Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 4° - Sezione 3ª

A Vedasi elenco indirizzi allegato

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LETTERA CIRCOLARE
Titolo: Personale Marittimo
Serie: Formazione n°44


ARGOMENTO: Decreto n°787 del 18 agosto 2020 “Approvazione dei programmi del corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di istruttore certificato in maritime security” - Modalità di attestazione delle abilitazioni degli istruttori certificati.

Riferimento dp. prot. n°150362 del 03.12.2021.


Con il Decreto n°787 del 18 agosto 2020 sono stati istituiti i programmi e le modalità di erogazione dei corsi di formazione per il conseguimento ed il rinnovo del certificato di istruttore certificato in maritime security. In particolare, l’art.3, punto 3, del suddetto Decreto suddivide i corsi e le relative abilitazioni in:
a) corso per istruttore certificato in “ship security”;
b) corso per istruttore certificato in “port security”;
c) corso per istruttore certificato in “ship & port security”.
Tuttavia, si è avuto modo di rilevare che alcune Capitanerie di porto, in occasione del rilascio del certificato di istruttore certificato, sebbene conforme al modello approvato con il Decreto 26 luglio 2010, non riportino sullo stesso la specifica abilitazione conseguita, diversamente da quanto previsto all’art.5, punto 2, del Decreto in argomento.
Per quanto sopra, nell’auspicare in futuro una più aderente applicazione delle disposizioni in parola, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di dettaglio al fine di apportare le necessarie integrazioni sulla certificazione fin qui rilasciata:
1) certificati rilasciati per la prima volta successivamente all’entrata in vigore del Decreto n°787/2020: la Capitaneria di porto, dietro esibizione del certificato originale da parte del titolare, dovrà riportare sullo stesso (es. a mezzo timbro) la specifica abilitazione per cui è stato rilasciato (“SHIP SECURITY” o “PORT SECURITY” o “SHIP & PORT SECURITY”), tenendo presente il modulo formativo frequentato presso il centro autorizzato;
2) certificati rilasciati al personale docente già accreditato all’erogazione dei corsi in maritime security anteriormente alla nuova Scheda 6 del PNSM ed.2015: ad integrazione delle disposizioni impartite con il dp. in riferimento e per adeguata armonizzazione di approccio, le Capitanerie di porto, dietro esibizione del certificato originale da parte del titolare, riporterà sullo stesso (es. a mezzo timbro) l’abilitazione “SHIP & PORT SECURITY”.
Confidando nella massima collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati, nelle more che vengano recepiti con apposito Decreto i nuovi modelli di attestazione e di certificazione che, in sostituzione di quelli approvati con il D.M. 26.07.2010, possano già contemplare le diverse abilitazioni conseguite, codeste Capitanerie di porto sono autorizzate a modificare la vigente dicitura secondo le modalità di seguito riportate, in funzione dell’abilitazione conseguita:

CERTIFICATO PER ISTRUTTORE IN SHIP SECURITY
CERTIFICATE FOR SHIP SECURITY INSTRUCTOR
CERTIFICATO PER ISTRUTTORE IN PORT SECURITY
CERTIFICATE FOR PORT SECURITY INSTRUCTOR
CERTIFICATO PER ISTRUTTORE IN SHIP & PORT SECURITY
CERTIFICATE FOR SHIP & PORT SECURITY INSTRUCTOR

Le Capitanerie di porto sono invitate a porre in essere ogni utile iniziativa volta a definire quanto prima la regolarizzazione della certificazione in questione, riferendo, entro la data del 30 giugno p.v., il numero dei certificati per istruttore certificato rilasciati per ciascuna abilitazione di maritime security.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO