Tipologia: CIA
Data firma: 28 aprile 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Willis Italia e Fisac-Cgil, Filcams-Cgil
Settori: Credito Assicurazione, Willis
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Art. 1 - Diritti d'informazione
Art. 2 - Formazione e professionalità
Art. 3 - Lavoratori studenti
Art. 4 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 5 - Orario di Riferimento
Art. 6 - Timbrature e straordinari
Art. 7 - Ferie, Permessi R.O.L. e Festività Soppresse (F.S.);
Art. 8 - Permessi genitoriali
Art. 9 - Permessi retribuiti per visite mediche, ai sensi della Legge 104/1992, lutti familiari, volontariato e congedi matrimoniali
Art. 10 - Calendario delle chiusure collettive,

 

Art. 11 - Indennità di trasferta/missione
Art. 12 - Indisposizione, malattia e comporto
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Telelavoro e Smartworking
Art. 15 - Buoni pasto
Art. 16 - Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 17 - Diritti ed agibilità sindacali
Art. 18 - Coperture Assicurative
Art. 19 - Previdenza integrativa
Art. 20 - Dichiarazione a verbale
Art. 21 - Decorrenza e durata


Contratto Integrativo Aziendale Willis Italia spa e controllate

Il giorno 28 aprile 2022 in Milano, si sono incontrati […] la Willis Italia spa […], la Fisac-Cgil e per delega Filcams-Cgil […], per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 1 - Diritti d'informazione
L'Azienda s'impegna a fornire alla RSA, con cadenza semestrale (a giugno e a dicembre), quanto segue:
[…]
- i dati occupazionali di ciascuna realtà operativa, nonché le ore di straordinario effettuate ed il saldo ferie e R.O.L. residui;
[…]
- l'informazione relativa ad importanti progetti di riorganizzazione e di ammodernamento dell’Azienda;
- il numero dei lavoratori a part-time;
- il numero dei rapporti di lavoro trasformati da full-time a part-time e viceversa;
- il numero dei lavoratori con contratto di telelavoro/smartworking;
- il numero degli addetti al "Customer Care telefonico";
- il numero dei contratti a tempo determinato (inclusi quelli in sostituzione maternità, contratti di apprendistato, interinali, stagisti);
- i programmi formativi del personale;
[…]
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, con l'indicazione dei motivi dell'utilizzo, della durata dei contratti e della qualifica dei lavoratori interessati, come previsto dall'art. 24, comma 4, lett. b), del D.L.vo n. 276/2003 e dall'art. 3, del D.L.VO n. 24/2012;
[…]
> le statistiche generali sulla formazione erogata nell'anno precedente;
> la mailing list aggiornata utilizzabile per comunicazioni sindacali ad Impiegati e Quadri.
Resta inteso che rincontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario.
L’Azienda s'impegna, con cadenza biennale, a fornire alla RSA il rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198.
All'atto dell'assunzione l'Azienda s'impegna a consegnare ai neo-assunti copia del Contratto Integrativo in essere, nonché copia della sintesi delle coperture di cui agli Articoli successivi, nonché a comunicare alla RSA i nominativi degli stessi, al fine di informarli sulle attività sindacali in Azienda.
L'Azienda s'impegna a divulgare il contenuto del presente Contratto Integrativo ai propri Dirigenti, sensibilizzando loro ed i Responsabili dei Team sul rispetto di quanto in esso stabilito, con particolare riferimento ai successivi Artt. 5 e 7.

Art. 4 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico-fisica e della sicurezza dei lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro del personale, prendendo in considerazione le indicazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria si farà riferimento a quanto previsto dal Dlgs citato.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del Dlgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione i permessi previsti dall'Accordo Interconfederale del Settore Terziario del 18/11/1996.
L'Azienda s'impegna ad Informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sugli aggiornamenti relativi alle condizioni ambientali e lavorative del Personale.
Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione peggiorativa delle condizioni ambientali e di lavoro, dovute, ad esempio, a lavori di manutenzione della sede di lavoro o delle parti comuni dello stabile in cui la stessa è ubicata, predisponendo, eventualmente, la chiusura ed il divieto di accesso agli uffici, qualora la condizione mettesse a rischio l'incolumità del Lavoratori ed anche qualora la variazione si verificasse nei giorni di sabato o di domenica, nei giorni festivi, o nei giorni feriali oltre l'orario di riferimento, nei periodi di maggior carico lavorativo.

Art. 5 - Orario di Riferimento
A partire dal 1° marzo 2020 non è più richiesta la timbratura per i dipendenti di tutti i livelli contrattuali, come dettagliato nel seguente Art. 6.
L'orario di riferimento di ciascuna sede aziendale è di 40 ore settimanali ai sensi dell'Art. 146 del CCNL
[…]
A parziale deroga di quanto previsto dal CCNL art. 146 comma 8 il presente orario di riferimento viene esteso ai tutti i Dipendenti, indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.
In considerazione di quanto sopra descritto la distribuzione dell'orario di riferimento sarà di norma la seguente:
• per i mesi da ottobre a febbraio
lunedì - venerdì 8,00 - 9,30/17,00 -18,30
Pausa pranzo (minimo un'ora, eccetto dove contrattualmente differente) nella fascia oraria 12,30 - 14,30.
• per i mesi da marzo a settembre
lunedì - giovedì 8,00 - 9,30 / 17,00 -18,30
Pausa pranzo (minimo un’ora, eccetto dove contrattualmente differente) nella fascia oraria 12,30-14,30.
venerdì 8,00 - 9,30 / 12,30 -14,00.
Per coloro che non hanno gli straordinari forfettizzati, le ore lavorate, eccedenti l'orario di riferimento, saranno considerate straordinario, solo previa richiesta scritta del proprio Responsabile e dovranno essere inserite nel portale INAZ all'apposita voce.
Anche ai Dipendenti a tempo parziale, si applica la flessibilità in entrata, in uscita ed in pausa pranzo.
[...]

Art. 9 - Permessi retribuiti per visite mediche, ai sensi della Legge 104/1992, lutti familiari, volontariato e congedi matrimoniali
Permessi per visite mediche
I permessi retribuiti per visite mediche sono riconosciuti, dietro presentazione di idonea documentazione, sino ad un massimo 12 ore annue (massimo 3 ore per evento), comprendendo in questo limite anche il viaggio di andata e ritorno per recarsi alla visita.
La richiesta di permesso visita medica dovrà essere inserita nel portate INAZ allegando il relativo giustificativo; il mancato invio del giustificativo non permetterà di inserire la richiesta nel portale INAZ.
Rientrano nella fattispecie le visite presso il medico di famiglia, le visite specialistiche, i trattamenti terapeutici post-operatori ed i trattamenti ortodontici e fisioterapici.
Per i Dipendenti con patologie gravi l'Azienda valuterà, in accordo col Dipendente, la possibilità di eccedere il limite delle 12 ore annue di permesso retribuito.
[…]

Art. 13 - Part-time
Le richieste di riduzione dell'orario di riferimento (part-time) saranno prese in considerazione nei seguenti casi:
> comprovata necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli, altri familiari o conviventi gravemente malati o disabili;
> necessità di accudire i figli (anche adottivi) di età inferiore ai quindici anni;
> gravi motivi di salute personale.
L'Azienda s'impegna ad esaminare richieste anche a titolo diverso rispetto ai 3 punti precedenti.
La durata giornaliera e la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere definita all'atto della presentazione della richiesta. La concessione del Part-Time scadrà alla data del 31 marzo dell'anno successivo. Resta ferma la facoltà da parte dell’Azienda di assegnare il Lavoratore o la Lavoratrice ad altre mansioni equipollenti, sia al momento dell'accesso al tempo parziale, che nel momento del rientro a tempo pieno, tenendo conto della qualifica dei fruitori.
[…]
Ai Lavoratori a tempo parziale, in materia di orario di riferimento si applica la flessibilità in entrata, in uscita ed in pausa pranzo, di cui all’Art. 5 del presente accordo.
[…]

Art. 14 - Telelavoro e Smartworking
Per le disposizioni relative al Telelavoro si rimanda all'accordo quadro siglato in data 8 Ottobre 2019, distribuito a tutti i dipendenti e disponibile sull’Intranet aziendale.
Le Parti si accordano per una revisione del presente accordo nel momento in cui il CCNL dì riferimento fornirà indicazioni sullo Smartworking al fine di verificare la coerenza con le attuali previsioni aziendali.

Art. 17 - Diritti ed agibilità sindacali
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, il monte ore delle assemblee sindacali retribuite è pari a 16 ore annue.
[…]
L'Azienda s'impegna, nell'ambito delle agibilità sindacali, a mettere a disposizione delle RSA i canali di comunicazione aziendale (telefono, e-mail, videoconferenze e fax) per consentire lo svolgimento delle loro attività sindacali.