Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 3 maggio 2022
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Area Legno-Lapidei, Artigianato
Fonte: filcacisl.it


Sommario:


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei

Roma, 3 maggio 2022, tra le associazioni datoriali Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea- Cgil, si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 13 marzo 2018.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.

Art. … Diritto alle prestazioni della bilateralità
L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai insieme a Cgil, Cisl e Uil si intende integralmente recepito all'interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.

Nuovo Art. 54 Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, riconoscono che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
a) Affiancamento
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima di 90 giorni di calendario.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
b) Limiti quantitativi
Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine. 
Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Nelle imprese da 19 dipendenti in poi comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza.
Ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015 sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Le parti concordano che il periodo di cui al comma precedente può essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale.
c) Durata complessiva massima del rapporto […]
d) Diritto di precedenza […]
e) Intervalli temporali […]
Dichiarazione delle parti

Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle disposizioni contrattuali.
f) Stagionalità
In relazione alla particolarità dei settori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, le Parti in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva previsto dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, concordano che, ad ogni effetto di legge, oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, sono attività stagionali le attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche, e alle variazioni climatiche, all'approvvigionamento di materie prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività.
A riguardo le Parti indicano di seguito le causali, rispondenti ai criteri sopra concordati
- Fabbricazioni e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermatura solare
- Lavorazione di estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura;
- Fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;
- Fabbricazione elementi di arredo ligneo per esterno/giardino.
Nell'ambito dell'osservatorio previsto dall'art. 5 le aziende comunicheranno ai soli fini statistici entro la fine di ogni anno, per le ipotesi diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963, i contratti stagionali attivati e le professionalità utilizzate.
La prima riunione dell'osservatorio è fissata per il giorno 6 giugno 2022.
Le Parti stabiliscono che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di cinque mesi per ogni singola azienda, ivi comprese eventuali proroghe e rinnovi.
G) Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato […]
Dichiarazione delle parti […]


Art. Nuovo - Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco temporale di tre anni.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita. Le Parti firmatarie il presente CCNL invitano gli Enti Bilaterali Territoriali dell'Artigianato a valutare prestazioni aggiuntive da porre in essere con riferimento alle fattispecie di cui al presente articolo, al fine di assicurare un più congruo supporto nei confronti delle donne lavoratrici vittime di violenza.
È riconosciuto, inoltre, alla lavoratrice il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico con diritto su richiesta della lavoratrice alla ri-trasformazione in lavoro a tempo pieno nonché dove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali il diritto ad essere trasferita presso altra sede. Tale diritto alla trasformazione in part time risulta indipendente dal diritto al congedo.

Art. 61 Formazione continua ai sensi dell’art. 6, legge n. 53/2000
A tal riguardo saranno riconosciute a ciascun lavoratore 8 ore di formazione da esercitare entro la scadenza del CCNL (31 dicembre 2022) per percorsi di alfabetizzazione digitale da effettuare durante l'orario di lavoro. Le parti si attiveranno con Fondartigianato per promuovere bandi destinati alle competenze digitali.
Le parti individuano Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie sopra indicate.

Art. 63 - Lavoratori disabili
Omissis

Art. 51 - Tutela della maternità e paternità
Omissis
In materia di congedo obbligatorio (10 giorni) e facoltativo (1 giorno) di paternità trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e s.m.i..

Art. 94 - Lavori speciali e disagiati

[...] Le aziende riporteranno mensilmente in busta paga le ore di lavoro notturno effettuate. Su richiesta del lavoratore l'azienda fornirà un documento riepilogativo delle ore di lavoro notturno effettuate nell'anno precedente.

Art. 49 - Trattamento di malattia ed infortunio
omissis
Comporto in presenza di gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita

I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un periodo di comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.
Per questi lavoratori l'indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista dal presente articolo per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni, è elevata al 50%.