Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - Ufficio II


Agli Istituti Scolastici ogni ordine e grado
Regione Marche
Loro Peo istituzionale
E, p.c. Ai dirigenti uffici III, IV, V, VI
Ambiti territoriali
LORO PEO


Oggetto: Indicazioni gestione personale scolastico con certificato verde COVID-19 da guarigione

In riferimento ai diversi quesiti posti si trasmette la presente al fine di fornire indicazioni nella gestione dei casi di personale scolastico che presta servizio in forza di certificato verde ottenuto in esito a guarigione da infezione COVID-19.
Tale personale, risulterà inadempiente agli obblighi trascorsi 90 gg dalla data di certificazione di positività, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o nel caso in cui abbia contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino.
Diversamente, nel caso di personale che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, l’inadempienza all’obbligo vaccinale si configura decorsi 120 gg dalla data del test diagnostico positivo.
Decorsi tali termini il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente, non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni dovendosi adottare provvedimento di impiego in mansioni alternative, con decorrenza immediata.
Si precisa che non si ritengono applicabili provvedimenti che dispongano retroattivamente delle situazioni giuridiche di tali docenti.
Quanto sopra in esecuzione del combinato di sposto dal c. 3 dell’art. 4-ter del DL n. 44/2021 e dal c. 5 dell’art. 4 del medesimo D.L. 44/2021 congiuntamente alla lettura della recente nota del Ministero della Salute rivolta alle federazioni dei lavoratori della sanità (allegata) che chiarisce i dubbi interpretativi sul punto.
Si precisa pertanto che il sistema SIDI di verifica dell’obbligo vaccinale e già tarato a tale disposizione e pertanto idoneo alle determinazioni di competenza di codesti istituti scolastici.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti


All. Nota MINSAL obbligo vaccinazione soggetti guariti
 

MINISTERO DELLA SALUTE
Ufficio di Gabinetto

A …omissis…


OGGETTO: Adempimenti ex art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari. (Riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022)

Si fa riferimento alla nota congiunta n. 255/2022 del 26 febbraio u.s., con la quale codeste Federazioni hanno formulato richiesta di indicazioni, termini e modalità per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte dei professionisti sanitari, per rappresentare, alla luce delle recenti disposizioni introdotte in materia dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, quanto segue.
Sulla questione, come noto, la scrivente, con nota n. 2992 del 17 febbraio u.s., ha a suo tempo fornito, per quanto di competenza, prime indicazioni tese a risolvere la segnalata situazione di “disorientamento” creatasi a seguito dell’inserimento in Piattaforma nazionale - DGC dell’informazione sulla guarigione dei professionisti, inizialmente non presente nella base dati.
A seguito delle successive interlocuzioni con codeste Federazioni, e preso atto delle proposte pervenute con la citata nota congiunta, si è ritenuto utile effettuare un ulteriore approfondimento giuridico per venire incontro alle difficoltà evidenziate, in gran parte risolte dal citato intervento normativo.
In particolare, l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute, tenuto conto delle valutazioni tecniche da parte della competente Direzione generale della prevenzione sanitaria, ha precisato le modalità con le quali gli Ordini possono tenere conto, in fase istruttoria e ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo, dell’eventuale intervenuta guarigione del professionista, come di seguito riportato.

“1) Incertezza sui termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo
In relazione alle riferite incertezze sull’individuazione dei termini di decorrenza dell’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.
Quanto appena rappresentato è precisato nella circolare del Ministero della salute 59207-24/12/2021-DGPRE cui rinvia l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, ai sensi del quale le vaccinazioni devono essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Si evidenzia che il decreto-legge n. 172 del 2021, pubblicato il 26 novembre u.s., nell’estendere l’obbligo in questione alla dose di richiamo, ha già previsto un congruo lasso temporale per l’adeguamento, ponendo il dies a quo dell’obbligo al 15 dicembre 2021. In aggiunta, va tenuto in debita considerazione l’ulteriore termine di venti giorni dalla ricezione dell’invito da parte degli Ordine, concesso - per l’effettuazione della dose - nell’ambito della verifica in contraddittorio ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021.

“2) Incertezza sui termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione dell’unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2
In relazione alla decorrenza dell’obbligo di somministrazione dell’unica dose per i professionisti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, le Federazioni chiedono di precisare se sia ancora valida la circolare del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 8284 del 3 marzo 2021, con la quale è stato chiarito che nei confronti dei soggetti mai vaccinati e guariti dall’infezione è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID- 19, “purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”; le Federazioni invitano a chiarire anche se l’obbligo per i professionisti decorra a partire dall’intervallo minimo e, quindi, dopo 90 giorni dall’infezione; inoltre, per il caso in cui la menzionata circolare fosse ancora valida, chiedono di chiarire se la stessa trovi applicazione anche per l’ipotesi di infezione entro i 14 giorni dalla prima dose.
Al riguardo, l’Ufficio Legislativo ha confermato che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE e prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE). 
Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n. 8284- 03/03/2021-DGPRE). In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.
Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.
Ciò alla luce di quanto prescritto dal menzionato articolo 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, che, come si è visto, rimanda alle indicazioni e ai termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e tenuto conto anche del disposto di cui all’articolo 4-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge, che - sebbene nell’ambito della specifica disciplina dell’obbligo vaccinale introdotta per gli ultracinquantenni -, prevede espressamente, per il caso di infezione, il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile, elevando una cautela sanitaria a principio di carattere generale, estensibile, come tale, a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale”.
In relazione alla posizione di coloro che risultino non aver completato il ciclo primario o di quanti non hanno effettuato la dose di richiamo, nel rispetto delle tempistiche indicate, codeste Federazioni hanno chiesto di chiarire se la sopraggiunta positività al virus SARS-CoV-2 possa assumere rilievo, rispettivamente, nel corso dell’istruttoria di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, e, una volta dichiarata la sospensione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del medesimo decreto-legge, ai fini di una eventuale revoca, anche temporanea, della misura.
Sul primo aspetto, l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute ha rappresentato che “Fermo restando quanto rappresentato, sentito lo scrivente Ufficio legislativo, con la nota di Codesto Ufficio prot. n. 2992 del 18 febbraio 2022 in ordine alla verifica delle vaccinazioni effettuate cui sono tenuti gli Ordini, per il tramite delle Federazioni nazionali, mediante la Piattaforma nazionale-DGC, si rammenta che nella fase del “contraddittorio” preventivo, disciplinata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021, l’Ordine invita il professionista che risulti non vaccinato a presentare, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’esenzione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito o la documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Al riguardo, è opportuno chiarire preliminarmente che, nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (booster) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari del Ministero della salute prot. n. 56052-06/12/2021-DGPRE e prot. n. 59207-24/12/2021-DGPRE); inoltre in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati, come pure in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose, è comunque raccomandata l’effettuazione della vaccinazione a distanza di 3 mesi (90 giorni) (cfr. circolare del Ministero della salute prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE).
Pertanto, l’intervenuta infezione non rientra tra le ipotesi di “insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale” (cfr. art. 4, comma 3, decreto-legge n. 44 del 2021) documentabili in corso di contradditorio, al fine di escludere la necessità di ulteriori dosi e non fa pertanto venire meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo nelle tempistiche a tal fine previste.
Tanto premesso, per quanto rileva in questa sede, il professionista non ancora vaccinato secondo le tempistiche dettate dalla circolare del Ministero della salute, che risulti, quindi, inadempiente, ha la possibilità - in corso di contraddittorio con l’Ordine competente - di evitare la sospensione fornendo dimostrazione dell’intervenuta richiesta di vaccinazione da effettuare entro 20 giorni dalla data di ricezione dell’invito”.
“nell’ipotesi in cui l’interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo o della dose non sia allo stesso imputabile - poiché, al contrario, riferibile a variabili esterne, come ad es. l’organizzazione dei servizi vaccinali - l’Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all’adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata.
In continuità e in coerenza con quanto appena rilevato, si ritiene parimenti legittimo il differimento della vaccinazione sino allo spirare del termine indicato dalle menzionate circolari del Ministero della salute, anche oltre il termine di 20 giorni indicato all’articolo 4, comma 3, in tutti i casi in cui ciò sia imposto dalla misura di cautela sanitaria connessa all’infezione; una tale opzione trova conforto nel dato normativo ricavabile sia dall’articolo 4, comma 1, laddove per la disciplina dell’obbligo vaccinale rinvia ai termini e alle indicazioni stabilite con circolare del Ministero della salute, sia nell’articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, che, come si è visto, - sebbene nell’ambito della peculiare disciplina dell’obbligo vaccinale introdotto per gli ultracinquantenni -, nella parte in cui prevede il differimento fino alla prima data utile per il caso di infezione, esprime un principio di carattere generale, estensibile a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale.
Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile:
- per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.
Pertanto, l’Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all’obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, secondo l’indicazione sopra riportata).
In altri termini, il termine legale di 20 giorni dovrà essere differito in relazione alla prima data utile per la somministrazione della dose, nel rispetto della richiamata tempistica e tenuto conto dell’organizzazione dei servizi vaccinali.
Resta inteso che, una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione, il professionista dovrà fornire all’Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
Diversamente, per coloro che sono già sospesi, in quanto inadempienti, come noto l’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, nella versione previgente, aveva previsto che la sospensione di cui al comma 4 restasse efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che non avessero completato il ciclo, fino alla comunicazione della somministrazione della dose di richiamo. La disposizione, quindi, non contemplava l’ipotesi di intervenuta guarigione da Covid-19 ai fini di una eventuale revoca della sospensione, con i conseguenti dubbi interpretativi posti dalle federazioni in ordine all’“an” ed al “quomodo” della citata ipotesi di reintegra provvisoria.
Il Legislatore è ora intervenuto sulla fattispecie e, con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha, come anticipato sopra, introdotto una ulteriore ipotesi di cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione.
In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), ha disposto, proprio ad integrazione del comma 5 dell’articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
La specifica previsione prevede dunque un ulteriore subprocedimento del percorso di accertamento dell’assolvimento degli obblighi vaccinali riservato e rimesso alla responsabilità dei singoli Ordini professionali rispetto ai propri iscritti.
 

IL CAPO DI GABINETTO
(Tiziana Coccoluto)