Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO


Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LOROSEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco

LOROSEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LOROSEDI

e, p.c. Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

LOROSEDI
 

OGGETTO: Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 (allegata alla presente) sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo delle mascherine a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno p.v.. In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.
Con successiva circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 aprile 2022 (anch’essa allegata) sono state fornite alcune indicazione di carattere generale per una corretta ed uniforme applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici fermo restando che ciascuna Amministrazione è chiamata ad impartire i necessari indirizzi al riguardo, valutando le concrete condizioni dei luoghi di lavoro, l’andamento dei contagi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
Ciò premesso, considerato l’attuale contesto epidemiologico, tenuto conto della peculiarità dei compiti istituzionali attribuiti ai Vigili del fuoco e dei correlati requisiti di efficienza operativa richiesti al personale del Corpo, di ruolo e volontario, sentito il parere della componente sanitaria, si conferma, fino a nuove indicazioni, l’obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie negli ambienti al chiuso delle sedi, a bordo dei mezzi VV.F. nonché nello 1
svolgimento dei servizi di istituto, qualora consentito dai D.P.I. in uso, fatta eccezione per i casi in cui si operi all’aperto, non vi sia affollamento e si mantenga una distanza interpersonale congrua.
In particolare, è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 durante i servizi di vigilanza antincendio svolti in ambienti o locali al chiuso, mentre l’utilizzo di detti dispositivi di protezione è vivamente raccomandato per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; per i dipendenti che svolgano la prestazione lavorativa in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che non vi siano spazi tali da garantire un adeguato distanziamento; nel corso di riunioni in presenza; nell’ambito delle file per l’accesso alla mensa o ad altri luoghi comuni (quali p.e. bar interni); negli ascensori; per coloro che condividono l’ambiente di lavoro con personale c.d. “fragile”; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; a bordo dei mezzi di servizio; nelle aule didattiche o nel caso in cui si verifichi la compresenza di più persone nel medesimo ambiente (p.e. adunate, briefing, ecc.).
Si ribadisce, infine, che a decorrere dal 1° maggio 2022 non è più richiesta l’esibizione del del c.d. green pass base per l’accesso alle sedi di servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le SS.LL. avranno cura di assicurare la più ampia diffusione delle presenti indicazioni e di verificarne la concreta attuazione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
 

Allegati
Ministero della salute, ordinanza 28 aprile 2022
Ministero per la pubblica amministrazione, circolare 29 aprile 2022