Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 4 maggio 2022
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Assocap e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi Agrari
Fonte: cnel


Sommario:

 

Verbale di ipotesi di accordo
Parte economica
Una tantum
Stipendio base
Parte normativa
Allegato al verbale di ipotesi di accordo del 4 maggio 2022 per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari
Art. 1 - Sistema contrattuale, decorrenze, durata e procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 3 - Diritti di informazione e confronto partecipativo
Art. 6 - Permessi e aspettative sindacali
Art. 12 - Formazione continua e congedi per la formazione
Art. 19 - Classificazione del personale - Qualifiche ai fini pensionistici

 

Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 27 - Congedi parentali e per gravi motivi familiari
Art. 30-bis - Ferie solidali
Art. 36 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 40 - Trasferimenti
Allegato E
Accordo per la disciplina dell’apprendistato nei consorzi agrari
Accordo per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca nei consorzi agrari ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
Allegato F Accordo per le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto


Verbale di ipotesi di accordo

Tra Associazione nazionale dei consorzi agrari - Assocap […] e le Organizzazioni sindacali di categoria Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil […], il giorno 4 maggio 2022 in Roma presso la sede di Assocap, in via ventiquattro maggio 43, si è definita la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari per il quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023

Parte normativa
Le modifiche ed integrazioni che si conviene di apportare alla parte normativa del CCNL sono riportate nell’Allegato al presente verbale […]

Allegato al verbale di ipotesi di accordo del 4 maggio 2022 per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari
Art. 1 - Sistema contrattuale, decorrenze, durata e procedure per il rinnovo del CCNL

1. Il sistema contrattuale, di cui al presente articolo, intende dare attuazione ai principi ispiratori dei protocolli interconfederali, le cui disposizioni, anche non riprodotte, s’intendono qui integralmente richiamate. Alla luce di quanto sopra il sistema contrattuale prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro e un secondo livello di contrattazione aziendale per le materie delegate.
[…]

Art. 3 - Diritti di informazione e confronto partecipativo
1. Le Parti s’impegnano reciprocamente a sviluppare un sistema di relazioni sindacali più efficace ed incisivo che a tutti i livelli sia in grado non solo di prevenire eventuali situazioni di conflittualità, ma anche di garantire un confronto sulle politiche organizzative e societarie che incidano sulle attività svolte dai Consorzi Agrari e sull’ordinario svolgimento delle attività lavorative. In particolare, le Parti convengono sull’utilità di potenziare i meccanismi di informazione e confronto partecipativo in merito alle decisioni che i Consorzi assumono sull’innovazione, l’organizzazione del lavoro, i processi di fusione, di terziarizzazione del lavoro e la formazione tramite appositi incontri da svolgersi con le rispettive rappresentanze territoriali e aziendali.
2. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell’occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore dell’agroindustria, convengono che i diritti d’informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale. Le Parti in relazione a situazioni che possano verificarsi che riguardino la generalità dei Consorzi Agrari, verificheranno la possibilità di posizioni concertate nei riguardi delle istituzioni sia a livello centrale che in sede regionale, nel caso i problemi insorti riguardino le imprese di una o più regioni.
3. A livello nazionale la commissione bilaterale nazionale ristretta, costituita con il CCNL del 6 marzo 1998, potrà svolgere compiti di monitoraggio, studio e indirizzo delle politiche di settore elaborate dalle istituzioni inerenti le attività di diretto interesse dei Consorzi Agrari oltre che effettuare un esame congiunto dei temi generali riguardanti la riforma e ristrutturazione del settore consortile, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, i problemi connessi all’igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, nell’ottica di avviare e consolidare i meccanismi di informazione e di confronto, Assocap illustrerà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i risultati produttivi e commerciali conseguiti dai Consorzi nell’anno precedente e i dati previsionali elaborati per l’anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno, inoltre, illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all’occupazione, all’insediamento di nuove attività produttive, ad eventuali programmi riorganizzativi, allo sviluppo di nuove tecnologie e all’indirizzo degli investimenti.
5. Il confronto partecipativo riguarderà anche gli investimenti realizzati, evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale. Nel corso dei suddetti incontri Assocap fornirà anche informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti. 
6. Sempre in sede nazionale, Assocap fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
7. Le informazioni relative a eventuali piani di riorganizzazione e sviluppo elaborati dai Consorzi Agrari, verranno discusse in tempi diversi e in rapporto al completamento dell’elaborazione dei piani medesimi ma comunque prima dell’avvio degli stessi processi.
8. Ai vari livelli regionali saranno tenuti incontri tra Assocap e le strutture sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, per informazioni che riguarderanno le seguenti materie:
a) le strutture programmate nonché quelle realizzate nell’anno precedente allo scopo di fornire un adeguato sostegno alle attività dei soci dei Consorzi Agrari, in coerenza con le iniziative assunte per lo sviluppo dell’economia agricola a livello regionale;
b) le iniziative adottate dai singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
c) finanziamenti pubblici nazionali e regionali, erogati ai Consorzi Agrari per le iniziative di cui sopra;
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dai programmi di investimento.
9. Nelle riunioni di cui ai commi precedenti, le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente ai dati forniti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
10. A livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno informazioni alle RSU/RSA e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sui programmi di investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.
11. Preventivi incontri avranno luogo in caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell’organizzazione del lavoro, in relazione ai consistenti riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro.
12. In caso di scorporo di talune attività, i Consorzi daranno preventiva informazione alle RSU/RSA dei relativi piani in apposito incontro preliminare all’esame congiunto previsto dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
13. Specifici incontri avranno, inoltre, luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi Agrari, al fine di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
14. Nel verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti, i Consorzi Agrari, confrontandosi con le Organizzazioni Sindacali, utilizzeranno gli strumenti legislativi e contrattuali previsti dalla legislazione vigente per la salvaguardia del reddito dei lavoratori e dei livelli occupazionali.
15. In relazione alla scadenza prevista dalla normativa pro tempore vigente delle autorizzazioni all’esercizio provvisorio delle attività di impresa concesse ai Consorzi in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle situazioni che potrebbero presentarsi, sarà osservata la seguente procedura:
a) nel caso un Consorzio in liquidazione coatta amministrativa sia in grado di presentare la domanda di concordato ai sensi dell’articolo 214 della Legge Fallimentare, prima del deposito della stessa presso il Tribunale competente, le Parti locali verificheranno quali saranno le ricadute occupazionali sia nel caso del ritorno in bonis dell’Azienda, sia nel caso che successivamente a tale circostanza si renda indispensabile procedere a una fusione con altro Consorzio;
b) qualora la domanda di concordato presentata non venga omologata o che si renda improponibile la domanda di concordato, le Parti locali esamineranno quali soluzioni alternative si possano perseguire ed in particolare quali ricadute occupazionali si potrebbero verificare nell’ipotesi che venga autorizzata dall’Autorità preposta alla vigilanza, la cessione a qualunque titolo dell’azienda o del ramo di azienda costituito dall’esercizio provvisorio in favore di altro Consorzio, ovvero di cooperativa agricola operanti nella stessa Regione o Regione confinante che siano in amministrazione ordinaria;
c) nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, ai sensi dell’articolo 210, secondo comma, della Legge Fallimentare il Consorzio cedente e l’impresa o la cooperativa acquirente dovranno osservare la procedura stabilita dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modificazioni, precisando quale sarà il CCNL ed il trattamento assicurativo/previdenziale che verrà applicato al personale che passerà alle sue dirette dipendenze, fermo restando il mantenimento dei trattamenti precedentemente operanti. Se la cooperativa acquirente prende la denominazione di Consorzio Agrario ai sensi dell’art. 9 della legge n. 99 del 2009, detta cooperativa dovrà contestualmente assumere anche l’obbligo di applicare al personale ad essa trasferito il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
16. Nell’ipotesi che la procedura e gli impegni sopra definiti non venissero osservati, le Parti Nazionali chiederanno congiuntamente all’Autorità di vigilanza la convocazione di un tavolo per l’esame della vertenza prima che da parte sindacale vengano avviate azioni per violazione dei patti contrattuali sottoscritti.
17. In caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali modificative dell’organizzazione del lavoro, le Parti locali si incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Analoga verifica, in presenza delle situazioni di cui sopra, sarà effettuata per quanto riguarda l’applicazione delle normative contenute negli articoli 39 e 40 riguardanti le trasferte e i trasferimenti.
18. In caso di modifiche dell’organizzazione del lavoro comportanti l’istituzione in via permanente di turni di lavoro notturno, verrà garantito un incontro specifico anche con le Parti territoriali.

Art. 6 - Permessi e aspettative sindacali
[…]
Nota a verbale
Al fine di garantire l’esercizio dei diritti sindacali, disciplinati del presente contratto, i processi di riassetto del sistema consortile non modificheranno il meccanismo di rappresentanza attualmente vigente con particolare riguardo alla garanzia del mantenimento dell’attuale livello di operatività delle rappresentanze sindacali. Le Parti si riservano di intervenire per aggiornare in tal senso l’Accordo 20 dicembre 1995 per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali, costituente l’Allegato H del presente CCNL, per garantirne una più agevole applicabilità e diffusione.

Art. 22 - Orario di lavoro
1. Senza che quanto di seguito previsto comporti alcuna innovazione in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro disciplinata dalle norme di legge, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita come segue:
a) 39 ore settimanali per il personale soggetto alla limitazione di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nonché per i magazzinieri, per i commessi di negozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico;
b) 45 ore settimanali per il personale di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per quello indicato al precedente punto a).
2. La durata media della prestazione annua è, pertanto, stabilita, in 2028 ore per i lavoratori di cui al punto a) del comma precedente, per cui rientra nell'ambito del lavoro supplementare che non dà luogo a qualificare come straordinaria la prestazione lavorativa fornita tra la media annua dell’orario normale contrattuale di 2028 e la media annua dell’orario legale di 2080 ore. La prestazione dei lavoratori di cui al punto b) può, in relazione a esigenze aziendali, essere articolata nell'ambito della media annua di 2340 ore, senza dar luogo al ricorso a prestazioni straordinarie.
3. Il personale di cui al punto b) del primo comma, per le ore di lavoro compiute oltre le 39 settimanali e fino alle 45, sarà compensato con il 100 % della normale retribuzione oraria ottenuta come stabilito all'ultimo comma dell’articolo 23.
4. Ai lavoratori del 1° e 2° livello, ai quali sia richiesta una prestazione lavorativa nella giornata del sabato, dopo la conclusione della settimana lavorativa, per le ore di lavoro prestate sarà riconosciuto un compenso pari alla normale retribuzione oraria ottenuta come stabilito all'ultimo comma dell'art. 23. Dette quote orarie sono assorbibili fino a concorrenza dal compenso che il Consorzio già corrisponde con emolumenti a carattere continuativo, anche a cadenza annuale, aventi la medesima finalità.
5. In sostituzione delle festività religiose soppresse, verranno riconosciuti, con gli stessi criteri stabiliti per le ferie, (rapporto 1,2) quattro giorni (26 ore) di riposo retribuito ogni anno, con facoltà di pagamento a fine anno degli eventuali permessi non usufruiti.
6. Saranno, inoltre, concessi, a titolo di riduzione di orario, permessi retribuiti di otto ore annue. In sede aziendale potranno essere stipulati accordi per il godimento in forma collettiva di detti permessi. I Consorzi potranno eventualmente recuperare nel limite di otto ore all'anno, le mezze festività concesse per tradizione ai dipendenti o convenute negli accordi di secondo livello. Con decorrenza 1° gennaio 2004 ulteriori 4 ore di permesso retribuito all’anno saranno concesse a titolo di riposi individuali al personale che presta la sua attività su tre turni per cinque giorni settimanali. Detti permessi saranno individualmente fruiti per tanti 46esimi quante sono state le settimane di prestazione in turno su tre turni per cinque giorni. In caso di attività organizzata su tre turni per sei giorni settimanali, fermi restando i criteri individuali di fruizione, i permessi retribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono di 8 ore all’anno. In caso di prestazione su tre turni giornalieri dovrà essere garantito il diritto a un riposo continuativo di undici ore ogni ventiquattro.
7. L’orario settimanale di lavoro, è di norma articolato su cinque giornate lavorative. La distribuzione dell'orario di lavoro per i magazzini e i negozi di vendita, dovrà essere articolata in modo da garantire l'osservanza delle norme comunali che regolano l'apertura degli esercizi commerciali svolgenti analoghe attività.
8. Le modalità di attuazione dell’orario, saranno stabilite previo incontro con le RSU/RSA Analogamente si opererà per l'adozione di particolari orari di lavoro settimanali, nell'ambito della media annuale di prestazione legale di cui al precedente secondo comma, connessi all'intensificazione di determinate attività in periodo stagionale.
9. In caso di passaggio dai sei giorni lavorativi alla settimana corta, o viceversa, le modalità di attuazione saranno stabilite d'intesa con le RSU/RSA
10. Qualora nel periodo estivo i Consorzi Agrari adottino, previa consultazione delle RSU/RSA, particolari orari ridotti rispetto agli orari contrattualmente stabiliti, i Consorzi stessi potranno recuperare negli altri mesi le ore effettuate in meno nel suddetto periodo in modo che, nel corso di dodici mesi, siano rispettati mediamente gli orari contrattuali.
11. Per la durata massima dell'orario di lavoro dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni, valgono le disposizioni di cui alla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti del 17 ottobre 1967, n. 977.
12.1 ritardi sull’inizio della prestazione lavorativa o la sua anticipata cessazione, fatta salva l’applicazione delle norme disciplinari, comporteranno una corrispettiva riduzione della retribuzione. In sede aziendale con le RSU/RSA potranno essere individuati, in alternativa al recupero della retribuzione derivante dalla mancata prestazione, sistemi compensativi.
Chiarimento a verbale
La limitazione di orario prevista al primo comma per i fattorini, riguarda sia i lavoratori che abbiano la qualifica di fattorini, sia i lavoratori che abbiano la qualifica di uscieri purché si tratti in entrambi i casi, di elementi che svolgano compiti promiscui e che, quindi, non siano in prevalenza addetti all'annuncio dei visitatori o alla sorveglianza degli ingressi degli uffici.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, tenuto conto della disciplina sul lavoro agile recata dalla legge n. 81 del 2017 nonché del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021, si impegnano a valutare le modalità dello svolgimento del lavoro agile da parte dei lavoratori dei Consorzi compatibilmente con le esigenze correlate allo specifico contesto

Allegato E

Accordo del 4 maggio 2022 per la disciplina dell’apprendistato nei consorzi agrari
Il giorno 4 maggio 2022, in Roma, tra l’Associazione nazionale dei consorzi agrari - Assocap e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dei consorzi agrari, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, come rappresentate all’atto della sottoscrizione in data odierna del contratto collettivo nazionale cui il presente Accordo è allegato
si è convenuto quanto segue
Art. 1 - Tipologie e durata
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire la formazione professionale per le mansioni nelle quali verranno impiegati ed è ammesso per mansioni sia operaie che impiegatizie per livelli superiori al 6°, ai sensi della classificazione prevista dal CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
2. L’apprendistato disciplinato dal presente accordo è quello professionalizzante o contratto di mestiere, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale attraverso l'acquisizione di una specifica formazione, per i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 30 anni non compiuti. È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato senza limiti di età anche lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (cfr. D.lgs. 81/2015 art. 47 c. 4). Per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 Ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, la durata minima del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi e quella massima è di 24 mesi per qualifiche inferiori al 4° livello super mentre è di 36 mesi per qualifiche comprese tra il 4° super e il 3° livello super.
3. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali elencati in calce al presente Accordo.
Art. 2 - Assunzione
[…]
3. Il periodo di apprendistato compiuto presso altre aziende sarà computato, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse figure professionali.
Art. 3 - Periodo di prova […]
Art. 4 - Obblighi del consorzio

1. Il Consorzio ha l’obbligo:
a) di consegnare all'apprendista all'atto dell'assunzione il contratto di apprendistato, redatto in forma scritta, contenente il patto di prova, l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché del livello che sarà acquisito al termine del periodo di apprendistato;
b) di far impartire da un tutore o da un referente aziendale all’apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica convenuta in conformità agli standard generali fissati dalle Regioni e dalle Province Autonome;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
d) di non recedere dal contratto, superato il periodo di prova, prima che sia stato completato il periodo di apprendistato, fatta salva l'ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo;
e) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie, di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori che non siano attinenti alla mansione per la quale è stato assunto;
f) di non operare trattenuta alcuna sulla retribuzione per i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti stabiliti dalle regolamentazioni emanate dalle Regioni o Province Autonome;
g) di registrare nel libretto formativo il tipo e gli esiti della formazione effettuata.
Art. 5 - Obblighi dell’apprendista
1. L’apprendista ha l’obbligo:
a) di seguire le istruzioni del tutore o del referente aziendale alla sua formazione professionale e di porre il massimo impegno nell'apprendimento degli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare; 
d) di osservare le norme disciplinari previste dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
2. I preposti all’insegnamento professionale rendono conto dei risultati dell'istruzione che debbono dare all'apprendista ed è loro dovere riferire periodicamente alla Direzione del Consorzio sui risultati della formazione professionale progressivamente conseguita dall’apprendista. Ai preposti verrà riconosciuto un premio di risultato da definirsi tra le Parti.
Art. 6 - Trattamento economico […]
Art. 7 - Trattamento normativo

1. L’apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori aventi la qualifica stabilita nel progetto individuale ed è soggetto agli stessi obblighi previsti per tutti gli altri lavoratori.
2. L’apprendista ha altresì diritto a fruire degli eventuali servizi aziendali apprestati per gli altri lavoratori con contratto a tempo indeterminato che prestano la loro attività nell’unità produttiva in cui il predetto lavoratore è inserito.
Art. 8 - Trattamento di malattia e infortunio
[…]
3. In caso di malattia, di infortunio o di altra ipotesi di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, il contratto di apprendistato si considera prolungato per il periodo corrispondente di assenza dal lavoro.
Art. 9 - Attività formativa
1. Il numero di ore medie annue destinate alla formazione dell’apprendista è così stabilito in relazione al titolo di studio in possesso dello stesso:
- scuola dell’obbligo ore 120
- attestato di qualifica ore 100
- diploma di scuola media superiore ore 80
- diploma di laurea ore 40
2. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, di cui al comma 1, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
3. In relazione al piano formativo, è in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione sopra previste.
4. Le ore di formazione effettuate presso altre imprese, presso gli istituti di formazione o presso enti riconosciuti dalla regione, scuole o università si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
5. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
6. Almeno 32 delle ore sopra indicate saranno dedicate alla disciplina del rapporto di apprendistato, all’organizzazione del lavoro aziendale, alle misure di prevenzione infortuni, tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
7. Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
8. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale.
9. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato (vedi sotto allegato) del presente accordo.
Art. 10 - Limitazioni
[…]
2. Il numero complessivo di apprendisti che un Consorzio agrario può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo Consorzio; tale rapporto non può superare il 100 % per i Consorzi che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il Consorzio che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
[…]
Art. 11 - Apprendistato per cicli stagionali
1. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, attraverso rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 24 mesi dalla data di prima assunzione.
2. La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato, di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi, deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo con le stesse modalità di svolgimento della prestazione richiesta ai lavoratori a tempo indeterminato.
3. Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso del singolo ciclo stagionale saranno comunicate al lavoratore le modalità di svolgimento del percorso formativo per il ciclo successivo.
4. Per i rapporti di apprendistato stagionale la durata della formazione sarà riproporzionata in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
Art. 12 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento alle vigenti norme per la disciplina dell’apprendistato.
2. In caso di modifica della normativa in materia di apprendistato le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare gli eventuali adeguamenti da apportare al presente accordo rispetto alle modifiche intervenute.
Art. 13 - Decorrenza e durata […]
Allegato […]


Accordo del 4 maggio 2022 per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca nei consorzi agrari ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
In data 4 maggio 2022, in Roma, tra l’Associazione nazionale dei consorzi agrari - Assocap e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dei consorzi agrari, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, come rappresentate all’atto della sottoscrizione in data odierna del contratto collettivo nazionale cui il presente Accordo è allegato
Premesso che:
- il d.lgs. n. 81/2015 ha disciplinato, all’art. 43, l’apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. di primo livello), la cui durata è determinata in considerazione della qualifica o del titolo da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale;
- il d.lgs. n. 81/2015 ha disciplinato, all’art. 45, l’apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. di terzo livello) la cui durata è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;
- l'art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che “Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei contratti collettivi”’,
- l'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che “Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei contratti collettivi”’,
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 226/2005;
- la regolamentazione dell'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 81/2015;
- l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 81/2015 affida alcuni aspetti della disciplina del rapporto di apprendistato alla contrattazione collettiva nazionale di settore stipulata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresenta
Considerato che
- Le Parti hanno sottoscritto un Accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante (cd. secondo livello) in attuazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 81/2015;
- le Parti ritengono opportuno favorire anche l’apprendistato di primo e terzo livello, quale strumento di integrazione tra percorsi formativi e percorsi lavorativi, al fine di consentire ai giovani l'acquisizione di un titolo di studio riconosciuto nell’ordinamento scolastico (diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore) nonché l’acquisizione di titoli di studio universitari e di alta formazione e ricerca;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, in attuazione della vigente normativa in materia di apprendistato di primo e terzo livello (d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni), convengono quanto segue
1. Il piano formativo individuale (PFI) e il protocollo di formazione (art. 43, comma 6, e art. 45, comma 2) comprendono anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.
2. All’apprendista assunto con il contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n. 81/2015), va attribuito un livello di inquadramento contrattuale “convenzionale” - coerente con il percorso formativo ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 - al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento.
3. La durata del rapporto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore ai limiti stabiliti dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 12/10/2015, pur prorogabile fino ad un anno, nei modi ed alle condizioni di cui all’articolo richiamato.
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Apprendistato di primo livello
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Resta fermo che per le ore di formazione esterne svolte dall'apprendista nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo (art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015), con riferimento a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento, calcolata su quella spettante per la prestazione lavorativa.
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Apprendistato di terzo livello
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Resta fermo che per le ore di formazione esterne svolte dall’apprendista nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015), con riferimento a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti.
6. È sempre ammesso che le parti nel contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 81/2015 (malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni).
7. Per tutto quanto qui non disciplinato e comunque non incompatibile col presente Accordo e con le norme di legge, si applicano le disposizioni previste per l’apprendistato professionalizzante (cd. di secondo livello).