui al comma 7 dell'art. 3 della L. 31.1.1992, n. 138.

Titolo II - Relazioni Sindacali
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il Coni e le OO.SS. rappresentative della dirigenza convergono pienamente sugli obiettivi di efficacia, efficienza, trasparenza e modernizzazione dell'ente.
2. Il sistema delle relazioni sindacali definito nel presente titolo intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, oltre a quelli negoziali, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione e di partecipazione riconosciuti alle OO.SS. rappresentative, nel rispetto delle prerogative specifiche della funzione dirigenziale e nell'ottica di una consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli dirigenti e quadri. Esso è il prioritario strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazione e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico del Coni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma del Coni.
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità del datore di lavoro Coni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso il Coni, si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa di livello nazionale.
5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le Parti, su atti e decisioni di valenza generale del Coni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione;
6. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le Parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle Parti, con le procedure di cui all'art. 9.
7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.

Art. 4 - Informazione
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e per l'utilizzo degli strumenti ad esse riconducibili. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dal Coni ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Coni, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi artt. 36, 37, 54 e 55, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione, nonché la pesatura della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali delle posizioni organizzative di cui al comma 2 dell'art. 62.
5. L'informazione va resa almeno 5 giorni prima dell'adozione degli atti.

Art. 5 - Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che il Coni intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, Coni e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dal Coni contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate, nelle distinte sezioni del presente CCNL, agli artt. 36 e 54. Fermo restando quanto previsto dai commi 917 - 921 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n.234, sono altresì oggetto di confronto gli atti di organizzazione/riorganizzazione degli uffici ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, gli andamenti occupazionali, le misure di innovazione e sperimentazione gestionale ed i riflessi di tali misure sulla determinazione delle funzioni dirigenziali, sulla loro articolazione, sulle connesse responsabilità dei dirigenti, nonché i criteri per l'affidamento degli incarichi professionali, fra i quali vanno comunque considerati attitudini, requisiti, esperienze e curriculum del quadro.

Art. 6 - Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale di carattere organizzativo o riorganizzativo del Coni, anche complessa e sperimentale.
2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di formulare proposte al Coni o alle Parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) è istituito entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL;
b) ha composizione paritetica ed è formato da un componente per la categoria dirigenti e un componente per la categoria dei quadri designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, nonché da una rappresentanza del Coni, con rilevanza pari alla componente sindacale;
c) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta Coni manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
d) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle Parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o al Coni;
e) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
f) svolge analisi, indagini e studi;
g) redige un report annuale delle proprie attività ed un verbale di ogni riunione effettuata.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. d).
5. L'organismo paritetico per l'innovazione monitora gli effetti applicativi del presente CCNL ed avanza alle Parti negoziali della contrattazione collettiva nazionale proposte correttive che dovessero ravvisarsi come necessarie ai fini della salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, commi 917-921, della L. 30.12.2021, n. 234, dei trattamenti economici e normativi in essere alla data di cessione dei contratti.

Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, tempi e procedure
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello unico e accentrato. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL triennale.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dalla Giunta nazionale del Coni.
4. Il Coni provvede a costituire la delegazione datoriale di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. Il Coni convoca la delegazione sindacale di cui al comma 2 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate, nelle distinte sezioni del presente CCNL, dagli artt. 43 e 55.
7. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi inutilmente sessanta giorni dall'inizio delle trattative, le Parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL, ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, il Coni può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il Segretario generale del Coni effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri viene trasmessa alla Giunta nazionale del Coni. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle Parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata al Segretario generale del Coni entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del Segretario generale del Coni, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, la Giunta Nazionale del Coni può autorizzare il presidente della delegazione trattante datoriale alla sottoscrizione del contratto.
9. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso il Coni, dei successivi contratti collettivi integrativi.
10. Il contratto integrativo ha durata triennale e non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente CCNL. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Capo II - Diritti sindacali
Art. 11 - Diritti di assemblea e di affissione

1. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono indire, in locali idonei di cui il Coni abbia disponibilità e nei limiti di 20 ore annue, assemblee del personale dirigente ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della L. 20.5.1970, n. 300.
2. La convocazione sarà comunicata al Coni con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati al Coni i nominativi dei dirigenti esterni del sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.
3. Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della L. 20.5.1970, n. 300.
4. Il Coni metterà a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie appositi spazi, accessibili a tutti i dirigenti e a tutti i quadri, per l'affissione di comunicazioni.
5. Il Coni si impegna a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che ne facciano richiesta idonee soluzioni tecnologiche, (bacheca elettronica, possibilità di ricevere comunicati sulla casella di posta dell'ente Coni, ecc.) per la pubblicazione di notizie, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le modalità tecniche ed organizzative per l'istituzione della bacheca saranno definite dalle Parti, tenendo conto, oltre che dei relativi costi di attivazione, dei principi della massima accessibilità dei dirigenti e dei quadri e della piena responsabilità delle organizzazioni sindacali per quanto pubblicato.

Art. 12 - Locali
1. Il Coni si impegna a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, la possibilità di mantenere l'uso di un locale per ciascuna rappresentanza sindacale di cui al precedente art. 7, ovvero a concederne l'utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno definiti dalle Parti.

Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici, valorizzazione delle professionalità interne
Capo I - Disposizioni comuni su istituti normativi
Art. 14 - Il contratto individuale di lavoro

[…]
4. […]. L'interessato potrà essere sottoposto a visita medica al solo scopo di certificare l'idoneità alle mansioni attribuitegli. È vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami particolari, quali ad esempio test di gravidanza o di Hiv.
[…]

Art. 16 - Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 80, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e retribuiti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 80.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al Coni - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il periodo di cui al precedente comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per detto periodo spetta l'intera retribuzione prevista dall'art. 41, comma 1 lett. a), b), c), d), e) e dall'art. 59, comma 1, lett. a), b), c), d), ed e).
4. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altro datore di lavoro ubicato in un comune diverso da quello di residenza. In presenza delle condizioni previste dal quadro normativo vigente, i datori di lavoro interessati, d'intesa con la dipendente, procedono entro 15 giorni dalla richiesta alla cessione del contratto.
5. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari.

Art. 18 - Ferie e altri istituti collegati
[…]
7. Le ferie fino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge ne consentano la monetizzabilità. Esse vanno fruite nel corso dell'anno di calendario di riferimento, tenendo in considerazione le esigenze oggettive di servizio. […]
15. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore.
[…]

Art. 23 - Congedi parentali
1. Al personale dirigente e quadro si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella L. 8.3.2000, n. 53 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e ss.mm.ii.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e ss.mm.ii, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e ss.mm.ii, spetta l'intera retribuzione prevista, nelle distinte sezioni del presente CCNL, agli artt. 47 e 59.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo anteparto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo ritorno a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentano il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e ss.mm.ii.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e ss.mm.ii., per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti secondo la disciplina del comma 2.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri è riconosciuto il diritto di assentarsi per periodi corrispondenti alle malattie dei figli di età non superiore a tre anni.
[…]

Capo II - Disposizioni comuni su istituti economici
Art. 33 - Servizio mensa e buoni pasto

1. Il Coni, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, può istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante convenzione con terzi, oppure attribuire ai dirigenti e ai quadri, in alternativa, buoni pasto sostitutivi in formato elettronico.
2. Usufruiscono della mensa o dei buoni pasto i dirigenti e i quadri non in trasferta, che proseguano la loro attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane.

Sezione Seconda - Dirigenti
Titolo I - Introduzione alla sezione
Art. 35 - Destinatari della Sezione “Dirigenti”

1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 917 - 921 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n. 234 ricompresi nel contingente speciale ad esaurimento del Coni.

Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 36 - Confronto: Materie

1. Sono oggetto di confronto:
[…]
b) le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) la gestione delle iniziative socioassistenziali in favore dei dirigenti;
[…]

Titolo III - Rapporto di lavoro
Art. 39 - Impegno di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente Coni, il dirigente organizza la sua presenza in servizio ed il suo tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità di servizio a titolo di riposo compensativo.

Sezione Terza - Quadri
Titolo I - Introduzione alla sezione
Art. 53 - Destinatari della Sezione “Quadri”

1. La presente sezione si applica ai quadri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 917 - 921 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n. 234 ricompresi nel contingente speciale ad esaurimento del Coni.

Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 54 - Confronto

1. Sono oggetto di confronto:
[…]
d) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) la gestione delle iniziative socioassistenziali in favore dei quadri;
[…]

Titolo III - Rapporto di lavoro
Art. 57 - Impegno di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente Coni, il quadro assicura la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna area professionale, ove previsti.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al quadro deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità di servizio a titolo di riposo compensativo.

Titolo V - Disposizioni comuni con il personale non dirigente
Art. 66 - Norme disciplinari

1. Per il personale destinatario della sezione quadri del presente CCNL vengono applicati e gestiti in comune con il restante personale non dirigente le disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del personale non dirigente Coni del contingente speciale ad esaurimento, di cui ai commi 917 - 921 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n. 234, inerenti a:
a. obblighi del personale;
b. sanzioni e procedimento disciplinare;
c. codice disciplinare;
d. rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
e. sospensione cautelare in caso di procedimento penale;
f. disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari;
g. procedimento di conciliazione e arbitrato.

Disposizioni transitorie e finali
Art. 68 - Disposizioni comuni con il personale non dirigente

1. Per il personale destinatario del presente CCNL vengono applicati e gestiti in comune con il restante personale gli istituti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del personale non dirigente Coni del contingente speciale ad esaurimento, di cui ai commi 917 - 921 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n. 234, per quanto concerne:
[…]
e. lavoro agile e da remoto.