Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 22-4838
Disciplina del procedimento inerente “Autorizzazione all’allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101” in materia di sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
B.U.R. 21 aprile 2022, n. 16
 

A relazione degli Assessori Icardi, Marnati:
Premesso che il decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 12.08.2020;
all’articolo 26 stabilisce che qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui all'articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione, è soggetta a notifica all’autorità competente. La notifica deve essere effettuata dall'interessato, almeno trenta giorni prima dell'inizio della pratica, al Comando dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, alle ARPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonché, ove di loro competenza, all'Ispettorato territoriale del lavoro, all'Autorità portuale e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN;
al successivo articolo 54, è previsto:
• al comma 1, che i materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione del decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se è rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione;
• al comma 3, che l'autorizzazione all'allontanamento per i materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, è rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Premesso, inoltre, che l’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 “Norme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti”, ha stabilito, tra altro, le modalità per l’espressione del parere regionale nell’ambito dei procedimenti autorizzativi che la norma nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione pone in capo al Ministero dello Sviluppo Economico.
Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, rilevato che l’articolo 54 del D.lgs. 101/2020 attribuisce alla Regione una nuova competenza autorizzativa per attività non contemplata dalla precedente legislazione, competenza che pertanto non è disciplinata dalla citata legge regionale, risulta necessario nelle more dell’adeguamento della norma regionale alle nuove disposizioni nazionali, disciplinare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al suddetto articolo, fissarne i termini e stabilire le modalità per la presentazione dell’istanza, prevedendo che
• in analogia a quanto previsto all’articolo 3 della legge regionale in relazione all’espressione dei pareri, l’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi:
- debba essere effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari;
- debba prevedere la consultazione dell’ARPA Piemonte;
- occorre tener conto che la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), all’articolo 17 comma 3, lettera j) stabilisce che spetta al dirigente il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e altri atti analoghi;
- occorre inoltre prevedere i tempi di durata in coerenza con le disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e con l’art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione, stabilendo per il procedimento inerente l’autorizzazione all’allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, sia a causa delle caratteristiche dei beni pubblici tutelati che sottendono valutazioni connesse ad interessi sensibili e dunque meritevoli di particolare considerazione e di un’attenta applicazione del principio di precauzione, sia per la molteplicità dei soggetti che intervengono nel procedimento.
Ritenuto, pertanto, nelle more del processo di adeguamento normativo regionale, di provvedere alla necessità di disciplinare il procedimento afferente alla nuova competenza regionale di cui all’art. 54 del Decreto legislativo 101/2020.
Visto il D.lgs. n. 101/2020;
vista la legge 241/1990;
vista la legge regionale n. 5/2010;
visto l’articolo 17 della legge regionale n. 23/2008;
vista la legge regionale n. 14/2014.
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
 

delibera

- di approvare la disciplina del procedimento inerente l’“Autorizzazione all’allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad integrazione della D.G.R. n. 22-8337 del 25.1.2019 “Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio. Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524” e della D.G.R. n. 17-803 del 15.10. 2010 “Legge 241/1990 - articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità”;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 12 e 40 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Monitoraggio dei tempi procedimentali.

(omissis)
 

ALLEGATO A

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO INERENTE “AUTORIZZAZIONE ALL’ALLONTANAMENTO DAL REGIME AUTORIZZATORIO DI MATERIALI SOLIDI, LIQUIDI O AERIFORMI CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE CHE PROVENGONO DA PRATICHE SOGGETTE A NOTIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101

1. Presentazione della istanza
1.1 L'istanza per l'autorizzazione ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs 101/2010, all'allontanamento dei materiali contenenti sostanze radioattive derivanti dall'esercizio di pratiche soggette a notifica ai sensi dell'articolo 46, deve essere sottoscritta e presentata dall'esercente, con le modalità stabilite all’articolo 65 del d.lgs 82/2005:
• al Settore Emissioni e Rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. PEC : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per le pratiche connesse agli ambiti industriali e di ricerca
• al Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e Welfare (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per le pratiche connesse agli ambiti medico-sanitari.
1.2. Copia dell’istanza, corredata delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 2), deve essere contestualmente trasmessa all’Arpa Piemonte - Dipartimento Tematico Rischi Fisici e Tecnologici (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

2. Contenuto della istanza
L’istanza di autorizzazione all’allontanamento deve essere corredata dalle seguenti informazioni:
a. generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente. Qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b. estremi della notifica preventiva di pratica effettuata ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 101/2020;
c. tipo di pratica associata alla produzione di rifiuti radioattivi;
d. ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
e. descrizione dei processi responsabili della produzione dei rifiuti radioattivi ed ogni altra indicazione ritenuta utile a dimostrare la giustificazione della richiesta.
2.2 L’ istanza deve inoltre essere corredata dalla documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione come identificato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, numero 39) del d.lgs 101/2020, contenente le informazioni relative a:
a. produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
b. valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 151 del d.lgs 101/2020;
c. valutazione delle dosi per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo della popolazione;
d. programma di sorveglianza predisposto ai sensi degli articoli 150 e 151 del d.lgs 101/2020;
e. procedure adottate e formazione dei soggetti eventualmente preposti allo svolgimento degli aspetti operativi legati alle operazioni di allontanamento.
. Per i rifiuti solidi, la documentazione relativa alla produzione e alle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati, riguarda:
a. le modalità di raccolta, confezionamento, deposito;
b. i livelli di allontanamento proposti con le valutazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I del d.lgs 101/2020;
c. le condizioni e le indicazioni tecniche che debbono essere soddisfatte per l'allontanamento, nonché le modalità e le procedure di verifica delle condizioni per l'allontanamento stesso;
d. le modalità di registrazione degli smaltimenti nell'ambiente o del conferimento a terzi, nonché quelle di conservazione delle informazioni.
2.4 Per i rifiuti liquidi e aeriformi, la documentazione relativa alla produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati, riguarda:
a. le modalità, ove applicabili, di raccolta, confezionamento, deposito;
b. la formula di scarico proposta con le valutazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I del d.lgs 101/2020;
c. le condizioni e le indicazioni tecniche che debbono essere soddisfatte ai fini dello smaltimento nell'ambiente, nonché le modalità e le procedure di verifica delle condizioni per lo smaltimento stesso;
d. le modalità di registrazione dello smaltimento o del conferimento a terzi, nonché quelle di conservazione delle informazioni.
2.5 Per i materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione la documentazione relativa alla produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati, riguarda:
a. i livelli di allontanamento proposti con le valutazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I del d.lgs 101/2020;
b. le condizioni e le indicazioni tecniche che debbono essere soddisfatte per l'allontanamento, nonché le modalità e le procedure di verifica delle condizioni per l'allontanamento stesso;
c. le modalità, ove applicabili, di raccolta, confezionamento, deposito;
d. le modalità di registrazione del conferimento a terzi, nonché quelle di conservazione delle informazioni.

3. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
3.1 Il Settore regionale competente, verificata la completezza della documentazione presentata nel termine di dieci giorni, effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 , 8 e 18 bis della l. 241/1990.
L’Arpa Piemonte partecipa all’istruttoria e trasmette il proprio parere al Settore regionale competente nel termine di venti giorni dalla presentazione.
3.2 Eventuali integrazioni alla documentazione presentata, non riferibili a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, possono essere motivatamente richieste al proponente per il tramite del Settore competente.
Dal momento della richiesta di integrazioni al proponente i termini del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.
3.3 Qualora emergano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza il Settore competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i predetti motivi nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 10 bis della l. 241/1990.
3.4 Il Settore regionale competente, valutato il contributo espresso da ARPA Piemonte rilascia il provvedimento autorizzativo finale nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza e comunica all'interessato l'esito.
3.5 L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite prescrizioni relative alle condizioni per l'allontanamento o per il rilascio e in particolare stabilisce:
a. i livelli di allontanamento per i materiali solidi o per lo scarico degli effluenti radioattivi liquidi e aeriformi che soddisfano quanto previsto dall'allegato I paragrafo 8 del decreto;
b. le modalità di verifica dei livelli di allontanamento per i materiali solidi;
c. specifici vincoli sull'attività totale allontanata in un determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza di più fonti di allontanamento;
d. le modalità per il controllo degli effluenti aeriformi e liquidi rilasciati nell'ambiente;
e. specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica;
f. l'obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le condizioni e i requisiti per l'allontanamento stabiliti nel provvedimento autorizzativo, e in caso di scarico in corpo ricettore la disponibilità della documentazione per gli organi di controllo.
L’autorizzazione può prevedere eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative a:
a.a. necessità o meno di ulteriori controlli o verifiche da parte del sito ricevente;
a.b. destino definitivo del materiale allontanato costituito da rifiuti solidi che presentano e concentrazioni di attività per unità di massa superiori ai valori stabiliti nell'allegato I del d.lgs 101/2020.

4. Modifica dell’autorizzazione
L’autorizzazione è modificata:
a. su richiesta del titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque delle prescrizioni tecniche in esso presenti;
b. dalla Regione, ove ritenuto necessario, a seguito trasmissione della relazione tecnica, di cui al paragrafo 3, lettera e);
c. su richiesta degli organi di vigilanza.
All’istanza di modifica presentata ai sensi del comma precedente si applicano termini e modalità previste al paragrafo 3.

5. Obbligo di comunicazione
Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare preventivamente al Settore competente della Direzione regionale interessata, le variazioni rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2).
Le variazioni comunicate che non comportano modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni in esso contenute, possono essere adottate decorsi novanta giorni dalla comunicazione al Settore competente della Direzione regionale interessata, non abbia comunicato al titolare dell'autorizzazione la necessità di inoltrarne richiesta di modifica.

6. Entrata in vigore
Le disciplina contenuta nella presente deliberazione si applica alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione in BUR della deliberazione medesima.