ACCORDO per la realizzazione del progetto
“Amianto: come affrontarlo”
 

TRA

La “Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro” (di seguito denominata “INAIL”), con sede a Trieste, via G. Galatti 1/1 (***), nella persona del Direttore Regionale reggente Carmen La Bella, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale;

E

L’“ODV EARA - European Asbestos Risks Association” (di seguito denominata “EARA”) con sede a Trieste, via Valdirivo n. 34 (***), nella persona del Legale rappresentante Cav. Albano Marusic;
 

PREMESSO CHE

- l’INAIL, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., attua i propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso la promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici (art. 9 comma 2 lett. f);
- l’INAIL, in base alle “Linee di Indirizzo operative per la prevenzione 2021” della Direzione Centrale Prevenzione, riconduce alla macroarea della “Informazione, consulenza ed assistenza per la prevenzione” la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, mediante la diffusione di informazioni nelle diverse modalità di comunicazione;
- L’INAIL, in base alle sopracitate Linee di Indirizzo e in ossequio ai principi generali di trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento, collabora con soggetti diversi da quelli titolati ex art. 10 d.lgs. 81/2008 s.m.i.., previa acquisizione, nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di progetti prevenzionali, da formalizzare mediante successivi Accordi di collaborazione;
- L’EARA in base all’art. 2 dello Statuto è associazione senza finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in collaborazione con diverse realtà, anche internazionali, di attività divulgativa (organizzazione di convegni, conferenze, incontri, seminari, Infopoint, corsi di formazione etc.) al fine di far conoscere e sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto le giovani generazioni, sui pericoli e le patologie legati all’impiego dell’amianto
 

VISTO CHE

- L’INAIL in data 8/10/2021 ha pubblicato l’“Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Criteri di valutazione. Anno 2021”, avente la finalità di predeterminare e rendere pubblici, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990 e in relazione agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, i criteri e le modalità adottati dalla Direzione Regionale per la realizzazione di progetti prevenzionali in regime di compartecipazione con soggetti titolati, da formalizzare mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione;
- la Commissione di cui all’art. 5 dell’Avviso ha valutato di interesse la proposta presentata dall’EARA, intitolata “Amianto: come affrontarlo”, finalizzata alla promozione della cultura della prevenzione dei rischi da esposizione all’amianto nei confronti degli studenti degli Istituti superiori, dandone comunicazione sul sito istituzionale in data 14/12/2021;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
 

Art. 2. - Finalità

Le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, collaborano per la realizzazione in compartecipazione del Progetto “Amianto: come affrontarlo”, finalizzato alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della prevenzione dei rischi da esposizione all’amianto mediante l’organizzazione di un seminario didattico-informativo rivolto agli insegnanti e studenti degli Istituti superiori di Trieste.
 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Il Progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività, dettagliatamente descritte nella Scheda di progetto e nel Piano economico finanziario, allegati al presente accordo (Allegati 1 e 2):
1. attività promozionale del seminario tramite internet, social network, newsletter e conferenze stampa;
2. svolgimento di un seminario didattico finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei rischi da esposizione all’amianto, offrendo una visione trasversale delle procedure che devono essere seguite dai datori di lavoro e dai lavoratori delle imprese dei settori interessati (rilevamento, rimozione, gestione dei rifiuti e obblighi legali) e momenti di sensibilizzazione attraverso la realizzazione dello spettacolo “Amianto senza confini”. Il seminario si terrà a Trieste presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico Statale “Alessandro Volta”, secondo le modalità indicate nella scheda di progetto (allegato 1).
3. Organizzazione di una conferenza stampa conclusiva per la diffusione dei risultati.
Si prevede la partecipazione all’evento di 300 persone.
Costituisce indicatore di risultato la partecipazione effettiva al seminario di almeno 200 persone.
 

Art. 4 - Tavolo di coordinamento operativo

Le Parti costituiscono un Tavolo di coordinamento operativo composto da due referenti per ciascuna Parte, i cui nominativi saranno successivamente comunicati, avente la funzione di condividere il piano operativo delle attività, monitorare lo stato di attuazione del programma e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi prefissati. I componenti potranno, in caso di impedimento, essere sostituiti da soggetti delegati. Al Tavolo potranno partecipare, oltre ai designati, eventuali altre professionalità di volta in volta interessate.
 

Art. 5 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a realizzare il Progetto in compartecipazione, mediante lo svolgimento delle attività e l’apporto delle risorse professionali, economico-finanziarie e strumentali dettagliate nel “Piano economico-finanziario” di cui all’allegato 2 del presente Accordo.
Le Parti si impegnano inoltre a:
- condividere le informazioni necessarie ai fini della organizzazione, gestione, valutazione, monitoraggio e controllo delle attività progettuali, con particolare riguardo all’individuazione dell’Istituto scolastico ospitante e del format cabarettistico da proporre;
- condividere preventivamente gli aspetti promozionali e comunicativi del progetto, le modalità divulgative, informative e di pubblicizzazione, riportando il corretto logo istituzionale di ciascun partner sulla documentazione relativa alla realizzazione delle attività e condividendo l’eventuale apposizione di ulteriori loghi di altri soggetti patrocinanti.
Inoltre, l’EARA si impegna a:
- garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità e regolarità della spesa e dei principi e criteri applicabili, richiamati nell’Avviso;
- apporre il C.U.P. sui documenti amministrativo-contabili del progetto.
- inviare all’INAIL una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto e la rendicontazione finale delle attività realizzate e di tutti i costi complessivamente sostenuti e documentati, secondo le modalità specificate nell’art. 6;
- conservare tutta la documentazione amministrativo-contabile relativa al Progetto e i documenti giustificativi delle spese sostenute, in originale o in copia conforme all’originale, mantenendola a disposizione dell’INAIL e degli organi di controllo.
 

Art. 6 - Aspetti economici e rendicontazione finale

Il Progetto, realizzato in compartecipazione tra le Parti secondo quanto specificato nel “Piano economico-finanziario” di cui all’allegato 2, prevede un costo complessivo preventivato di euro 4.932,90 con una compartecipazione complessiva dell’INAIL di euro 3.151,90, di cui euro 2.958,49 a copertura delle spese sostenute dall’EARA indicate nel predetto Piano a consuntivo.
L’INAIL si impegna ad erogare le somme spettanti nei limiti della quota di compartecipazione prevista, previa presentazione della seguente documentazione: - relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, sottoscritta dal Presidente;
- Piano economico di cui all’Allegato 2, aggiornato a consuntivo e vistato dal Legale
rappresentante, da cui siano desumibili le spese sostenute ed il costo totale del progetto, nonché la compartecipazione economica richiesta all’INAIL, che non potrà superare quella concordata in fase di previsione;
- documentazione giustificativa attestante tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle attività.
Le Parti dichiarano che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, in quanto attività rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.
 

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità e principi generali di trasparenza

L’EARA fornirà le coordinate bancarie e la dichiarazione di tracciabilità del conto corrente dedicato utilizzato per registrare tutti i movimenti finanziari relativi al progetto.
Ai fini del monitoraggio dei progetti di investimento pubblico di cui all’art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) E99J21013340003 da apporre su tutti i documenti amministrativo-contabili del progetto.
Stante la natura pubblicistica delle risorse finanziarie impegnate e delle finalità perseguite, in caso di acquisizione di beni o servizi da soggetti terzi, le Parti si impegnano a rispettare i principi generali di trasparenza, imparzialità, contenimento della spesa pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, della pubblica amministrazione, dando seguito a procedure selettive che ne garantiscano il rispetto e indicando nel rapporto con il terzo contraente la clausola con la quale il terzo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Di un tanto dovrà essere data evidenza nella relazione finale.
 

Art. 8 - Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
 

Art. 9 - Tutela dell’immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 3 richiederà il consenso della Parte interessata.
 

Art. 10 - Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. così come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.
Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 11 - Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 12 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente il 31/12/2022. Le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine.
 

Articolo 13 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
 

Articolo 14 - Modifiche all’Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
 

Articolo 14 - Oneri fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 9 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972.
Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

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Accordo composto da n. 16 pagine, compresi n. 2 allegati:
 

Allegato 1 - Scheda di Progetto
Allegato 2 - Piano economico-finanziario


fonte: inail.it