Cassazione Penale, Sez. 5, 04 maggio 2022, n. 17810 - Art. 479 cod. pen.: falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. Indotto in errore il medico che redige il certificato parlando di caduta in casa invece che di infortunio sul lavoro


 

Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 07/04/2022
 

Fatto
 



1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto J.F. e P.V., dal reato di cui agli artt. 110, 48-479 cod. pen..
1.1. Si addebita agli imputati di avere indotto in errore il medico in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Atri, il quale redigeva un certificato medico ideologicamente falso. In particolare J.F. - vittima di infortunio, a causa della caduta di una struttura metallica, mentre prestava attività lavorativa, senza regolare contratto, in favore della Tecno s.r.l. - si recava al pronto soccorso per ricevere le cure e, in accordo con P.V., marito della amministratrice della Tecno s.r.l., dichiarava al medico di essere caduto da una scala mentre effettuava lavori di tinteggiatura nella propria abitazione, così inducendo il medico ad attestare falsamente, nel referto, che il paziente si era procurato le lesioni a causa di una «caduta accidentale in luoghi chiusi», anziché di un infortunio sul posto di lavoro.
In conseguenza di ciò non venivano avviate le procedure relative all'infortunio sul lavoro.
1.2. La Corte di appello ha riconosciuto la falsità della dichiarazione resa da J.F., tuttavia ha escluso che la condotta in contestazione fosse riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., sul rilievo che «il referto non è destinato a provare la verità delle asserzioni del paziente».

2. Avverso l'indicata sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila il quale denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nella ricostruzione giuridica e fattuale del falso ideologico, commesso dal paziente quale autore mediato, in contrasto con i principi dettati dalla Corte di cassazione (in particolare sentenza Sez. 5 n. 37971 del 2017).

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Le parti hanno presentato conclusioni scritte, corredate da brevi note a sostegno.

 

Diritto
 


1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello erra nella impostazione della questione giuridica.
2.1. È pacifico che il medico non ha il dovere di attestare la verità delle dichiarazioni ricevute dal paziente, ma non è questa la contestazione.
La contestazione è che le dichiarazioni del paziente hanno indotto in errore il medico il quale ha formato un atto pubblico falso nella parte relativa alla origine causale della malattia, ricondotta a una caduta accidentale in casa invece che a un infortunio sul lavoro.
2.2. Il referto medico è un atto pubblico (cfr. Sez. U, 6752 del 16/04/1988, Giordani, Rv. 178541; Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Amoroso, Rv. 260208 e Sez. 6, n. 12401 del 01/12/2010, dep. 2011, Langella, Rv. 249633).
Il medico del pronto soccorso è un pubblico ufficiale.
La falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale su tali tipologia di atti è punita dall'art. 479 cod. pen.
Nella specie l'art. 479 cod. pen. è stato collegato alla previsione dell'art. 48 cod. pen., a mente del quale quando l'agente sia indotto in errore sul fatto costituente reato «del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo».
Lo schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati viene, così, a configurare una fattispecie particolare di falsità ideologica, che, come fa notare autorevole dottrina, vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo. In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da altri (autore mediato), si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà, dando corpo agli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all'autore dell'inganno. E poiché sovente lo stesso inganno consiste di una falsa dichiarazione compiuta dall'autore mediato e supposta vera dall'autore immediato, ne consegue che questa peculiare fattispecie richiede una falsità (quella commessa dall'autore mediato), che sia causa di un'altra falsità (quella commessa, inconsapevolmente, dall'autore immediato).
2.3. Nella fattispecie in rassegna J.F., autore mediato, su istigazione di P.V., ha rilasciato al medico, pubblico ufficiale, una falsa dichiarazione circa l'origine causale delle lesioni.
Secondo ius receptum le false dichiarazioni del paziente configurano induzione in errore del sanitario che, ingannato, realizza il falso ideologico in atto pubblico (si veda Sez. 6, n. 896 del 01/07/2014, dep. 2015, Panarello, Rv. 262047, in tema di simulazione di disturbi di rilevanza psichiatrica, e Sez. 5, n. 32759 del 29/05/2014, D'Angelo, Rv. 261746 in tema di certificati di malattia relativi a sinistri mai verificatisi); in particolare Sez. 5, n. 37971 del 20/06/2017, Franco, Rv. 270915, ha ritenuto integrato il reato in rassegna dalla falsa dichiarazione resa dal paziente al medico del pronto soccorso circa l'origine causale delle lesioni lamentate e sottoposte all'esame dei sanitari.
Tale ultima sentenza, posta a base della pronuncia di condanna di primo grado, non è affatto isolata (come erroneamente ritiene la Corte distrettuale), poiché si colloca in seno a un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione che, negli ultimi anni, non registra pronunce difformi (cfr. tra le ultime Sez. 5 n. 31514 del 06/05/2021, Bottari, n.rn.).

3. Va osservato che ad oggi non è ancora maturato il termine di prescrizione del reato, commesso il 21 maggio 2014, tenuto conto di 168 giorni di sospensione (rinvio udienza dal 16 giungo 2017 al 4 dicembre 2017 per adesione del difensore all'astensione). Il termine prescrizionale spirerà in data 8 maggio 2022.

4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 07/04/2022