COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Legislazione
 

Oggetto: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

A …omissis…
 

1. In data 2 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n. 9/2020¹, il quale integra le disposizioni del decreto-legge n. 6/2020² per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche allo scopo di contenerne gli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, intervenendo:
a. su termini e scadenze di natura tributaria, assistenziale e previdenziale, amministrativa e giudiziaria;
b. in materia di lavoro privato e pubblico;
c. ai fini del sostegno ai cittadini e alle imprese sul piano dello sviluppo economico, dell'istruzione e della salute.
2. Per quanto di maggior interesse per il personale della Guardia di finanza, si evidenzia che il decreto-legge n. 9/2020 reca disposizioni, tra l’altro, afferenti alla:
a. assenza dal servizio dei dipendenti pubblici (ivi incluso il personale delle Amministrazioni militari e di polizia) per ragioni connesse all’epidemia da COVID- 19 (articolo 19). In particolare, si prevede che:
(1) il periodo trascorso in malattia, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a quello di ricovero ospedaliero, senza decurtazioni stipendiali;
(2) fuori dei casi sub (1), le assenze dal servizio imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico “costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge".
In proposito, si evidenzia che i provvedimenti cui fa espresso riferimento la norma sono quelli adottati con D.P.C.M. ai sensi dell’art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 6/2020. Allo stato, in particolare, è in vigore il D.P.C.M. 1° marzo 2020, il quale, tra l’altro, contempla misure atte a precludere lo svolgimento dell’attività lavorativa (in quanto incidenti anche sulla libertà di movimento) per coloro che si trovino nei comuni elencati nel relativo allegato 1 (c.d. “zona rossa”);
(3) agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni sub (1) provvedono, per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, i competenti Servizi sanitari;
b. profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 21) impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, stabilendo che le misure precauzionali volte a tutelarne la salute siano definite dai competenti Servizi sanitari, secondo procedure uniformi a livello interforze;
c. funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture - U.T.G. (articolo 22), in particolare stanziando risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal relativo personale, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, in relazione ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.
Con riferimento all’attuazione delle previsioni sub b. e c. saranno emanate apposite direttive a cura delle competenti Articolazioni del Comando Generale.
 

d’ordine
IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Roberto Manna)


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¹ Recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19’.
² Recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19’.