Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Circolare 7 maggio 2020, n. 1
Disposizioni per la Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - Emergenza Covid-19
Visto il perdurare delle misure di contenimento previste dalle norme relative all’emergenza Covid-19, la presente circolare ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative ed univoche per la erogazione della Formazione, in modalità sincrona, in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed ulteriore integrazione del 24 aprile 2020 di cui all’allegato n. 6 al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, punto 10 recita espressamente “sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work".
Ferma restando la disciplina in tema di E-learning prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, allegato 2, che individua le aree e i corsi che possono essere svolti in modalità E-learning, si dispone, per le restanti attività, ad esclusione delle attività pratiche e delle esercitazioni, l’erogazione della formazione in videoconferenza/modalità sincrona.
Considerato che la formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza consente l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito), la stessa si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza e, pertanto, si ritiene idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto i Soggetti Formatori che intendono attivare nel territorio regionale corsi di formazione e aggiornamento, di cui alla tabella 1.1 del DA 1432/2019, a distanza tramite la modalità videoconferenza sincrona, devono essere iscritti nell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al suddetto decreto e dovranno attuare la procedura di Avvio Corso trasmettendo all’ASP territorialmente competente, ovvero all’Azienda Sanitaria della Provincia in cui il Soggetto formatore ha sede legale, l’apposito Modello di Allegato AC relativo al corso in esame, adattato alla modalità di erogazione videoconferenza sincrona con allegata la seguente documentazione:
1) Elenco dei docenti con l’indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curricula vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti, a secondo del corso:
a) dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013,
b) dall’Accordo Stato Regioni n.53/2012 per i corsi di Formazione/aggiornamento per “Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione”;
c) dall’Allegato XXI del D.lgs. 81/2008 per i corsi di Formazione/aggiornamento per “Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi” e “Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”;
d) dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per i corsi di Formazione/aggiornamento per “Preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
2) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste;
3) Caratteristiche della piattaforma utilizzata e modalità di tracciamento delle presenze, degli accessi dei partecipanti alle lezioni, tempo di permanenza, svolgimento delle prove di apprendimento. I report di tracciamento dovranno essere conservati agli atti presso l’Ente erogatore.;
4) Credenziali di accesso ai corsi;
5) Elenco definitivo dei partecipanti.
I Soggetti Formatori che intendono proseguire le attività avviate e ad oggi sospese in ottemperanza alle misure di contenimento, dovranno inviare formale comunicazione all’ASP di riferimento comunicando il calendario già svolto e il programma che verrà realizzato in videoconferenza, fornendo le caratteristiche della piattaforma utilizzata di cui al punto 3 sopra indicato, nonché le credenziali di accesso ai corsi.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso). Ai sensi dell’alt. 37 del D.lgs. 81/2008 il datore di lavoro potrà effettuare l’addestramento sul luogo di lavoro incaricando persona esperta e rispettando le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 previste dai Protocolli di sicurezza del 24 aprile 2020.
Si evidenzia che, così come previsto al punto 10 dell’allegato n. 6 al DPCM del 26 aprile 2020, “il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi dì lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).”
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente circolare rimangono in vigore le disposizioni vigenti in materia.
Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e cessano di avere efficacia non appena verrà dichiarata la sospensione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale.
L’Assessore Regionale alla Salute
Avv. Ruggero Razza