Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
 

CIRCOLARE N. 49 / 2022
Allegati n. 2

 

A …omissis…


OGGETTO: Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41. Circolare del Ministero della Salute n. 24924 in data 10 maggio 2022, recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022. Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) e formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

Facendo seguito alla precedente circolare n. 48 dell'11 maggio u.s., concernente il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, si comunica che il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha adottato la circolare n. 29294 in data 10 c.m. (All. 1), recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie da tenersi nell'anno 2022.
Come già avvenuto negli anni 2020 e 2021, il predetto Dicastero ha innanzitutto fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di raccolta del voto domiciliare degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19).
In primo luogo, si rammenta - come già evidenziato nella circolare n. 44 del 5 maggio u.s. - che l'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 41/2022 prevede che, per le consultazioni elettorali e referendarie del 2022, «I componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5» dello stesso art. 3 devono essere muniti delle «certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76». Ciò, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento.
L'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale che, con il consenso dell'elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l'esercizio del voto a domicilio, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per COVID-19.
Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, quanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.
La predetta circolare specifica dettagliatamente, poi, le modalità - ai fini della sicurezza sanitaria - da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di scrutinio. A tal fine, occorre sensibilizzare tutti i soggetti interessati ad osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella predetta circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.
In ogni caso, l'elettore, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.
Si precisa, peraltro, che la scheda, dopo la votazione, deve essere depositata in un'apposita busta per ciascuna rispettiva consultazione elettorale e/o referendaria.
La raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto-legge n. 41/2022, che rinnovano sostanzialmente quelle adottate per l'anno 2021, relative agli elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.
In particolare, l'art. 3, comma 4, del predetto decreto ha previsto - al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 - che possono essere istituiti, nei comuni nei quali non sono ubicate le citate strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976 presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.
Nella circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che: «Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse,...».

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La medesima circolare ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA).
Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19, secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto- legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/202, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.
La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.
Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

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Infine, la circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.
In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 41/2022 (art 3, comma 1, lettera c).
Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

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In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni fornite dal Ministero della Salute, si rinnova l'invito alle SS.LL. di svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le predette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamate ad applicarle, richiamando l'attenzione di tutti gli Enti interessati a fornire la migliore collaborazione, per assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali e referendarie.
Particolarmente rilevante è, dunque, l'attività di continua sensibilizzazione che le SS.LL. devono compiere verso tutte le componenti coinvolte nelle prossime consultazioni, che si presentano di particolare complessità e delicatezza.
Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 41/2022, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si pregano le SS.LL. di acquisire dai Comuni e trasmettere a questo Dipartimento con due invii separati - di cui il primo entro le ore 12 di sabato 11 giugno ed il secondo, con i dati definitivi, entro le ore 12 di lunedì 13 giugno - il numero complessivo (aggregato per provincia) delle istanze pervenute, avendo cura di distinguere i dati sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare o in isolamento.
A tal fine si allega un prospetto (All. 2), che si prega di restituire debitamente compilato (nelle tempistiche sopraindicate) al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CARO DIPARTIMENTO
Sgaraglia


Allegato n. 1 - Circolare del Ministero della Salute n. 24924 in data 10 maggio 2022

 

Allegato n. 2 alla circolare n. 49 72022


PREFETTURA di ...................
Consultazioni elettorali e referendum abrogativi del 12 giugno 2022
ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE
O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19
CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA
(Art. 4 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41)


RILEVAZIONE STATISTICA

PROVINCIA
.......................

NUMERO ELETTORI

TRATTAMENTO
DOMICILIARE

CONDIZIONI DI
ISOLAMENTO

TOTALE

IN COMPLESSO

 

 

 

 

IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE