Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
 

Al Signor Direttore generale dei detenuti e del trattamento
Al Signor Direttore generale della formazione
E, p.c.                                                                                                                          
Ai Signori Provveditori regionali
Al Signor Direttore della Scuola Superiore dell’esecuzione penale
Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
Ai Signori Direttori delle Scuole di formazione e degli istituti di istruzione
Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
All’Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio I - Segreteria Generale
(per la trasmissione agli uffici del Capo del Dipartimento)
Al Servizio di Prevenzione e Protezione
Alle OO.SS. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni sindacali
Ai R.L.S. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni sindacali


OGGETTO: decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Circolare n. 1/2022 del Ministro della funzione pubblica.
Ricadute applicative per l’Amministrazione Penitenziaria.

Si ritiene necessario fornire, alla luce della circolare n.1/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione, alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione dell’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, nei luoghi di lavoro pubblici:

§1. Uso di dispostivi di protezione individuale. Utilizzo raccomandato.
Com’è noto, a decorrere dall’1.5.2022 è cessato l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia per accedere nei luoghi al chiuso, sia per intrattenervisi. Viene raccomandato, tuttavia, dalla suddetta circolare, al fine di garantire l’effettivo rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’uso delle mascherine FFP2 nei seguenti casi:
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (ad esempio portineria esterna ed interna) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso in luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso nella portineria esterna e interna);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. fragile;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

§2. Uso di dispostivi di protezione individuale. Utilizzo non necessario.
- In caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad esempio corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;
Si confida, come sempre, nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni applicative.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi