PORTS of GENOA
VADO LIGURE ■ SAVONA ■ PRA’ ■ GENOVA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto 10 febbraio 2022, n. 50
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.68 COD. NAV.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell’Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;
VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica dell’AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell’AdSP;
CONSIDERATO che, a far data dal 1 gennaio 2017, in forza della disposizione del D.Lgs. n. 169/2016, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è subentrata alle precedenti Autorità Portuali di Genova e Savona;
VISTI i Regolamenti per la disciplina delle attività che si svolgono ai sensi dell’art. 68 cod. nav. resi esecutivi per il Porto di Genova e per il Porto di Savona, rispettivamente, con Decreti n. 555/1999 e 56/2005;
RILEVATA la necessità di armonizzare le discipline regolamentari vigenti nei due rispettivi Porti in materia di iscrizione al Registro ex art. 68 cod. nav., attraverso l’adozione di un Regolamento unico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, al fine di evitare possibili disparità di trattamento amministrativo con l’esercizio della medesima funzione negli scali di competenza dell’Ente;
TENUTO CONTO dell’approfondimento di tali tematiche, oggetto di confronto tra gli Uffici Territoriali di Genova e Savona, con conseguente elaborazione di un testo condiviso;
VISTA la Relazione allegata allo Schema di deliberazione del Comitato di Gestione nella seduta del 30 dicembre 2021, mediante la quale sono state specificamente esplicate le citate esigenze ed i contenuti della riforma dei previgenti Regolamenti;
VISTA la delibera del Comitato di Gestione che, nella seduta del 30 dicembre 2021, prot. n. 95/11/2021, ha espresso parere favorevole sul testo del nuovo Regolamento per la disciplina delle attività che si svolgono nell’ambito territoriale di competenza dell’Ente ai sensi dell’art. 68 cod. nav.;
SU PROPOSTA del RUP/Responsabili del Procedimento e dei Direttori dei rispettivi Uffici Territoriali di Genova e Savona, nonché del Direttore della Direzione Governance Demaniale, Piani d’Impresa e Società Partecipate, che attestano la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale
 

DECRETA

È approvato il Regolamento per la disciplina delle attività che si svolgono nell’ambito territoriale di competenza dell’Ente ai sensi dell’art. 68 cod. nav., di cui al testo allegato (all. 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Conseguentemente i Regolamenti approvati con Decreti dell’allora Autorità Portuale di Genova n. 555/1999 e dell’allora Autorità Portuale di Savona n. 56/2005 sono abrogati.
 

DISPONE

La pubblicità del testo e la sua diffusione a mezzo degli Uffici della Segreteria Generale mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Genova, li 10/02/2022

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Emilio Signorini

 

Allegato N° 1

REGOLAMENTO DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ CHE SI SVOLGONO AI SENSI DELL’ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Articolo 1
Ambito di applicazione territoriale

1. Chiunque intenda svolgere un'attività lavorativa a carattere commerciale, industriale o artigianale, nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nell’ambito del Porto di Genova (Genova e Genova Prà) e/o nell’ambito del Porto di Savona (Savona e Vado Ligure), è soggetto, nell'esercizio di tale attività, all'iscrizione in apposito Registro, istituito e conservato dall'Autorità ai sensi dell'art.68 del Cod. Nav., nonché al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni che seguono.
2. In ogni caso le attività esercitate potranno svolgersi a condizione che non interferiscano negativamente con l’esercizio delle operazioni portuali, con l’erogazione di servizi di interesse generale e dei servizi tecnico-nautici, con il libero godimento del demanio marittimo e, in genere, con il fluido e sicuro svolgersi delle attività prevalenti tipiche dell’ambito portuale, nonché previo necessario coordinamento con i committenti per l’analisi degli eventuali rischi interferenziali legati alle attività lavorative prestate nelle medesime aree e in osservanza alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.
3. Sono soggette all’iscrizione di cui al precedente punto 1, tutte le attività non rientranti nel successivo art. 4. ed in particolare:
• Compravendita di oggetti fuori uso e recuperi residui di stiva (da terra);
• Provveditori e/o fornitori navali, ivi compresa l’attività di trasporto e movimentazione provviste svolte per conto di tali soggetti;
• Lavori subacquei anche con l’utilizzo di mezzi nautici, ivi compresi palombari e sommozzatori, sentita la locale Capitaneria di Porto per gli aspetti di competenza;
• Ritiro rottami ferrosi e non, trattamento e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non (da terra), con esclusione dei rifiuti solidi urbani;
• Riparazione e manutenzione di containers;
• Sorveglianza e vigilanza privata;
• Bonifiche ambientali;
• Fumigazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
• Attività di trasporto e movimentazione provviste svolte per conto di provveditori e/o fornitori navali;
• Bunkeraggio (da terra). Sono fatte salve eventuali speciali discipline di dettaglio in materia in vigore nei rispettivi ambiti territoriali;
• altre attività la cui disciplina sia ritenuta necessaria, non intendendosi l'elencazione di cui sopra esaustiva.
 

Articolo 2
Consulenti Chimici di Porto

1. Nelle more dell’adozione di un Regolamento comune, si rinvia alla disciplina contenuta nel Decreto dell’allora Autorità Portuale di Genova n. 1676 del 29/11/2000 (per i Porti di Genova e Genova Prà) e al Decreto n. 11 dell’11/01/2001 dell’allora Autorità Portuale di Savona (per i Porti di Savona e Vado Ligure), così come integrati dal Decreto Dirigenziale del MIT numero 234 del 01/12/2017.
2. Quanto sopra, ferma restando la possibilità per i Consulenti Chimici di Porto di operare in entrambi gli scali, a prescindere dal Registro (Genova o Savona) al quale il consulente risulti iscritto. L’attività dovrà essere organizzata in modo tale da garantire la copertura di entrambi gli scali in caso di emergenza.
 

Articolo 3
Valore dell’iscrizione nel registro

1. L'iscrizione in esito al procedimento previsto dal presente Regolamento documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato equivale al rilascio di titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività indicata nel registro per il periodo di tempo stabilito dal successivo art. 8, e per l’ambito di competenza indicati nell’istanza, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa.
2. Qualora l’iscrizione sia limitata all’ambito di competenza di un unico bacino territoriale in conformità all’istanza formulata ma nel corso del pertinente anno solare sorga la necessità per l’impresa di esercitare l’attività anche nell’altro Porto, la stessa dovrà presentare apposita istanza e, in caso di esito positivo del procedimento, sarà rilasciato certificato integrativo abilitante allo svolgimento dell’attività anche per tale ambito territoriale.
 

Art. 4
Attività escluse dall’iscrizione al registro

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
• alle attività che si svolgono al di fuori degli ambiti portuali e, per quanto riguarda l’Ufficio Territoriale di Savona, dei punti di sbarco energetici e dei cantieri navali presenti nel comprensorio;
• alle attività di competenza dell’Autorità Marittima;
• alle attività svolte dai concessionari demaniali, ovvero da gestori autorizzati nelle forme di cui all’art. 45 bis Cod. Nav. che esercitano l'attività stabilita nell'atto di concessione all'interno delle aree assegnate;
• alle imprese portuali autorizzate ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94 e ss. mm. per lo svolgimento delle attività autorizzate;
• alle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’art. 17 della Legge 84/1994 e ss.mm.;
• alle attività comprese nei servizi di interesse generale di cui all’art. 6, comma 4, lett. c) della Legge 84/1994 e ss.mm.;
• alle attività di manutenzione dei mezzi, beni, impianti ed arredi portuali, affidate da concessionari demaniali, ovvero da Amministrazioni dello Stato presenti in porto ad esclusione di quelle affidate da concessionari di telefonia mobile non diversamente autorizzate dall’Ente;
• alle attività svolte dalle imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture per conto dell’Autorità di Sistema Portuale ovvero di altre Amministrazioni dello Stato;
• agli Agenti Raccomandatari Marittimi, agli Spedizionieri doganali ed ai Mediatori Marittimi;
• ai Consorzi obbligatori per la raccolta di oli esausti e batterie esauste;
• agli assicuratori marittimi;
• alle attività di taxi, autotrasportatore e noleggio con conducente;
• servizio navetta da/per terminal passeggeri;
• agli Ispettori e Periti dei registri di classificazione navale alle altre attività di perizia e consulenza tecnica;
• alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al punto a) dell'art. 27 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 e dell'art. 3 e 4 della Legge Regionale 2 luglio 1999, n.19. Per tali attività l'interessato dovrà ottenere il rilascio di apposito nulla osta da parte dell’AdSP ai sensi del comma 9 dell'art. 28 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, avvalendosi della prevista modulistica;
• alle attività della cantieristica navale che si svolgono nell’ambito territoriale del porto di Genova a cui si applica specifica disciplina regolamentare;
• alle attività che, pur essendo per la loro natura sottoposte all'iscrizione, hanno carattere di occasionalità, come disciplinate dal successivo art. 6.
 

Articolo 5
Procedimento Autorizzativo

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare istanza in carta legale, redatta secondo il modello reso disponibile dall’Ufficio, sottoscritta dal legale rappresentante, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata oppure in formato cartaceo ovvero, dalla data di attivazione del procedimento sul portale telematico dedicato, obbligatoriamente mediante lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell’AdSP, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’apposito Regolamento dell’Ente. L’istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e ss. mm.:
a) dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, attestante che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, da cui si evince altresì, che l’attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l’iscrizione;
b) dichiarazione attestante l’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii.;
c) dichiarazione che nei propri confronti, nonché nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, non risulti pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n.159/2011 e ss.mm. e ii.;
d) dichiarazione che nei propri confronti, nonché nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, non risulti pendente alcun procedimento penale o altri provvedimenti che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato che implichino l’interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, dall’esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
e) dichiarazione che il personale da utilizzare nell’esercizio dell’attività, indicato in elenco completo di nominativi e qualifiche, risulti regolarmente assunto, adeguatamente formato, informato ed idoneo alla mansione da svolgere;
f) dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
g) dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni di cui al D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e, qualora applicabile, di cui al D.Lgs. 272/1999 con indicazione dei nominativi del Responsabile Servizio Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
h) dichiarazione che i mezzi e le attrezzature da utilizzare sono idonei allo svolgimento dell’attività, rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e che saranno condotti da personale munito del relativo titolo abilitativo;
i) dichiarazione di impegno a coordinarsi, con il committente, per l’adozione di necessari accorgimenti utili all’eliminazione dei rischi dovuti all’eventuale interferenza tra le attività lavorative, in osservanza alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
j) dichiarazione in merito alla conoscenza dei regolamenti e delle ordinanze pertinenti alla tipologia di attività da svolgere o, comunque, di interesse generale, emanate dall’AdSP, dalla competente Autorità Marittima o da altre amministrazioni;
k) copia di polizza assicurativa, e relativa quietanza di pagamento in corso di validità, a copertura di tutti i danni e rischi eventualmente arrecati a persone e/o cose (RCT/RCO) durante lo svolgimento delle attività, compresi a beni e/o personale dell’Autorità. Resta l’esclusiva responsabilità dell’istante in merito all’adeguatezza del massimale assicurato in riferimento all’attività espletata, nonché in ogni caso nell’ipotesi di danno superiore all’importo assicurato; il massimale non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad euro 500.000,00;
l) ogni altro documento richiesto dall'Autorità in relazione a specifiche disposizioni di legge relative all'attività da esercitare o da motivate esigenze istruttorie.
2. L’iscrizione al registro ex art. 68 cod. nav. non verrà concessa qualora l’istante risulti morosa nei confronti dell’AdSP.
3. In caso di invio dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R: 445/2000 e ss.mm. ed ii., l’istanza sarà valida se conforme ai requisiti previsti dall’art. 65 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 ss.mm. ed ii.
4. Qualsiasi variazione dei dati contenuti nei documenti suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità.
5. Ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, approvato da questa AdSP con decreto n. 19/2019, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito in n. 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, salve le ipotesi di sospensione dei termini previste dal Regolamento medesimo.
6. Al rilascio del titolo abilitativo si provvede, all’esito della conclusione positiva dell’iter istruttorio e previo parere del Comitato di gestione, mediante provvedimento del Presidente ovvero dei rispettivi Direttori degli Uffici competenti appositamente delegati a tal fine dal Presidente medesimo.
7. Sulle singole istanze potranno essere acquisiti pareri non vincolanti, in relazione all'oggetto e alla natura delle attività da svolgere.
9. Le modalità di esercizio e le limitazioni cui possono essere sottoposte le attività saranno indicate, di volta in volta, sui relativi certificati abilitativi.
 

Articolo 6
Attività occasionali

1. Le attività di cui all’art. 1 - ad esclusione dell’attività di fumigazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione - da svolgere occasionalmente, per non più di due interventi a prescindere dal tipo di attività, nell’anno solare della durata massima di dieci giorni ciascuno e per ciascun ambito territoriale, non richiedono l’iscrizione al Registro.
2. Il soggetto che intende svolgere l’attività ovvero il soggetto operante stabilmente in Porto che intende avvalersi dell’attività dovrà presentare all’Ente, segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 s.m. e i..
3. La segnalazione, redatta secondo il modello reso disponibile dall’Ufficio, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere presentata preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata oppure in formato cartaceo, unitamente ai documenti e alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà di cui all’art. 5, ovvero, dalla data di attivazione del procedimento sul portale telematico dedicato, obbligatoriamente mediante lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell’AdSP, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’apposito Regolamento dell’Ente.
4. In caso di invio dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., l’istanza sarà valida se conforme ai requisiti previsti dall’art. 65 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 ss.mm. ed ii.
5. Contestualmente alla presentazione della S.C.I.A., la società deve dichiarare di manlevare l’Autorità da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per molestie, sinistri, incidenti, danni a persone e/o cose che possano derivare dall’esercizio dell’attività medesima.
6. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale si riserva la facoltà di verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 s. m. e i., la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
7. Dovranno essere comunicate all’Ente tutte le variazioni di qualsiasi natura rispetto a quanto dichiarato.
8. L’avvenuta presentazione della S.C.I.A. non esime l’interessato dal munirsi di ogni eventuale atto autorizzativo necessario per l’espletamento dell’attività.
9. La S.C.I.A. non costituisce titolo valido per l’accesso in Porto ed il richiedente dovrà munirsi di apposito permesso a tali fini.
10. Superati i giorni previsti dal comma 1, nel caso in cui l'impresa debba nuovamente operare all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza, è necessario procedere alla richiesta di iscrizione al Registro di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
 

Articolo 7
Spese Istruttorie

1. Il richiedente è tenuto al versamento del contributo forfettario per spese d'istruttoria, oltre alle spese di bollo, stabilite nel modo seguente:
• autorizzazione valida per l’esercizio dell’attività in entrambi i comprensori portuali di Genova e Savona:
- euro 260,00 in caso di rilascio;
- euro 120,00 in caso di rinnovo.
• autorizzazione valida per l’esercizio dell’attività in un solo comprensorio portuale di Genova o Savona:
- euro 130,00 in caso di rilascio;
- euro 60,00 in caso di rinnovo.
2. Nell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 2, la società è tenuta al versamento della differenza dovuta per l’autorizzazione valida per l’esercizio dell’attività in entrambi gli ambiti di competenza dei Porti di Genova e Savona.
3. Detti importi saranno rivalutati sulla base degli indici ISTAT comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 

Articolo 8
Durata e rinnovo

1. Il titolo abilitativo è valido per l'anno solare per il quale è rilasciato ovvero, nel caso di presentazione dell’istanza in corso d’anno, dalla data di rilascio dell’autorizzazione fino alla conclusione del pertinente anno solare.
2. Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti richiesti per l'assentimento del titolo. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà essere presentata istanza ai sensi dell’art. 5 del Presente Regolamento.
 

Articolo 9
Altri obblighi

1. Le iscrizioni di cui all'articolo precedente ed il loro successivo rinnovo sono subordinati all'esibizione dei titoli eventualmente richiesti da vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari per l'esercizio dell'attività e loro successivi rinnovi.
2. L'eventuale sospensione o revoca dei titoli di cui al punto 1 comporterà la sospensione o revoca dell'iscrizione, che sarà ripristinata soltanto dopo la regolarizzazione dei titoli medesimi.
3. Il titolo abilitativo conterrà il rinvio all'obbligo di osservanza di tutte le normative al riguardo rilevanti.
 

Articolo 10
Sospensione - decadenza

1. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, dalle disposizioni legislative regolamentari e dalle prescrizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale o da altre Autorità Amministrative, verranno adottate le seguenti sanzioni:
a) diffida scritta con determinazione di un termine perentorio entro cui si dovrà provvedere all'eliminazione delle situazioni irregolari, purché nelle medesime non si configurino fattispecie penalmente rilevanti;
b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui al punto a);
c) decadenza del titolo abilitativo, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio dei titoli non consentano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
2. Ai fini di cui al punto c) del comma precedente, verranno altresì comunque dichiarati decaduti i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo;
b) che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi in materia previdenziale e fiscale;
c) che abbiano reso false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui al presente regolamento;
d) che siano sottoposti alle misure preventive di cui alla vigente normativa antimafia;
e) che siano resi colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta od a quelle del presente regolamento.
3. Indipendentemente dall'eliminazione delle irregolarità, l'Autorità potrà infliggere al contravventore la sospensione dell'attività da un minimo di cinque ad un massimo di trenta giorni, a titolo di sanzione amministrativa.
4. Fatta eccezione per il caso di inottemperanza alla diffida scritta, la decadenza di cui al punto c) del primo comma dovrà essere preceduta da contestazione di addebito, con termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di revocare o limitare in qualsiasi momento i titoli di cui all'art. 1, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o di improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi od indennizzi ad alcun titolo.
 

Articolo 11
Sanzioni

1. L’esercizio delle attività in assenza dei titoli previsti nel presente regolamento sarà sanzionato ai sensi degli art. 1164 o 1174 cod. nav., in relazione alla riconducibilità della disposizione violata alla regolazione delle attività svolte in ambito demaniale, ovvero polizia e sicurezza delle attività, salvo il configurarsi di ulteriori illeciti.
 

Articolo 12
Obblighi ed entrata in vigore

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Regolamento che entrerà in vigore a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell’Ente del decreto di approvazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e si applicherà alle istanze presentate a decorrere da tale data.
 

Articolo 13
Disposizioni speciali

1. I soggetti abilitati devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e le prescrizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale.
2. Il personale dipendente dai soggetti abilitati ovvero da questi utilizzato dovrà essere munito di permesso di accesso al porto, ai sensi delle vigenti ordinanze in materia.
3. L'iscrizione nel Registro conservato ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e la presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento, non rivestono titolo autorizzativo per alcuna occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale, né hanno valenza di permesso d'ingresso in Porto.
4. Nell'esercizio delle attività svolte devono essere scrupolosamente osservate le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro e di antinfortunistica. In particolare per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, deve essere osservato quanto disposto dai D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii., e, per quanto applicabile, n. 272/99 s.m. e i. al fine di garantire al massimo grado l'incolumità dei lavoratori in ogni settore delle attività di cui all'art. 1.
 

Articolo 14
Abrogazioni

1. I Regolamenti allegati rispettivamente al Decreto dell’ex Autorità Portuale di Genova, n. 555 del 16 aprile 1999 e al Decreto dell’ex Autorità Portuale di Savona, n. 56 del 20 luglio 2005 sono abrogati e sostituiti dal presente.