Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 4° - Sezione 3ª

A Vedasi elenco indirizzi allegato

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LETTERA CIRCOLARE
Titolo: Personale Marittimo
Serie: Formazione n°45


ARGOMENTO: Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, approvato con il D.M. 17 marzo 2022, n°59 - CHIARIMENTI.

Riferimento: Circolare Titolo “Personale marittimo” – Serie “Formazione”, n°43 del 31.03.2022.


Con la Circolare in riferimento codesti Centri di addestramento sono stati informati circa le novità introdotte in materia di “formazione, aggiornamento e familiarizzazione del personale addetto alla security”, contenute nella PARTE V del nuovo Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.), approvato con il D.M. 17 marzo 2022, che, tra le molte innovazioni, ha sostituito la corrispondente “Scheda 6” contenuta nella precedente edizione del P.N.S.M.
Al riguardo, successivamente all’inoltro della suddetta Parte V, in allegato alla citata Circolare, questo Comando generale è stato interessato da diversi centri di addestramento in merito al puntuale adempimento delle disposizioni impartite alla luce della recente rivisitazione operata dal P.N.S.M. nell’ambito dell’erogazione dei corsi di maritime security.
Per quanto sopra, al fine di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai vari quesiti finora pervenuti, si riportano le seguenti ulteriori indicazioni nell’ottica di un’uniforme esecuzione delle disposizioni in parola.

1) Durata dei corsi: con l’entrata in vigore del nuovo P.N.S.M. devono intendersi pienamente esecutive tutte le prescrizioni relative alla durata minima dei corsi di addestramento, aggiornamento e familiarizzazione del personale addetto alla maritime security di cui ai punti 2.1 e 3.1 della Parte V, nel rispetto dei programmi didattici previsti dai rispettivi IMO Model courses, nella loro versione aggiornata. Al riguardo, appare opportuno far presente che i suddetti IMO Model courses costituiscono dei meri riferimenti di massima¹, messi a disposizione degli Stati membri, suscettibili di ulteriori integrazioni e/o adattamenti, anche in virtù delle pertinenti norme unionali e nazionali.
The courses are tools intended to assist Member States and other stakeholders to develop detailed training programmes and are flexible in application, since maritime institutes and their teaching staff can use them in organizing and introducing new courses or in enhancing, updating or supplementing existing training material”.

2) Aggiornamento: l’obbligo di frequenza dei corsi periodici di aggiornamento (cd. refresher courses) - di cui al combinato disposto dei punti 2.1, 3.1 e 3.2 della Parte V (durata 4 ore) - va applicato tenendo in debita considerazione anche i contenuti dei Decreti Direttoriali istitutivi dei Corsi security duties e security awarness (1346 e 1347 del 3.12.2013) che non ne prevedono l’erogazione ed ai quali si legano, per analogia, anche quelli relativi alla parte “port”. Pertanto i corsi indicati alle lettere d), e), f) g) del punto 3.1 Parte V sono esclusi dall’obbligo di frequenza dei corsi periodici di aggiornamento.

3) Commissioni d’esame: al punto 7 “metodologie di accertamento”, il riferimento è oggi limitato alla figura dell’Ufficiale del Corpo, con qualifica D.A.O. e/o Ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto esperto in materia di maritime security. Una possibile modifica, per allineare il testo all’attuale assetto organizzativo, sarà portata in sede di CISM nella prossima riunione già programmata per il mese giugno pv.
4) Istruttori certificati: la Parte V (punto 5.1.2) rimanda integralmente per quanto attiene ai corsi, alle modalità d’esame ed al rilascio dei corrispondenti attestati/certificati alle disposizioni stabilite con il Decreto Direttoriale n°787/2020. Al riguardo, la dicitura di cui al punto 2 della Circolare n°43/2022 deve, quindi, necessariamente essere ricondotta ai soli attestati rilasciati al termine del corso per istruttore certificato. Restano, pertanto, invariati i modelli previsti per tutti gli altri corsi di maritime security.
Analogamente, le competenti Capitanerie di porto, in occasione del rilascio dei corrispondenti certificati di istruttore certificato, di cui al Decreto Direttoriale 26.7.2010, dovranno sostituire il riferimento alla vecchia Scheda 6 con quello alla Parte V del nuovo P.N.S.M., così come di seguito meglio specificato:
Risponde ai requisiti di competenza per l’abilitazione come istruttore certificato per la sicurezza marittima stabiliti dalla Parte V del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali.
meets the standard of competence for the certification as maritime security instructor set out in the Part V of the National Program for Maritime Security.
Resta inteso che tutta la pertinente documentazione (registri, verbali d’esame, schede individuali, ecc.) utilizzata durante i corsi di istruttore certificato dovrà essere debitamente aggiornata con il riferimento alla Parte V.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ The courses are tools intended to assist Member States and other stakeholders to develop detailed training programmes and are flexible in application, since maritime institutes and their teaching staff can use them in organizing and introducing new courses or in enhancing, updating or supplementing existing training material”.