Regione Campania
Atto di richiamo e raccomandazione 5 maggio 2022

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. - Atto di richiamo e raccomandazione.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri e, infine, cessato in data 31 marzo 2022;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», per la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, ferme restando le esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 1 aprile 2022, recante “Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Ministro della Salute 28 aprile 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie» e, in particolare:
- dell’art. 1, comma 1, ai sensi del quale “È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”;
- dell’art.1, comma 2, ai sensi del quale “È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”;
PRESO ATTO della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 29 aprile 2022, n. 1, recante “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”, con la quale, al fine di fornire indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della menzionata Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 nei luoghi di lavoro pubblici, vengono individuate le ipotesi in cui l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2) può ritenersi “non necessario”, ed altre nelle quali invece detto utilizzo è raccomandato in quanto ritenuto necessario, esplicitando che “Si è dell’avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2):
UTILIZZO RACCOMANDATO:
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; - nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;
UTILIZZO NON NECESSARIO
- in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;
Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità”;
RILEVATO che, in data 4 maggio, è stata sottoscritta Intesa tra il Governo e le Parti Sociali, con la quale le parti hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19 ed è stato pertanto unanimemente condiviso di prorogare fino al 30 giugno 2022, salvi successivi aggiornamenti, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, nel quale viene espressamente sancito che “In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”;
VISTO
il Report di monitoraggio n. 102 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 18/04/2022-24/04/2022 (aggiornati al 27/04/2022), che attesta per la regione Campania un valore di Rt pari ad 0.91 (CI: 0.89-0.93) [medio 14gg]; 51.276 casi segnalati e rileva, a livello nazionale, “una trasmissibilità intorno alla soglia epidemica ed un lieve aumento dell’incidenza. Si osserva una sostanziale stabilizzazione del tasso di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva. Si raccomanda di continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento. L’elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia.”;
CONSIDERATO
- che l’attuale situazione epidemiologica rende necessario assicurare l’osservanza delle disposizioni vigenti per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quale fondamentale presidio di prevenzione della nuova diffusione del virus;
- che a tal fine si rende opportuno richiamare al rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e dei provvedimenti sopra menzionati, volti alla corretta attuazione delle necessarie misure di prevenzione sanitaria sui luoghi di lavoro pubblico e privato, alla stregua dei quali risulta ancora necessario l’utilizzo dei dispositivi di protezione in tutte le situazioni in cui il personale si trovi a contatto con il pubblico e sia sprovvisto di idonee barriere protettive, nonché quando il personale svolga la propria prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori (ad esempio nelle cucine e nelle mense), nonché nelle riunioni in presenza, e in ogni caso in cui “si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
 

RICHIAMA

i datori di lavoro pubblici e privati e i cittadini tutti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti, finalizzate alla prevenzione della diffusione di ulteriori forme di contagio e a tal fine
 

EVIDENZIA CHE

fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art.1, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 (i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2022, n.24 e, in mancanza, fino al 15 giugno 2022, su tutto il territorio regionale:
1. ai sensi della citata Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022:
1.1. l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 resta obbligatorio nei seguenti casi:
- per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
1.2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
1.3. è altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
1.4. è raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;
2. secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1 del 29 aprile 2022, risulta necessario che ciascuna Amministrazione pubblica, nella responsabilità del datore di lavoro, impartisca tempestivamente le necessarie indicazioni, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, finalizzate ad assicurare l’uso delle mascherine (FFP2):
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;
3. secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 24 aprile 2020 e prorogato da ultimo in data 4 maggio 2022:
- sui luoghi e negli ambienti di lavoro privato relativi alle attività produttive, industriali e commerciali (ad es., bar, ristoranti, negozi ed attività commerciali), in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso (ad es., nelle cucine, nelle mense, nei bar) o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
 

RACCOMANDA

ai soggetti competenti il controllo sull’osservanza delle misure vigenti a tutela della salute pubblica.
Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.
 

DE LUCA